Con la legge 675/96 la maggior parte delle esigenze delle persone
verranno risolte attraverso il raggiungimento di obiettivi e principi volti a
tutelare i soggetti, servendosi naturalmente di diritti e obblighi che ogni
individuo dovrà rispettare.
Per il conseguimento dei suoi scopi, la legge 675/96, si serve di una figura
che assumerà un ruolo cardine nel caso della sicurezza nel trattamento dei
dati: “L’Autorità Garante”.
Dal 1996 in poi, la legge 675/96 ha subito numerose modifiche attraverso
dei decreti legislativi con i quali la giurisprudenza ha cercato di migliorare
alcuni aspetti della legge e di adattarli alle continue nuove esigenze degli
individui.
La legge sulla privacy deve il suo gran successo anche alla possibilità di
poter essere applicata a numerosi campi, che rappresentano la quotidianeità
per noi cittadini.
Nel mio caso, mi sono soffermato ad approfondire l’applicazione della
legge n.675/96 al campo delle e-mail.
Queste ultime, con il passare degli anni, hanno raggiunto un successo
mondiale anche perché sono considerate un mezzo di comunicazione con il
quale è possibile per esempio “unire” due o più individui che vivono in zone
diverse dell’emisfero terrestre.
Quindi, siccome, l’argomento e-mail è ormai sulla bocca di tutti ho sentito
il bisogno di affrontarlo e mi sono reso conto, così facendo, dell’importanza
che riveste la legge sulla privacy anche in questo settore.
Lo scopo del mio progetto di tesi è quello quindi, di evidenziare ancor di
più ciò che rappresenta per noi cittadini la legge sulla privacy e la sua utilità
in vari aspetti della nostra società.
CAPITOLO PRIMO:
L’ORIGINE DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
1.La persona come diritto inviolabile
Agli inizi del Novecento nell’Europa continentale i diritti della
personalità sono stati terreno di confronto tra le esigenze di un’economia che
voleva ridurre al rango di valore patrimoniale ogni interesse in cerca di
tutela e le concezioni della filosofia idealistica, tendenti a negare relazioni
giuridiche in cui l’uomo, quasi attraverso un’operazione di anatomia dello
spirito, rivestisse il contraddittorio ruolo di soggetto e oggetto
1
.
Ad esito di tale evoluzione la nostra Costituzione ha funzionalizzato
l’avere all’essere: l’iniziativa economica, la proprietà e le loro tutele sono
state orientate alla realizzazione della persona umana che è il valore
primario
2
.
Negli ultimi cinquant’anni si è notevolmente ampliato il catalogo degli
interessi della persona ricondotti nell’alveo della tutela civilistica, attraverso
la mediazione del dettato costituzionale, con un processo di transazione dal
livello dei rights al piano dei remedies e viceversa
3
.
1
CAIAZZA, L'informazione e i diritti della persona, Napoli, 1983
2
P.PERLINGHERI, La personalità umana nell'ordinamento giuridico, Napoli, 1982
3
A.GAMBARO, Sintesi d'informazione, Diritti della personalità, in riv. Dir. Civ., 1989
L’area dei diritti della persona si è estesa, affiancando a concetti e nozioni
tradizionali, che trovano riscontro in precise norme di legge, nuovi aspetti
della personalità, talvolta modificando o ampliando la portata d’interessi
tradizionalmente protetti
4
.
Nella coscienza sociale sono progressivamente emersi bisogni di
protezione del “valore” della persona, che si sono tradotti nella tutela
giudiziale d’interessi diversi, come quelli della riservatezza, all’identità
personale e all’integrità psico-fisica, attraverso un processo di specificazione
del valore fondamentale dell’azione rimediale
5
.
I diritti della personalità originariamente erano stati concepiti
esclusivamente come pretesa a che altri non faccia, mentre quelli di più
recente enucleazione, come il diritto all’identità personale o il diritto alla
reputazione, si connotano come pretesa positiva all’espressione della propria
personalità o ad affermare la propria presenza
6
.
Nella configurazione teorica dei diritti della personalità si contrappongono
due ordinamenti: teoria pluralista (o atomista) e teoria monista, che
propongono due concezioni alternative dei “nuovi” valori emergenti: o come
diritti, o come nuove manifestazioni-facoltà di un diritto unitario della
personalità.
Matrice culturale comune di entrambe le teorie è la nozione di un diritto
soggettivo,
4
A.DE CUPIS, I diritti della personalità, Milano, 1982
5
D.MESSINETTI, Recenti orientamenti sulla tutela della persona, in riv. Crit. Dir.
Priv.,1992
6
ALPA, BESSONE, BONESCHI, CAIAZZA, L'informazione e i diritti della persona,
Napoli, 1983
strumento necessario e indeclinabile, attraverso cui il modello proprietario
è diventato lo schema fondamentale e unificante della tutela privatistica
7
.
Il condizionamento teorico secondo cui il diritto soggettivo rappresenta la
forma, per eccellenza, di protezione giuridica attribuita al soggetto per
realizzare i suoi scopi è stato abbandonato dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, che ormai usano la formula interesse protetto per indicare le
situazioni giuridicamente rilevanti, in cui non è dato riscontrare i caratteri
del diritto soggettivo
8
.
Il nucleo essenziale delle forme di garanzia diverse dal diritto soggettivo è
costituito dal potere d’azione, in cui si esprime la tutela del valore giuridico
della persona.
La protezione di tale valore non si manifesta, dunque, come potere
giuridico relativo a beni o su beni della persona, ma nella facoltà di invocare
rimedi contro comportamenti che si pongono in contrasto con i valori
tutelati.
Il valore formale della persona riconosciuto dall’ordinamento risulta dalle
valutazioni espresse dal sistema, non è radicato nell’essenza dell’uomo, ma è
un valore storicamente condizionato espresso a livello costituzionale, di cui
l’essere e l’avere rappresentano l’ordito di base su cui si annoda l’intera
trama degli interessi umani.
L’essere, ossia il modo di essere della personalità dell’individuo in se
stesso e nelle relazioni intersoggettive, non è una situazione rispetto a cui si
7
T.O.SCOZZAFAVA, Nuovi e vecchi problemi in tema di diritti della personalità, in
riv. Crit. Dir. Priv., 1983
8
D.MESSINETTI, Diritti della personalità, Milano, 1983
possa parlare di forme di godimento e/o di appartenenza, né che possa
configurarsi come oggetto di un potere dominicale del soggetto
9
.
La tutela dell’essere persona va ricercata all’interno della categoria della
soggettività, non dell’oggettività giuridica.
E la tutela della soggettività, interpretata quale sintesi di quei valori
fondamentali (libertà, vita, onore, identità, ecc..) che caratterizzano l’essere
persona in una determinata società e in un determinato momento storico,
diventa così un fatto d’ordine sociale, che di per sé giustifica la tutela della
personalità sotto il profilo privatistico.
Nei rimedi si esplica il potere di reprimere i comportamenti lesivi
(inibitoria) e di ottenere la reintegrazione in forma specifica dell’interesse
leso oppure di azionare la clausola generale di responsabilità per i danni.
Rispetto alla sfera dell’essere, il consenso della persona all’invasione
della sua sfera privata assume un valore essenzialmente scriminante, come
autorizzazione o permesso ad un comportamento invasivo o ablativo altrui,
generalmente giustificato dalla realizzazione di un interesse sociale o
collettivo e, talvolta, anche di uno concorrente del soggetto
10
.
In questi casi il consenso dell’avente diritto si colloca a stretto ridosso del
meccanismo di tutela, risolvendosi nella rinuncia all’azione relativa all’atto
cui il consenso si riferisce.
9
A.DI MAJO, La tutela civile di diritti, Milano, 1993
10
S.RODOTA', Persona, riservatezza, identità, in riv. Crit. Dir. Priv., 1997
Una concezione separata e statica della sfera dell’essere, come ambito
d’interessi contrapposti a quelli dell’avere, non è più aderente alla realtà e
ciò emerge con chiarezza valutando l’evoluzione contemporanea del diritto
alla privacy.
Nell’epoca contemporanea il diritto alla privacy è orientato a garantire le
scelte di vita individuali contro ogni forma di controllo pubblico e di
stigmatizzazione sociale e, dunque, tutela la libertà ed il rispetto delle scelte
esistenziali della persona.
Nella legge italiana di tutela dei dati personali (l.675/96) è contenuta una
disciplina differenziata per diverse categorie d’informazioni, che esprime un
bilanciamento fra rilevanza individuale e sociale dei dati e, dunque, fra i
diversi interessi tutelati dagli artt. 2 e 21 della Costituzione
11
.
I diritti inviolabili riconosciuti dall’art.2 Cost. possono ben essere definiti
come le categorie a priori della democrazia ed essi sono riconosciuti e
garantiti all’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si
svolga la sua personalità.
Se il concetto di persona non coincide con quello di individuo, se la
persona è un’unità interattiva, centro di riferimento di relazioni sociali,
allora è chiaro che la tutela del singolo come tale e quella dell’uomo in
quanto parte di formazioni sociali rappresenta il duplice e inestricabile
profilo della garanzia del valore privato della persona umana: una garanzia
che, prefigurando la più grande protezione accordata alla persona intesa
come unità di relazioni sociali “emancipate dal dominio”, si pone in un
rapporto di diretto condizionamento con la più generale garanzia
dell’autodeterminazione collettiva, quella della democrazia.
11
A.BALDASSARRE, Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, 1997
Nonostante l’autoevidenza di tutto ciò, nella dottrina italiana permane una
visione diversa che, partendo da una concezione rigidamente individualistica
e negando perciò la maggior novità della Costituzione, appiattisce la persona
sul singolo e considera il riferimento alle formazioni sociali come garanzia
supplementare, come qualcosa di aggiuntivo rispetto al riconoscimento dei
diritti inviolabili all’individuo come tale.
Come è stato scritto , la ragione storica di questa interpretazione riduttiva
sta nelle difficoltà incontrate nei primi decenni di vita repubblicana,
rinnovatesi poi durante la lotta al terrorismo negli anni ’70, difficoltà che
hanno generalmente prodotto una ricaduta della concezione dei diritti
inviolabili negli schemi propri del periodo liberale (concezione naturalistica
della libertà della libertà e della persona).
Ciò significa che la vera ispirazione dei costituenti non ha ancora avuto
modo di svilupparsi nella sua pienezza o originalità, tanto nella
giurisprudenza quanto nella dottrina.
Il riconoscimento dei diritti inviolabili al singolo come tale è diretto a
proteggere i soggetti individuali da ogni interferenza, sia da parte di poteri
pubblici, sia da parte di autorità private, cioè nei confronti di qualsiasi tipo
di potere oppressivo per il libero sviluppo della loro personalità che essi
dovessero incontrare nella loro vita di relazione.
E’ chiaro che, sotto tale aspetto, le formazioni sociali entrano in
considerazione come entità, pubbliche o private, potenzialmente oppressive
dei diritti del singolo
12
.
12
P.BARILE, Il soggetto privato nella costituzione italiana, Padova, 1953