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INTRODUZIONE
La figura contrattuale del leasing è stata introdotta per la prima
volta negli Stati Uniti, dall'intuito degli operatori finanziari, per poi
essere importata anche in Europa come schema di contratto in grado
di supportare lo sviluppo tecnologico e commerciale delle medie e
piccole imprese, favorendone la ripresa nel secondo dopoguerra.
Nonostante la difficoltà di inquadrare la disciplina del leasing, non si
deve pensare che il legislatore non abbia comunque dedicato energie
all'istituto in esame: basti pensare alla legge del 2 maggio 1976 n.
183, o alla Convenzione Unidroit firmata ad Ottawa il 28 maggio
1998 e recepita nel nostro ordinamento con la l. 14 luglio 1993, n.
259. Tuttavia la locuzione leasing va preliminarmente chiarita, anche
al fine di delimitare l'indagine del presente lavoro, precisando che
oggetto della presente trattazione sarà nello specifico quello della
cosiddetta locazione finanziaria, ossia il leasing finanziario che si
distingue per funzioni e oggetto da quello operativo.
La necessità di una ricognizione della disciplina da applicare
all'istituto nasce dalla legislazione a macchia di leopardo sul tema,
che non ha permesso nè una sua tipizzazione, nè tantomeno, cosa
piuttosto grave, una definizione anche in senso lato, degli ambiti
contrattualistici entro cui inquadrarlo, lasciando all'opera degli
interpreti e della giurisprudenza la valutazione delle norme a cui fare
riferimento nelle diverse ipotesi applicative.
Gli ambiti critici sui quali si focalizza l'attenzione degli
operatori del settore sono tanti, ma il presente lavoro si concentrerà su
due aspetti particolarmente rilevanti dai quali deriva la portata
applicativa del contratto: la sua qualificazione giuridica e le norme
applicabili nei casi patologici della vita del contratto stesso.
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A tal fine, nel primo capitolo, a scopo introduttivo, si fornirà
una panoramica generale dell'istituto, partendo dalle sue origini fino
ai nostri giorni, esaminando le caratteristiche essenziali di questa
tipologia contrattuale e le varie sottocategorie di leasing finanziario.
Si affronterà anche il tema, oggetto di ampie dispute
dottrinarie e giurisprudenziali, circa la configurazione del contratto di
leasing come contratto trilaterale o bilaterale. Si tratta di una
questione di preliminare importanza, in quanto, dall'una o dall'altra
visione, discendono importanti conseguenze sul piano pratico.
Il secondo capitolo sarà invece dedicato alla delicatissima
problematica legata all'inquadramento giuridico dell'istituto,
analizzando le varie teorie ad esso sottese, nonchè esaminando il
punto di vista della giurisprudenza che introduce due sottocategorie di
leasing finanziario, quello traslativo e di godimento, a dir poco
discutibili.
Infine nel terzo capitolo si analizzerà la disciplina che si
ritiene piø opportuno applicare alle ipotesi patologiche del contratto,
ossia le varie ipotesi di inadempimento e risoluzione, cercando di
dimostrare come talvolta la configurazione del contratto di locazione
finanziaria come contratto trilaterale, sia in grado di fornire risposte
piø soddisfacenti sul piano applicativo.
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Capitolo I
Il Leasing: origini, definizioni e contesto normativo
1.1 Le origini del contratto di leasing
Il termine leasing, così come lo intendiamo oggi, deriva dal
verbo inglese to lease che letteralmente si traduce con il verbo locare.
Si tratta di una figura atipica di origine anglosassone.
Sviluppatosi negli Stati Uniti nel secondo dopoguerra, è oggi
divenuto uno strumento assai diffuso. Le prime forme di leasing,
stando alle fonti, sono in realtà molto antiche; si fanno addirittura
risalire al terzo millennio a.c. in Egitto, dove un piccolo proprietario
terriero concesse in locazione un terreno ad un "muskerne" (piccolo
uomo), con tutte le attrezzature, schiavi e armamenti, dietro
corrispettivo del pagamento di canoni periodici.
Fiorenti attività di leasing sono state poi individuate anche in
Mesopotamia, nonchØ durante l'epoca giustinianea e presso i
Veneziani nel XIV secolo. Nella forma di finanziamento che noi
conosciamo, il suo utilizzo è piø recente: è infatti intorno agli anni '50
che il leasing fa la sua prima apparizione negli Stati Uniti d'America,
paese di common law, dove l'utilizzo e la creazione di nuove forme
contrattuali risulta facilitato
1
.
In questo paese infatti ha trovato condizioni particolarmente
favorevoli al suo sviluppo, principalmente per tre motivi: a) un
mercato di capitali a medio termine poco efficiente; b) una
legislazione fiscale all'epoca relativamente restrittiva in materia di
ammortamenti; c) un'economia in espansione che permetteva dei
1
F. Batella, Il leasing in Iatlia. Una storia significativa, I libri di Leasing Time, 2013, p.
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margini di profitto apprezzabili, imponendo nello stesso tempo alle
industrie un rapido rinnovamento dei loro impianti sotto la spinta del
progresso tecnico.
Il leasing si affacciava sul mercato, quindi, come tecnica in
grado di soddisfare nuove e crescenti esigenze di finanziamento
"conservando integri i benefici fiscali legati agli investimenti sotto
forma di elevate aliquote di ammortamento a carico delle gestioni".
La ripresa e la forte espansione economica che caratterizzarono
quegli anni, unitamente al progresso tecnologico, spinsero molte
industrie a rinnovare i loro impianti.
Le grandi industrie, grazie anche al contributo delle banche,
escogitarono questa peculiare figura che prevedeva il massimo
finanziamento per l’utilizzatore che provvedeva a rinnovare e
innovare i propri beni strumentali pur non avendo a disposizione il
capitale necessario
2
.
L’emersione del leasing negli Stati Uniti è stato certamente
facilitato dalle caratteristiche proprie degli ordinamenti di common
law che agevolano la creazione e l’utilizzo di nuove forme
contrattuali; la sua espansione nel mondo degli affari ha poi generato
una prassi pressochØ omogenea, alla quale non ha fatto seguito un
altrettanto omogenea disciplina. Sull'ondata degli Stati Uniti, una
decina di anni dopo, il leasing si è insinuato nel mercato degli
strumenti finanziari come tecnica in grado di soddisfare nuove e
crescenti esigenze di finanziamento
3
.
2
R. Ruozi, A. Carretta , Manuale del Leasing, Giuffrè, Milano, 1984 p. 6 e ss.
3
F. Batella, Il leasing in Iatlia. Una storia significativa, I libri di Leasing Time, op. cit., p.
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Esso si impone in Canada, Regno Unito, Svezia, Germania
federale, Svizzera, Francia ed in seguito anche in Giappone, Belgio,
Finlandia Spagna e Italia.
Ad esempio in Francia viene disciplinato dalla legge 66/455
del 2 luglio 1966 sul crØdit- bail, in Belgio dall’arretØ royal n. 55 del
10 novembre 1967 e l’arretØ ministeriel del 23 febbraio 1968. In
questo contesto, particolare attenzione meritano gli Stati Uniti, dove
nel 1987 la National Conference of Commissioners on Uniform State
Laws e l’American Law Institute approvarono una disciplina
particolarmente articolata dedicata ai Leases.
Per quanto riguarda l'Italia, invece, la prima società di leasing
nacque nel 1963, anche se l'inizio vero e proprio di questa attività si
può fissare nel 1966 quando furono investiti con operazione di
locazione finanziaria piø di due miliardi delle vecchie lire, cifra allora
considerevole. In Italia si può dire che lo sviluppo di questa
operazione finanziaria abbia attraversato tre fasi: la prima, lenta e
faticosa, nella quale le società di leasing cercano piø che altro di far
conoscere agli operatori economici la nuova possibilità di
investimento, oltre che di raffinare e sveltire le procedure operative;
la seconda fase, che si può collocare agli inizi degli anni '70, durante
la quale si assiste, grazie anche al proliferare delle società di leasing,
ad una "specializzazione" delle stesse
4
; la terza fase, tuttora in corso,
in cui il leasing ha compiuto un salto di qualità divenendo veicolo
preferenziale di finanziamento delle piccole e medie imprese.
4
Senza dubbio all'epoca contribuì a favorire l'utilizzo del nuovo strumento finanziario
l'introduzione nel nostro ordinamento tributario dell'IVA in sostituzione dell'IGE, che
aveva frenato la locazione finanziaria in quanto rappresentava un costo duplicato per
l'utilizzatore, senza possibilità di detrazione. Con l'introduzione dell'IVA il discorso
cambiò totalemnte in quanto la società di leasing paga tutta l'IVA nel momento
dell'acquisto del bene e pi l'addebita, cessione per cessione, all'utilizzatore. L'IVA risulta
così neutra nell'operazione di leasing. Durante questo periodo si registrano anche i primi
interventi normativi
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La diffusione di questo nuovo schema negoziale ha comportato
naturalmente il moltiplicarsi degli interventi dei vari legislatori
nazionali, non sempre coerenti l’uno con l’altro; infatti, se da un lato
vi era l’attenzione crescente a questa nuova operazione di
finanziamento, dall’altro emergevano rilevanti diversità di disciplina
che ostacolavano il mercato internazionale.
Nella pratica negoziale non è dato riscontrare un generico
schema contrattuale, ma una molteplicità di modelli correlati, nel
nomen, di un aggettivazione di volta in volta in volta evocativa del
profilo funzionale.
Al pari di altre operazioni economiche importate dal veicolo
della prassi negoziale di matrice anglo–americana, il leasing presenta
notevoli margini di elasticità.
Appare indubitabile la tendenza a considerare leasing in senso
proprio la forma specifica del leasing finanziario preordinato a
procurare ad un soggetto economico in veste di utilizzatore una fonte
di credito o semplicemente a produrre in suo favore una utilitas.
E’ proprio intorno al leasing quale strumento di finanziamento
che si raccolgono i numerosi richiami contenuti nelle legislazioni di
settore o fiscali.
Sulla struttura così delineata si innestano numerosi variazioni
di ordine legale, fiscale, contabile che inducono a classificare la
figura secondo i settori economici o la natura del bene
5
.
Di qui l’impegno profuso a livello internazionale al fine di
superare tali diversità attraverso la predisposizione di uno strumento
5
M. Imbrenda, Il leasing finanziario, trilateralità funzionale ed equilibrio del rapporto,
Edizioni Scientifiche Italiane, Roma, 2005 p. 9 e ss.