5
somministrazione, i depositi a titolo oneroso.
Nell'ipotesi che analizzeremo il terzo è debitore delle prestazioni
in favore del debitore principale, ma allo stesso tempo creditore
della controprestazione che il debitore gli deve; infatti, nel
contratto di lavoro, il lavoratore è tenuto alla prestazione
lavorativa e il datore di lavoro al pagamento della retribuzione;
nel contratto di locazione il conduttore è tenuto a prendere in
consegna la cosa, ad osservare la diligenza del buon padre di
famiglia per servirsene nell'uso determinato e al pagamento delle
pigioni, mentre il locatore deve mantenere la cosa in buono stato
di manutenzione e garantirne il pacifico godimento.
Quale comportamento può adottare il debitore esecutato – che
negli esempi da noi proposti assume la veste del lavoratore, del
locatore, del somministrante, del depositante – verso il quale
prende inizio la procedura esecutiva?
Può accadere, infatti, che il debitore principale visto aggredire il
6
proprio credito non adempia più alla controprestazione dovuta al
terzo (datore dei lavoro – conduttore), facendo estinguere il
rapporto da cui il credito trae origine.
Ed inoltre: il terzo, nonostante ciò, è tenuto ad adempiere la
propria prestazione nei confronti ed in favore dell'assegnatario-
creditore pignorante? Il datore di lavoro cioè deve effettuare la
propria prestazione a vantaggio dell'assegnatario, anche se il
lavoratore, a seguito dell'espropriazione, ha cessato di rendere la
propria prestazione lavorativa? E così, il conduttore deve pagare
la pigione all'assegnatario, pur se il contratto di locazione si è
estinto per l'inadempienza del locatore? Oppure può avvalersi
dell'exceptio inadimpleti contractus o della condizione risolutiva
tacita anche nei confronti del creditore procedente?
Sono questi gli aspetti che andremo a trattare confrontando le tesi
della dottrina e analizzando la giurisprudenza nell'ottica di fornire
un quadro puntuale della cennata problematica.
CAPITOLO PRIMO
CONSIDERAZIONI DOTTRINALI IN TEMA DI
PIGNORAMENTI DI CREDITI NASCENTI DA
CONTRATTI SINALLAGMATICI
8
1. IL SINALLAGMA FUNZIONALE PREVALE O
SOCCOMBE NEI CONFRONTI DELL'ATTO DI
PIGNORAMENTO?
Quando oggetto del pignoramento presso terzi è un credito, che
trova la sua origine da un rapporto obbligatorio, a seguito della
notifica dell'atto di pignoramento, potrebbe verificarsi che il
debitore esecutato decida di non adempiere più la propria
prestazione in favore del terzo (suo debitore).
Sorge allora il seguente problema: le vicende estintive o
eliminative del contratto sinallagmatico prevalgono sul
pignoramento? Può, cioè, il terzo invocare la condizione di
risoluzione tacita o eccepire l'inadempimento del debitore
esecutato; oppure deve adempiere la sua prestazione in favore del
creditore procedente?
Nell'ipotesi in cui le vicende che colpiscono il rapporto
9
obbligatorio sono anteriori al perfezionamento del pignoramento,
è communis opinio che sia il sinallagma a prevalere
sull'esecuzione.
Problematico è invece il caso in cui tali vicende si siano verificate
in epoca successiva alla notifica dell'atto di pignoramento o siano
addirittura successive al suo perfezionamento.
Se si ritiene che a prevalere sia l'esecuzione, il terzo dovrà
eseguire la propria prestazione nonostante l'inadempimento del
debitore esecutato; ciò comporterà un danno per il terzo,
coinvolto nel procedimento esecutivo, per il sol fatto di essere
debitor debitoris dell'esecutato; il terzo si troverà sprovvisto di
quelle difese che gli derivano dal rapporto contrattuale, e che si
presentano quali strumenti del sinallagma funzionale, come la
exceptio non adimpleti contractus.
Se il sinallagma funzionale soccombe rispetto all'espropriazione,
vuol dire che si "astrae" il credito pecuniario dal rapporto da cui
10
esso prende origine: il debitor debitoris dovrà perciò adempiere
in favore del creditore assegnatario.
Tale questione è stata ampiamente dibattuta in dottrina, sia sul
piano degli effetti sostanziali, dei quali ci occuperemo nel
prossimo paragrafo, che su quello degli effetti dell'assegnazione
che saranno esaminati negli ultimi due paragrafi di questo
capitolo.
11
2. LE DIVERSE TEORIE A CONFRONTO.
Una parte della dottrina ha affermato la prevalenza del
pignoramento sul sinallagma funzionale.
I fautori di tale teoria
1
hanno sostenuto che l'inadempimento
dell'esecutato deve essere antecedente alla notificazione dell'atto
di cui all'art. 543 c.p.c., perché il terzo possa porlo a base
un'eccezione di inadempimento o di una risoluzione opponibile al
creditore procedente.
Il sinallagma verrebbe "ad essere almeno parzialmente
disapplicato dall'amplissima previsione dell'art. 2917 c.c."
2
.
Peculiare risulta essere la posizione di Andrioli, il quale, nel dire
che l'esecuzione in atto non può mettere in crisi il sinallagma
funzionale, vuol dare al terzo la possibilità di utilizzare le difese
1
In questo senso ANDRIOLI, Progresso del diritto e stasi del processo, in Scritti in memoria di P.
Calamandrei, 1958, Padova, 424-426; SPARANO, L'espropriazione forzata e i diritti di credito,
Studi in onore di E. Redenti, Milano, 1951, 48, 54 e Esecuzione forzata, in Commentario al Codice
Civile, 1964, sub art. 2917 e 2928 n.2 c.c.; BONSIGNORI, Assegnazione forzata e distribuzione
del ricavato, Milano, 1962, 109.
2
Così COLESANTI, Il terzo debitore nel pignoramento di crediti, Milano, 1967, 533.
12
che gli derivano dal rapporto contrattuale (quali la exceptio
inadimpleti contractus) per paralizzare legittimamente la sua
prestazione di fronte all'inadempimento del suo creditore-
debitore, in qualsiasi momento si dovesse verificare tale
inadempimento
3
.
Da ciò si deve dedurre che oggetto dell'assegnazione non è il
credito ma la posizione di contraente del debitore esecutato. Il
creditore procedente, in virtù di ciò, assume sia nel lato attivo sia
nel lato passivo la qualità di contraente e il terzo pignorato può
far valere, nei suoi confronti, la exceptio non adimpleti contractus
e la condizione risolutiva tacita
4
; ma il creditore assegnatario può
impedire al terzo di utilizzare tali difese, adempiendo in luogo del
debitore esecutato
5
.
Tale teoria è stata definita "il più brillante sforzo per avviare a
3
ANDRIOLI, Il diritto di credito come oggetto di esecuzione forzata, in Foro it., 1941, IV, 12.
4
ID., op. cit., 4.
5
ID., op. cit., 11 e in Appunti di diritto processuale civile, Napoli, 1962, 441.
13
soluzione quesiti che nessun ausilio sembrano ricevere dal dato
positivo"
6
.
Un'altra parte della dottrina, e specificamente Colesanti, ha
sostenuto la prevalenza del sinallagma funzionale. Quest'autore
ha considerato, quale punto incontroverso, che l'attuazione del
pignoramento, prima tappa della sanzione esecutiva, a carico del
debitore esecutato, non può incidere sul vincolo di corrispettività
che, nella prospettiva del rapporto sinallagmatico, lega
prestazione a controprestazione in reciproca interdipendenza.
Pertanto il terzo non è soggetto alla sanzione, solo perché si
procede contro il suo creditore diretto e, dunque non può trovarsi
esposto a dover prestare senza poter ricevere
7
. Se così non fosse,
si dovrebbe affermare che mentre il titolo consacra la sola
soggezione del debitore, l'espropriazione viene, invece, condotta
6
In tal senso COLESANTI, Pignoramento presso terzi, Enciclopedia del diritto, XXXIII Milano,
1983, 857.
7
ID., Il terzo debitore, cit., 519.
14
in danno del terzo.
L'unico strumento previsto in dottrina per lasciare indenne il terzo
è quello di considerare l'espropriazione come avente ad oggetto
l'intera situazione giuridica dell'esecutato, ed equiparare
l'assegnatario al curatore fallimentare, nel senso di adempiere a
favore del terzo, e come propria, la controprestazione già al
debitor debitoris dell'esecutato
8
.
Questo è il punto su cui la teorizzazione di Colesanti si discosta
da quella di Andrioli, infatti, mentre per quest'ultimo oggetto
dell'espropriazione è l'intera posizione giuridica di contraente del
debitore esecutato, per Colesanti oggetto dell'ordinanza di
assegnazione è solo il credito del debitore esecutato, anche se
nasce da un rapporto a prestazioni corrispettive
9
.
L'assegnatario del credito nascente da rapporto sinallagmatico
potrà adempiere in luogo del debitore diretto la controprestazione
8
In tal senso ANDRIOLI, Il diritto di credito, cit., 4.
9
Così COLESANTI, Il terzo debitore, cit., 536.
15
da questi dovuta al terzo, non perché sia divenuto titolare
dell'intera situazione giuridica dell'esecutato, ma solo in qualità di
adempimento dell'obbligo altrui; così come adempimento
dell'obbligo altrui è quella del creditore che agisce in via
surrogatoria
10
.
Ribadendo il vincolo di corrispettività tra le prestazioni al
momento della loro esecuzione che non può essere alterato
dall'esercizio dell'azione esecutiva, "se ne può trarre questa
conclusione notevole, che in caso di un credito nascente da
contratto sinallagmatico, la "barriera" creata dal pignoramento
non rappresenta un ostacolo insormontabile ad ogni forma di
"reazione di diritto sostanziale"
11
.
Tutto ciò sul piano dell'eccezione di inadempimento significa che
10
ID., Pignoramento presso terzi, Enciclopedia del diritto, cit., 858-859: "La tesi in esame,
formulata a suo tempo per consentire al terzo di avvalersi dell'exceptio inadimpleti contractus o
della risoluzione, e non solo di fronte ad un inadempimento pregresso dell'esecutato, ma pur
successivo al (perfezionarsi del) pignoramento, sia ora recisamente smentita precisamente in quel
che ne denotava la ratio giustificativa: quando infatti si nega ogni pregio finanche
all'inadempimento pregresso e alla correlativa exceptio del debitore, se non opposta addirittura in
epoca anteriore all'atto iniziale del pignoramento, e cioè all'intimazione di non disporre, il men che
possa dirsi è che non si capisce a che serva ipotizzare come oggetto del pignoramento stesso
l'intera situazione di contraente del debitore esecutato".
11
ID., Il terzo debitore, cit., 622.
16
"non si potrà negare al terzo debitore di giovarsi, con effetto pur
nei confronti del pignorante, dell'exceptio inadimpleti contractus,
anche se l'inadempimento del debitore diretto sia successivo al
momento del pignoramento"
12
; ed ancora "neppure la perfezione
del pignoramento e la conseguente applicabilità dell'art. 2917 c.c.
valgono a precludere al terzo d'invocare l'exceptio inadimpleti
contractus ed anche in caso di inadempimento posteriore
addirittura al perfezionamento del pignoramento"
13
.
Nonostante Colesanti
14
voglia rimanere coerente alle sue
premesse circa la prevalenza del sinallagma funzionale sul
pignoramento, non dimentica che una "rigida applicazione
letterale dell'art. 2917 c.c. potrebbe condurre ad una soluzione
opposta, ancorché alla premessa enunciata".
12
ID., Il terzo debitore, cit., 622.
13
ID., Il terzo debitore, cit., 623.
14
ID., Il terzo debitore, cit., 629.
17
3. CRITICA E SUPERAMENTO DELLE TEORIE
ESAMINATE.
Si è però obiettato
15
che le teorie esposte non hanno condotto a
risultati soddisfacenti, per i seguenti motivi:
- la teoria della prevalenza del sinallagma consente alle parti di
vanificare, anche dopo il perfezionamento del pignoramento del
credito, il vincolo esecutivo;
- la teoria della prevalenza del pignoramento, astraendo il credito
dal rapporto sottostante, indirizza la procedura esecutiva contro il
terzo che si trova danneggiato per il sol fatto di essere debitore
del debitore esecutato.
Così un'altra parte della dottrina
16
ha cercato di porre rimedio e di
15
Così ACONE, La tutela dei crediti di mantenimento, Napoli, 1985, 150; e BOVE, in BOVE-
CAPPONI-MARTINETTO-SASSANI, Effetti sostanziali del pignoramento, in Giurisprudenza
sistematica di diritto processuale civile, a cura di Proto Pisani, Torino, 1988, 397.
16
In tal senso, ORSENIGO, Il terzo debitore nell'azione diretta a tutela del diritto di mantenimento
della prole ex art. 148 c.c., in Dir. e Giur., 1982, 273 e ss.; ACONE, La tutela dei crediti di
mantenimento cit., 152 e ss..
18
analizzare tale problematica sotto una diversa luce e ha ipotizzato
la possibilità di utilizzare i risultati cui si è pervenuti in tema di
azione diretta, quale quella prevista dall'art. 148 c.c.
17
.
Tale articolo è considerato il tipico esempio della c.d. "azione
diretta", nel cui ambito vengono annoverate: le fattispecie degli
art. 1959 c.c., esperibile dal locatore nei confronti del
subconduttore; dell'art. 1676 c.c., esercitabile dall'ausiliario
dell'appaltatore verso il committente; dell'art. 2867 c.c., a favore
dei creditori ipotecari verso il terzo acquirente dell'immobile;
dell'art. 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990 – assicurazione
obbligatoria degli autoveicoli – in favore del danneggiato verso
17
L'articolo 148 c.c., intitolato "Concorso negli oneri", enuncia che: "I coniugi devono adempiere
l'obbligazione prevista nell'art. 147 in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro
capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli
altri discendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i
mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito
l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi
dell'obbligato in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta
le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto notificato agli interessati e al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti e il
terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto d'ingiunzione, in quanto
applicabili.
Le parti e il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la
modificazione e la revoca del provvedimento".