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INTRODUZIONE
La società italiana, negli ultimi decenni, ha subito importanti cambiamenti socio
sanitari. In questa situazione, perciò la necessità di fornire risposte appropriate
alla domanda di salute, può essere soddisfatta solo attivando nuove tipologie di
servizi e modificando alcune logiche d‟assistenza.
La professione infermieristica ha finalmente la possibilità di esprimere le proprie
competenze in maniera autonoma e responsabile. Un modo nuovo di esercitare
l‟attività infermieristica è rappresentato dall‟ambulatorio infermieristico.
L‟istituzione di questo recente modello organizzativo fonda i suoi presupposti in
alcune importanti innovazioni. La prima è sicuramente da ricondurre allo scenario
che si è tracciato nella sanità italiana, dopo la “regionalizzazione”, la
“razionalizzazione” della stessa attraverso una diminuzione dei posti letto per
acuti e il conseguente e necessario potenziamento dei servizi territoriali. L‟altro
presupposto è da ricercarsi nella profonda evoluzione della professione
infermieristica. La legge 42/99 e la 251 (art.2) ha portato al riconoscimento
dell'assistenza infermieristica sul piano dell‟iter formativo, dello stato giuridico e
dell‟autonomia professionale valorizzando e responsabilizzando le funzioni ed il
ruolo dell‟infermiere, permettendogli di uscire dalla struttura ospedali
L‟ambulatorio infermieristico può essere attivato e gestito da liberi professionisti
oppure costituire parte integrante del servizio sanitario nazionale o comprensori
comunali.
La società desidera Servizi sanitari “di qualità” e, talvolta, paga per ottenerli.
Non sempre il desiderio di “qualità” del singolo corrisponde al desiderio di
qualità della collettività/società. La qualità della vita di una persona è il risultato
di un complesso di fattori; essi coinvolgono diversi aspetti interagenti sul sistema
di salute, che hanno contribuito a evidenziarne il grosso peso sociale e la grande
responsabilità per la costruzione di un sistema sanitario universalistico equo e
solidale, in grado di rispondere con efficacia e appropriatezza ai bisogni di salute
di ogni singola persona. Investire nello sviluppo della salute può contribuire in
7
modo significativo a raggiungere gli obiettivi più importanti delle riforme di un
sistema sanitario.
Perché ciò possa accadere, è necessario che la sviluppo della salute sia
organizzata e gestita con adeguate politiche di sviluppo, a livello nazionale e
locale.
Nell‟ambito di questo processo di sviluppo dell‟assistenza sanitaria di base,
l‟infermiere ha maturato nuove esperienze , grazie alle quali ha acquisito una più
alta consapevolezza del proprio ruolo, caratterizzato da una maggiore autonomia
decisionale e operativa per gli aspetti che riguardano l‟assistenza infermieristica
alla persona.
In Italia la legge 42/99, in linea con la nuova riforma sanitaria, ha costituito in
questo senso una considerevole opportunità per la professione infermieristica,
consentendole di uscire non solo da una posizione di subalternità culturale, voluta
dal Mansionario, ma soprattutto dalla struttura ospedaliera, potendo esprimere
nell‟assistenza sanitaria di base la propria professionalità e competenza attraverso
il rapporto diretto con la cittadinanza e i suoi bisogni di salute.
In conformità a queste considerazioni, alcune Aziende sanitarie hanno ritenuto
opportuno attuare una concreta politica di sviluppo dei Servizi Sanitari Territoriali
e di diversificazione dell‟assistenza sanitaria, attraverso la sperimentazione di
nuovi modelli organizzativi e la diffusione di strutture innovative, in grado di
rispondere alle complesse esigenze sanitarie infermieristiche della
collettività/società.
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CAPITOLO 1 - Il Coordinatore Infermieristico
Il coordinatore infermieristico è un professionista che ha conseguito il master in management
infermieristico per funzioni di coordinamento ed ha acquisito competenze specifiche nell‟area
organizzativa e della gestione di primo livello, allo scopo di attuare politiche di
programmazione sanitaria, interventi volti al miglioramento continuo della qualità, con
riferimento alle risorse strutturali, tecnologiche e umane nell‟ambito del servizio coordinato,
per garantire gli obiettivi del sistema organizzativo sanitario.
1.1 Evoluzione storica e normativa
Il ruolo di caposala, storicamente radicato nella percezione della “gente comune”, sembra
godere di una adeguata considerazione sociale, anche se, il percorso storico, che va
dall‟assistenza infermieristica al coordinamento è stato lungo e travagliato.
Occorre partire da Florence Nightingale (Firenze 12.05.1820 – Londra 13.08.1910) nota
come “la signora della lampada”, considerata la fondatrice del nursing moderna, che teorizzò
e istituì la formazione di una dirigenza infermieristica con prerogative didattico organizzative,
quale premessa indispensabile di una branca sanitaria tanto innovativa nelle sue modalità di
affrontare l‟assistenza al paziente (fu la prima ad applicare il metodo scientifico all‟assistenza
infermieristica ) quanto efficace come statisticamente dimostrato dagli studi effettuati da lei
stessa nella guerra di Crimea (1854).
In Italia le prime disposizioni di legge in materia risalgono al Regio decreto n°1832 del
15.08.1925 che definisce i criteri di istituzione delle scuole convitto presso le università od
istituti pubblici di beneficenza ed assistenza. Il decreto pianifica l‟articolazione didattica,
l‟organizzazione interna della scuola e le modalità di applicazione del processo formativo.
Fondamentali per il percorso di definizione del ruolo del coordinatore sono gli articoli 7, 9,
10.
All‟articolo 7 sono definiti i docenti che possono insegnare all‟interno delle scuole convitto:
medici, direttrice della scuola, caposala.
L‟articolo 9 sancisce che può essere istituito un anno di insegnamento aggiuntivo, ai due di
base, per l‟abilitazione alle funzioni direttive.
9
L‟abilitazione è il titolo di preferenza per l‟assunzione ai ruoli direttivi.
L‟articolo 10 sancisce che entro dieci anni i ruoli vacanti di caposala dovranno essere coperti
da personale munito di diploma conseguito presso le scuole convitto;.
ed al regio decreto n°2330/1929 riguardante il regolamento per l‟attuazione del R.D.n°
1832/15.08.1925. I punti salienti trattati dal decreto sono l‟istituzione delle scuole ed
amministrazione delle stesse, la definizione dei percorsi di insegnamento, l‟articolazione
degli esami e le caratteristiche di ammissione delle allieve. Quest‟ultimo punto è molto
importante perché è rilevata l‟importanza di una formazione di base (licenza scuola media
inferiore), prima di intraprendere il percorso formativo secondario.
In quegli anni il controllo della disciplina degli infermieri, ausiliari, pazienti, del rispetto dei
ruoli, della gestione domestico-alberghiera dell‟unità operativa venivano nella quasi totalità
dei casi affidato a personale religioso che incarnava l‟ideale di vocazione e dedizione ai
sofferenti, unito al rigore quasi da ordine monastico con cui tale ruolo veniva ricoperto.
Erano quindi suore caposala che costituivano per tutti, sottoposti e pazienti, un caposaldo
imprescindibile, al cui rispetto e apprezzamento si deve ancora oggi parte della
considerazione di riguardo riservata da molti utenti alla figura del caposala.
Dopo il periodo post-bellico, una politica dello stato sociale, il progresso scientifico e
tecnologico della medicina, portò nell‟Italia del boom economico, la necessità di affinare le
capacità di gestione del personale infermieristico e l‟inaugurazione quindi, delle prime scuole
universitarie dedite alla dirigenza infermieristica.
In ambito professionale le leggi di riforma ospedaliera della fine degli anni „60, aveva
delineato i profili di caposala, del dirigente infermieristico, mentre il crescente fabbisogno di
personale aveva coinciso con un aumento notevole nel compatto di personale laico.
L‟articolo 8 del D.P.R. n° 128/69 inquadra la figura del caposala nell‟ambito del personale
sanitario ausiliario, che era gerarchicamente sottoposta al primario e al personale medico
strutturato, con attribuzioni limitate alla gestione del personale infermieristico ed ausiliario
dell‟unità operativa di riferimento e responsabilità di controllo di una serie di variabili di
carattere domestico-alberghiero.
L‟inizio degli anni „70, il suo fermento politico e sociale portò nonostante i vincoli del
mansionario e la sudditanza della professione infermieristica, il DPR n° 225/74, che
incominciava a riconoscere all‟infermiere prerogative sulla predisposizione dei propri piani di
lavoro, l‟assistenza completa al paziente, l‟educazione sanitaria, la partecipazione a riunioni
di gruppo e di ricerca.
10
Questo nuovo sviluppo portò a una crescente responsabilizzazione del personale, sia
infermieristico che di coordinamento, negli aspetti organizzativi, nei rapporti con l‟utenza e
con gli altri gruppi professionali in una crescita di complessità gestionale1.
Dall‟esigenza di rispondere in modo più attento ai bisogni degli assistiti, stava prendendo
forma un tipo di coordinamento infermieristico, che andava oltre la semplice gestione di un
reparto ospedaliero, ma spaziava e s‟interfacciava con altre realtà, spesso con compiti di
grande delicatezza e responsabilità.
Agli inizi degli anni „80 per diventare infermieri era sufficiente frequentare un corso
professionale di 3 anni al quale si poteva accedere con una scolarità di 10 anni (biennio
scuola media superiore), ma con la legge del 19.11.1990 n° 341 viene istituito, il “diploma
universitario di primo livello in scienze infermieristiche”.
Segue un breve periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo ordinamento, ma
contemporaneamente all‟avvento dell‟aziendalizzazione della struttura sanitaria introdotta dai
decreti 502/1992 e del 517 del 1993, avviene anche il riordino della disciplina in materia
sanitaria, e il definitivo passaggio alla formazione universitaria. Diventa quindi requisito
obbligatorio il diploma di scuola media secondaria superiore di secondo grado. Il titolo
rilasciato al termine del corso è il “ diploma universitario”.
La nuova figura professionale e gestionale assume quindi le caratteristiche di un manager
intermedio di elevato valore strategico, che si occupa di problemi di flessibilità della turistica,
della valutazione del personale, di aspetti di assistenza indiretta, di confronto aperto con altri
professionisti e punto di riferimento per i collaboratori nella soluzione di innumerevoli
problemi organizzativi.
Il quadro normativo avanza e segna l‟introduzione di leggi fondamentali come:
il DM 739/1994 che segna l‟inizio del percorso che porterà alla definitiva consacrazione della
professione infermieristica e di coordinamento con l‟emanazione del profilo professionale,
con cui l‟infermiere diventa responsabile del percorso assistenziale, superando la
responsabilità limitante del mansionario;
La legge42/99 che segna la scomparsa del mansionario del 1974 e la professione
infermieristica da “professione sanitaria ausiliare” diventa “professione sanitaria”;
la legge 251/20002 con cui gli operatori delle professioni sanitarie dell‟area delle scienze
infermieristiche svolgono con autonomia professionali attività diretta alla prevenzione, alla
cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate
1
Apportato dalla legge 833/78 (istituzione del sistema sanitario nazionale).
2
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche.
11
dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché degli specifici codici
deontologici ed utilizzando metodologia di pianificazione per obiettivi dell‟assistenza;
il decreto Murst del 02/04/20013 trasforma il diploma universitario per infermieri in laurea
triennale e viene prevista la laurea specialistica nelle scienze infermieristiche.
L‟attività infermieristica diventa una professione intellettuale da svolgersi in relazione ad un
preciso profilo professionale e non più semplice attività esecutiva in base ad un mansionario,
configura quindi un contesto assai più complesso e problematico rispetto al passato sia
nell‟espressione tecnico-professionale sia nell‟approccio gestionale.
Il nuovo cambiamento, la sempre più pressante responsabilità, le nuove informazioni richieste
a questa figura situata tra la dirigenza e il contesto tecnico-operativo, ma a servizio
dell‟utente, ha portato a partire dall‟anno accademico 2003-2004 all‟attivazione dei master
universitari di primo livello in management infermieristico per le funzioni di coordinamento
in grado di fornire ai partecipanti gli strumenti idonei alla copertura di tale ruolo nell‟attuale
contesto storico e l‟acquisizione di competenze specifiche nell‟area gestionale, organizzativa,
metodologica di questa figura.
La legge 1 febbraio 2006, n. 43 parla di "Disposizioni in materia di professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al
Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" e in questo contesto l‟articolo che
maggiormente ci interessa è l‟articolo 6.
Tabella 1. Coordinamento infermieristico: quadro sinottico di riferimento normativo
R.D.L. 15 agosto 1925, n.
1832
“Istituzione presso le scuole convitto di un terzo anno di insegnamento
per le funzioni direttive”.
R.D. 21 novembre 1929, n.
2330
Regolamento per l’esecuzione del R.D.L. n.1832”.
R.D. (T.U.L.S.) 27 luglio 1934,
n. 1265
Art. 134: la direzione delle scuole convitto deve essere affidata ad
un’infermiera in possesso del certificato AFD.
Legge 19 Luglio 1940, n.
1098
Si istituiscono le scuole biennali per vigilatrici d’infanzia, con previsione
di un terzo anno di corso per AFD.
D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 “Ordinamento interno dei servizi ospedalieri”; art. 41: mansionario del
capo sala.
D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130
“Ordinamento del personale degli enti ospedalieri”; art. 120: il caposala
può essere un IP che non ha il titolo di AFD ma adeguata anzianità (…);
comma 2°: gli IP specializzati dipendono direttamente dai sanitari (…).
D.M. (Sanità) 8 febbraio 1972 “Modificazioni al programma del Corso AFD” (N.d.A. 920 ore).
3
Determinazione delle classi di laurea universitarie di primo e secondo livello delle professioni
sanitarie infermieristiche.
12
D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225
Il D.P.R. non s’interessa della figura del capo sala non riconoscendolo
come a sé stante rispetto all’IP o Nelle bozze contrattuali sia del 1974
sia del 1979 la figura del capo sala è prevista a esaurimento. Nei
contratti siglati però è mantenuta.
Contratto 1979
Allegato 1: i dipendenti inquadrati al 6° livello (il capo sala era tra questi
fino al 1987) hanno “…compiti d’indirizzo, guida, coordinamento e
controllo nelle unità operative…”.
D.P.R. 20 dicembre 1979, n.
761
“Stato giuridico del personale del SSN”; allegato 1: inquadramento del
capo sala nella tabella I – Personale infermieristico come operatore
professionale coordinatore – 1^ ctg.
D.M. 30 gennaio 1982
(modificato il 3 dicembre
1982)
“Regolamento recante la disciplina concorsuale”. Per la posizione di
operatore professionale coordinatore si richiede il certificato AFD e
almeno due anni di anzianità come IP.
D.P.R. 7 settembre 1984, n.
821
“Attribuzioni del personale sanitario non medico addetto al SSN”; art.20:
l’operatore professionale coordinatore svolge le attività di assistenza
diretta attinente alla propria competenza professionale. Coordina
l’attività del personale nelle posizioni di collaboratore e di operatore
professionale di II categoria a livello di unità funzionale ospedaliera e di
distretto predisponendone i piani di lavoro (…). Profilo storico del capo
sala.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502
“Revisione della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della
Legge 23 ottobre 1992, n. 421”; art. 6, c. 3: in forza a quest’articolo
saranno sospesi dopo un biennio anche i corsi di formazione AFD,
includendosi nelle “scuole e corsi disciplinati dal precedente
ordinamento”, con previsione del ripristino in ambito universitario…
d.lgs. 19 settembre 1994, n.
626
“Attuazione delle direttive CEE 89/391 (…) riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”. La legge
per la sicurezza del lavoro affida un ruolo preminente del preposto –
caposala (art. 4).
D.P.C.M. 19 maggio 1995,
G.U. 31 maggio 1995 – Carta
dei diritti sanitari
E’ sancito il ruolo fondamentale del capo sala nell’organizzazione della
U.O. e nei servizi. Il capo sala deve confrontarsi con la valutazione di
qualità fatta dal Cittadino.
D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220
“Regolamento recante la nuova disciplina concorsuale del personale
non dirigenziale del SSN”; art.56: (…) è abrogato il D.M. 30 Gennaio
1982, recante normativa concorsuale del capo sala; art. 39:
cancellazione del titolo di AFD per accedere alle funzioni di capo sala e
sostituzione con un’anzianità di servizio triennale per l’accesso al ruolo
(biennale se in possesso del titolo AFD), ed una formazione “opzionale”
aziendale.
C.C.N.L. S.S.N. 1998-2001 (I
biennio economico 1998-
1999)
Introduzione della “declaratoria” per individuare la categoria: per quanto
riguarda la cat. “D” si rispetta la falsariga di quanto contenuto nel D.P.R.
n. 821/1984…Si continua a prevedere “ove sia comunque richiesto”, il
titolo AFD, abbreviando a due anni, anziché tre, l’esperienza nel profilo
cat. C
Art.19: l’operatore professionale coordinatore già 1^ ctg. dal 7° livello è
re inquadrato nella categoria D, come “collaboratore professionale
sanitario”. Art. 16: criteri e procedure per i passaggi tra
categorie (…).Allegato 1: modalità di accesso alla cat. D: dall’esterno,
con pubblico concorso; dall’interno, tramite selezione (art. 16).
13
C.C.N.L. S.S.N. 1998-2001 (II
biennio economico 2000-
2001)
La declaratoria del profilo della cat. D include anche le funzioni della cat.
C. E’ istituita, senza un profilo, la “funzione di coordinamento” revocabile
e soggetta a valutazione.
Art. 10: solamente per il caposala già in cat. D che esercitano reali
funzioni di coordinamento al 31.08.2001, l’indennità di funzione – parte
fissa - spetta in prima battuta ed è permanente.
Art. 5, comma 2: si accede alla funzione di coordinamento con
un’anzianità di 5 anni in C e/o D, 4 per chi possiede il titolo AFD, senza
formazione, con incarico conferito dall’azienda sulla base di criteri
definiti con procedure di concertazione di cui all’art.6, c. 1 lettera b)
C.C.N.L. 7 aprile 1999. N.d.A. Coesistenza di una “funzione” di
coordinamento per “incarico” (art. 5, comma 2 contratto integrativo) con
una già presente nella declaratoria del “profilo” della cat. D (allegato 1,
contratto integrativo).
D.L. 12 novembre 2001, n.
402
“Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”; O.D.G. G1 e G2
collegati, seduta n. 81 della Camera del 19 dicembre, approvati dal
Senato e dalla Camera: “impegnano il governo a riesaminare con atti
legislativi i problemi afferenti alle funzioni del capo sala, ad istituirne il
profilo, la formazione manageriale obbligatoria e l’equipollenza del titolo
di AFD col nuovo titolo formativo (master in management) organizzato
dalle Università ai sensi dell’art. 3, comma 8 del D.M. 3 novembre 1999,
n. 509”
C.C.N.L. S.S.N. 2002-2005
I punti principali dell’intesa, d’interesse per i coordinatori infermieristici,
sono contenuti nell’articolo 19, comma 1, b e c, di cui si riporta un breve
estratto: (omissis) “Ricollocazione di tutti i
coordinatori nel livello economico DS, con mantenimento del
coordinamento e della relativa indennità, attraverso diverse modalità,
riguardanti gli operatori con funzione di coordinamento prima del 31
agosto 2001 e coloro i quali hanno avuto l’attribuzione di tale funzione
dopo tale data” (…).
L. n. 43/2006, G.U. n. 40 del
17/02/2006 (ex ddl n.6229)
Disposizione in materia di professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega del
Governo per l'istituzione di relativi Ordini professionali Il punto principale
d’interesse per i coordinatori infermieristici, sono contenuti nell’art. 6.
Viene, infatti, istituito il professionista coordinatore; resa d’obbligo la
formazione specifica con il Master in management universitario e
un’esperienza professionale triennale per accedere alle funzioni di
coordinamento La salvaguardia del titolo di Abilitazione alle funzioni
direttive(Afd) è garantita per l’esercizio della funzione di coordinatore.
Accordo tra il Ministero della
Salute, Regioni e Province
autonome di Trento e
Bolzano, in data 1/08/2007.
I punti principali d’interesse per i coordinatori infermieristici, sono
contenuti nell’art. 2 e art. 4.In sede contrattuale saranno stabilite le
modalità per il conferimento dell’incarico di coordinamento” (...).
“Sino all’entrata in vigore del prossimo C.C.N.L. di disciplina dei
contenuti, gli incarichi di coordinamento continuano ad essere conferiti
secondo la vigente normativa contrattuale, DPR n. 220/01; CCNL del 20
settembre 2001; d.lgs. n. 165/01 (cioè 5 anni di anzianità, ndr).
In caso di parità di punteggio e/o di valutazione, nell’ambito della
contrattazione aziendale sarà riconosciuto carattere preferenziale al
possesso del master e del certificato di abilitazione alle funzioni
direttive, di cui all’art. 6, commi 4 e 5 della citata legge n. 43/2006” (...).
Ipotesi di contratto CCNL
2006/2009 del comparto
sanità pubblica, in data
Avvio dell’applicazione della legge n. 43 del 2006. In questa fase è
prevista l’applicazione del titolo obbligatorio del master in management
o del precedente titolo di capo sala, per l’assegnazione delle funzioni di
14
29/02/2008. coordinamento, come previsto dall’accordo Stato Regioni applicativo
della L. 43 stessa, a decorrere dall’entrata in vigore del CCNL, facendo
salvi i coordinamenti in precedenza assegnati.
CCNL 2006/2009 del
comparto sanità pubblica, in
data 14/04/2008.
(Titolo II, Capo I, art. 4). Applicazione della legge n. 43/2006. E’ previsto
il titolo obbligatorio del master in management, o del precedente titolo di
capo sala, e un’esperienza professionale complessiva di tre anni in cat.
D, per l’assegnazione delle funzioni di coordinamento, a decorrere
dall’entrata in vigore del presente.
CCNL 2008/2009 2° biennio
Norme finali, in data
31/07/2009
Art. 12. c. 3: "In considerazione della rilevanza e della complessità degli
incarichi di coordinamento e specialistici, di cui alla L. 42/2006, nonché
di posizione organizzativa, le parti affronteranno in maniera organica e
completa la tematica del sistema di valorizzazione della responsabilità e
dell'autonomia professionale nella prossima tornata contrattuale". La
revoca dell'incarico solamente applicata ai coordinatori rimane... Si
auspicava fortemente -come previsto dal precedente contratto- la
stabilizzazione del ruolo e delle funzioni del coordinatore.
1.2 La funzione di coordinamento
La funzione di coordinamento si articola su un processo di sviluppo professionale articolato
sull‟esigenza organizzativa: ogni professione, composta di professionisti che erogano in
autonomia o interdipendenza le prestazioni (come definito dai profili professionali e dalle
competenze acquisite) necessità di livelli organizzativi e professionali di riferimento per
ognuno dei quali è necessario individuare ruoli, funzioni, livello di autonomia. I ruoli di
coordinatore risultano quindi essere una necessità organizzativa e professionale in quanto
rispondono, sia, alle esigenze di coordinamento delle risorse umane e materiale, a livello di
unità organizzative, sia di indirizzo e di sviluppo professionale.
I livelli organizzativi si basano sull‟esigenza organizzativa di avere:
ξ professionisti che erogano prestazioni;
ξ coordinatori che gestiscono la risorsa professionale in un‟ottica di efficacia ed
efficienza e che rispondono all‟esigenza di gestione delle risorse materiali;
ξ dirigenti.
1.2.1 Il ruolo del coordinatore infermieristico
La funzione di coordinamento consegue al nuovo assetto nell‟organizzazione del lavoro
conseguente al riordino delle professioni sanitarie, iniziato, con la ridefinizione dei profili