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“La tortura è nata con l’uomo e soltanto con
l’uomo: per quanti studi e ricerche si siano
fatti sugli animali, ancora non risulta che viga
presso le bestie l’usanza di torturare.”
Strumenti di tortura e di morte attraverso i secoli.
I.1. Inquadramento storico-geografico della tortura.
La tortura come forma di coercizione atta a piegare la volontà
dell’imputato al fine dell’accertamento della verità o, più raramente,
come semplice strumento punitivo a se stante o introduttivo a pene
capitali, accompagna la storia dell’uomo. E’ impossibile rintracciare
l’origine storica della tortura giudiziaria, la radice della quale può
considerarsi etico-pedagogica ancor prima che giuridica. La
dimensione geografica in cui la tortura si diffuse è altrettanto vasta
quanto quella temporale, per cui, seppur con modalità differenti, essa
è riscontrabile sia nelle civiltà dell’estrema Asia quali Cina e Giappone 1
, nell’Oriente assiro 2
, egiziano 3
, persiano 4
, per poi passare alle più vicine società greche e romane.
Con la fine dell’Impero Romano d’Occidente si apre una lunga
parentesi nella storia della tortura in quanto, se ci spostiamo al centro
e poi ad ovest dell’Europa e diamo uno sguardo ai popoli barbarici
ormai diventati i nuovi signori di gran parte dell’ex Impero Romano,
notiamo che questi non conoscevano l’uso della tortura nelle modalità
e nell’applicazione vigenti nei paesi sopra elencati, ma utilizzavano un
altro strumento di prova che apparentemente svolgeva l’identica 1
E. C. Lea, Forza e superstizione ossia compurgazione legale, duello giudiziario,ordalia e
tortura, Piacenza 1910, pp. 443-444.
2
E. C. Lea , Forza e superstizione, cit. p. 442.
3
I bidem.
4
E. C. Lea, Forza e superstizione, cit. p. 443.
2
funzione espletata dalla tortura: l’ordalia. Ne consegue che nella
nuova organizzazione anche le procedure giudiziarie subiscono una
involuzione e il diritto romano, così attento e scrupoloso nelle indagini
procedurali, tanto che faceva un così largo uso della tortura al fine di
accertarsi della veridicità e della fondatezza delle accuse, lascia il
posto a procedimenti sommari nei quali non era più la figura del
giudice e del suo apparato giuridico a decretare l’eventuale innocenza
o colpevolezza dell’imputato, ma questa era dichiarata dall’esito
positivo o negativo della prova ordalica. Tutto ciò però si verificò
senza una precisa imposizione da parte dei nuovi dominatori in
quanto, alle popolazioni romane fu concessa la libertà di amministrarsi
in base alle proprie leggi. Il principio germanico della personalità del diritto 5
impernierà inizialmente i rapporti giuridici dei due popoli, pur mantenendo la coscienza che si trattasse pur sempre di rapporti tra
vincitori e vinti. Questo principio è presente nei vari codici che via
via i popoli germanici che si susseguirono andavano promulgando:
così l’Editto di Teodorico (454-526), che si rivolge ora ai soli Romani,
ora ai soli Goti, ora a barbari e Romani insieme 6
. Lo jus singolare
barbarico è riconosciuto anche presso i Longobardi all’epoca di Rotari
e del suo editto (643), in cui i Romani non sono menzionati, poiché
non sono considerati facenti parte del popolo Longobardo, cioè
dell’ exercitus .
7
La situazione dei Romani dovette migliorare
nell’opera legislativa dei re successivi, prima fra tutti quella di
Liutprando, ormai pronto ad affrontare un confronto con la tradizione 5
F. Calasso, Medio Evo del diritto, Milano 1954, p. 110: “ Principio secondo il quale era consentito
a soggetti di un medesimo ordinamento politico-giudiziario di vivere e regolarsi nei rapporti
privati con leggi diverse: che erano quelle del popolo cui ciascun soggetto apparteneva e che si
portava con se quasi attaccato alla sua persona, dovunque si recasse e con chiunque trattasse entro
l’ordinamento stesso.”
6
Adriano Cavanna, Diritto e società nei regni ostrogoto e longobardo, in “Magistra barbaritas” , a
cura di G. Pugliese Carratelli, 3 ed., Milano 1990, p. 357.
7
G. Pepe, Il medioevo barbarico d’ Italia, 3 ed., Torino 1945, p. 245.
3
giuridica romana.
8
Si verificò quindi una reciproca influenza da parte
dei due popoli e, se da un lato assistiamo all’introduzione dell’ordalia
anche nel diritto ecclesiastico, dall’altro, nel corso dei secoli, i sistemi
barbarici decaddero sotto il peso dell’austerità e del prestigio che il
diritto romano non perse mai, adottando aspetti giuridici presenti nella
procedura classica, come la tortura. Il recupero del diritto romano, non
a caso si verificò in concomitanza con la nascita delle prime
Università, fenomeno questo che, esploso in Italia nella seconda metà
del XII secolo a Bologna, dilagherà in tutta Europa 9
. Il suo utilizzo
inoltre, ben si adattava alle nuove misure ecclesiastiche adottate di
fronte alle recenti eresie dilaganti in Europa per cui, l’applicazione di
pene spirituali come la scomunica, ormai dimostratesi scarsamente
utili, vengono soppiantate da pene corporali più persuasive ed efficaci.
Durante il terzo Concilio Laterano del 1179, si elaborano per la prima
volta misure inquisitoriali e si bandisce la prima crociata contro gli
eretici.
10
L’Inquisizione medioevale era nata. Il principio che aveva
mosso le precedenti due crociate in Terra Santa ( 1096-1099; 1147-
1149), si applica ora anche alla volontà di perseguire ed annientare
tutti coloro che si fossero discostati dalla retta via indicata dalla
Chiesa. Sono questi gli anni della grande persecuzione degli Albigesi,
inaugurata nel 1209 da Innocenzo III
11
e ribadita da Onorio III
12
, anni
in cui l’Impero, nella figura di Federico II, si allinea col Papato nella
repressione degli eretici.
13
Dobbiamo dunque attendere i secoli
dodicesimo e tredicesimo perché l’antica procedura romana, grazie
anche all’intervento della Chiesa nella figura di Innocenzo III (1160-
8
Adriano Cavanna, Diritto e società nei regni ostrogoto e longobardo, in “Magistra barbaritas” ,
cit. p. 372.
9
L. Rangoni, La tortura , Milano 2003, p. 18.
10
C.Cor vino, Streghe. La grande caccia, in “Medioevo dossier”, VI, n.1, 2003, p. 35.
11
P. Cec coli, L’Inquisizione santa, Verona 1999, p. 14.
12
I bidem.
13
C. Corvino, Streghe , cit. p. 35.
4
1216), ritorni pienamente in auge. Infatti nel quarto Concilio del
Laterano del 1215, si pronunciò la definitiva condanna all’ordalia e il
divieto per gli ecclesiastici di fare benedizioni ed esorcismi per queste
prove.
14
La Chiesa giocò quindi un ruolo fondamentale nel recupero
della tortura, affermazione avvallata dalla promulgazione della bolla
di Innocenzo IV del 1252 intitolata Ad extirpanda, con la quale si
concedeva la facoltà all’inquisitore di ricorrere alla tortura per
costringere gli eretici alla confessione.
15
Il passaggio successivo riguardò le modifiche procedurali per cui, se prima del ‘200 i tribunali europei seguivano un sistema di procedura
penale definito accusatorio, per il quale l’azione penale poteva essere
intrapresa solo privatamente dalla parte lesa o dai suoi familiari e
consisteva essenzialmente nella presentazione di un’accusa dalla quale
discolparsi 16
, a partire dal XIII secolo si presenta un nuovo sistema
definito inquisitoriale, la cui differenza consisteva nella facoltà di
esporre un’accusa non solo su iniziativa di parte ma istituendo un
processo fondato anche sulla base del semplice sospetto o sulle sole
voci che circolavano su un individuo. Tale procedimento inquisitoriale
o per inchiesta, rendeva libero l’inquisitore di indagare e di istruire un
processo non su istanza di parte, ma d’ufficio.
17
Un sistema di questo
tipo permise quindi un più facile perseguimento del crimine (in
particolare quello di eresia e stregoneria ) e un uso indiscriminato,
anche se teoricamente regolamentato da norme e manuali, della
tortura. La storia della tortura sembra qui procedere parallelamente
con la nascita e l’evoluzione dell’Inquisizione e anche se l’uso di un
tale strumento coercitivo è da attribuirsi ad un recupero del diritto 14
C. De Vesme, Ordalie,roghi e torture, Genova 1987, p. 17.
15
P. Cec coli, L’Inquisizione santa, cit. p. 19.
16
B. P. Levack, La caccia alle streghe in Europa, Bari 1999, p. 76.
17
B. P. Levack, La caccia alle streghe, cit. p. 78.
5
romano più che ad una vera e propria innovazione, non c’è dubbio che
fu proprio con l’istituzione inquisitoriale che si raffinarono e si
elaborarono tecniche e strumenti di tortura quantomeno inverosimili e
surreali se, ahimè, non vi fossero testi e manuali ad uso degli
inquisitori che ci forniscono la prova della loro esistenza e della loro
applicazione.Pur non entrando nel merito della storia moderna, anche
perché il solo medioevo con i suoi mille anni di estensione ci fornisce
un eloquente quadro dell’applicazione della tortura, è pur vero che fu
l’epoca della Controriforma a far sfoggio degli strumenti più
macchinosi e più impensabili, applicati nella maggior parte dei casi a
quello che era allora considerato l’essere più esecrabile e pericoloso
della società: la strega. La sua caccia fu spietata e su di essa si
rigettarono tutte le paure, le ansie e gli odi che negli anni della grande
Riforma protestante imperversavano in entrambe le parti in questione:
la Chiesa riformata e la Chiesa cattolica. Riesumata l’Inquisizione
medioevale alla vigilia del Concilio di Trento (1545-1563), nel 1542
venne ribattezzata con il nome di Sant’Uffizio e ad essa delegato il
compito di inquisire, cioè di indagare gli eretici su tutto il territorio della cristianità 18
, tranne per il regno spagnolo e portoghese che già possedevano la loro Inquisizione 19
. Ma, mentre vicendevolmente si
accusavano di eresia ed immoralità, la Chiesa di Roma e quella
protestante trovarono nella strega, seppur in questo clima di
insofferenza reciproca, un comun denominatore che le avvicinava. La
persecuzione operata dalla Chiesa cattolica fu seconda soltanto a
quella operata dalla Chiesa protestante: divisi irreparabilmente dal
Concilio tridentino, cattolici e protestanti si troveranno fianco a fianco
nella caccia alle streghe, anche se con modalità e dimensioni molto 18
L. Rangoni, La tortura, cit. p. 48.
19
R. Camilleri, Storia dell’Inquisizione, Roma 1997, p. 34.
6
differenti. Infatti, proprio nei paesi protestanti la caccia alle streghe
raggiunse proporzioni più ragguardevoli rispetto alla persecuzione
operata nel mondo cattolico nel quale, anche se troppo tardi e cioè nel 1628, si creò addirittura un’apposita Istruzione a favore delle presunte
streghe contro i soprusi della giustizia laica e della furia popolare.
20
Ma l’investigazione e la soppressione dell’eresia non interessarono
esclusivamente la persona dell’eretico ma, in primo luogo le sue idee e
le sue manifestazioni. L’attività censoriale si manifestò anche
attraverso l’istituzione della Congregazione dell’Indice che, con il suo
“indice dei libri proibiti” creato nel 1559, mandò al rogo libri religiosi
e profani tacciati di eterodossia.
21
Non solo tortura fisica ma in primo
luogo, tortura e tormento morale e psicologico.
Il XV e il XVI secolo vedrà inoltre lo slittamento dell’esclusiva per i
processi di stregoneria dai tribunale ecclesiastici a quelli secolari, in
seguito alla decadenza dell’Inquisizione papale determinata dal rifiuto
protestante di riconoscerne l’autorità, tranne ovviamente nei paesi
cattolici come l’Italia e la penisola iberica.
22
Sappiamo infatti che, nei
paesi riformati quali la Germania luterana, la Svizzera calvinista,
l’Inghilterra anglicana, i Paesi Bassi e la Francia, non essendoci
l’Inquisizione cattolica, i reati di eresia e stregoneria venivano affidati
ai tribunali laici.
23
Per quanto concerne la Spagna, essa possedeva una
propria Inquisizione, slegata da quella papale già dal 1478, e cioè da
quando i re cattolici Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia
avevano ottenuto dal papa Sisto IV l’autorizzazione di poter nominare
inquisitori nei loro regni. Nasceva così la famigerata Inquisizione
spagnola.
24
20
R. Camilleri, Storia dell’Inquisizione, cit. p. 62.
21
A. Desideri, Storia e storiografia, Firenze 1988, pp. 827-828.
22
B. P. Levack, La caccia alle streghe, 1999, p. 101.
23
R. Camilleri, Storia dell’Inquisizione, cit. p. 61.
24
R. Camilleri, Storia dell’Inquisizione, cit. p. 34.
7
L’applicazione della tortura sembra arrestarsi almeno giuridicamente
solo con l’avvento delle riforme illuministe dapprima in Prussia con
Federico II tra il 1740 e il 1754
25
, riforme che comunque continuarono
a prevederne l’uso per i reati contro la Stato,
26
mentre in Italia
dobbiamo aspettare il granduca di Toscana Pietro Leopoldo di Lorena
che tra il 1756 e il 1790 abolì la pena di morte, la tortura e le
mutilazioni corporali.
27
La voce di illustri italiani contrari alla tortura
quali Verri 28
, Beccaria 29
, Muratori 30
e Manzoni 31
, accelerarono in
Italia la sua repressione dimostrando l’infondatezza del principio
secondo cui la tortura era lo strumento indispensabile per ottenere la
verità e consegnare il reo nelle mani della giustizia.
L’istituzione che avrebbe dovuto aborrire e condannare più delle altre
l’uso della tortura, per uno strano disegno divino fu invece quella in
cui la tortura non solo fu largamente sostenuta ma nella quale
sopravvisse più a lungo.Consuetudine lunga a morire, nello Stato
Pontificio fu abolita in maniera provvisoria nel 1799 con l’arrivo dei
rivoluzionari francesi, per poi essere ripristinata con la loro cacciata e
abolita definitivamente nel 1816 da Pio VII.
32
Ma di tortura si deve parlare anche quando questa non è più intesa come strumento giudiziario ma quale mezzo punitivo o addirittura
autopunitivo. Ci riferiamo dunque alle varie forme di punizioni
autolesioniste i cui aderenti attraverso la battitura del corpo, la
flagellazione delle membra e la mortificazione della propria fisicità
credevano e speravano nella purificazione dell’anima e nella 25
L. Rangoni, La tortura, cit. p. 115.
26
E. C. Lea, Forza e superstizione , cit. p. 599.
27
L. Rangoni, La tortura, cit. p. 116.
28
L. Rangoni, La tortura, cit. pp. 117-118.
29
L. Rangoni, La tortura, p. 117.
30
I bidem.
31
I bidem.
32
Ibidem.
8
remissione del peccato. Di storie di santi e di gruppi religiosi che
sfioravano l’eresia, le pagine di storia ne presenta numerosi esempi, a
suggello di come il corpo e tutto ciò che alla materia fosse connesso,
rappresentasse un odioso fardello frapposto tra l’anima e Dio. La
convinzione di chiara matrice cristiana talvolta però raggiunse esiti del
tutto eccessivi, se non addirittura difficili da gestire per la Chiesa di
cui ci offrono chiari esempi le congregazioni di flagellanti e battuti
che nel medioevo riempivano le strade con i loro lamenti e le loro profezie escatologiche 33
. E’ancora una volta il corpo a fare le spese a favore di quella forte ideologia creata ad uso e consumo della Chiesa,
un corpo che per secoli ha offerto spettacolo quando, sottoposto alle
più orribili torture, quando denudato e privato della sua dignità, ha
saputo canalizzare ed assorbire le fobie e le ansie di una società
traballante e disorientata di fronte a fenomeni che non riusciva a
comprendere e a giustificare.