E ancora :
"Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in
tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere" (art. 88 c.p.).
Queste norme aprono le porte dell'ospedale psichiatrico giudiziario, già manicomio
criminale, a quanti vengano riconosciuti da un' apposita perizia psichiatrica incapaci
di intendere e volere durante un processo penale. Tranne rare eccezioni, viene operata
una correlazione automatica fra giudizio dello psichiatra, non imputabilità e reato .
Raramente si accertano i fatti e l' eventuale responsabilità dell' in-imputato .
Generalmente si dà per scontato che abbia compiuto il reato di cui è accusato e che lo
abbia fatto perché fuori di sé in quel momento . In alcuni casi può non esserci il fatto,
ma esso viene solo presunto . Ma perché si è sentita l’esigenza di rinchiudere queste
persone e per quale motivo sono stati scelti dei provvedimenti così duri?
Andiamo con ordine . L' idea che i folli dovessero essere rinchiusi in luoghi speciali ,
cominciò ad avere grande diffusione nel XVII secolo , soprattutto tra il 1620 e il 1650
, quando sorsero istituti che avevano lo scopo di internare quelli che ora noi
chiameremmo "individui asociali": oziosi che gravavano sulle famiglie che erano
incapaci di sfamarli , prostitute , vagabondi . Ma un evento importante ha luogo alla
fine del secolo successivo : in Francia , in piena Rivoluzione Francese , nel 1792 ,
Philippe Pinel diventa medico alla Salpêtrière , una di queste case di reclusione .
Apre le celle e decide che l’istituto non funzionerà più come una prigione , ma come
6
un ospedale . Libera un gran numero di persone , condannate essenzialmente per
motivi morali o sociali e trattiene nell' Ospedale quelli che riconosce come "malati di
mente" . Una legislazione apposita per gli ospedali pschiatrici verrà varata in Francia
nel 1838 , in Gran Bretagna nel 1844 e in Italia nel 1904 . Nasce in questo modo la
figura del "malato di mente" . Ma non viene modificata la percezione della malattia
mentale come esclusione da qualche ordine di legittimazione sociale , né viene
abbandonato l' ideale repressivo e integrante . È invece a partire dagli anni Cinquanta
che , con la scoperta degli psicofarmaci e la maturazione di un movimento culturale
anti-istituzionale , il concetto di manicomio viene sottoposto a critica radicale . In
Italia , Basaglia negò la validità terapeutica del manicomio-lager , fino al varo della
legge 180 del 1978 , con cui il manicomio fu abolito . Nel manicomio , istituzione
assurda e disumana , “il malato non esiste (anche se sarebbe lui il soggetto delle
finalità dell’intera istituzione) fissato com’è in un ruolo passivo che lo codifica ed
insieme lo cancella” (Basaglia 1967) ; perduti nell’ internamento i diritti civili e
politici , privato di libertà , potere , scambi , relazioni e ruolo sociale , negato in
un’identità al di fuori della malattia , rimane oggetto di custodia e di violenza .
1
1
Orientamento di S. PIRO , da “Il fantasma del manicomio” , tratto da “l’Enciclopedia multimediale delle scienze
filosofiche” – www.sospsiche.it
7
CAPITOLO I ) I FONDAMENTI GIURIDICI DELL’IMPUTABILITA’
Premessa:
Inerentemente al processo penale , lo studio della personalità dell'imputato riveste un
ruolo di primaria importanza , tanto da avere da sempre suscitato l'interesse di
penalisti , criminologi e psichiatri
2
, secondo l'assunto , affermato dalla
Giurisprudenza e sostenuto dalla scienza , che "il reato , in quanto azione , è
espressione della personalità del suo autore", il che vuole significare che ogni reato
può dirsi il prodotto delle varie qualità morfologiche , fisiologiche , psichiche del
soggetto ; qualità che , conglobate nel "modus operandi" dell'autore , nel reato stesso
trovano la propria modalità di espressione
3
.
Per tale motivo , di fronte ad un comportamento antisociale , è necessario andare ad
indagare sulla personalità dell'autore, al fine di poter individuare le cause di un tale
comportamento e di poter, altresì, emanare una giusta pena
4
. Nell'ambito della
2
ANGELINI ROTA M. , MERLI S. : La perizia psichiatrica : aspetti procedurali e deontologici . In FERRACUTI F.(
a cura di ): Psichiatria forense generale e penale . Vol : XIII , Giuffrè Milano , 1990.
3
BAVIERA I.: L'accertamento della personalità dell'autore di reato minore degli anni diciotto, Minerva Medica. LIII:
2895, 1970.
4
BELTRANI S.: Compendio di Diritto Penale. Simone, Napoli, 1997.
8
struttura del reato, infatti, il cosiddetto "elemento soggettivo" riveste un ruolo di
primaria importanza, nel senso che perché sia possibile ascrivere penalmente ad un
soggetto la commissione di un fatto illecito, è necessario poter stabilire, senza ombra
di dubbio , un nesso psichico tra il soggetto stesso e l'evento, nesso che possa così
giustificare l' attribuzione di tale evento alla volontà illecita dell' agente
5
.
A tale proposito, ricordiamo che il codice penale italiano del 1930 è stato tra i primi a
dare il giusto risalto al problema della personalità dell' autore di reato . Non a caso,
infatti, l'art. 133 c.p.
6
sottolinea la peculiare importanza, ai fini della
materializzazione del reato di caratteristiche individuali , quali "il carattere , la
condotta abituale del reo e le condizioni di vita individuale familiare e sociale in cui
egli versa"
7
. I giudici di merito hanno voluto così sottolineare che "solo attraverso il
contributo fornito dalle scienze moderne alla conoscenza certa della personalità e
del carattere dell'imputato , è possibile infliggere una pena veramente idonea a
perseguire il fine di emenda di cui al disposto costituzionale", il che vale a dire che
per una giusta determinazione della pena è necessario tener conto , oltre che
5
G. CANEPA .: Questioni medico-legali in tema di perizia sulla personalità, in rapporto al nuovo codice di prcedura
penale. Rass. It. Crim. I: 173, 1990
6
A. CARNEVALE ., R. MENNA., A. COLAGRECO.: La perizia criminologica nel processo penale: dal codice del
'30 ai nostri giorni. Riv. It. Med. Leg. XVII: 371, 1995.
7
C. CITTERIO., L. MACCHIARELLI., S. CAMILLERI.: In tema di perizia psicologica e di perizia criminologica. Il
lavoro neuropsich. LXVII: 35, 1997.
9
dell'entità del reato , anche della "capacità a delinquere del colpevole", desumibile ,
tra le altre cose , proprio dal "carattere del reo"
8
.
Di fronte all'esigenza , chiaramente esternata dal c.p., di acquisire elementi di
giudizio sulla personalità e , di conseguenza , sulla pericolosità sociale
9
, il c.p.p.
dello stesso anno poneva , invece , un grosso limite a tale accertamento, con il
disposto dell'art. 314
10
che, se, da una parte, attribuiva al giudice la facoltà di
disporre perizia , dall'altra, però, stabiliva l'inammissibilità della stessa in relazione ad
una ricerca inerente la personalità dell' autore, il carattere o la pericolosità dello
stesso , al di fuori di una patologia di mente
11
. Come si può intuire , l'art. 314 c.p.p. ,
si pone in aperta contraddizione con il principio costituzionale della rieducazione
detentiva, in quanto "vietando all'autorità giudiziaria di avvalersi dell'apporto
conoscitivo di esperti... finisce per vanificare quel fine di riadattamento sociale che
la sanzione punitiva potrebbe compiere"
12
. Sebbene il contenuto dell'articolo in
questione sia rimasto sostanzialmente immutato , nell'attuale stesura che risale al
1955 , si possono cogliere delle sottili , ma , comunque , non trascurabili differenze .
Nella prima stesura del 1930 , era infatti specificato che il giudice "può" disporre la
perizia , nel senso che gravava proprio sul giudice di merito la libera scelta (che tra
8
D. CORSARO., V. PIRRONE.: L'indagine della personalità nel nuovo processo penale. Rass. penit. crim. II: 67,
1990.
9
F. DE FAZIO, S. LUBERTO, I. GALLIANI.: La perizia criminologica e la valutazione della pericolosità: l'approccio
medico-legale. In Riv. It. Med. Leg. IV: 56, 1982.
10
G.PISAPIA: La perizia criminologica. In F. FERRACUTI, (a cura di): Psichiatria forense generale e penale. Vol.
XIII. Giuffrè, Milano, 1990.
11
G.L.PONTI: Il contributo della criminologia al nuovo processo penale. In De Fazio F., Beduschi G. (a cura di): La
medicina legale ed il nuovo codice di procedura penale. Giuffrè. Milano, 1995.
12
S.RANIERI: La personalità del reo. Scritti di diritto penale. Vol. I. Giuffrè, Milano, 1968.
10
l'altro non era stimolata in alcun modo) di poter disporre, secondo la sua personale
discrezionalità, un eventuale accertamento tecnico
13
. E’ importante notare come
l'attuale art. 220 del c.p.p
14
, utilizzando praticamente la stessa terminologia dell'ex
art. 314, abbia mantenuto il veto nei confronti della perizia sulla personalità
dell'autore di reato . Ciononostante , nell'art. 220 c.p.p. "è prevista la possibilità di
eseguirne, ai soli fini della esecuzione della pena e delle misure di sicurezza". Viene ,
cioè, effettuata una specificazione essenziale : "La perizia sulla personalità - o se si
vuole la perizia criminologica - non è lecita nei confronti dell' imputato , ma è
possibile quando si tratti di condannato , per decidere della modalità di esecuzione
della pena , ovvero per l' accertamento della pericolosità del prosciolto o del
condannato , ai fini dell’ esecuzione della misura di sicurezza" .
Nella stesura attuale, è rilevabile, una volontà di aumentare la legittimazione del
ricorso da parte del giudice all' utilizzo della perizia, in quanto l'ammissibilità non è
più, come nei disposti precedenti, subordinata ad uno stato di necessità, né vincolata
alla valenza strettamente specialistica degli accertamenti da compiere . Nonostante
questa visione positiva impostata dal legislatore, permane, al 2° comma, il divieto di
perizia psicologica nei confronti dell' imputato, tranne nella fase di esecuzione della
pena, come già in precedenza stabilito dalla L. 354/75 , a voler sottolineare che, in fin
dei conti la situazione è rimasta pressoché immutata. La pericolosità sociale, che tale
13
D. CORSARO.,V.PIRRONE.: L'indagine della personalità nel nuovo processo penale, op. cit.
14
G.L.PONTI: Il contributo della criminologia al nuovo processo penale, op. cit.
11
indagine si prefigge di individuare, è espressa dall'art. 203 c.p. come probabilità che
il soggetto "anche se non imputabile o non punibile... commetta nuovi fatti preveduti
dalla legge come reati" e può essere presunta sulla base di atteggiamenti caratteriali
del soggetto o del tipo di reato commesso , aspetti che vanno valutati nell'ambito di
un contesto psichico
15
. Se tutta la dottrina è ormai unanimemente convinta della
utilità della perizia, resta ancora da stabilire l'articolazione della stessa relativamente
al processo penale e la sua differenziazione dalla perizia psichiatrica, l' unica
attualmente riconosciuta. E’ evidente che perizia criminologica e perizia psichiatrica
siano due entità nettamente distinte , in quanto, nel secondo caso , deve sussistere
almeno la presunzione dell'infermità o seminfermità di mente , ma cionondimeno , l'
affiancamento di una perizia criminologica ad una perizia psichiatrica, quando questa
si renda necessaria, consentirebbe maggiori informazioni , circa la personalità e la
pericolosità del soggetto, che, andandosi a sommare alle valutazioni proprie della
perizia psichiatrica, riguardanti l’imputabilità e il comportamento antisociale
psicopatologico, permetterebbero una migliore valutazione dello stesso ai fini della
punibilità
16
. E’ evidente che , prescindendo dalla presenza o meno di una patologia
di mente, dovrebbe essere comunque auspicabile "la possibilità a dire di una
'qualificazione biologica ' della figura del criminale , figura da impiegare a sua volta,
nonostante l’ estrema varietà e diversità dei crimini, come parametro evolutivo di
una situazione congenita la quale però - proprio perché tale - dovrebbe essere
15
G.RUSSO: "Infermità di mente e pericolosità sociale" in Riv. It. Med. Leg. 1987, 736.
16
G. PIASAPIA.: La perizia criminologia, op. cit.
12
condizione stabile, permanente e inemendabile"
17
. Ciò che, infatti , nel nostro diritto
penale viene giudicato non è "il fatto-reato, bensì la persona autrice di un fatto
considerato dalla legge come reato" . Perché una persona possa essere considerata
responsabile è necessario che l'azione le "possa essere riferita per un rapporto non
solo materiale, ma anche morale", in quanto compiuta "a seguito di una scelta,
cosciente e responsabile, fra diversi comportamenti possibili”
18
. Pertanto
presupposto di un' equa valutazione del reato commesso e, di conseguenza, di un'
equa assegnazione della pena, è necessariamente l' indagine sulla personalità dell'
autore ; indagine che deve comprendere, sì, l'accertamento della capacità di intendere
e di volere, presupposto primario di imputabilità, ma che deve andare anche oltre e,
precisamente, nella sfera psichica, della caratterialità, dell’ abitudine, della possibile
recidiva, cercando di comprendere se il reato in oggetto possa essere fine a se stesso,
consentendo così una reintegrazione nella società , oppure solo l'aspetto ultimo di una
tendenzialità al crimine congenita e caratteriale e, quindi, potenzialmente pericolosa
anche nel futuro .
17
A. CARNEVALE., R. MENNA ,A. COLAGRECO.: La perizia criminologica nel processo penale: dal codice del '30
ai nostri giorni., op. cit. .
18
E. MUSCO: "Variazioni minime in tema di pericolosità presunta" in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1982, 1584
13