ASPETTI GENERALI
INTRODUZIONE
A. Alle origini del fenomeno
1. Con il termine pirateria si indica quell’attività di depredazione compiuta in danno di navi mercantili,
in alto mare o ancorate nella zona portuale, la cui origine coincide addirittura con la nascita della
navigazione
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.
2. Importanti sono le leggi approvate dall’antica Roma per combattere la pirateria. La legge “de pirati
bus persequendis” del 100 a.C. trattava della sicurezza dei traffici marittimi della Roma, dei latini e degli
alleati di Roma e la legge “Lex Gabinia” che conferì a Pompeo poteri eccezionali per estirpare la
pirateria.
3. La prime definizioni dei pirati risalgono allo storico Plutarco che descrisse i pirati come coloro che
attaccavano senza autorità legale , non soltanto le navi mercantili, ma anche le città marittime, e a
Cicerone, il quale li chiama come hostes humani generis, termine questo riservato a intere comunità dedite
alla pirateria e affermava che il pirata non è un nemico di guerra dei romani, ma è nemico comune di
tutti
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.
4. In seguito, tra il secolo XV e il XVII, la pirateria si trasforma in guerra di corsa. Una nave privata e
armata, dotata di capitano ed equipaggio che operava una forma di guerra economica in supporto alle
azioni degli Stati che rilasciavano loro la lettera di corsa era autorizzata a catturare beni o personale
degli altri stati ed era chiamata “nave corsara”.
5. È solo con la nascita dello stato moderno e l’affermazione della sua sovranità su terra, mare adiacente
e sui vascelli che percorrono le rotte marittime mondiali che il termine pirateria assume il significato
odierno inteso come pericolo per la libera circolazione delle merci e per la sicurezza degli scambi
commerciali.
B. Entità del fenomeno
6. Il fenomeno della pirateria si è sviluppato ed esteso quasi incontrastato da misure repressive in
quattro aree del pianetta:
Nell’Africa Orientale gli attacchi vengono di norma effettuati in alto mare ma sono avvenuti anche a
navi ancorate nei porti con uso delle armi e dirottamenti della nave in zone non note. Tutto questo
accompagnato con la richiesta di riscatto per il rilascio della nave e dell’equipaggio. A causa dello
sfasciamento dello stato somalo e il crollo dell’autorità statale somala non si sono verificate interventi di
contrasto da parte delle autorità costiere o della polizia.
Nell’oceano indiano gli attacchi da parte dei pirati interessano le acque portuali del Bangladesh con
unità all’ancoraggio. I mezzi usati dai pirati sono piccole imbarcazioni con a bordo tre o cinque persone
che effettuano l’abbordaggio della nave razziando provviste alimentari. La guardia costiera locale agisce
ma i tempi di intervento sono lunghi e i pirati si allontanano sfuggendo alla cattura.
Nel mare della Cina le acque prospicienti l’Indonesia sono valutate a rischio in modo particolare quelle
portuali ove frequenti sono gli attacchi alle navi all’ancora. Questi attacchi mirano soprattutto al furto
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Contro la pirateria hanno dovuto combattere tutte le grandi potenze dell’antichità che si affermarono nel Mediterraneo. Lo
storico Tucidide racconta della lotta del re di Creta Minosse contro i pirati delle isole. La guerra del Peloponneso, Tucidide;
la potenza ateniese attraverso la Lega di Delo, in età ellenistica, il regno dei Tolomei e Rodi assicurarono le vie marittime del
Mediterraneo orientale, e la Roma repubblicana concesse poteri eccezionali a Pompeo Magno nella lotta ai pirati provenienti
dalla Cilicia e da Creta, in “Pirati di ieri e di oggi” , Supplemento alla Rivista Marittima Dicembre 2009, pp. 12-18
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Cicerone, De Officis, Libro I, § 107, Utet, Torino 1980.
delle provviste di bordo e delle merci trasportate dalla nave. Non si segnalano interventi repressivi da
parte delle autorità marittime locali.
Lo stretto di Malacca è ritenuto il più pericolo sia per la frequenza degli attacchi sia per le modalità delle
azioni. I pirati impiegano diffusamente armi cercando di colpire la nave e costringendola a consegnarsi.
Le autorità costiere locali intervengono per arginare il fenomeno.
Nel Sud America gli attacchi hanno luogo in modo sporadico in tutte le aree, sia contro le navi
mercantili che contro navi di diporto.
7. Il Segretario Generale dell’Aseemblea delle Nazioni Unite (SGs) nel suo rapporto del marzo 2001
presenta i 4 tipi di attacchi diversi commessi dai pirati secondo le identificazioni da parte della
International Maritime Bureau (IMB). IMB presenta i quattro tipi di attacchi in questo modo
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:
Nel primo caso gli attacchi avvengono principalmente in Asia, dove le navi vengono abbordate da
piccoli gruppi a meno che non ci sia resistenza da parte dell’equipaggio. I pirati cercano di rubare le
merci trasportate dalla nave e si allontanano;
Nel secondo caso degli attacchi avvengono principalmente in Sud America e in Africa Occidentale. Le
navi sono attaccate da gruppi armati quando sono ferme negli porti o all’ancoraggio. Questi attacchi
sono molto violenti e i pirati mirano soprattutto al denaro, alle merci, e in genere ad ogni cosa che si
può trasportare;
Nel terzo caso gli attacchi avvengono principalmente in Africa Sud Orientale. I pirati assalgono le navi
rubano l’intero carico e a volte sequestrano le navi;.
Nel quarto tipo di attacco, IMB include l’attacco marittimo alle navi con caratteristiche militari e a
seguito di motivazioni politiche.
C. Aspetti giuridici
8. La pirateria è il più classico dei delicta juris gentium commesso per mare, cioè quei crimini che per la
loro crudeltà ed efferatezza legittimano qualsiasi autorità o Stato a punirli. La pirateria può essere
definita come atti di violenza illegale, di detenzione o di depredazione compiuti in alto mare, cioè in
quelle zone non soggette alla giurisdizione di alcun Stato. Gli atti di pirateria sono commessi per fini
privati dell’equipaggio di una nave ai danni di un'altra nave, da qui i il c.d. criterio delle due navi.
Dunque, la repressione della pirateria costituisce una norma del diritto internazionale consuetudinario,
in virtù della quale ogni Stato è autorizzato, in conformità alle proprie leggi, alla cattura delle navi e
delle persone intenzionate a svolgere azioni di pirateria in alto qualunque sia la nazionalità della nave o
dei pirati. Gli atti di pirateria ledono la libertà di ciascun Stato di utilizzare il mare libero e le vie
marittime internazionali, ed in virtù di questa circostanza che al criterio attributivo della potestà navale
del singolo Stato si sostituisca il principio della universalità della giurisdizione.
In seguito allo sviluppo del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto penale internazionale, il
principio della giurisdizione universale si applica anche alla categoria dei crimini di guerra, crimini
contro umanità, crimine di genocidio e violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani ma con certe
differenze e nel caso della pirateria la giurisdizione universale si è affermata perché tale crimine
danneggia l’interesse della comunità internazionale. Inoltre, il crimine di pirateria non rientra nel novero
dei crimini internazionali perché è commesso da briganti e non da personale appartenente alle forze
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United Nations General Assembly, Oceans and the law of the sea, Report of the Secretary-General, A/56/58, 9 march
2001, pp. 36
armate di uno stato, non ha il sostegno di una autorità statale, e manca il requisito dell’efferatezza, cioè,
non viene commesso su grande scala e non coinvolge la vita di migliaia di persone.
9. Le fonti del diritto internazionale che definiscono e legittimano la lotta alla pirateria sono in sostanza
quantro:
primo, la convenzione sul diritto del mare del 1982, gli articoli 100-107;
secondo, le convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani;
terzo, le risoluzione del Consiglio di Sicurezza (CdS), che cercano di colmare la lacuna del
diritto internazionale consuetudinario nella lotta alla pirateria;
e da ultimo, gli Accordi regionali sulla pirateria.
10. La Convenzione sull’Alto Mare di Ginevra 1958, articolo 15, è il primo tentativo a livello globale di
disciplinare la pirateria. Questa convenzione è richiamata integralmente dagli articoli 100 al 107 della
Convenzione sul Diritto del Mare di Montego Bay del 1982 che costituisce il principale testo normativo
di riferimento del diritto internazionale marittimo ed ha fornito il quadro di riferimento per le misure di
contrasto alla pirateria. Oggi il quadro normativo è stato modificato attraverso le risoluzione del CdS
che estendono l’applicazione delle norme antipirateria anche nelle acque territoriali di alcuni stati, ma
tratteremo la materia quando analizzeremo le risoluzioni del CdS.
In base alla Convenzione di Montego Bay, articolo 101, “Si intende per pirateria uno qualsiasi degli
atti seguenti:
a) ogni atto illecito di violenza o di sequestro, od ogni atto di rapina, commesso a fini privati
dall’equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, e rivolti:
i) nell’alto mare, contro un’altra nave o aeromobile o contro persone o beni da essi trasportati;
ii) contro una nave o un aeromobile, oppure contro persone e beni, in un luogo che si trovi fuori della
giurisdizione di qualunque Stato;
b) ogni atto di partecipazione volontaria alle attività di una nave o di un aeromobile, commesso nella
consapevolezza di fatti tali da rendere i suddetti mezzi nave o aeromobile pirata;
c) ogni azione che sia di incitamento o di facilitazione intenzionale a commettere gli atti descritti alle
lettere a)o b)”
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11. Dall’esame dell’articolo 101 emergono gli elementi qualificanti - spaziale e materiale - l’atto illecito
come atto di pirateria. L’elemento spaziale viene indicato nelle lettere a) e b): l’atto deve essere
compiuto nell’alto mare oppure in un luogo che si trovi fuori dalla giurisdizione di qualsiasi Stato.
L’atto illecito compiuto nelle acque territoriali costituisce violazione di norme interne e non
internazionali e quindi soggette alla giurisdizione dello stato costiero.
La pirateria e la frequenza di attacchi da parte dei pirati nelle acque territoriali di Stati ha indotto
l’adozione della definizione di “atti di depredazione armata in mare” o in inglese armed robbery.
Costituisce atto di depredazione armata in mare “ ogni atto illecito di violenza, di sequestro o di
depredazione o la minaccia di uno di tali atti, posto in essere, per fini privati, in danno di una nave o del
suo equipaggio, nelle acque arcipelagiche, territoriali o interne di uno Stato.
12. L’elemento materiale nella Convenzione ha carattere innovativo rispetto al diritto consuetudinario
vigente
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. Secondo la dottrina per definire l’atto di pirateria è necessaria più di una unità navale (il
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Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 179/3, TRADUZIONE, ALLEGATO I CONVENZIONE DELLE
NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE E ACCORDO SULL’ATTUAZIONE DELLA PARTE XI DELLA
CONVENZIONE
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Leanza Umberto, Sico Luigi, La sovranità territoriale II, Il Mare, in Quaderni di diritto internazionale, Giappicchelli, Torino, 2001,
p. 74