9
CAPITOLO I - INTRODUZIONE AL DIRITTO
SUCCESSORIO: IL SISTEMA CODICISTICO TRA
RINNOVAMENTO E STASI
1 – Premessa
Prima di volgere lo sguardo alla disciplina di dettaglio relativa
alle successioni, è bene delineare un quadro chiaro delle differenze
esistenti tra le categorie di successioni mortis causa e delle relazioni
esistenti tra loro e l’attuale sistema legale.
L’attenzione primordiale deve essere rivolta anzitutto alle
disposizioni generali sulle successioni dove due sono i gruppi di norme
che fanno da guida all’interprete, rispettivamente gli artt. 457, 553 e
556 c.c.
Per ciò che riguarda la successione per legge, essa si verifica
in caso di inefficacia totale o parziale della regolamentazione dei propri
interessi del titolare dopo la sua morte, oppure in caso di disattenzione
totale o parziale nei confronti di determinati soggetti (ad esempio,
coniuge, discendenti, ascendenti), ai quali la legge riserva quote
determinate e che identifica come legittimari.
1
Con riferimento alla fonte legale, vedremo che essa ci conduce
verso una grande categoria di successoni che definiremo legale,
all’interno della quale si riscontrano due specie, quella ab intestato e
necessaria o dei legittimari. Il quadro appena delineato va
implementato considerando gli artt. 553 e 556 c.c., i quali individuano
le interrelazioni tra le due categorie di successioni, la testamentaria e
1
A. PALAZZO, Le successioni, Giuffrè, Milano, 2000, p. 2.
10
la legale, all’interno della quale, tra le sue due specie, quella ab
intestato e l’altra necessaria.
2
I criteri per identificare all’interno della grande categoria delle
successioni legali la successione necessaria sono quello dell’oggetto
e quello della fattispecie. Relativamente al primo elemento, ossia
quello dell’oggetto, è da dirsi che la successione necessaria presenta
tre differenze rispetto alla successione ab intestato. La prima risulta
essere di ordine quantitativo: difatti, le frazioni in cui si esprime la
porzione riservata sono differenti e minori rispetto a quelle
contemplate dalla successione ab intestato. Per ciò che riguarda,
invece, il secondo criterio, esso si riferisce all’oggetto del calcolo:
mentre la porzione riservata si calcola sul relictum che viene
addizionato al donatum, la quota intestata viene calcolata soltanto sul
relictum. Infine, la terza distinzione sta nella sua qualità, in quanto,
mentre la successione necessaria comporta sostanzialmente
l’acquisto di beni, la successione ab intestato può essere carente di
contenuto patrimoniale.
3
Facendo riferimento adesso al secondo elemento, ossia quella
della fattispecie, affinché si apra la successione necessaria deve
riscontrarsi una lesione della quota riservata e una dichiarazione
giudiziale di inefficacia delle liberalità lesive; mentre per l’apertura
della successione ab intestato basta la mancanza in tutto o in parte il
testamento. In base a quanto detto, la norma che demarca la più
importante interrelazione tra la successione necessaria e la
successione ab intestato è quella dell’art. 553 c.c. Si tratta dell’ipotesi
di concorso tra legittimari ed eredi ab intestato che si basa soltanto
2
L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale (successione
legittima), Giuffrè, Milano, 1999, p. 9.
3
A. PALAZZO, Le successioni, Giuffrè, Milano, 2000, p. 3.
11
sulla successione intestata “con un contenuto modificato
dall’interferenza delle norme sulla legittima”.
4
La tutela dei legittimari che concorrono con gli eredi legittimi
nella successione intestata determina un’estensione alle quote
intestate del fenomeno dell’elasticità della quota di riserva.
5
Vediamo, dunque, che le distinzioni tra la successione
necessaria, intestata e testamentaria non sempre sono state viste con
chiarezza. Difatti, la dottrina tradizionale
6
, afferma che la successione
necessaria si aprirebbe tutte quelle volte in cui l’acquisto ereditario sia
limitato alla quota di legittima che la legge riserva, non soltanto quando
vi sia lesione della stessa, ma anche quando: a) il de cuius abbia
istituito il legittimario in una quota di valore uguale a quella riservata;
b) nel caso in cui abbia disposto a favore di terzi soltanto le quote
disponibili; c) qualora si verifichi la sussistenza di alcuni atti di liberalità
il cui valore risulti inferiore a quello effettivamente disponibile e si apre
la successione legittima sui beni di cui non si è disposto in modo che
la quota spettante al legittimario non supera la quota riservata, dal
momento che egli subirebbe il concorso dei suscettibili non legittimari.
La dottrina meno recente
7
invece, afferma che la vocazione
necessaria rimane assorbita nella vocazione testamentaria, senza che
vengano fuori categorie e specie successorie offerte da elaborazioni
più recenti.
4
L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale (successione
necessaria), Giuffrè, Milano, 1992, p. 46.
5
A. PALAZZO, Le successioni, Giuffrè, Milano, 2000, p. 3.
6
L. COVIELLO, Successione legittima e necessaria, Giuffrè, Milano, 1937, p.
296.
7
L. CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Ed. Scient. It.,
Camerino, 1977, p. 207.
12
La giurisprudenza degli anni ’50 e ’60
8
, abbraccia tale
distinzione, affermando che quando un legittimario è chiamato dal
testatore sulla quota che gli è riservata, non si verifica una vocazione
ex lege, bensì si tratta di una vocazione testamentaria.
2 – Centralità della successione testamentaria
Considerata la centralità della successione testamentaria nel
sistema successorio, risulta immediata l’osservazione che il legislatore
della riforma non abbia fornito adeguata attenzione al rinnovamento
generale della sua disciplina rivitalizzando lo strumento tecnico su cui
si fonda, ossia il testamento.
Non a caso, le poche novità riguardano i soggetti, dal momento
che le più importanti modifiche riguardano il diritto di famiglia avvenuta
nel 1975 alla successione legale in tema di categorie di persone che
sono considerate meritevoli di tutela alla luce delle norme
costituzionali. Tuttavia, l’attenzione ai soggetti di cui sopra non è stata
esaustiva e per tale ragione vi è stato l’intervento della Corte
Costituzionale
9
anche successivamente alla riforma del ’75.
È chiaro che, all’incompletezza dei soggetti corrisponde altresì
l’incompletezza attinente alla qualità dei beni. Infatti, il sistema
codicistico rimane fondato sul principio di unità della successione che
significa opposizione “a qualunque differenziazione del regolamento
successorio dal punto di vista dell’origine o della natura dei beni e delle
qualità personali degli eredi”
10
e dunque, applicazione del criterio di
8
Cass. Civ. n. 2208/1957; Cass. Civ. n. 92/1967
9
Corte Cost. sent. n. 55 del 1979
10
L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale (successione
legittima), Giuffrè, Milano, 1999, p. 56.
13
chiamata in quota uguale, in sede di divisione ereditaria, sulla base
della regola di uguaglianza qualitativa e quantitativa dei lotti.
Nella nuova realtà socioeconomica, il ruolo del testamento ha
comportato un utilizzo sempre più ampio di schemi inter vivos
alternativi, aventi lo scopo ultimo di attribuzioni trans mortem, in grado
di salvaguardare la particolare destinazione post mortem di alcuni beni
o di soddisfare interessi connessi a determinati bisogni di destinatari
dell’attribuzione.
Negli anni ’70 è stata demolita dagli studiosi la natura negoziale
del testamento, e dagli stessi è stato posto implicitamente in rilievo il
potere della volontà del testatore di escludere la successione legittima,
sottolineando la prevalenza della successione testamentaria anche
quando la stessa presenti il contenuto della vocazione legittima.
Tuttavia, i più attenti studiosi del testamento
11
hanno
ridimensionato il contenuto dell’art. 1324 c.c. affermando che il
concetto di negozio giuridico, rapportato al testamento, svolge un
ruolo utile per ricondurre ad un’unica categoria i negozi inter vivos.
Essi hanno chiarito che la norma non serve ad escludere il testamento
dal concetto di negozio nell’ambito di incidenza dell’autonomia privata,
dimostrando che si tratta di riconoscere il funzionamento
dell’integrazione normativa attraverso l’estensione analogica ex art.
12, comma 2 delle preleggi, coordinando la disciplina del testamento
con quella prevista per il contratto.
12
Inoltre, qualora la successione legale fosse orientata nel senso
di un maggior riguardo alla qualità dei soggetti, che vantano il diritto
alla riserva ed a quella di terzi che hanno avuto una peculiare
importanza nella vita del de cuius, si ritiene insostituibile la funzione
11
M. BIN, La diseredazione, Giappichelli, Torino, 1966, pp. 139 e ss.
12
A. PALAZZO, Le successioni, Giuffrè, Milano, 2000, p. 7.
14
del testamento che assume carattere centrale. Infatti, soltanto il
testatore conosce i meriti dei beneficiari e solamente lui può ristabilire,
attraverso le sue attribuzioni, gli imprecisi equilibri creati tra i legittimari
e non.
E a tal proposito, è necessario sottolineare come si rilevino le
interrelazioni tra diritto civile e diritto tributario, sia in ordine alla
successione legale, nonché testamentaria tra parenti ed estranei,
poiché non sembrerebbe equo assoggettare allo stesso trattamento
fiscale estranei che si incontravano una tantum con il de cuius.
Dunque, il legislatore fiscale sembrerebbe prendere in
considerazione tali connessioni tra le due materie, ai fini della
tassazione dei trasferimenti mortis causa.
3 – La nuova posizione del coniuge all’interno della successione legale
dopo la riforma del ‘75
La nuova posizione dei legittimari nella riforma di diritto di
famiglia si evince dall’art. 536, comma 1, c.c. che indica quali siano,
per l’appunto, i legittimari, rilevando la precedenza del coniuge su tutti,
mentre i figli naturali vengono sistemati dopo i figli legittimi (posto che,
ad oggi, non si rileva più alcuna differenza tra le due categorie), e,
all’ultimo, sono nominati gli ascendenti.
Sono due le linee guida su cui si fonda questo nuovo ordine: 1.
Il modello costituzionale della famiglia, così come previsto ex art. 29
Cost.; 2. L’equiparazione dei figli naturali dichiarati o riconosciuti ai figli
legittimi ex art. 30 Cost.
Per ciò attiene la prima linea guida, essa ha portato alla
collocazione del coniuge ad un ruolo primario nella successione ab
intestato ex art. 565 c.c.: difatti, è sempre attribuita una quota di eredità
nel concorso con i figli, sia nella successione ab intestato che in quella
necessaria. Infatti, nella successione ab intestato la sua posizione
15
rispetto alla famiglia di origine del de cuius, è inferiore a quella dei figli:
non a caso, il coniuge subisce il concorso con gli ascendenti, mentre i
figli escludono ogni altro succedibile.
Relativamente alla seconda linea guida, si vede come il coniuge
non ha la facoltà di commutazione della quota dei figli naturali, facoltà
che, invece, viene accordata ai figli legittimi sulla base del principio
espresso ex art. 30 Cost..
13
Ritornando alla figura del coniuge in seno alla successione, si
rileva come siano riservati allo stesso, anche quando concorrono con
altri chiamati e in aggiunta alla legittima in piena proprietà, i diritti di
abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, oltre che l’uso sui
mobili che la corredano, qualora siano di proprietà del defunto o
comuni, così come previsto dall’art. 540, comma 2, c.c.
Tale sistema appena descritto, è stato criticato dalla dottrina
14
,
in quanto si sostiene che una tutela più attenta alla concreta
personalità del coniuge sarebbe dovuta passare attraverso i criteri
idonei ad un riguardo alla sua condizione reale di persona ed alla
natura dei beni caduti in successione. La centralità della successione
testamentaria può rimediare a questo attenersi della successione
legale “sulla posizione del coniuge in quanto tale”
15
, ma in tutti quei
casi in cui, venendo meno la cultura del testatore in relazione ad un
considerazione legale del coniuge come persona avrebbe
caratterizzato una gradualità del sistema successorio con riguardo alla
sua condizione personale, economica, sociale, oltre che alla durata
del matrimonio, al contributo personale ed economico dato alla
13
A. PALAZZO, Le successioni, Giuffrè, Milano, 2000, p. 10.
14
L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale (successione
legittima), Giuffrè, Milano, 1999, p. 100.
15
A. MIRONE, I diritti successori del coniuge, Jovene, Napoli, 1984, p. 360.