5
L’assegno <<non trasferibile>> è oggi divenuto un’importantissima realtà
economica in quanto trattasi di strumento di pagamento largamente utilizzato
per regolare diverse transazioni trasferendo capitali da una piazza all’altra
evitando l’uso del contante; ha incontrato favore grazie, soprattutto, alla
sicurezza fornita proprio dalla clausola <<non trasferibile>>.
Rispetto al normale e comune assegno bancario che tutti conosciamo bene,
l’assegno munito di clausola di non trasferibilità non può liberamente circolare,
assicurando al legittimo prenditore, obbligatoriamente indicato sul documento,
che il pagamento sarà realizzato solo nelle sue mani.
Detto questo, il nostro lavoro inizialmente affronterà lo studio dell’assegno
bancario in generale, richiamandone: la definizione; la disciplina, relativamente
ai rapporti intercorrenti fra trattario e traente ed alle tipologie d’assegno (al
portatore, all’ordine); i requisiti di validità e regolarità che l’assegno deve
necessariamente possedere onde evitare l’invalidità o le sanzioni fiscali; e,
infine, le leggi di circolazione stabilite in funzione delle diverse clausole al titolo
apponibili (sbarramento, accreditamento, intrasferibilità), finalizzate ad
attenuare, o eliminare, i pericoli connessi al rischio di furto o smarrimento
dell’assegno.
6
Concluso questo breve excursus, si passerà, nel capitolo secondo, ad
analizzare l’origine e la funzione della clausola <<non trasferibile>>, partendo
dall’esperienza inglese, che ha dato i natali alla clausola (not negotiable
nell’ordinamento anglosassone), per giungere fino alla decisione del legislatore
italiano di adottare una clausola simile anche nel nostro ordinamento,
rilevandone, inoltre, l’importante funzione di garanzia, vale a dire impedire che
il titolo possa circolare.
Proprio questo divieto di circolazione sarà oggetto di attenzione nella parte
successiva di questo lavoro, avendo cura di riportare il pensiero di validi
esponenti della dottrina italiana, senza trascurare l’opinione giurisprudenziale,
sugli effetti, reali o presunti, che la clausola di non trasferibilità produrrebbe
sulla natura dell’assegno bancario.
Il capitolo si chiuderà con l’accenno ad un fenomeno ormai in forte
espansione qual è l’alterazione della clausola d’intrasferibilità: in altre parole le
cancellazioni o le abrasioni finalizzate al suo occultamento per ottenere l’illecita
riscossione dell’importo indicato sull’assegno.
Lo scopo di questo lavoro è, soprattutto, mettere in luce quale sia la
responsabilità da riscontrare in capo alla banca che paghi un assegno munito di
7
clausola <<non trasferibile>> a chi, si presume, sia il beneficiario riportato sul
documento.
Capita spesso, infatti, che l’istituto cui sia presentata la richiesta di pagamento
cada in errore nell’identificazione del portatore del titolo il quale si spacci per il
vero prenditore trattandosi, in realtà, di persona totalmente diversa che ha solo
l’intenzione di raggirare il banchiere ed incassare l’importo specificato sul
documento.
Da qui l’oscillazione di dottrina e giurisprudenza sull’eventuale responsabilità
da addossare alla banca che paghi al non legittimato, disputa che ha visto la
Corte di Cassazione alternare favori e consensi prima all’art.43 comma 2° R.D.
1736/33 e poi all’art.1992 comma 2° c.c..
Assume rilevanza nella fattispecie accennata anche indagare sulla diligenza
che il banchiere deve utilizzare nell’identificazione del portatore del titolo:
anche a ciò sarà dedicata ampia trattazione nel presente lavoro.
8
CAPITOLO I
L’ASSEGNO BANCARIO
9
1.1. DEFINIZIONE DI ASSEGNO BANCARIO.
La straordinaria evoluzione cui è andato incontro il sistema economico, ha
messo in luce la necessità di creare nuovi strumenti utili al miglioramento della
circolazione di beni mobili, che può realizzarsi in modo diretto, tramite la
cessione dei crediti, o indiretto, con documenti rappresentativi della ricchezza
mobiliare, denominati titoli di credito.
L’assegno bancario rientra in quest'ultima categoria in quanto titolo di credito
astratto, all’ordine o al portatore, contenente un ordine incondizionato che una
persona, traente, rivolge ad una banca, trattaria, di pagare ad un terzo,
prenditore o beneficiario, la somma di denaro indicata sul titolo
1
. Esso si
presenta come strumento contenente una doppia autorizzazione: a pagare (per il
trattario) e a ricevere (per il beneficiario)
2
.
E’ un documento astratto perché non reca alcuna indicazione della vera natura
del rapporto intercorso fra traente e beneficiario che ha generato la sua
emissione.
1
Cfr., F. GALGANO, Diritto commerciale- l’imprenditore, Bologna 1999/2000, p. 291.
2
Cfr., F. MARTORANO, Lineamenti generali dei titoli di credito e titoli cambiari, Napoli 1979, p. 461.
10
Questo titolo condivide con la cambiale tratta la struttura, ma non anche la
denominazione, né tantomeno la funzione economica, poiché la cambiale è
strumento di credito, mentre l’assegno è considerato strumento di pagamento,
convertibile in denaro.
Il legislatore anglosassone, parlando di chèque (o di check nella grafia
americana), reputa l'assegno talmente vicino alla cambiale tratta da considerarlo
una sottospecie di essa, contraddistinto, però, da tre importanti fattori
3
:
™ il divieto di accettazione dell’assegno;
™ il suo pagamento a vista
™ l’obbligo di trarre l’assegno sempre e solo su un banchiere
4
.
La distinzione tra traente e prenditore è fissata con riferimento,
rispettivamente, a colui che emette l’assegno, la cui firma appare sul titolo
5
, ed a
chi lo riceve.
La legge ha inteso marcare con vigore questa differenza di base riconoscendo
due distinte posizioni giuridiche:
1) quella del prenditore, detta legittimazione attiva, intesa quale facoltà
3
Cfr., G. L. PELLIZZI, L'assegno bancario, Padova 1964, p. 246..
4
Cfr., G. AULETTA- N. SALANITRO, Diritto commerciale, Milano 2000, p. 360.
5
Cfr., G. L. PELLIZZI, op. cit., p. 183.
11
riconosciuta al possessore di un titolo di credito di pretendere la prestazione.
1) quella del trattario, viceversa, depositario di una forma di legittimazione
opposta rispetto alla precedente, detta legittimazione passiva, sancita dal 2°
comma dell’art. 1992 c.c., il quale libera il debitore che, in buona fede, abbia
pagato il possessore del titolo anche se questi non era titolare del diritto.
Una volta realizzato il pagamento il debitore sarà liberato: è questa una
conseguenza della legittimazione attiva.
Legittimazione attiva e passiva sono due effetti connessi dalla legge ad
un'unica situazione tipica, cioè il possesso del titolo secondo la legge di
circolazione dello stesso
6
.
L’emissione di assegni bancari è subordinata all’esistenza, fra traente e
trattario, di due rapporti fondamentali:
™ rapporto di provvista, vale a dire l’esistenza di fondi (provvista) del traente,
disponibili presso il trattario e derivanti da un contratto di deposito in conto
corrente, da un'apertura di credito in conto corrente o da altre operazioni
bancarie;
™ convenzione d’assegno, accordo con il quale la banca autorizza il traente ad
6
Cfr., F. MARTORANO, op. cit., p. 85.
12
emettere assegni su di essa, quindi a disporre della provvista, limitatamente
ad un certo ammontare
7
.
7
Cfr., G. FERRI, I titoli di credito in generale, in Manuale di diritto commerciale, a cura di ANGELICI C.-
FERRI G. B., Torino 1996, p. 747.
13
1.2. DISCIPLINA E REQUISITI DELL’ASSEGNO BANCARIO.
La disciplina giuridica dell’assegno bancario è contenuta nel
R. D. 21 dicembre 1933 n° 1736, meglio noto come legge assegni (l. a.), emesso
per dare attuazione a quanto disposto dalla Convenzione di Ginevra del 1931.
Lo studio dell’assegno bancario ha portato a considerare tale titolo come una
sorta di delegazione di pagamento nella quale sono ravvisabili tre importanti
rapporti:
a) il primo, intervenuto fra traente e prenditore, detto rapporto di valuta, che ha
dato luogo all’emissione del titolo;
b) il secondo, fra traente e trattario, detto rapporto di provvista e del quale si è
già accennato
8
;
Secondo quanto riportato dall’art. 5 l. a. l’assegno può essere emesso:
1) all’ordine, vale a dire indicando il nome del beneficiario;
2) al portatore, che legittima il possessore alla richiesta della prestazione solo
esibendo il titolo.
8
Cfr., G. MOLLE- L. DESIDERIO, Manuale di diritto bancario e dell’intermediazione finanziaria, Milano
2000, p. 86.
14
E’ consentito che il traente indichi se stesso come prenditore apponendo, in
questo caso, la formula <<a me stesso>> o equivalente
9
.
Al momento della sua emissione, l’assegno deve possedere dei requisiti di
regolarità e di validità (formali e materiali), ossia <<elementi costitutivi […] la
cui presenza consente il prodursi di effetti speciali>>
10
, utili perché il titolo
possa essere qualificato come tale ed evitare l’applicazione di sanzioni fiscali.
I requisiti di validità formali sono:
1) la denominazione di "assegno bancario" (scrittura richiesta ad essentiam),
così come sancito nella Convenzione di Ginevra, in cui si intese, anche, vietare
l'uso di espressioni equivalenti;
2) l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata (anche questo è
richiesto ad essentiam);
3) l’indicazione del trattario: la funzione di pagamento dell'assegno, impone che
trattario sia solo un banchiere poiché <<la struttura dell'organizzazione
imprenditoriale di tale soggetto è idonea a garantire la solvibilità
necessaria>>
11
;
9
Cfr., G. MOLLE, Manuale di diritto bancario, Milano 1987, p. 60.
10
Cfr., G. L. PELLIZZI, op. cit., p. 78.
11
Cfr., F. MARTORANO, op. cit., p. 490.
15
4) il luogo di pagamento: di solito s'intende quello indicato accanto al nome del
trattario. Nel caso di più luoghi indicati, l'art. 2 comma 2° l.a. specifica che solo
il primo di essi, in ordine di enunciazione, sarà considerato come principale
luogo di pagamento. Qualora dovesse mancare una chiara indicazione, il comma
3° del citato articolo stabilisce che l'assegno bancario <<è pagabile nel luogo in
cui è stato emesso e, se in esso non vi è uno stabilimento del trattario, nel luogo
dove questi ha lo stabilimento principale>>;
5) data e luogo di emissione: la prima è considerata un elemento fondamentale
perché da essa decorre il termine di presentazione del titolo al banchiere;
6) la firma del traente: l'art. 11 l.a. stabilisce che essa dovrà essere costituita dal
nome (anche abbreviato o indicando la sola iniziale) e cognome, o dalla ditta (se
il traente è un operatore commerciale).
La mancanza di uno dei precedenti requisiti comporta l’invalidità
dell’assegno come tale
12
.
Per quanto attiene ai requisiti di validità materiali, la legge assegni non li
elenca esplicitamente, limitandosi a sancire l'invalidità della singola
obbligazione assunta in caso di assenza di uno di essi.
12
Cfr., F. MARTORANO, op. cit., p. 488.
16
Sono, infine, requisiti di regolarità:
1) l’esistenza dei fondi disponibili (provvista);
2) regolarità fiscale: l'art.118 comma 1° l.a., stabilisce che l'assenza del bollo
fisso sull'assegno ne escluderà la qualità di titolo esecutivo, pur non
compromettendone la validità.
3) sussistenza della convenzione d’assegno, che deve sussistere fino al
momento dell'emissione del titolo.
L’ultimo punto citato tra i requisiti di regolarità richiama una prassi ormai
stabilita da tempo in virtù della quale <<la convenzione d’assegno non esiste
mai in forma autonoma, ma costituisce una clausola del conto corrente
bancario>>
13
.
In assenza dei requisiti di regolarità la legge prevede l’applicazione di
sanzioni fiscali.
13
Cfr., G. F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, vol. III, Torino 1998, p. 293.
17
1.3. CIRCOLAZIONE DELL’ASSEGNO BANCARIO.
L’assegno <<non trasferibile>>, come gli altri titoli di credito, potrebbe
essere smarrito o sottratto: per evitare questi pericoli, o almeno attenuarli, il
R. D. 1736/33 ha previsto l’uso di clausole specifiche per ognuna di queste
circostanze.
Elenchiamo le più importanti:
™ clausola di sbarramento: prevista dall'art. 41 l. a., di "provenienza"
inglese, essa si sostanzia in due rette parallele tracciate sulla faccia anteriore del
titolo. Tra le rette può figurare il nome di un banchiere (sbarramento speciale), o
non esserci alcun’indicazione (sbarramento generale). La funzione principale è
di circoscrivere i soggetti legittimati ad incassare l’assegno, garantendo che il
pagamento sia "filtrato" dal rapporto tra banca e cliente, nel caso generale o,
nella fattispecie speciale, dal rapporto tra un determinato banchiere ed i suoi
clienti. Inoltre, la clausola non impedisce l'acquisto a non domino del documento
<<da parte del terzo in buona fede venutone in possesso a seguito di
trasferimento da parte di chi non n’era legittimo portatore>>
14
.
14
Cfr., G. F. CAMPOBASSO, op. cit., p. 289.
18
In caso di inosservanza dei principi suddetti il trattario sarà responsabile del
danno limitatamente all’importo indicato sul titolo;
™ clausola da accreditare (art. 42 l.a.): obbliga la banca ad accreditare
l’importo del titolo sul conte corrente del prenditore, semprechè questi sia
cliente della banca. Non è previsto, quindi, alcun pagamento in contanti
15
.
™ clausola non trasferibile (art. 43 l.a.): viene apposta dal traente, dal trattario o
dal girante,nell’assegno bancario, o dall’emittente, nell’assegno circolare.
Costringe la banca a pagare solo ed esclusivamente nelle mani del prenditore
menzionato sul titolo, il quale potrà, eventualmente, girarlo ad un banchiere per
l’incasso. L’eventuale cancellazione della clausola si ha per non avvenuta e le
girate apposte in deroga all’art. 43 l.a. si hanno per non scritte. La non
trasferibilità di un assegno ne impedisce la circolazione: unica eccezione, come
detto, è la girata del titolo in favore del banchiere per l’incasso.
15
Cfr., G. AULETTA- N. SALANITRO, op. cit., p. 370.