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risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Il nuovo limite di valore dell’emissione può
essere superato quando le obbligazioni sono sottoscritte da investitori professionali e
quando le obbligazioni emesse da società quotate vengono scambiate su mercati
regolamentari.
Oltre quanto modificato in ragione della delega; il legislatore ha dovuto apportare altre
modifiche: alcune per correggere le discrepanze che con la novella si sarebbero venute a
creare, altre invece al fine di codificare disposizioni, che già esistevano nel nostro
ordinamento, ma inserite in leggi speciali e riguardanti solo alcuni determinati soggetti
giuridici in particolare istituti bancari e assicurativi. Tali modifiche sono così sintetizzabili:
a) Riduzione del capitale e incidenza sulle obbligazioni. La trasformazione di questo
aspetto è rilevante. Alla previsione secondo cui se il capitale è ridotto per perdite la
riserva legale deve continuare a calcolarsi sulla base del capitale esistente al tempo
dell’emissione, subentra la norma per la quale non possono distribuirsi utili finché
l’ammontare del capitale sociale più le riserve non raggiunga la metà delle obbligazioni
in circolazione.
b) Diritti degli obbligazionisti. La nuova norma consente che il diritto degli
obbligazionisti alla riscossione degli interessi e al rimborso del capitale possa ricevere,
nel regolamento di emissione delle obbligazioni ,una certa attenuazione rispetto alla
normativa previgente, in particolare:
1) il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale può essere postergato
alla soddisfazione di altri creditori sociali
2) i tempi e l’entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di
parametri oggettivi.
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c) Organizzazione degli obbligazionisti. La riforma opera alcune innovazioni anche
nelle regole di funzionamento dell’organizzazione degli obbligazionisti. La prima novità
concerne la facoltà di eleggere al ruolo di rappresentante comune degli obbligazionisti
anche le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei servizi d’investimento, nonché
le società fiduciarie. Altra novità riguarda l’impugnazione delle deliberazioni
dell’assemblea degli obbligazionisti, che la riforma fa coincidere con quella dettata per
l’impugnazione delle deliberazioni assembleari dei soci. A questo riguardo viene
stabilito che il quoziente richiesto per l’impugnazione deve essere calcolato con
riferimento all’ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le
obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.
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PARTE I: I PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Capitolo I
La natura giuridica dei prestiti obbligazionari
1. Caratteri generali
La nozione delle obbligazioni di società può essere desunta, benché il codice civile non
le definisca, dalle norme che le disciplinano, contenute negli articoli che vanno dal 2410 al
2420 ter. Si può pertanto affermare che nella loro forma tipica le obbligazioni sono titoli di
credito, emessi in massa, che attribuiscono il diritto alla somma in esso indicata alla scadenza
del titolo stesso
1
con un rendimento che può essere anche variabile.
Quello che però va subito chiarito è la differenza tra il titolo di credito che rappresenta il diritto
e il diritto stesso, quest’ultimo infatti nasce dal rapporto contrattualistico di mutuo che il
sottoscrittore stipula con la società emittente , il titolo rappresenta quindi il diritto ma non ne è
la fonte giuridica.
Quindi la disciplina che regola i rapporti tra sottoscrittori e società è quella del mutuo,
disciplinato dal codice nel capo XV del titolo III del libro IV del C.C.. Tuttavia non pochi
problemi sono stati sollevati in passato a tal proposito: infatti l’unità economica
dell’operazione di finanziamento e l’unicità del debitore contrapposte alla divisione del prestito
obbligazionario in più parti cartolarmente documentate ed alla potenziale pluralità dei creditori
sollevano il problema notevole se la singola emissione dia vita ad un unico rapporto di credito
fra la società ed il gruppo degli obbligazionisti, oppure se ciascuno di questi ultimi debba
essere considerato titolare di un proprio credito.
Nella dottrina prevale la visione pluralistica, anche se gli autori che sostengono questa
tesi
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sono concordi nel non trascurare che l’operazione presenta anche aspetti unitari, come
1
Salvo il caso di rimborso mediante estrazione a sorte e clausola di postergazione rispetto agli altri
creditori
2
Per una visione pluralistica propendono molti autori tra cui: D.Pettiti I titoli obbligazionari delle società
per azioni Milano 1964, p. 55 ss.; R. Cavallo Borgia, Azioni e obbligazioni di società Padova 1998 p.
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infatti la manifestazione di volontà dalla parte della società, o allo stesso modo presentano il
carattere dell’unitarietà l’offerta al pubblico, le modalità di rimborso e le garanzie costituite a
favore dei sottoscrittori.
Tuttavia queste fattispecie non costituiscono argomenti risolutivi per affermare che i singoli
titoli rappresentano un unico credito. Una delle maggiori argomentazioni a favore della
pluralità dei rapporti giuridici di mutuo è rappresentata dal fatto che è inconcepibile
l’applicazione dell’art 1292 nella parte in cui indica che un creditore di una stessa
obbligazione ha il diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione. Non vi è quindi
solidarietà da parte dei creditori, basterebbe questa motivazione per considerare l’emissione
di prestiti obbligazionari come una stipula di tanti contratti di mutuo quanti sono i titoli che
rappresentano il diritto.
Né la visione pluralistica può essere messa in dubbi dal fatto che gli obbligazionisti sono, ai
sensi della legge, organizzati in gruppo per la tutela dei comuni interessi. Infatti non emerge
dalla normativa alcuna informazione da cui si capisca che il credito sia imputato al gruppo
unitariamente considerato, anzi a maggior sostegno della tesi pluralistica vi è l’art 2419 che fa
salve le azioni individuali degli obbligazionisti quando non siano incompatibili con le
deliberazioni della loro assemblea.
Quindi nulla vieta che il singolo obbligazionista, oltre ad avere un rapporto di credito
personale sia anche membro di un gruppo che tutela gli interessi collettivi; tuttavia come
vedremo nel proseguo del testo, questo gruppo al fine di tutelare gli interessi comuni
potrebbe anche prevalere sugli interessi individuali. Ecco perché è forse corretto, per dare
una definizione completa della posizione giuridica dell’obbligazionista dire che: il prestito
obbligazionario delle società non è sicuramente un finanziamento meramente collettivo, ma
nemmeno totalmente individuale, bensì un finanziamento individuale all’interno di
un’organizzazione.
Come ho già sottolineato, le obbligazioni sono titoli di credito e vanno inquadrati fra quelli a
letteralità incompleta. Infatti per determinare completamente il contenuto del diritto cartolare
297 ss..; Campobasso, Le obbligazioni, In Trattato Colombo Portale, 1988, p .379 ss. Per una
visione unitaria si schiera invece solamente G.Ferri, I titoli di credito, 1961, p.87 e 106
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la lettura del titolo va integrata, oltre che con la disciplina codicistica generale, con altre fonti
che regolamentano il rapporto previste dalla legge e accessibili all’acquirente, come ad
esempio la delibera societaria di emissione e ovviamente tutte le delibere adottate
dall’assemblea degli obbligazionisti modificative delle condizioni del prestito .
Altra caratteristica dei titoli obbligazionari è quella di essere dotati di autonomia nel rispetto
dell’art 1994, il quale sancisce che colui che ha acquisito il titolo in buona fede non è soggetto
a rivendicazioni.
Grande dibattito in passato vi fu per il carattere causale o astratto del titolo. Dopo accese
discussioni si è giunti a considerare i titoli obbligazionari come titoli a causalità apparente in
quanto l’obbligazione cartolare dipende dalla emissione del titolo, ma la sua particolarità si
manifesta soprattutto nella circolazione dopo che il titolo sia uscito dalle mani del diretto
avente causa dell’obbligato. Va da sé che l’obbligazione cartolare può rimanere legata alla
causa, o come nel nostro caso, può vivere una vita completamente separata
3
.
Non solleva poi problemi particolari l’applicazione alle obbligazioni di società della normativa
dettata dal codice civile per i titoli al portatore o nominativi; anche perché la specifica
disciplina delle obbligazioni di società per azioni nulla dice rispetto ai profili cartolari delle
stesse.
L’art 2414 determina le indicazioni tipiche che i titoli obbligazionari devono contenere,
indicazioni per altro non sempre necessarie, come ad esempio la costituzione delle garanzie
di cui al nr 5 che diventa d’obbligo in rispetto del II co del 2412; e non tutte sufficienti come
dimostrato nel precedente paragrafo. Le voci obbligatorie che il titolo deve contenere sono
così sintetizzabili :
1) la denominazione l’oggetto e la sede della società, con l’indicazione dell’ufficio del
registro delle imprese presso il quale la società è iscritta.
2) Il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell’emissione.
3) La data della delibera di emissione e della sua iscrizione.
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A. Trabucchi , Manuale di Diritto Privato, Padova 1983, pp. 356