nell'acquisizione di beni e servizi per incrementare la
produttività. Sono diminuiti i costi di produzione, ridotti gli
sprechi, così da rendere le aziende pubbliche competitive
rispetto alle strutture private, ma ancora non tutto è
sufficientemente funzionale al bene pubblico, c’è ancora
bisogno di un forte impulso che renda più flessibile il sistema,
ancora troppo legato ai “dinosaurici meccanismi burocratici”
della vecchia gestione.
Per quanto riguarda il personale, è necessario applicare nella
disciplina dei contratti di lavoro quegli elementi di maggiore
flessibilità (facendo ricorso anche ad un sistema di incentivi e
disincentivi) nella fase di accesso e nella gestione del rapporto,
che, anche se previsti, sono ancora ben lontani da un efficace
attuazione che li avvicini alle norme e alle procedure proprie
dell'azienda-impresa.
L’introduzione di elementi di responsabilizzazione dei soggetti
del SSN, tanto ai livelli istituzionali (amministrazione centrale,
regioni, ASL), che nelle strutture di erogazione delle
prestazioni, è stato un importante traguardo che, in funzione dei
risultati conseguiti, ha, con il principio della mancata
realizzazione degli obiettivi, comportato effettive ed
automatiche penalizzazioni, principalmente in termini di
riduzione del finanziamento. A livello istituzionale, in base a
tale principio, possono essere sanzionate le inadempienze ed i
ritardi nell'adeguamento agli standard organizzativi e di qualità
fissati, a livello nazionale e a livello aziendale i responsabili
delle strutture, e di ciascun servizio, devono rispondere
personalmente dell’efficace ed economica gestione delle risorse
assegnate, responsabili perciò anche dei benefici e delle
penalizzazioni conseguenti.
Nel settore della assistenza ospedaliera si è agito, in particolare,
sul controllo e sul contenimento della spesa. Le modalità di
finanziamento sono state affinate ed accompagnate
dall’introduzione di un vincolo di bilancio per i presidi
ospedalieri ai quali va riconosciuta una maggiore autonomia
economico-finanziaria. Sarebbe necessario perfezionare l'attuale
sistema di pagamento a prestazione (DRG) che nei suoi attuali
meccanismi concorre troppo spesso alla moltiplicazione dei
servizi erogati e, quindi, dei costi, introducendo elementi di
responsabilità nella scelta del percorso terapeutico più
appropriato alle necessità di cura e più conveniente sotto il
profilo delle risorse utilizzate.
Nella nuova logica del SSN il paziente sta diventando il cliente
di un’impresa con tutte quelle diversità che la situazione
delicata, quale quella di cura e tutela della salute, comporta.
Si tende quindi a stare più attenti al servizio offerto dall’azienda
al paziente/cliente, cercando di trovare il giusto punto di
equilibrio tra una gestione della cosa pubblica e una gestione
mirata alla customer satisfaction.
Gli sforzi di “una rivoluzione” del SSN sono stati analizzati in
questo lavoro nel piccolo presidio ospedaliero di Maddaloni, in
cui i miglioramenti e gli sforzi da parte degli operatori, verso
una maggiore efficienza ed efficacia della gestione del presidio,
sono esplicitamente visibili.
Negli ultimi tempi passi da giganti sono stati fatti verso una
“liberazione” del sistema sanitario dalle “vecchie catene” di una
cattiva gestione che ha regnato in Italia nel corso del secolo
passato. Solo una totale, e speriamo non utopica, efficienza del
servizio sanitario, potrà far riacquistare al cittadino la fiducia
persa precedentemente nei confronti del sistema. Questa
efficienza è però ancora lontana, o meglio lo sarà ancora per
molto, se all’interno di ASL o presidi continueranno ad operare
“quei residui bellici”,impiegati nel settore già da prima, che
non hanno saputo adeguarsi ai profondi mutamenti attivatisi in
questi ultimi anni in una società dinamica e che si adegua ai
tempi delle richieste sempre più esigenti dei cittadini.
La mia ricerca mi ha portato a contatto con un realtà lavorativa,
di gestione dei servizi alla persone, al quanto complessa.
Stare a contatto con tale realtà, mi ha fatto rendere conto di
quante difficoltà ci sono ancora in determinate circostanze e di
quanto sia difficile affrontare, tra mille peripezie, un lavoro così
importante, svolto per la tutela della salute .
1 L’EVOLUZIONE LEGISLATIVA DEL SETTORE
SANITARIO
1.1 La tutela della salute nella Costituzione
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti.”
In questo modo il primo comma dell’ articolo 32 della Costituzione
italiana garantisce e tutela il diritto alla salute, sottolineando
l’inevitabilità dell’ intervento pubblico in tale settore, in cui lo Stato
deve perciò programmare e progettare le logiche di azione e di
intervento. Con il primo comma si afferma così l’assolutezza del
diritto alla salute e la sua rilevanza sia individuale che collettiva,
ponendo come regola la tutela della salute, con il secondo comma si
sottolinea la difesa della dignità umana, anche se lo Stato non può
imporre l’ individuo ad un determinato trattamento sanitario, a meno
che non siano necessari per la tutela della salute della collettività e per
l’incolumità delle altre persone. L’articolo 32 indica quindi che è
compito della Repubblica tutelare la salute come un diritto
fondamentale e presenta la natura di una norma programmatica che
indica un criterio giuda per l’ordinamento.
1
1.2 La riforma sanitaria del ’78
La riforma sanitaria è stata attuata con la legge del 23-12-1978, n.
833, che ha segnato il superamento del sistema mutualistico
ospedaliero, incentrato su una miriadi di enti differenziati tra loro sia
per l’assenza di collegamenti tra assistenza ambulatoriale e
domiciliare sia per il mancato peso dato alla prevenzione rispetto alla
cura.
La sopraccitata legge istituisce il servizio sanitario nazionale (SSN),
la pubblicizzazione quasi totale delle strutture sanitarie e, soprattutto,
il garantismo, cioè la salute deve essere assicurata a tutti i cittadini
indistintamente. L’obiettivo è di tutelare la salute dei singoli, intesi
parte di una comunità sociale alla quale l’azione pubblica si rivolge,
attraverso funzioni svolte da strutture che promuovono il recupero
della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzione,
controllando i fattori di rischio sanitario con tutti gli interventi
possibili, sia a livello economico e politico che sociale. La legge
sancisce che l’attuazione del SSN compete allo Stato, alle Regioni e
1
G. D’Ambrosio R. Izzo, “Compendio di Legislazione Sanitaria e Sociale”, pag. 56.
agli enti territoriali locali, che devono garantire la partecipazione dei
cittadini. Vengono indicati tre livelli di competenza: quello nazionale
per la pianificazione, quello regionale che, su delega dello Stato,
esercita funzioni legislative e amministrative in materia di assistenza
sanitaria, e quello comunale che esercita le sue funzioni attraverso le
Unità Sanitarie Locali (USL), divise a loro volta in distretti e
strutture tecnico funzionali per l'erogazione dei servizi.
Tale riforma definisce i bisogni di prevenzione, pur essendo bisogni
individuali, come bisogni di importanza sociale, soddisfatti non in
base a leggi di mercato, ma attraverso un sistema di quantificazione
di obiettivi da raggiungere e di costi necessari determinati in base al
loro raggiungimento. Il sistema di quantificazione incontra ostacoli
nel momento in cui l’operatore pubblico non dispone di abbastanza
risorse da destinare per la soddisfazione dei bisogni sanitari,
contraendo così la risposta alla domanda del fabbisogno collettivo.
Infatti i diversi enti o USL, dislocati su tutto il territorio nazionale,
per svolgere gli obiettivi del SSN, erano sotto-ordinati, programmati,
finanziati e coordinati dalle regioni attraverso un Fondo Sanitario
Nazionale (FSN) erogato dallo Stato. Il Servizio Sanitario Nazionale
era totalmente dipendente economicamente dallo Stato, il quale non
sempre riusciva a garantire la qualità delle prestazioni. La crisi giunge
nel momento in cui lo Stato non riesce più a controllare la spesa
pubblica a causa di una domanda ampliata per la mancanza di un
corrispettivo economico da parte dei beneficiari. Inoltre le regioni non
riuscivano ad assicurare livelli omogenei di assistenza a causa delle
disparità che esistevano tra esse stesse .
Lo Stato si assumeva l’obbligo di tutelare la salute pubblica senza
però assegnare un corrispettivo vincolo finanziario necessario rispetto
l’andamento generale dell’economia nazionale e del bilancio
complessivo. I cittadini recepirono il diritto della tutela della salute
come un diritto esente da qualsiasi spesa e gli effetti di questo
comportamento si fecero sentire sulla spesa pubblica, ne derivò una
domanda di servizi incontrollata, i cui meccanismi portarono alla
formazioni di un deficit nel settore sanitario.
1.3 Il riordino della Sanità
Il D. Lgs 502 del 1992, sul riordino della disciplina in materia
sanitaria poi modificato dalla legge 517 del ’93, è un decreto giunto
in un momento di crisi del sistema sanitario. Con la cosiddetta riforma
bis si è giunti al riassetto nazionale del Servizio Sanitario Nazionale,
resosi ormai inefficiente a causa delle innumerevoli disfunzioni e
disservizi sanitari. La riforma bis è strettamente correlata al processo
di aziendalizzazione del settore pubblico che si cerca di attuare con
una migliore equità nell’organizzazione delle prestazioni nelle diverse
aree geografiche tramite un maggior decentramento di poteri e di
responsabilità delegate alle regioni. I punti cardinali della riforma
sono:
• la definizione di livelli di assistenza uniformi sul territorio
nazionale;
• l’attribuzione di maggiori responsabilità gestionali;
• l’aziendalizzazione delle strutture di produzione ed erogazione
dei servizi sanitari;
• un nuovo modello di finanziamento;
• la competitività tra pubblico e privato;
• la partecipazione del cittadino alla fase gestionale ed
organizzativa del SSN.
Si cerca di stabilire anche una più chiara definizione dei confini tra il
ruolo politico e quello gestionale per perseguire un migliore livello di
economicità, il quale viene attuato attraverso il finanziamento dell’
attività sanitaria prevalentemente in termini di remunerazione delle
prestazioni erogate, piuttosto che di copertura dei costi comunque
sostenuti. Tutto ciò ha comportato l’attribuzione di una dimensione di
azienda alle strutture pubbliche di produzione di servizi, quindi la
necessità da parte del Governo di una logica di azione orientata
all’innovazione manageriale.
Fondamentale innovazione è il delinearsi in questo decreto della
figura del Direttore Generale, molto simile all’amministratore
responsabile di un’ azienda di società per azioni. A lui competono
quelle strategie tali da trasformare l’azione della struttura sanitaria
pubblica secondo quei principi di trasparenza, efficacia, efficienza e
qualità già noti nel settore privato. Il Direttore Generale è perciò un
esperto di management “tutti i poteri di gestione, nonché la
rappresentanza dell’Unità Sanitaria Locale, sono riservati a lui. Al
Direttore Generale compete verificare, mediante valutazioni
comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed
economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché
l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa.”(D.
Lgs 502/92, art. 3, comma 6).
Il decreto 502 ha, nel momento dell’ applicazione, dimostrato diverse
carenze. A livello regionale si è verificata una scarsa attenzione alla
qualità delle prestazioni ricevute dalla collettività, un’irresponsabilità
per quanto riguarda i costi e le spese ed un’insoddisfazione della
gestione della struttura sanitaria pubblica affidata a persone
incompetenti, causa di provvedimenti che possono essere ricollegati a
comportamenti clientelari, già verificatasi con l’attuazione della legge
riforma del ‘78 quando le USL erano fortemente politicizzate.
1.4 La riforma sanitaria ter
Questi avvenimenti hanno portato ad un’altra riforma, chiamata
riforma ter, e cioè al D.Lgs 229 del 1999 per la razionalizzazione
del Servizio Sanitario Nazionale, con il quale è stato rivisitato il
decreto del 1992. La riforma ter ha rafforzato il ruolo e l’autonomia
delle regioni in ambito sanitario. Il SSN viene definito perciò come il
complesso delle funzioni e delle attività dei servizi sanitari regionali e
degli enti e istituzioni di rilievo nazionale, coerentemente con il D.
Lgs 112/1998 che conferisce alle regioni la generalità delle funzioni in
materia sanitaria. Gli aspetti salienti di questa riforma sono
2
:
• Valorizzazione delle Regioni: le Regioni elaborano proposte
per la predisposizione del Piano Sanitario Nazionale, adottano
il Piano sanitario regionale per soddisfare le esigenze specifiche
della popolazione, articolano in distretti e finanziano le ASL,
forniscono prestazioni per conto del SSN e valutano i risultati
delle loro attività.
2
G. D’Ambrosio R. Izzo, “Compemdio di Legislazione Sanitaria e Sociale”, pag. 43.
• Rafforzamento del ruolo dei Comuni nella fase di
programmazione: il Piano Sanitario Nazionale è adottato
tramite la conferenza unificata, il Piano Sanitario Regionale
tramite la Conferenza permanente per la programmazione
sociosanitaria regionale, di cui fanno parte anche il sindaco e il
Presidente della Conferenza dei sindaci. I Piani attuativi locali
e la Programmazione delle attività territoriali sono predisposti
con la partecipazione degli enti locali interessati. Inoltre i
comuni svolgono attività di controllo dando anche pareri di
revoca del Direttore Generale dell’ASL e dell’azienda
ospedaliera in base ai risultati raggiunti.
• Previsione di programmi e poteri sostitutivi: il Governo
interviene al posto delle regioni inadempienti ai loro doveri in
casi specifici, come ad esempio la mancata attuazione del Piano
Sanitario Nazionale, nominando se necessario commissari ad
acta.
• Partecipazione dei cittadini: gli utenti possono partecipare alle
attività di programmazione e svolgono anche attività di
controllo (alla Programmazione del piano sanitario nazionale
partecipano formazioni sociali no profit) e valutazione dei
servizi e delle prestazioni.
• Integrazione sociosanitaria: le attività sanitarie devono essere
erogate parallelamente alle attività di assistenza sociale tese a
supportare le persone in stato di bisogno, disabili o emarginati.
• Aziendalizzazione del sistema sanitario: le ASL godono di
personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, esse
sono disciplinate con atto aziendale di diritto privato, agiscono
con atti di diritto privato e hanno vincoli di bilancio.
• Articolazione dei distretti in ASL: il distretto assicura i servizi
di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e
sociosanitarie e il coordinamento di medici e medicina generale
con le strutture operative e con i servizi specialistici.
• Accreditamento istituzionale: le strutture, sia pubbliche che
private, che abbiano ottenuto un’attestazione di qualità da parte
delle regioni, definita accreditamento, possono erogare
prestazioni assistenziali per conto del SSN.
• Individuazione delle tariffe per le prestazioni erogate dalle
strutture accreditate: i criteri di remunerazione previsti dal
decreto sono due: finanziamento calcolato in base al costo
standard di produzione del programma di assistenza, attribuito
per quei servizi no quantificabili in relazione alla singola
prestazione (patologie croniche) e remunerazione in base a
tariffe predefinite a livello centrale dal Ministero della Sanità e
a livello locale dalle Regioni.
• Sperimentazioni gestionali: le Regioni che sono interessate,
possono proporre nuovi programmi di gestione che prevedono
la collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati.
• Istituzioni dei fondi integrativi: tali fondi sono destinati a
potenziare l’erogazione di prestazioni aggiuntive, superiori ai
livelli di assistenza forniti dal SSN, purchè fornite da strutture
accreditate con il SSN.
• Riforma della dirigenza sanitaria: la dirigenza sanitarie non è
più suddivisa in due livelli, ma collocata in un unico ruolo e
livello in relazione alle diverse responsabilità professionali e
gestionali.
• Formazione continua: l’aggiornamento professionale deve
accrescere le conoscenze e la formazione permanente
attraverso convegni, corsi di aggiornamento, seminari, deve
migliorare le competenze e le abilità cliniche, manageriali e
tecniche.