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CAPITOLO I
COMPETENZE DELL’UNIONE EUROPEA
E IMMIGRAZIONE IRREGOLARE VIA MARE
1. Il Trattato di Lisbona: innovazioni in materia di immigrazione e il
nuovo “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”.
La politica comunitaria in materia di immigrazione richiede un esame della
normativa contenuta nel Trattato Lisbona al fine di tracciare le novità
riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Il Trattato, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 e reso esecutivo in Italia con
legge 2 agosto 2008, n° 130 è entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
Attualmente sono due i trattati principali, uno sull’Unione europea (TUE) e
l’altro sul “funzionamento dell’Unione europea” (TFUE)
1
. Tra le principali
novità rileva la soppressione parziale dei tre pilastri
2
. Infatti il Trattato di
Lisbona prevede l’unificazione del primo e terzo pilastro, riconducendo
quanto rimane di quest’ultimo nel Titolo V del TFUE, rubricato “Spazio di
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Quest’ultimo ha una funzione strumentale rispetto al primo e in particolare definisce i
settori di competenza dell’Unione e i limiti applicabili all’esercizio di tali competenze. L.
DANIELE, L’architettura dei nuovi Trattati e i loro rapporti reciproci, in Sud in Europa,
numero speciale sulla riforma di Lisbona, febbraio 2008.
2
B. BARATTA , Le principali novità del Trattato di Lisbona, in Dir. Un. Eur., 2008, p. 27 ss; P.
CRAIG , The Treathy of Lisbon: process, architecture and substance, E.L. Rev., 2008, p.143 ss.
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libertà, sicurezza e giustizia”
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, il quale prevede nuove politiche comuni in
materia di controlli alle frontiere, asilo e immigrazione.
Questo settore, inoltre, è legato al rispetto dei diritti fondamentali, infatti la
stessa politica comune in materia di immigrazione, asilo e controllo delle
frontiere esterne, è fondata sulla “solidarietà tra gli Stati membri ed equa nei
confronti dei cittadini dei Paesi terzi”
4
. Quanto alla solidarietà essa pone
l’esigenza di ripartire fra tutti gli Stati membri gli oneri della gestione delle
politiche comuni
5
. Da notare poi che alla tendenziale parità di trattamento fra
cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti e cittadini dell’Unione
europea si sostituisce l’obiettivo dell’ “equità” in base al quale il trattamento
di cittadini di Paesi terzi deve essere frutto di un contemperamento delle
diverse esigenze dell’Unione e proporzionale agli obiettivi che si vuole
raggiungere.
Quanto alla modalità di attuazione l’art. 68 espressamente prevede che il
Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici generali per la
pianificazione legislativa e operativa nell’ambito dello spazio di libertà,
3
Il nuovo Titolo V, che sostituisce il Titolo IV TCE relativo a “visti, asilo, immigrazione e altre
politiche connesse con la libera circolazione delle persone”, è suddiviso in cinque capi
riguardanti rispettivamente: le “Disposizioni generali” (Capo I), “Politiche relative ai
controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione” (Capo II), la “Cooperazione giudiziaria in
materia civile” (Capo III), la “Cooperazione giudiziaria in materia penale” (Capo IV) e la
“Cooperazione di polizia” (Capo V).
4
Art. 67, par. 2 TFUE.
5
Lo stesso concetto lo si trova più ampiamente espresso nell’art. 80 TFUE dove è
qualificato come principio generale dell’azione dell’Unione, prevedendo un’espressa
attribuzione di competenza ad adottare “misure appropriate ai fini dell’applicazione di tale
principio”.
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sicurezza e giustizia. All’accompagnamento delle basi giuridiche corrisponde
anche una omogeneità di regole procedurali. Il potere di iniziativa legislativa è
di esclusiva competenza della Commissione , gli atti sono adottati sulla base
della procedura legislativa ordinaria, la quale, è caratterizzata dall’intervento
del Parlamento europeo come codecisione e dall’adozione delle delibere da
parte del Consiglio a maggioranza qualificata(art. 289 TFUE e art. 294
TFUE).
Nell’ambito di tale spazio gli Stati membri esercitano la loro competenza nella
misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria(art.4 par.2 TFUE)
6
, ed in
base a quanto disposto dal Protocollo n. 25 allegato al Trattato, “l’esercizio di
una competenza concorrente, copre esclusivamente gli elementi disciplinati
dall’atto dell’Unione europea in questione e non l’intero settore”. E’ evidente
il tentativo di preservare le competenze statali da eventuali rischi di
svuotamento a vantaggio dell’Unione. Ad ogni modo la gran parte delle
competenze spetta ancora agli Stati membri avendo l’Unione solo in parte
esercitato le proprie
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. In via generale può osservarsi come, con riferimento alle
definizione delle competenze, il Trattato di Lisbona provveda ad una migliore
delimitazione delle stesse. Infatti, accanto alla tradizionale tecnica redazionale
6
Come riportato nella Dichiarazione n. 18 allegata al Trattato, “quest’ultimo caso si verifica
quando le competenti istituzioni dell’Unione decidono di abrogare un atto legislativo, in
particolare per assicurare il rispetto costante dei principi di sussidiarietà e proporzionalità”.
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G. CAGGIANO, Le nuove politiche dei controlli alle frontiere, dell’asilo e dell’immigrazione
nello Spazio unificato di libertà, sicurezza e giustizia, in Studi sull’integrazione
europea,2008, p. 110; F. MORRONE, Il processo di integrazione europea e il ruolo delle
istituzioni nell’ambito della politica migratoria dell’Unione europea alla luce dei Trattati di
riforma, in Studi sull’integrazione europea,2008, p. 611ss.
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che prevede che siano specificati, per ciascun settore, la portata e le modalità
di esercizio delle competenze dell’Unione, se ne affianca un’altra consistente
nel chiarire come sono distribuite le competenze fra Unione e Stati membri.
Ne risulta una disciplina più chiara ed analitica
8
.
Le novità introdotte dal Trattato di Lisbona rispetto allo Spazio di libertà,
sicurezza e giustizia determinano un miglioramento della disciplina della
materia in esame concorrendo ad un rilancio della politica migratoria
dell’Unione fondata su una più ampia armonizzazione legislativa e una più
efficace collaborazione fra le istituzioni comunitarie. Tali innovazioni
contribuiscono ad una maggiore integrazione attraverso la definizione di una
politica comune che realizza essenzialmente un più ampio ravvicinamento
delle legislazioni nazionali.
E’ innegabile come, a seguito delle novità istituzionali introdotte dal Trattato
di riforma, la politica di immigrazione si sviluppi all’interno di una cornice
giuridica notevolmente affinata e senza dubbio più omogenea.
Delineati i caratteri principali dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
passiamo ad esaminare la nuova normativa comunitaria in materia di
immigrazione.
In tale ambito si mira a conseguire la gestione efficace dei flussi migratori,
l’equo trattamento dei cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti entro
il territorio comunitario nonché la prevenzione e la lotta all’immigrazione
illegale cui va ad aggiungersi quella della tratta degli esseri umani.
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U. DRAETTA , Le competenze dell’Unione europea nel Trattato di Lisbona, in Dir.
Com.sc.int.,2008, pag. 245 ss.
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Nel prevedere che l’Unione sviluppa una politica comune in detta materia, il
Trattato di Lisbona attribuisce all’Unione europea il potere di concludere con i
Paesi terzi di origine o di provenienza accordi ai fini della riammissione di
cittadini di Paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni
per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati
membri. (art. 79, par. 3 TFUE).
E’ evidente l’obiettivo di fornire un preciso quadro di riferimento per la
cooperazione in materia di contrasto all’immigrazione irregolare attraverso la
definizione di obblighi reciproci e modalità di rimpatrio, sebbene sia
riscontrabile una certa cautela nell’attuazione di tale competenza come
dimostra l’utilizzo dell’espressione “ l’Unione può concludere”. Ad ogni
modo, come osservato da autorevole dottrina, il pregio di una simile
previsione consiste nell’evidenziare l’interconnessione esistente tra
immigrazione regolare e irregolare
9
.
Per quanto riguarda l’articolazione delle basi giuridiche, quest’ultime
ricomprendono le condizioni di ingresso e soggiorno e rilascio di visti e di
titoli di soggiorno di lunga durata; i diritti dei cittadini di Paesi terzi
regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che
disciplinano il trasferimento negli altri Stati membri; l’immigrazione
clandestina e soggiorno irregolare, compresi l’allontanamento e il rimpatrio.
Una specifica base giuridica viene inserita in materia di lotta contro la tratta di
esseri umani. (art.79 par. 2 lett., a), b), c), d) TFUE).
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G. CAGGIANO, Le nuove politiche dei controlli alle frontiere, cit., pag. 108 ss.
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E’ opportuno sottolineare come, in ogni caso, la competenza in materia di
immigrazione non ricomprende la politica di integrazione degli stranieri.
L’azione dell’Unione, infatti, può solo risolversi nell’adozione di misure di
sostegno escludendosi invece qualunque attività di armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. (art. 79, par. 4
TFUE).
Un’ulteriore competenza negata all’Unione riguarda la determinazione delle
quote di ingresso degli stranieri i quali giungono da Paesi terzi allo scopo di
cercare lavoro dipendente e autonomo. Rimane, dunque, riservata agli Stati
membri la determinazione del numero di persone cui concedere il diritto
d’ingresso e soggiorno entro il proprio territorio.
Un aspetto su cui è intervenuto il Trattato di riforma è quello che investe le
competenze della Corte di giustizia dell’Unione europea. Al riguardo la novità
più rilevante consiste nell’eliminazione di ogni limite al rinvio pregiudiziale e
nell’introduzione di un procedimento pregiudiziale d’urgenza attivabile con
riferimento a situazioni per le quali “ sia assolutamente necessario che la Corte
si pronunci sul rinvio nel più breve tempo possibile”, come le ipotesi di
giudizio riguardanti persone in stato di detenzione
10
. La preclusione prevista
dall’art.68 TCE presentava aspetti problematici soprattutto quando a venire in
causa era un possibile contrasto della normativa comunitaria con i diritti
umani. In dottrina, riguardo alle ipotesi di espulsione, è stato osservato il fatto
che permettere al solo giudice di ultima istanza di rivolgersi alla Corte di
10
S.M. CARBONE, Le procedure innanzi alla Corte di giustizia a tutela di situazioni giuridiche
individuali dopo il Trattato di Lisbona, in Studi sull’integrazione europea, 2008, pag. 239 ss.
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giustizia per ottenere una pronuncia di incompatibilità con il diritto
comunitario, comporta il rischio che ciò di fatto non accada poiché spesso il
destinatario del provvedimento di espulsione si trova nell’impossibilità pratica
o finanziaria di esperire tutti ricorsi interni
11
.
L’eliminazione di ogni limite al regime del rinvio pregiudiziale favorisce il
rilancio di una politica migratoria fondata su una più ampia armonizzazione
legislativa ma anche sulla ridefinizione di un sistema giurisdizionale in cui la
tutela dei diritti è ispirata dall’esigenza di garantire la più ampia protezione
possibile degli stessi. Tale nuovo assetto, inoltre, ha determinato un più ampio
bilanciamento fra i principi enunciati dal Trattato con i diritti fondamentali
tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riproclamata
dalle istituzioni comunitarie a Strasburgo il 12 dicembre 2007 e resa
vincolante dal nuovo Trattato. La Carta, infatti, pur non essendo riprodotta nel
Trattato di riforma né allegata allo stesso, si vede attribuito lo stesso valore
giuridico dei Trattati anche se, rispetto alla stessa la riforma di Lisbona ha
chiarito che le disposizioni in essa contenute non estendono in alcun modo le
competenze dell’ Unione
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. Tale strumento ha determinato un accrescimento
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A. LIGUORI , Le garanzie procedurali avverso l’espulsione degli immigrati in Europa,
Napoli, 2008, pag. 138.
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Sebbene tale specificazione abbia indotto taluni Stati membri a definire l’ambito di
applicazione di tale strumento rispetto al proprio diritto interno, ciò non toglie che la Carta
venga utilizzata dagli organi dell’Unione nei giudizi di interpretazione pregiudiziale o per
validità oltre che come parametro di legittimità dei comportamenti degli Stati membri
comportando la disapplicazione del diritto interno contrastante.