Problemi attuali in materia di abuso di informazioni privilegiate Emanuele Di Gregorio
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Parte I: Disciplina del Reato
La disciplina degli abusi di mercato
Il buon funzionamento dei mercati regolamentati e l’ottima allocazione del risparmio
agli stessi affidato presuppongono necessariamente l’ampiezza e la qualità delle
informazioni fornite agli operatori e il divieto di utilizzazione, nelle negoziazioni, di
informazioni riservate.
Di qui l’ importanza delle norme che impongono alle società quotate di rendere
pubbliche tutte le notizie rilevanti per una corretta valutazione dei titoli dalle stesse
emessi, ed il divieto, per coloro che detengano informazioni rilevanti e non ancora
pubbliche, di avvalersi di tali informazioni per l’acquisto o la vendita di titoli negoziati
sui mercati finanziari. Si tratta di due profili strettamente connessi, nel senso che il
pericolo di insider trading diminuisce con l’intensificarsi degli obblighi di
informazione che incombono sugli emittenti e, simmetricamente, aumenta con l’ entità
o la qualità delle notizie destinate a rimanere riservate.
Non a caso gli obblighi di informazione al mercato (che si aggiungono a quelli che
impongono di trasmettere alla Consob le notizie necessarie per l’esercizio della
funzione di vigilanza) furono introdotti nel nostro ordinamento dalla stessa Legge
4
che
reprimeva l’insider trading.
5
Nella stessa logica si muove l’attuale disciplina degli abusi di mercato, contenuta nel
D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, denominato come Testo Unico della Finanza
(T.U.F.), così come modificato dalla Legge n. 62/2005, recependo la Direttiva
comunitaria 2003/6/CE in tema di market abuse, rappresentando uno specifico settore
del diritto penale del mercato finanziario; settore che, negli ultimi anni, ha avuto un
notevole sviluppo, soprattutto dal punto di vista applicativo.
Secondo tale Direttiva gli abusi di mercato comprendono l’abuso di informazioni
privilegiate (c.d. “insider trading”) e la manipolazione del mercato (o “aggiotaggio”)
Le due ipotesi di abuso di mercato rappresentano fenomeni tra loro ben distinti:
nell’insider trading, come vedremo, l’ agente compie determinate operazioni essendo
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Del 17/05/1991, n. 157
5
Costi “Il mercato mobiliare” pag. 279 ss.
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in possesso di informazioni privilegiate (prima che esse diventino di dominio
pubblico); nella manipolazione di mercato, invece, il soggetto attivo diffonde notizie
false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici idonei ad alterare il prezzo
degli strumenti finanziari
6
.
Entrambe le fattispecie perseguono la comune finalità di assicurare l’ integrità dei
mercati finanziari ed accrescere la fiducia degli investitori.
Inoltre i due comportamenti di cui sopra sono di ostacolo alla reale e piena trasparenza
del mercato, che è requisito fondamentale perché tutti gli operatori siano in grado di
operare su mercati finanziari integrati. In tal modo la trasparenza diventa presupposto
non solo dell’efficienza (a livello “informazionale”) dei mercati stessi, ma si
interfaccia soprattutto nella fiducia nel mercato, bene immateriale ma quantomai
essenziale in questo ambito
7
.
E’ proprio grazie all’ evoluzione del diritto comunitario che è maturata una
rappresentazione via via più stabile del bene “trasparenza”, quale presidio
istituzionale per la protezione di una pluralità di soggetti, quali gli investitori
istituzionali, gli svariati Stakeholders e più in generale i diversi utenti del mercato
finanziario
8
.
La Legge n. 62/2005, adeguando l’ ordinamento italiano alla disciplina europea,
rappresenta un microcosmo normativo piuttosto complesso. Essa, infatti, non solo
rimodella la fisionomia dell’ insider trading e dell’ aggiotaggio, recependo anche il
lessico utilizzato dal diritto comunitario, ma introduce altresì delle fattispecie
sanzionate in via amministrativa (che vanno ad integrare il quadro degli illeciti
penali); incide inoltre su molti altri settori contingenti: sul regime della responsabilità
delle persone giuridiche, sui poteri di indagine, sulle competenze sanzionatorie e sulla
tutela dell’ attività di vigilanza della Consob, nonché sugli obblighi di denuncia delle
operazioni sospette.
6
Art. 185 T.U.F.
7
Mazzacuva – Amati: “Diritto penale dell’economia” pag. 380
8
Manes, “Il principio di offensività nel diritto penale”, 2005, pag. 172 ss. ove si evidenzia come la c.d. efficienza
“informazionale” ha acquisito, nel corso del tempo, contorni sempre più nitidi fino a divenire prerequisito del
funzionamento del mercato.
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Il nuovo quadro normativo di riferimento è rappresentato, essenzialmente, dalla parte
V del D. Lgs. 58/1998 all’interno del quale è stato inserito il titolo I-bis, rubricato
come “Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato”, che è
costituito da cinque capi, all’interno dei quali sono disciplinate rispettivamente le
disposizioni generali (Capo I), le sanzioni penali (Capo II), le sanzioni amministrative
(Capo III), i poteri della Consob (capo IV), i rapporti tra procedimento penale ed
amministrativo (Capo V).
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L’ abuso di informazioni privilegiate: l’interesse tutelato
L’analisi della disciplina positiva consente di riflettere sulle ragioni che sorreggono il
divieto di insider trading; divieto previsto in numerosi ordinamenti, anche se non
manca qualche isolata opinione (tra le quali spicca la “Scuola di Chicago”) secondo la
quale tale divieto sarebbe ingiustificato, dal momento che l’attività di insider trading,
da un lato, consentirebbe agli amministratori di società quotate di ottenere una più
adeguata remunerazione per il proprio lavoro e, dall’altro, permetterebbe al mercato di
ricevere più rapidamente informazioni importanti sui titoli negoziati.
Dunque oggetto di discussioni e fonte di incertezza sono le ragioni che spingono la
massima parte degli ordinamenti a vietare l’abuso di informazioni privilegiate.
Concentriamoci, ora, sulle motivazioni che hanno portato a vietare questa condotta, e
vediamo quali sono stati i ragionamenti che hanno portato all’individuazione
dell’interesse tutelato dal divieto di insider trading.
Partendo proprio dalla logica contraria, si può convenire con coloro che sottolineano il
ruolo dell’insider trading nell’ accelerare i tempi di recepimento delle informazioni da
parte dei prezzi che si formano sul mercato.
Quest’ ultima opinione può essere, tuttavia, accettata nella misura in cui indica nel
mercato e nella sua efficienza il bene protetto. Ma non perché l’ insider trading ne
pregiudichi la funzionalità, ma perché ne mette in pericolo la credibilità presso il
pubblico dei risparmiatori. Questi debbono poter credere che le contrattazioni sul
9
Mazzacuva – Amati: “Diritto penale dell’economia” pag. 382
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mercato regolamentato avvengono “lealmente”, senza posizioni di privilegio per
coloro che sono investiti di funzioni fiduciarie nell’ ambito dello stesso e senza
permettere a questi ultimi di profittare scorrettamente di informazioni conquistate “con
fatica”, come sono quelle degli analisti finanziari, che posseggono tali informazioni
grazie ad attività costose che essi stessi svolgono. Sotto questo profilo la norma
protegge un interesse indisponibile, quale quello appunto alla credibilità del mercato
regolamentato, a sua volta indispensabile per far sì che il risparmio imbocchi anche il
canale della intermediazione finanziaria
10
.
Più in generale, è palese, nei mercati finanziari, l’elevata rischiosità, e quindi
precarietà, dell’impiego diretto del risparmio. Al centro, dunque, si colloca un
fenomeno di rischio socialmente ammesso e ineliminabile, correlato all’esercizio di
attività pericolose per la stabilità del patrimonio. Sicché la tutela giuridico-penale
inizia al sorgere di un rischio anomalo (vale a dire eccedente a quello accettato),
potendo mirare solo a contenere il fenomeno
11
, e si attua mediante regole di
comportamento rivolte agli operatori, le quali tracciano la linea di demarcazione tra
l’area di rischio consentito e quella di rischio anomalo, la cui osservanza garantisce la
massima riduzione del rischio medesimo.
12
In questa prospettiva la tutela penale si
applica essenzialmente su beni giuridici strumentali, i quali a loro volta si riassumono
nella fiducia che i risparmiatori devono poter accordare ai gerenti il proprio
risparmio
13
.
In Italia, l’esatta individuazione del bene giuridico tutelato dalle fattispecie di insider
trading ha a lungo impegnato la dottrina.
14
Gli studi sul tema, invero, hanno rivelato
un certo disagio dell’interprete di fronte a reati caratterizzati da una forte connotazione
10
Liberamente tratto da Costi: “Il mercato mobiliare”, pag. 284 – 285
11
Pedrazzi, “Mercati finanziari(Nuova disciplina penale)”, 2000. Sul punto si veda la sentenza del Trib. Milano del
14/02/2004 che, con riferimento al danno da insider trading, parla di “assoggettamento ad un maggior margine di
rischio”
12
Per tali considerazioni ed ulteriori approfondimenti si rinvia a Sgubbi, “Il risparmio come oggetto di tutela penale”,
2005, pag. 343 ss.
13
Sgubbi-Fondaroli-Tripodi “Diritto penale del mercato finanziario” pag. 29-30
14
Ampiamente sul punto, si veda Seminara “Insider trading e diritto penale”, 1989, pag. 1 ss. ; e dello stesso autore “La
tutela penale del mercato finanziario”, 2000 pag. 620 ss.
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economica, stante la difficoltà di ridurre interessi di tipo diffuso ad una certa
dimensione di lesività.
Secondo le teorie ricollegabili al c.d. market egualitarism, il fulcro della tutela è
rappresentato dalla pari opportunità di accesso alle conoscenze per coloro che si
accingono ad effettuare negoziazioni.
15
A tale matrice teorica si ricollega l’opinione
che pone l’accento sulla trasparenza quale oggetto della tutela, assumendo che la
divulgazione di informazioni è elemento essenziale per il funzionamento di un sistema
economico libero ed equo
16
; in questo senso, si sostiene, solamente la “full disclosure”
assicura a tutti gli investitori quelle pari opportunità di profitto che consentono di
raggiungere il livello ottimale di efficienza e regolarità del mercato.
Larga parte della dottrina, inoltre, ritiene che il reato di insider trading debba
provvedere a tutelare il corretto funzionamento del mercato nel senso della sua
efficienza e della sua liquidità.
17
Si sostiene, infatti, che se il corretto funzionamento di
esso postula che il prezzo degli strumenti finanziari negoziati sia quello “giusto” in
quanto risultante da una piena interazione tra momento informativo e momento
valutativo, chi opera sulla base di conoscenze privilegiate si avvale di una posizione di
vantaggio che dimostra l’erroneità delle aspettative maturate sulla base di
informazioni disponibili, così rivelando ai risparmiatori la carenza di sufficienti
garanzie e la rischiosità dei loro investimenti; ciò a sua volta porta ad orientarli verso
diverse forme di allocazione del denaro e a pregiudicare quindi la liquidità dei
mercati.
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Occorre infine sottolineare come la direttiva 2003/6/CE identifichi nella “trasparenza
del mercato” quale “requisito fondamentale perché tutti gli operatori economici siano
in grado di operare su mercati finanziari integrati”. Con particolare riguardo
all’insider trading, allora, in definitiva, la declinazione della tutela del mercato è
accolta assumendo ad interesse meritevole di protezione l’appetibilità del mercato
15
Carriero, “Informazione, mercato, buona fede: il cosiddetto insider trading”, 1992, pag. 5 ss.
16
Pedrazzi, “Problemi di tecnica legislativa” in “Comportamenti economici e legislazione penale”, 1979
17
Flick, 1991; Galli, 1997; Maccabruni, 1995; Mucciarelli, 1995 e 2000
18
Seminara, “La tutela penale del mercato finanziario”, 2000