dell'attività della P.A., significa avvicinare il cittadino alle
istituzioni, trasformandolo da spettatore passivo a fulcro
attivo e centrale dell'agere della burocrazia.
La corretta e piena attuazione del principio di trasparenza
rappresenta, senza alcun dubbio, uno snodo cruciale sulla
via della piena democraticità dello Stato, garantendo che
quest 'ultimo si trasformi da luogo ignoto ed impenetrabile
in una vera e propria casa di vetro e, che l'individuo
divenga sempre meno suddito e sempre più cittadino.
Lo scopo principale del presente lavoro è stato quello di
analizzare l 'affermarsi e l 'evolversi dell'accesso nel sistema
giuridico italiano, avendo particolare riguardo alla disputa
sulla natura giuridica del diritto, alla complessa e
travagliata questione riguardante le situazioni
giuridicamente tutelate, nonché allo spinoso ed ancora
apertissimo dibattito sui rapporti tra trasparenza e privacy,
per concludere, infine, con una breve digressione circa la
peculiare forma di tutela giurisdizionale che il nostro
legislatore ha riservato all 'accesso, al fine di garantire
6
l 'effettività e la pienezza della stessa.
7
CAPITOLO I
L'evoluzione della normativa in tema di diritto di
accesso.
SOMMARIO: 1.1 Un breve percorso storico. 1.2
Trasparenza e diritto di accesso. 1.3 Il diritto di accesso
come principio generale dell'attività della P.A.
8
1.1 - Un breve percorso storico.
<< Vi è niente di segreto nel Governo Democratico? Tutte
le operazioni dei governanti devono essere note al Popolo
Sovrano, eccetto qualche misura di sicurezza, che gli si
deve far conoscere, quando il pericolo è cessato >> 1. Così,
alla fine del XVIII secolo, parlava Michele Natale, il
Vescovo di Vico Equense giustiziato a Napoli il 27 agosto
1799 per aver partecipato alla rivoluzione napoletana2 .
Già nella sensibilità letteraria illuminista, la pubblicità
degli atti, posti in essere dagli organi di potere, era sentita
come <<uno dei criteri fondamentali per contraddistinguere
lo Stato costituzionale dallo Stato assoluto>>3 .
Nonostante ciò, la strada per l 'affermazione del principio
della pubblicità è stata molto lunga e travagliata. Basti
1 M. NATALE, “Catechismo repubblicano per l'istruzione del popolo”, Vico Equense, 1978, p.
71.
2 F. CARINGELLA, R. GAROFALI, M. T. SEMPREVIVA, “L'accesso ai documenti
amministrativi”, Giuffrè, Milano 2007, p. 1.
3 N. BOBBIO, “La democrazia e il potere invisibile” in “Il futuro della democrazia”, Nuovo
politecnico, 1984, p. 78.
9
pensare, che l'affermarsi della cultura del segreto nel nostro
ordinamento, non sia stata scalfita nemmeno dalla
costituzione democratica del 1948, la quale, sancendo con
formula ampia e generica, al 1°comma dell'art. 97, i
principi di buon andamento ed imparzialità
dell'amministrazione4, ha lasciato al legislatore il compito
di specificarne i contenuti.
Timidi passi in avanti sulla via della trasparenza sono stati
abbozzati da alcune leggi di settore, le quali, però, non
sono state in grado di porre in essere un efficace mutamento
sul piano generale dei valori.
Tra di esse meritano una particolare attenzione: a) L'art. 25
della Legge 816/85 in materia di status degli amministratori
locali; b) L'art. 14 della Legge 349/1986 (Istitutiva del
Ministero dell'Ambiente), successivamente sviluppata dal
D. Lgs. 39/1997, che ha assicurato << la più ampia
divulgazione della informazioni sullo stato
dell'ambiente>>; c) L'art. 3 del D.L. 397/1988, conv. in L.
4 ART. 97, 1°Co. COST.: I pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizioni di legge, in
modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione
10
475/1988, ora abrogato, riguardante l 'obbligo per gli
osservatori regionali sulla produzione e lo smaltimento dei
rifiuti di origine industriale di divulgare e pubblicare i dati
raccolti; d) L'art. 9 sulla legge urbanistica, che sancisce il
diritto a visionare gli atti di progetto del piano regolatore,
in capo a chiunque vi abbia interesse; e) L'art. 10 della L.
765/1967, che stabilisce il diritto di chiunque ne abbia
interesse, a prendere visione presso gli uffici comunali
della licenza edilizia e dei relativi elaborati di progetto;
f) L'art. 56 del R.D. 21 aprile 1942, così come modificato
dal D.P.R. 250/1988, in base al quale chiunque può chiedere
copia dei pareri resi dal Consiglio di Stato in sede di
decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato o su
richiesta della P.A., purchè il Ministro competente non ne
abbia imposto, entro 90 giorni, la riservatezza.
Solo con l'emanazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241 sul
procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai
documenti amministrativi la situazione è radicalmente
cambiata. I sette articoli, di cui è composto il capo V della
11
legge sopra citata, riconoscendo <<...a chiunque vi abbia
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
il diritto di accesso ai documenti amministrativi...>>5
hanno realizzato quella che potremmo definire una vera e
propria rivoluzione Copernicana nell'ambito del nostro
ordinamento, trasformando la pubblicità da eccezione a
vera e propria regola ispiratrice dell'agere della P.A.
I successivi interventi legislativi e giurisprudenziali hanno
poi ampliato e meglio delineato limiti e contenuti del diritto
di accesso6.
1.2 - Trasparenza e diritto di accesso
Il principio della trasparenza, inteso come visibilità,
percezione di ciò che avviene all'interno di una pubblica
5 Cit. art. 22, L. 241/90
6 In particolare, prima dell'ultimo intervento ad opera della L. 15/2005, che ha più che altro
preso atto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, modifiche al diritto di accesso sono
state portate direttamente dalle L. 265/99, L.340/2000 e L. 45/2001 ed indirettamente, per
effetto della legge sul processo amministrativo L. 205/2000 e della legge sulla privacy e
successive modifiche L. 675/1996.
12
istituzione, svolge un ruolo fondamentale sul corretto
funzionamento di uno Stato Democratico.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è,
null'altro, che un'esplicazione del principio di trasparenza
amministrativa, uno strumento decisivo a far si, che
l'apparato pubblico si trasformi da luogo ignoto ed
impenetrabile in una casa di vetro.
La costituzione italiana non contiene alcun riferimento
espresso al diritto di accesso, ma dottrina e giurisprudenza
hanno con forza posto in evidenza l'esistenza di un
fondamento costituzionale del diritto di accesso, che può
essere ricercato in diversi principi.
Il pensiero va innanzitutto al 2° comma dell'art. 1 Cost.,
laddove si sancisce, come principio fondamentale del nostro
ordinamento, che “la sovranità appartiene al popolo...” 7 ed
all 'articolo 97 Cost. Che prevede, più specificamente, i
principi di imparzialità e buon andamento
dell'amministrazione ai quali deve tendere l 'organizzazione
7 Art. 1, co. 2, Cost.: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.”
13
dei pubblici uffici.
Secondo alcuni autori8 vi è uno stretto collegamento, non
necessariamente alternativo ai precedenti riferimenti agli
artt. 1 e 97 Cost., fra il diritto di accesso e la libertà di
informazione riconosciuta dall'art. 21 Cost., intesa <<alla
stregua di interesse generale ad una pluralità di fonti
informative ed al libero accesso alle stesse con correlativa
eliminazione di ostacoli legali, anche temporanei, alla
circolazione delle notizie e delle idee>>9 .
Altri autori10 hanno trovato un nesso tra il diritto di accesso
e gli artt. 24 e 113 cost., rispettivamente sul diritto di
difesa e sulla tutela giurisdizionale di diritti ed interessi
legittimi11 .
8 In particolare: COSTANZO, “Informazione nel diritto costituzionale, in Digesto disc. Pubbl.,
Vol VIII, 1 ss.; ROMANO TASSONE, “A chi serve il diritto di accesso? Riflessioni su
legittimazione e modalità di esercizio del diritto d'accesso nella L. n. 241/1990”, in Dir. Amm.,
1995, 317 ss.
9 Cit. F. CARINGELLA, “Manuale di diritto amministrativo”, Giuffrè, Milano 2008, in nota p.
886.
10 PERINI, “L'autonomia del diritto d'accesso in giudizio”, in Dir. Proc. Amm., 1996, 107 ss.
11 ART. 24 Cost., 1° e 2° co.:<< Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
14
La solenne affermazione del principio di trasparenza
amministrativa è stata tracciata, in maniera magistrale, da
una storica sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato12, la quale si è, tra l 'altro, occupata del rapporto tra
riservatezza ed accesso, tema spinoso ed alquanto delicato
prepotentemente fiondatosi agli occhi di giurisprudenza e
dottrina a seguito dell'importante riconoscimento dato dal
nostro legislatore, nel corso degli anni '90, al tema della
privacy. La sentenza ha di fatto stabilito, che la segretezza
permane non come predicato soggettivo, ma come requisito
interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento>>.
ART. 113 Cost.: << Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o
per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.>>
12 Cons. Stato, Ad. Plen., 4 febbraio 1997, n.5, in “Foro it.”, 1998, III, 199, nonché in “Giornale
di diritto amministrativo”, 1997, 1022, con note di M. BOMBARDELLI e A. SANDULLI,
“La riduzione dei limiti all'accesso ai documenti amministrativi”.
15
oggettivo del documento. In altre parole, un documento è
segreto per il tipo di notizie che in esso sono racchiuse e
non puramente e semplicemente perchè è un documento
della pubblica amministrazione. Il segreto diviene quindi
<<reale>>13 , ossia prescinde da riferimenti soggettivi e
viene ancorato direttamente alla consistenza sostanziale
delle informazioni e degli interessi connessi al documento
ed alla natura dell'interesse che potrebbe essere leso al
rilascio delle informazioni ad esso ostative.
E' doveroso, infine, osservare, come anche l'Unione
Europea abbia, col tempo, recepito il fondamentale
principio della trasparenza. Oggi l 'Unione Europea tutela il
diritto all 'informazione, assicurando la possibilità ai
cittadini di ciascuno stato membro, di esercitare un
controllo effettivo sull'operato delle istituzioni europee.
Il principio ha iniziato ad affermarsi solo nel corso degli
anni '80 con due risoluzioni del parlamento europeo 14, che
13 F. CARINGELLA, R. GAROFALI, M. T. SEMPREVIVA, “L'accesso ai
document i amminis t rat ivi” , Giuffrè , Milano 2007, p . 3 .
14 Risoluzione del Parlamento Europeo del 24 maggio 1984 e r isoluzione del
16
hanno auspicato una maggiore pubblicità della gestione e
della procedure comunitarie. Con il Trattato di Maastricht
del 1992 e con il Trattato di Amsterdam del 1997 vi è stata
un'importante inversione di tendenza. La norma, che più
delle altre rappresenta l 'emblema di questo mutato rapporto
cittadino-istituzione europea, è contenuta nell'art. 255 del
Trattato di Amsterdam, il quale prevede che <<Qualsiasi
cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha
il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo,
del Consiglio e della Commissione, secondo i principi e alle
condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3.>>
1.3 - Il diritto di accesso come principio generale
dell'attività della P.A.
Dall'emanazione della legge n. 241/90 ad oggi sono stati
fatti grossi passi in avanti in tema di diritto di accesso, che
Parlamento Europeo del 2 gennaio 1988.
17
hanno certamente contribuito ad avvicinare il cittadino alla
P.A., a farlo sentire più partecipe rispetto al passato dei
provvedimenti emanati dalle amministrazioni pubbliche nei
suoi confronti. La crescita e lo sviluppo del diritto di
accesso hanno rappresentato un grosso passo in avanti sulla
strada di una democrazia piena ed effettiva. Tale crescita è
oggi culminata nella L. n. 15/2005, che prendendo atto dei
prevalenti orientamenti giurisprudenziali, ha elevato il
diritto di accesso ai documenti amministrativi, in virtù delle
sue finalità di interesse pubblico generale, a principio
generale dell'attività amministrativa e lo ha racchiuso
nell'alveo di quei livelli essenziali di prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che, sulla base dell'art.
117, comma 2, lett. m) Cost., spetta alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato garantire in modo uniforme su tutto il
territorio nazionale (art. 22, comma 2).15
15 Gli enti di governo terr i tor ial i possono solo contr ibuire a garant i re l ivel l i
u l te r iori di tutela nel r i spet to del le garanzie minime ed inderogabi l i
t racciate dal legis latore s tatale .
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