IV
sistema sia costruito attorno al concetto di capitale sociale? A quali funzioni
dovrebbe assolvere il capitale sociale?
Sempre piø giuristi ed economisti hanno iniziato a mettere in dubbio la
capacit del capitale sociale a tutelare i terzi e ad affermarne l invecchiamento
come istituto centrale del diritto delle societ ri spetto alle esigenze della moderna
economia. Tutto ci ha autorizzato a guardare con f avore altre esperienze
normative fuori dall Europa. Il riferimento Ł agli ordinamenti di Common Law ed
in particolare a quello degli USA poichØ la sua efficienza Ł corroborata dai
notevoli successi in campo economico di questo Paese.
Sulla crescente pressione delle critiche e degli interrogativi avanzati da piø
parti, l Unione Europea ha preso atto, dopo opportuni studi e rilevamenti, che vi Ł
un largo consenso a ritenere possibile un piø efficace raggiungimento degli
obiettivi con mezzi diversi dalla disciplina sul capitale sociale. Un chiaro segnale
di cambiamento Ł oggi rappresentato dalla proposta di modifica della Seconda
Direttiva che rappresenta una risposta ad un primo ordine di critiche, sensibile alle
esigenze di efficienza e concorrenza delle imprese e concernente alcune regole
che non hanno un necessario legame con il capitale sociale o che comportano costi
in termini di tempo e/o di denaro. La proposta di studio di fattibilit di un regime
alternativo costituisce un vago e parziale accoglimento di un secondo ordine di
critiche, sensibile agli interessi dei creditori sociali ed alle moderne teorie
economiche e che si appunta sull osservazione che negli ordinamenti che hanno
eliminato il concetto di capitale sociale, come quello statunitense, le societ
funzionano altrettanto bene. Per contro, nessun segnale di attenzione Ł stato dato
in relazione ad un ultimo ordine di critiche, relativo all ambito di applicazione
della Seconda Direttiva, che, concernendo solo le societ per azioni, conduce a
rilevanti differenze normative per le societ a res ponsabilit limitata.
Il presente lavoro si propone come obiettivo principale quello di analizzare
il tema del capitale sociale dalla prospettiva comunitaria, tracciandone le linee di
evoluzione dalla Seconda Direttiva ai recenti orientamenti dell Unione Europea
relativi su una probabile semplificazione normativa e su un possibile regime
alternativo che tenga in considerazione le tradizioni giuridiche europee. Tuttavia,
V
quest ultimo orientamento rappresenta, a tutt oggi, al piø una dichiarazione di
intenti, nonostante forti siano le critiche radicali della dottrina europea che,
attraverso un analisi economica del sistema del capitale sociale, ne propongono il
totale abbandono in favore dell adozione di un modello vicino a quello
statunitense.
Nel «Capitolo I: Nozione e funzioni del capitale sociale» s indagher sulla
nozione di capitale sociale e sulle sue funzioni (di garanzia, organizzativa, di
produttivit e informativa), considerando che esso, riferendosi ad una realt
economica complessa, pu assumere significati e fun zioni differenti che valgono a
descrivere di volta in volta un aspetto di tale realt . Tali funzioni consentono di
individuare gli interessi ritenuti meritevoli di tutela e forniscono una chiave per la
comprensione delle norme sul capitale sociale. L analisi dei rapporti con il
patrimonio e con l oggetto sociale consente di evidenziare da subito le
problematiche inerenti all utilit di costruire un sistema di tutela dei creditori
sociali incentrato sul concetto di capitale sociale e sull obbligo a conservarlo in un
ammontare fisso.
Nel «Capitolo II: La disciplina attuale» si analizzeranno in dettaglio le
norme attuali, contenute nella Seconda Direttiva, sui due momenti del capitale
sociale legati all esercizio dell impresa sociale ( formazione e mantenimento).
L analisi mirer a chiarire le ragioni e le caratte ristiche della disciplina al fine di
comprendere meglio le prospettive di riforma e di cogliere le differenze rispetto al
sistema statunitense.
Nel «Capitolo III: I possibili sviluppi della disciplina», l analisi
sull evoluzione degli orientamenti europei in tema di capitale sociale inizier
prendendo in considerazione gli obiettivi dell Unione Europea e la giurisprudenza
della Corte di Giustizia (in particolare il caso Centros e il caso Inspire Art). Non
ostante i casi siano rilevanti anche per altri aspetti (es.: il criterio della sede
effettiva e quello del luogo di costituzione), qui saranno esaminati per il fatto di
essere stati i leading cases da cui sono originate le riflessioni a livello comunitario
sulla conformit delle regole sul capitale sociale rispetto agli obiettivi dell Unione
Europea. Da qui, l analisi del progetto del Gruppo SLIM, della relazione del
VI
Gruppo Winter e della proposta di modifica della Seconda Direttiva della
Commissione Europea evidenzier gli orientamenti a breve termine, volti alla
probabile semplificazione legislativa (SLIM e SLIM plus ), e gli orientamenti
a medio lungo termine, volti a promuovere uno stu dio di fattibilit di un regime
alternativo ed eventualmente ad introdurlo.
Nel «Capitolo IV: Critiche al sistema del capitale sociale», data la
genericit della proposta di regime alternativo pre sentata dal Gruppo Winter,
l indagine avr la finalit di presentare: a.) una visone generale sulle
caratteristiche del sistema statunitense, poichØ potrebbe costituire il modello di
riferimento per l elaborazione del regime alternativo, essendo considerato
antitetico al sistema europeo del capitale sociale; b.) gli orientamenti della dottrina
europea sulla necessit di una radicale riforma che demandi la tutela dei creditori
allo strumento contrattuale e alla tecnica del superamento della personalit
giuridica, poichØ, attraverso l analisi economica della Seconda Direttiva, si
dimostra che le attuali norme non sono giustificabili nella prospettiva dei creditori
sociali, degli azionisti e dell economia in generale.
3
CAPITOLO I
NOZIONE E FUNZIONI DEL CAPITALE SOCIALE
1. La nozione di capitale in generale
Sul piano economico, Ł abbastanza intuitivo che per poter intraprendere e
svolgere una qualsiasi attivit economica, sia indi vidualmente che in forma
societaria, occorre dotarsi di mezzi finanziari, ossia di un capitale. In una
dimensione ristretta, il capitale pu non assumere particolare importanza per via
del maggior contributo dell opera personale all att ivit economica complessiva.
Tuttavia, quando l attivit aumenta di dimensione e importanza, l opera personale
diventa irrilevante, e l importanza del capitale si accresce.
Sul piano giuridico, il valore complessivo dei conferimenti costituisce il
capitale sociale: fondo dal quale la societ atting e le risorse necessarie per iniziare
ed assicurarsi un ordinato svolgimento della propria attivit . Il capitale sociale
costituisce un elemento comune alla disciplina di tutti i tipi di societ : sia a base
personale che capitalistica e la sola differenza c onsiste nella diversa intensit con
cui il legislatore ne garantisce l integrit 1. Tale intensit di tutela, che Ł massima
nelle societ di capitali, rileva sotto due profili : sul profilo interno, il capitale Ł
parametro attraverso il quale i diritti, i doveri ed i poteri dei soci sono espressi; sul
profilo esterno la sua formazione e il suo mantenimento costituiscono il
necessario presupposto, oltre che per la costituzione, anche e soprattutto per il
proseguimento dell impresa sociale che coinvolge interessi esterni a quelli dei
soci.
Secondo la cultura giuridica europea, il capitale nominale Ł il tramite per
la comprensione di tutti i principi basilari della disciplina societaria. ¨ il concetto
intorno al quale ruota la problematica concernente il bilancio, la pubblicit degli
atti sociali, l organizzazione dei rapporti interni, la responsabilit della societ
1
SIMONETTO; Concetto e composizione del capitale sociale, in Riv. dir. comm., 1956, p. 368 ss.
Capitolo I: Nozione e funzioni del capitale sociale
4
verso i terzi creditori, la garanzia e il significato che essa viene ad assumere nelle
societ di capitali, sia di piccole che di grandi d imensioni2.
Il tema del capitale affrontato in questi termini ha portato inevitabilmente
ad un contrasto dottrinario, che nella sostanza ripete il tradizionale contrasto tra i
sostenitori della teoria istituzionalistica e quelli della teoria contrattualistica. In
prima analisi, la definizione di capitale da accogliersi, ai fini di un indagine
normativa neutra, Ł una definizione nominalistica, che prescinde da un giudizio di
valore sulle varie soluzioni di problematiche sollevate dalla dottrina piø o meno
recente, e rappresenta un tratto distintivo fondamentale delle societ di capitali, e
in particolare della societ per azioni, rispetto a gli altri tipi di societ 3.
Sul piano storico, il capitale sociale (e le azioni che lo rappresentano) Ł lo
strumento attraverso il quale si realizza la cd. socializzazione del capitale (e del
rischio), la separazione tra propriet e controllo dei mezz i di produzione.
L istituto del capitale sociale consente il superamento della propriet privata dei
mezzi di produzione come fondamento del sistema capitalistico4. Il sistema di
produzione capitalistico Ł stato inizialmente caratterizzato dalla propriet privata
dei mezzi di produzione da parte di una classe a cui veniva alienata la forza lavoro
da parte dei non proprietari di tali mezzi. L evoluzione del sistema sociale ha
portato ad un mutamento delle dimensioni dell impresa con la conseguente
trasformazione della propriet individuale in propr iet sociale. ¨ una sorta di
contraddizione interna al sistema di produzione capitalistico, ma ci gli ha
consentito di mantenere intatte le sue strutture ed i suoi principi fondamentali. ¨ la
storia dello sviluppo della «persona giuridica» come razionalizzazione delle
posizioni di potere conquistate dalla borghesia ottocentesca. Con tale concetto si
indica la creazione di un nuovo soggetto nel mondo del diritto, distinto da coloro
che lo hanno creato e dotato di un proprio patrimonio, rappresentato, per una sua
componente nelle societ di capitali, dal capitale sociale. L evolversi dei traffici
economici e la necessit di ricorrere al finanziame nto presso il pubblico ha
2
FENGHI; La riduzione del capitale. Premesse per una ricerca sulla funzione del capitale nelle
societ per azioni , Milano, 1974, p. 32 ss.
3
DI SABATO; Il Capitale Sociale, in Riv. dir. imp., 1989, p. 240 ss.
4
PORTALE; Dal capitale assicurato alle tracking stocks , in Riv. soc., 2002, p. 149.
Capitolo I: Nozione e funzioni del capitale sociale
5
comportato l esigenza di limitare la responsabilit dei i soci; i rischi ad essa
connessi sono stati mitigati attraverso peculiari regole inerenti soprattutto al
capitale sociale. Sebbene «persona giuridica» e «responsabilit limitata dei soci
per le obbligazioni sociali» siano elementi logicamente e storicamente distinti e
scindibili, il capitale sociale rappresenta il punto di collegamento tra essi.
2. Le diverse accezioni di capitale
Se la nozione di capitale pu apparire piuttosto in tuitiva, al momento di
definire cosa s intende per capitale sorgono dei problemi, in quanto il termine non
Ł utilizzato sempre in senso univoco e dipende dalle finalit cui la sua
determinazione pu essere ricondotta.
Una prima accezione di capitale, di cui si Ł gi accennato e che risulta dal
dato normativo, Ł quella di capitale nominale. Tale termine Ł utilizzato con
riferimento alla somma pattuita in via convenzionale nell atto costitutivo ed
avente funzione giuridica e contabile. Essendo enunciato nel contratto, il capitale
assume valore formale: le modificazioni del capitale sociale sono modificazioni
del contratto e devono essere deliberate, secondo i casi, o all unanimit o con
speciali maggioranze costituendo, quindi, aumenti o diminuzioni di capitale. Il
capitale nominale Ł iscritto come cifra ideale nel passivo di bilancio5 nella moneta
avente corso legale nello Stato in cui la societ Ł costituita e rappresenta un
elemento essenziale del patrimonio netto. Spesso si parla anche di capitale
deliberato con riferimento alla somma che l assemblea dei soci ha deciso di
fissare in sede di costituzione o di delibera che ne modifica l ammontare iniziale.
Significativamente si fa spesso riferimento al capitale reale o effettivo,
volendo con tale termine indicare ci che in letter atura giuridica si suole definire
tecnicamente come patrimonio netto (o anche attivo patrimoniale)6. Il capitale
5
Art. 7, Seconda Direttiva dove parla di elementi dell attivo ; F ERRERO; Le valutazioni del
capitale di bilancio, Milano, 1988, p. 3 ss.
6
TANTINI; Capitale e patrimonio nelle societ per azioni , Padova, 1980, p. 14; DANA DEMARET,
Le capital social, Paris, 1989; PORTALE; Capitale sociale e societ per azioni sottocapitali zzate: le
nuove tendenze nei Paesi Europei, in ABBADESSA R OJO (a cura di), in Il diritto delle societ per
azioni: problemi, esperienze, progetti, 1993, p. 133 ss.
Capitolo I: Nozione e funzioni del capitale sociale
6
reale o effettivo ha una sua consistenza fisica in quanto Ł rappresentato dal valore
dei beni di cui la societ si avvale per il persegu imento del suo scopo. A
differenza del capitale nominale, il capitale reale o effettivo Ł, nel suo ammontare,
soggetto a variazioni positive o negative, a seconda della realizzazione di utili o di
perdite di esercizio da parte della societ . Esso c ostituisce una frazione di
patrimonio sociale destinata a fare pendant nella colonna dell attivo di bilancio
alla rispettiva cifra iscritta al passivo7 rappresentata dal capitale nominale.
Sul piano economico, il riferimento al capitale d impresa individua tre
generali nozioni di capitale: il capitale di funzionamento, di liquidazione per
stralcio e il capitale economico8. Del primo si parla quando l impresa si trova
nella fase dinamico probabilistica. Per contro, i l termine capitale di liquidazione
indica l ammontare rilevabile nella fase terminale in cui l impresa cessa di operare
entrando in liquidazione. Il concetto di capitale economico Ł utilizzato per
indicare il valore attribuito al patrimonio dell impresa quando la stessa Ł oggetto
di negoziazione in sede di operazioni straordinarie (cessione, conferimento,
fusione...); Ł quindi il valore riferito all unitario complesso aziendale considerato
nella sua globalit in funzione dalla sua capacit futura di produrre redditi.
3. Sistema a capitale fisso e sistema a capitale variabile o autorizzato
Nella Direttiva 77/91/CEE del 13 dicembre 1976 (di seguito Seconda
Direttiva), all articolo 2, lett. c) si fa riferimento al capitale sottoscritto, termine a
cui si riconnette anche la nozione di capitale versato9, e al capitale autorizzato.
Per capitale sottoscritto s intende la parte di capitale deliberato che i soci si
sono impegnati a conferire e pu essere costituito unicamente da elementi
dell attivo suscettibili di valutazione economica10. ¨ importante precisare che gli
ordinamenti impongono fin dalla costituzione della societ che il capitale sia
7
TANTINI; op. cit., p. 14; DANA DEMARET; op. cit. passim; PORTALE; Ibid..
8
FERRERO; Alcune precisazioni sulla valutazione delle aziende, in Contabilit e Bilancio , 1991, n.
73, p. 33 ss.; GUATRI; La valutazione delle aziende, Milano, 1990, p. 394 ss.
9
Art. 3, lett. g), Seconda Direttiva.
10
Art. 7, Seconda Direttiva, che precisa: «Tali elementi dell attivo non possono tuttavia essere
costituiti da impegni di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi».
Capitolo I: Nozione e funzioni del capitale sociale
7
interamente sottoscritto. La legge aggiunge che la somma indicata nell atto
costitutivo coincide interamente con il valore monetario dei conferimenti (anche
in natura, eseguiti o da eseguire) e le azioni (o le obbligazioni convertibili) non
possono essere emesse per una somma minore al loro valore nominale11. Con
queste due norme, la legge garantisce l integrit e d effettivit del capitale. Come
detto, a tale concetto Ł strettamente connesso quello di capitale versato, con il
quale si suole indicare la parte di capitale che Ł stata conferita dai soci
estinguendo, cos , il loro debito sorto con la societ al momento della
sottoscrizione.
I termini di capitale sottoscritto e capitale autorizzato, presenti nell articolo
2, lett. c) della Seconda Direttiva, richiamano la distinzione tra sistemi a capitale
fisso e sistemi a capitale autorizzato o variabile.
Il concetto di capitale autorizzato Ł rinvenibile nella tradizione giuridica
dei Paesi di Common Law, ed in particolare nel Regno Unito, e costituisce il
cardine del sistema a capitale variabile o autorizzato12. La differenza di questo
rispetto al sistema a capitale fisso risiede, non solo e non tanto, nella formale
possibilit lasciata all organo di amministrazione 13 di emettere, a proprio
piacimento e nel momento ritenuto piø opportuno, azioni fino a concorrenza con il
capitale autorizzato, quanto piuttosto in una diversa concezione del capitale e
della funzione che assolve14. Nel sistema a capitale variabile non Ł richiesto un
minimo, ma con l art. 6 della Seconda Direttiva anche le public companies
11
Art. 8.1, Seconda Direttiva, del 13 dicembre 1976.
12
BUTTARO P ATRONI GRIFFI; La seconda direttiva CEE in materia societaria, Milano, 1984, p. 34 ss.
13
L unico limite di ordine formale alla discrezionalit dell organo di amministrazione Ł costituito
dal «motivo pertinente» (l inosservanza comporta l invalidit della delibera), per il quale
un emissione di azioni era giustificata esclusivamente per un aumento di capitale e non per altri
scopi (es.: al fine di evitare un take over): vd. BRANSBURY; Company Law and Directives of ECC:
a U.K. view, in Il diritto delle societ della Comunit Economica E uropea, Padova, 1975, p. 35
ss.; Per le modifiche subite nell ordinamento del Regno Unito: vd. PRENTICE; Companies Act
1980, London, 1980, p. 40 ss.
14
A tutela dei creditori sociali non sta il capitale, bens un sistema ampio ed efficace di
informazione e di responsabilit degli amministrato ri: PETITPIERRE SAUVAIN; Costituzione della
Societ . Il Capitale , in I grandi problemi delle societ per azioni nelle le gislazioni vigenti.
Inchieste di diritto comparato, ROTONDI (a cura di), I, Padova, 1976, p. 95 ss.
Capitolo I: Nozione e funzioni del capitale sociale
8
(corrispondenti alle societ per azioni) del Regno Unito sono ora soggette al
capitale minimo di 25.000 euro15.
Una parziale corrispondenza al nostro concetto di capitale si pu rinvenire
nel capitale versato (paid up capital), mentre quasi nessuna importanza riveste il
capitale sottoscritto (issued capital), la cui parte non versata (uncalled capital)
costituisce solo una garanzia supplementare che potrebbe benissimo non essere
piø richiesta al socio per tutta la vita della societ (i crediti per versamenti ancora
dovuti non figurano in bilancio). Secondo alcuni autori16, il concetto di capitale
autorizzato (authorized o nominal capital) non pu riferirsi al senso di vero e
proprio capitale. Il potere di modifica di questo Ł riservato esclusivamente
all assemblea dei soci che non pu delegarlo 17. L authorized capital, che deve
essere indicato nello statuto o nell atto costitutivo, non ha una consistenza reale
poichØ non Ł sottoscritto, nØ liberato, ed ha come sola funzione quella di limitare
il potere di emissione degli amministratori. Ci ch e riveste reale importanza Ł il
capitale effettivamente versato, liberato.
Il vantaggio che il sistema a capitale variabile o autorizzato offre consiste
nel limitare la prima emissione di azioni al capitale strettamente necessario per la
costituzione e aumentarlo in via successiva con una semplice e rapida nuova
emissione nelle occasioni di maggior favore18.
Nei sistemi a capitale fisso, per contro, Ł tutto il capitale sottoscritto a
figurare nel bilancio, essendo considerato una posta predeterminata con un
minimo fissato per legge. La parte non versata, costituente un credito della societ
15
PRENTICE; op. cit., p. 182 ss.
16
PENNINGTON; Company Law, 7 ed., London, 1995, p. 222 ss.
17
sect. 61 e 66 CA 1948.
18
La section 14 della legge di adeguamento del diritto inglese alla Seconda Direttiva ha previsto
che gli amministratori, ove non siano autorizzati dall assemblea su specifica delibera o dallo
statuto societario, non possono procedere ad alcun aumento di capitale. La Commissione Jenkins
aveva temuto che gli amministratori potessero emettere azioni a favore di terzi estranei alla
compagine sociale e ad un prezzo inferiore al valore di mercato. Con l adeguamento all art. 25.1,
l autorizzazione dell assemblea Ł da riferirsi non solo all aumento del capitale autorizzato, ma
anche del capitale emesso (cioŁ a dire anche alla ripartizione del capitale autorizzato). Le
restrizioni introdotte dalla section 14 non sono destinate ad avere rilevante impatto sulla prassi, in
quanto le operazioni compiute dagli amministratori non sono annullabili, ferma restando la
responsabilit di ogni amministratore che premedita tamente e coscientemente violi la sezione o
consenta la sua violazione da parte di altra persona: vd. PRENTICE, op. cit., p. 44 ss.
Capitolo I: Nozione e funzioni del capitale sociale
9
verso i soci, assolve, al pari del capitale versato, la funzione di garanzia per i
creditori sociali. L incertezza Ł circoscritta al momento in cui sono richiesti i
rimanenti versamenti. La variazione del capitale Ł soggetta ad espressa delibera
dell assemblea ed in via eccezionale Ł consentito delegare all organo di
amministrazione il potere ad aumentare il capitale entro un determinato limite di
tempo e per una somma massima stabilita19. Il vantaggio che tale sistema offre Ł
quello di garantire meglio i creditori, ma presenta il grave inconveniente di
particolari procedure che mal si conciliano con l esigenza di speditezza che alcune
operazioni richiedono.
4. Capitale e patrimonio
La nozione di capitale nominale Ł strettamente connessa a quella di
patrimonio in quanto, da un punto di vista sostanziale, la prima indica la misura
del patrimonio sociale di cui non pu disporsi a fa vore dei soci, perchØ destinato
ad assicurare la vitalit dell impresa e indirettam ente a garantire i creditori
sociali20.
Il patrimonio sociale Ł il complesso di beni e rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo alla societ e, quindi, di tut te le fonti e gli impieghi rivenienti
dall investimento dei conferimenti iniziali (ad esempio beni strumentali, crediti,
partecipazioni in altre societ , disponibilit liqu ide, merci, titoli, ma anche debiti
commerciali, di finanziamento etc.). E a questo che occorre riferirsi per intendere
compiutamente il fondamentale rilievo che in materia societaria assume il capitale
sociale. In sostanza, il fondo sociale, nelle fasi immediatamente successive alla
costituzione, Ł trasformato nei necessari strumenti per l esercizio dell attivit ;
l iniziale coincidenza tra capitale e patrimonio sociale si perde man mano che
tutto il capitale Ł trasformato nelle necessarie risorse produttive (attivit ) e subisce
continue variazioni qualitative e quantitative in relazione alle vicende economiche
della societ 21. La sua consistenza Ł accertata periodicamente: nei primi momenti
19
BUTTARO P ATRONI GRIFFI, op. cit., p. 499 ss.
20
FERRARA Jr. C ORSI; Gli Imprenditori e le Societ , Milano, 2001, p. 252 ss.
21
SIMONETTO; La conferibilit a capitale e l iscrivibilit all a ttivo del bilancio nella Seconda
Direttiva comunitaria in rapporto alla societ per azioni e alle societ di persone , in Riv. soc.,
Capitolo I: Nozione e funzioni del capitale sociale
10
di vita della societ (c.d. bilancio di apertura), alla chiusura degli esercizi annuali
(bilanci ordinari o di esercizio) e in occasione di eventi particolari della vita
sociale (c.d. bilanci straordinari o infrannuali).
In quasi tutti gli ordinamenti giuridici europei non Ł fornita una
definizione normativa esplicita di patrimonio netto. Si tratta di un concetto che
solo di recente ha trovato ingresso nella legislazione22, non ostante fosse ben
conosciuto fin dall Ottocento nella dottrina aziendalistica. Secondo questa, la
nozione di patrimonio netto contabile non Ł affatto estranea all ordinamento
giuridico europeo. Di essa si pu trovare riferimen to nell ipotesi di riduzione del
capitale per perdite23, quando l obbligo di procedere alla riduzione entra in
considerazione solo quando le perdite abbiano assorbito per intero le riserve, che
sono una componente del patrimonio netto contabile, ed abbiano quindi intaccato
il capitale sociale, che costituisce il nocciolo d uro del patrimonio netto. Altro
implicito e parziale riferimento si pu rinvenire n elle disposizioni che fanno
riferimento non solo al capitale, ma anche alle riserve risultanti dal bilancio24. Si Ł
cos valorizzato il concetto di patrimonio netto, rappresentato dall aggregato del
capitale, dalle riserve legali e dagli utili, com Ł indicato tra le poste del passivo
patrimoniale del bilancio dalla Quarta Direttiva.
Gran parte della dottrina sostiene che il risultato della somma algebrica
attivit passivit costituisce il c.d. patrimon io netto, ossia il valore totale dei
mezzi finanziari che gli azionisti destinano, a scadenza indeterminata, alla
1979, p. 1224; OPPO; Diritto delle societ e attuazione della 2 a Direttiva CEE. Il decreto di
attuazione in Italia. Rilievi sistematici, in Riv. dir. civ., 1986, I, p. 568 ss.
22
Alcune normative settoriali, come l ordinamento del credito, fanno gi riferimento ad un
aggregato patrimoniale: il c.d. patrimonio di vigilanza. Questo, ancorchØ non coincidente al
patrimonio netto contabile, Ł molto piø vicino rispetto al concetto di capitale sociale. Sul
patrimonio di vigilanza si calcolano non solo i coefficienti patrimoniali, ma anche una serie di
limiti operativi per la gestione. Al contrario, la nozione di capitale rileva solo come soglia minima
per la creazione di un istituzione creditizia. L at tenzione dell autorit di vigilanza si appunter
sulla congruit dei mezzi finanziari complessivamen te apportati rispetto al piano di attivit che i
promotori si propongono di realizzare (patrimonio netto): vd. CESARINI; Alcune riflessioni sul
significato attuale del capitale sociale e del valore nominale dell azione nella prospettiva
dell investitore , in Il Diritto delle Societ per Azioni: problemi, espe rienze e progetti, ABBADESSA
ROJO (a cura di), Milano, 1993, p. 753 ss.
23
Art. 17, Seconda Direttiva.
24
Artt. 15, 19, 20, 23, Seconda Direttiva. In Italia: come esempio vd. l art. 19 della legge n. 216
del 1974, che trattava di capitale versato e delle riserve risultanti dal bilancio .
Capitolo I: Nozione e funzioni del capitale sociale
11
realizzazione dell oggetto sociale e al fronteggiamento dei rischi d impresa25.
Generalmente, all atto della costituzione, l attivo patrimoniale (c.d. patrimonio
netto) coincide con tutte le sottoscrizioni dei soci. In particolare, nelle societ per
azioni, per le quali la Seconda Direttiva impone il versamento di almeno il 25%
del valore nominale (o contabile) delle azioni26, se i soci si sono limitati al
versamento solo di questi (come accade di solito), il patrimonio netto sar
formato, in parte da quanto Ł stato versato e, in parte dal credito vantato dalla
societ verso i soci per quanto da versare (che gli amministratori potranno
richiamare in seguito). Tuttavia, il confine della differenza tra attivit e passivit
non Ł sempre agevolmente individuabile, con la conseguente difficolt a
determinare la riserva o il fondo disponibile per l aumento di capitale27. Nel
patrimonio netto non devono in ogni caso rientrare poste che implicano una
passivit , anche solo potenziale, per le societ , o vvero una rettifica dei valori
dell attivo.
La conoscenza del capitale sociale ha di norma un ben limitato valore
informativo e uno scarsissimo interesse pratico sia per l investitore che per i
creditori e per le stesse autorit di vigilanza, ov e la societ sia assoggettata ad un
ordinamento specifico (es.: le aziende del credito, le compagnie di assicurazione e
le societ di intermediazione mobiliare). Investito ri, creditori e autorit di
vigilanza, quando previste, sono interessati a conoscere il valore corrente di
mercato della societ e, in subordine o in mancanza di questo, il valore del
patrimonio netto contabile della societ e quello d ei mezzi propri contabili per
azione. Il patrimonio netto contabile non ha il pregio della immediata percepibilit
(e leggibilit ) dagli atti societari 28, ma ha una pregnanza e rilevanza informativa
molto piø elevata. Esso Ł parametro per misurare le caratteristiche della struttura
25
CESARINI; op. cit., p. 751 ss.
26
Art. 9, Seconda Direttiva.
27
SIMONETTO; cit. alla nota 1, p. 370 ss.
28
SPOLIDORO; Il Capitale Sociale, in ABBADESSA - ROJO (a cura di), in Il diritto delle societ per
azioni: problemi, esperienze, progetti, 1993, p. 59 ss.
Capitolo I: Nozione e funzioni del capitale sociale
12
finanziaria dell impresa ed in particolare il grado di copertura con mezzi stabili
degli immobilizzi tecnici e finanziari, e il grado di leverage29 dell impresa.
Delle informazioni ora indicate non si trova traccia nel capitale sociale di
per sØ considerato. Il valore informativo di questo Ł inversamente proporzionale al
tempo trascorso dalla sua ultima variazione, che la normativa giuridica sottopone
a rigide e solenni procedure. In altri termini il capitale sociale Ł un valore storico
che si trova ad un livello nettamente inferiore sul piano informativo rispetto al
patrimonio netto.
Il valore del patrimonio netto si caratterizza per essere desumibile dal
bilancio di esercizio e dalla relazione semestrale che le societ quotate sono tenute
a pubblicare e, inoltre, pu essere monitorato con continuit dall organo di
vigilanza e dai creditori30. Il calcolo del patrimonio contabile non presenta
particolari problemi, condividendo quelli comuni a tutte le valutazioni in sede di
bilancio; mentre diversa Ł la situazione per il calcolo del patrimonio effettivo, o
capitale economico, poichØ dipende da criteri di valutazioni piuttosto soggettivi.
Vista la particolare oggettivit che permea il valo re del patrimonio netto contabile,
questo Ł facilmente seguito dagli analisti finanziari e reso pubblico tramite la
stampa specializzata.
5. Capitale e oggetto sociale
Il capitale sociale, oltre a rappresentare, in parte, la somma dei
conferimenti degli azionisti e costituire il limite delle distribuzioni eseguibili a
favore di questi ultimi, risulta essere l espressione pubblica (sebbene parziale) sia
del modo in cui gli investimenti dei soci sono utilizzati dalla societ stessa
nell impresa sociale, sia delle dimensioni di quest ultima31. Attraverso il capitale,
gli azionisti (e i creditori) sono capaci di dare un giudizio di valore sull attivit e
29
Il leverage Ł un indicatore finanziario concernente il capitale di rischio e dei mezzi di terzi nel
passivo delle imprese. Esso viene indicato nel rapporto tra i debiti finanziari al numeratore e il
totale dei mezzi di finanziamento al denominatore: vd. FERRERO; cit. alla nota 5, p. 7 ss; GUATRI;
op. cit., p. 394 ss.
30
MACEY; Efficient Capital Markets, Corporate Disclosure & Enron, in Disclosure of Information
to shareholders and Investors in a post Enron Wor ld, in Giur. comm., 2003, I, n. 29
31
FENGHI; op. cit., p. 34 ss.