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parte delle esperienze giuridiche avviene fuori delle aule giudiziarie, entrandovi solo
in un ristretto numero di occorrenze, nel caso del diritto penale la normativa
sostanziale considerata a prescindere dal processo resterebbe lettera morta.
A ciò si aggiunga che il tema della giustizia penale resta a tutt'oggi di viva
attualità, per cui c'è sembrato utile valutare quali furono le risposte date in altri
tempi, e in condizioni ben diverse da quelle odierne, a quesiti che sono sul tappeto
anche nel XXI secolo. Si tratta del vecchio principio per il quale cui è utile viaggiare
attraverso esperienze giuridiche scomparse per cercarvi le ragioni del presente. A tal
fine il Codice penale austriaco presenta un altro vantaggio, che deriva dall'esser stato
in vigore in tutti i paesi dell'Impero ad uso di diversi popoli, fatto tanto più
significativo in un'Europa come quella odierna nella quale ci si dirige, o ci si
dovrebbe dirigere, verso leggi penali condivise.
Il fondo intestato alle gravi trasgressioni di polizia, dal quale si sono tratte
le notizie indispensabili al nostro lavoro, si trova presso l'Archivio storico del
Comune di Trento. Abbiamo avuto modo, nel corso della nostra ricerca, di
analizzare documenti che spaziano dall'anno 1821 fino alla fine degli anni 1840.
Il materiale analizzato appartiene al Fondo di ordinamento austriaco e
raggruppa una parte degli esibiti del Magistrato politico economico e del Comune.
Per ciò che attiene alla categoria degli atti, essi sono compresi nella XVII
limitatamente al periodo dal 1 maggio dell'anno 1817 alla fine dell'anno 1826.
Nell'anno 1827 in concomitanza con la riforma del titolario, non vi sono buste
intestate alla gravi trasgressioni di polizia, ma solo un consistente gruppo di
documenti segnalato dalla categoria XVIII e comprensivo di materiale di polizia in
genere. A partire dall'anno successivo e fino al 1850 i documenti relativi alle gravi
trasgressioni politiche rientrano nella categoria XV.
Le fonti documentarie, nella misura in cui ci sono rimaste, si presentano
in ottimo stato: non ci sono carte strappate o lacerate, la scrittura non è sbiadita ed è
quasi in tutti i casi nitida e organizzata debitamente sugli spazi cartacei. La
calligrafia si presenta, nella stragrande maggioranza dei casi, assai facile da leggere.
Buona parte della documentazione che in origine si trovava nell'archivio
del Magistrato fu trasferita, a metà Ottocento, in direzione degli archivi del
costituendo Giudizio distrettuale
2
, ed in seguito fu distrutta. Si tratta di una falla che
2
Il passaggio verrà illustrato dettagliatamente in uno specifico poscritto.
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ha molto inciso anche sul nostro lavoro, ma che non annulla certo la ricchezza del
fondo anche nell'attuale stato di cose né l'uso che se ne potrebbe fare ai fini di
ricerche ulteriori.
La documentazione della fase anteriore al tardo 1821 fa completamente
difetto, ma si presenta ricchissima proprio nell'anno successivo. In seguito, e con
maggiore percettibilità dopo il 1826, il materiale inerente all'attività di giustizia del
Magistrato politico economico si va assottigliando. Con la seconda metà degli anni
1830, addirittura, le carte sono rare al punto da non meritarsi neppure una busta
unica, e quindi si trovano in condominio con altre di categorie adiacenti.
Già con l'anno 1823, e con frequenza maggiore negli anni successivi,
sorprende l'elevato numero di fascicoli consistenti in un pezzo unico.
Fortunatamente, non si tratta sempre della stessa tipologia di atto. Così abbiamo
buste costituite da una serie di sentenze, altre di protocolli d'esame, altre ancora di
rapporti di polizia e così via. La varietà della documentazione, nel complesso, ne
risulta salvaguardata.
A queste condizioni, lo si intuisce, non è stato del tutto agevole valutare
aspetti che pure si ritenevano essenziali nell'ottica di una ricerca sulla giustizia. In
primis si è rivelato ostico giudicare il metro con cui la magistratura era solita
valutare, in sede di giudizio, il complesso degli elementi raccolti nel corso
dell'inquisizione. Accade spesso, infatti, come del resto abbiamo appena spiegato,
che di un fascicolo assai corposo non faccia parte la sentenza, o che al contrario non
resti che il verbale d'esame degli atti inquisizionali da parte del collegio giudicante.
Nel primo caso abbiamo a che fare con premesse interessanti ma senza esito, nel
secondo abbiamo documenti articolati in modo molto complesso, ma che rimandano
ad interrogatori ed a fatti di cui non ci rimasta traccia.
Nel corso del nostro lavoro abbiamo cercato di intendere se e quanto la
doppia natura di organo politico e giudiziario avesse influito sull'attività di giustizia
del Magistrato, ed in caso in che direzione e misura. Allo scopo ci si è soffermati
tanto sul complesso di sanzioni irrogate dal Magistrato, assai differenziato sia per
gravità sia per sostanza e finalità, quanto sui rapporti dello stesso ente con le varie
parti del processo e con gli organi coinvolti a vario titolo nell'attività di giustizia
politica da esso esercitata. Inoltre ci si è posti il problema di capire con quanta
fedeltà il Magistrato abbia applicato alla lettera il Codice penale o viceversa, quali
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margini di libertà si fosse assunto nell'ispirarsi a criteri alternativi a quelli previsti dal
dettato legislativo.
Passando ora in rassegna le diverse parti nelle quali il lavoro è articolato
ci riserviamo lo spazio per ulteriori osservazioni.
Per ragioni di chiarezza e completezza dell'esposizione abbiamo munito il
nostro lavoro di ricerca di una ricca parte I dedicata alla ricostruzione della storia
trentina a cavallo dei secoli XVIII e XIX (capitolo I), all'Impero d'Austria ed alle
tematiche della polizia e della magistratura moderne (capitolo II). A questo proposito
si sono rivelate di grande utilità alcune fonti secondarie, indispensabili ai fini di una
migliore, anche se non perfetta, analisi dei documenti d'archivio. Crediamo
opportuno ricordare, in primo luogo, la ristampa anastatica del Codice penale
austriaco, pubblicato a cura di Sergio Vinciguerra e corredata da un sostanzioso
gruppo di saggi di diversi autori
3
. Prezioso, pur nella sua brevità, il contributo
apportatoci da Mario Sbriccoli attraverso un saggio apparso nel 1988 sulla rivista
"Studi storici"
4
e centrato sull'utilità e sulla valenza, per lo storico, delle fonti
giuridiche e di quelle giudiziarie. Citiamo inoltre la raccolta d'interventi curata da
Livio Antonielli in merito al tema della polizia in Italia in età moderna
5
che riporta
diverse voci di storici in merito al significato della polizia, alla sua nascita e funzioni.
Merita di essere menzionato, infine, anche un'interessante opera dello studioso M. R.
Damaška, I volti della giustizia e del potere, analisi comparatistica del processo,
centrato sul confronto fra il sistema giuridico europeo continentale e quello di
common law e sul dualismo fra quelli che l'autore definisce i modelli di stato «attivo»
e «reattivo»
6
.
Poste le necessarie premesse, ci si è addentrati nella seconda e più
consistente parte del lavoro, quella centrata sulle fonti. In un primo tempo si sono
messi a fuoco il profilo dell'organo di cui si è studiata l'attività, il Magistrato politico
3
Vinciguerra S. (a cura di), Codice penale universale austriaco (1803), ristampa anastatica,
CEDAM, Padova 2001.
4
Sbriccoli M., Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli di storia del
crimine e della giustizia criminale in "Studi storici", 1988 n. 2.
5
Antonielli L. (a cura di), La polizia in Italia in età moderna, Rubbettino, Catanzaro 2002. Sul tema
della polizia e dei corpi militari vogliamo ricordare altre opere curate dallo stesso autore: Antonielli
L., Donati C. (a cura di), Corpi armati e ordine pubblico in Italia, Rubbettino, Catanzaro 2003;
Antonielli L., Donati C. (a cura di), Al di là della storia militare. Una ricognizione sulle fonti,
Rubbettino, Catanzaro 2004.
6
Damaška M. R., I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo, Il Mulino,
Bologna 1991.
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economico, seguendone le vicende di formazione ed elencandone le competenze
articolate a seconda dei membri che lo componevano (capitolo I). A questo scopo ci
siamo serviti di diversi volumi della Raccolta delle Leggi provinciali per Tirolo e
Vorarlberg e d'altra documentazione d'archivio che avremo modo di citare in seguito.
In un secondo tempo, coll'aiuto del Codice penale austriaco, si è messo bene in
chiaro quante, quali e cosa fossero le gravi trasgressioni di polizia, senza trascurare
gli aspetti di diritto rituale della questione (capitolo II).
A proposito del Magistrato, chiariamo da subito che si tratta del termine
che per ovvi motivi occorre con maggiore frequenza nel testo. Se da un lato
l'accezione con cui lo si cita è sempre la medesima, dal momento che ci si riferisce
ad un organo dato, dall'altro lato è bene ricordare come di volta in volta le personalità
in campo possano essere diverse. Se si è alle prese con il verbale di un interrogatorio,
il Magistrato viene a coincidere sostanzialmente con il giudice inquirente
7
. Se invece
si disserta sull'esame di atti inquisizionali o su una sentenza, il Magistrato si
sostanzia nelle persone del podestà, dell'attuario e di altri due soggetti di stimata
fiducia facenti parte del comune, che insieme con gli altri formavano una sorta di
collegio giudicante. Quando si parla del Magistrato come destinatario e lettore di
comunicazioni prodotte da altri enti, infine, possiamo intendere la parola come
«Cancelleria della sezione politica» deputata alla corrispondenza.
Altro termine che occorre di frequente è quello di «Codice». In questi casi,
se la parola non è accompagnata da ulteriori specificazioni, ci si sta riferendo
ovviamente al Codice penale austriaco del 1803.
Riprendendo il filo della sintesi: di seguito ai primi due capitoli della
seconda parte abbiamo proposto la ricostruzione, fase per fase, della prassi del
Magistrato in materia di giustizia politica (capitolo III), autentica cartina tornasole
del nostro lavoro. Si è stabilito pertanto di partire con un dettagliato rendiconto in
merito alla raccolta delle denunce (paragrafo 1) per poi passare attraverso l'esame
dei vari attori del processo (paragrafi 2, 3, 4) fino alla sentenza (paragrafo 5).
Debita attenzione è stata prestata alle relazioni del Magistrato con le
autorità politiche di grado superiore, con particolare attenzione al Capitaniato di
Circolo (Capitolo IV), e con il Tribunale civile e penale, situato anch'esso a Trento
7
Per il periodo che è stato fatto oggetto della nostra ricerca le mansioni di giudice furono
disimpegnate dal conte Alberto Alberti, primo assessore e consigliere del Magistrato civico (poi
Magistrato politico economico).
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(Capitolo V). Nel secondo caso, oltre ad un fitto interscambio d'informazioni, lo
spoglio dei dati offre una copiosa serie di casi in bilico fra le competenze dell'una e
dell'altra magistratura.
Il rapporto del Magistrato con le superiorità politiche, dal canto suo, toccò
sia la prassi del ricorso dei condannati sia l'attività di controllo che il Circolo e la
Provincia esercitavano sull'attività del Magistrato anche attraverso rendiconti
statistici ed informativi che a date scadenze erano loro inviate dalla magistratura
politica stessa.
Dopo un capitolo dedicato alle pratiche del rimpatrio e del trasporto
forzoso (Capitolo VI), ci si è addentrati, sia pure con mille cautele, nell'analisi della
criminalità trentina coeva attraverso l'analisi di quelle trasgressioni che con maggiore
assiduità furono sottoposte all'attenzione del Magistrato (Capitolo VII). Si tratta di
una porzione della nostra opera che è supportata da dati quantitativi desunti da
tabelle e prospetti compilati dal Magistrato sul tema della piccola delinquenza e della
propria attività giudiziaria. Data la sopravvivenza di tali documenti, disponibili con
pochissime eccezioni per tutto il periodo di cui si è fatto studio, ci si è sentiti di
integrarle nell'insieme della nostra ricerca a dispetto della sinteticità e della povertà
di informazioni sostanziali che trasmettono.
Nel corso dell'esposizione ci si è riservati spesso di riportare, magari per
intero, il contenuto di fonti documentarie. La scelta ci è parsa necessaria sia per
entrare nel vivo dell'attività del Magistrato, familiarizzando con le sue procedure e
lessico, sia per corroborare con degli esempi quanto si è andati spiegando di
paragrafo in paragrafo, passo necessario per qualunque autore di una ricerca storica.
Nella trascrizione ci si è attenuti colla massima fedeltà alla lettera del testo, anche
laddove i passaggi non si presentavano facili da comprendere ad una prima lettura.
Ci si è limitati pertanto allo scioglimento di qualche abbreviazione, nonché al ritocco
dei segni di interpunzione in tutti quei casi in cui la veste originaria del testo avrebbe
potuto fuorviare il lettore. Nella scelta delle fonti da citare si è deciso di privilegiare
documenti ad alto tasso di rappresentatività della prassi del Magistrato o del singolo
oggetto in esame, oppure, caso più raro, ci si è risolti di riportare fonti niente affatto
esemplari, ma capaci proprio per questo di illustrare la routine della giustizia
8
.
8
A questo proposito vedi Sbriccoli M., Fonti Giudiziarie cit., p. 495.