2
di non inserire nella sua agenda di lavoro la codificazione del diritto
bellico.
3
Con l�inizio della guerra fredda e l�opposizione tra i due blocchi, �
cominciato un periodo in cui le Nazioni Unite non sono pi� riuscite a
svolgere un ruolo determinante nel mantenimento e ristabilimento della
pace e della sicurezza internazionali. Il Consiglio di Sicurezza non ha
potuto realmente dare attuazione al sistema di sicurezza collettiva
previsto dalla Carta a causa delle profonde divergenze politiche che si
manifestavano al suo interno. Ecco pertanto che, per far fronte alle
esigenze di sicurezza, sono Stati posti in essere dei �meccanismi operativi
ibridi�
4
il cui scopo principale sarebbe costituito nel �congelare la
situazione conflittuale e favorire il regolamento concordato tra i
belligeranti�
5
: le c.d. operazioni per il mantenimento della pace (peace-
keeping operations).
Con l�evolversi di questo fenomeno, e con l�impossibilit� di rendere
realmente efficaci le misure collettive in caso di conflitto, si � manifestata
la tendenza delle Nazioni Unite ad interessarsi in misura sempre maggiore
al diritto internazionale umanitario. In particolare, in seguito all�adozione
dei due Protocolli delle Convenzioni di Ginevra del 1977,
6
� emersa la
3
�[�] l�id�e tr�s repandue dans le milieux onusien fut justement de consid�rer qu�il
aurait �t� parfaitement contradictoire pour celle-ci de s�occuper du jus in bello [�] � ce
sujet, l�attitude emblematique de la Commission du droit international: aussit�t cr�e par
l�Assembl�e g�n�rale, celle ci d�cida de ne pas inclure dans son agenda de travail la
codification du droit de la guerre.�, CONDORELLI, LA ROSA , SCHERRER (a cura di), "Les
Nations Unies et le droit international humanitaire", Parigi, 1996, p.449
4
Con tale espressione, s�intendela recente prassi riguardante casi di operazioni di
mantenimento della pace in cui l�autorizzazione ad utilizzare la forza armata non � stata
limitata a situazioni di legittima difesa. Cfr. EMANUELLI, �Les actions militaires de l�ONU et
le droit internationall humanitaire", Ottawa, 1995, p.17ss.
5
CONDORELLI, LA ROSA, SCHERRER (a cura di), op. cit., p.449.
6
Si tratta dei due Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra, adottati l�8 giugno
1977 dalla �Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of the
International Humanitarian Law applicable in Armed Conflict� tenutasi a Ginevra,
rispettivamente intitolati: il �Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12
August 1949 and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts�
(Protocol I), e il �Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts� (Protocol II).
Per il testo dei protocolli si rinvia a SANDOZ, SWINARSKI, ZIMMERMANN (a cura di),
�Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin aux Conventions de Gen�ve du 12 ao�t
1949�, Gen�ve, 1986.
3
tendenza a incoraggiare, stimolare e indirizzare il dibattito su una serie di
questioni importanti che, fino a quel momento, non erano state fatte
oggetto di particolare attenzione. Ma soprattutto, gi� a partire dalla fine
degli anni sessanta, le norme di diritto internazionale umanitario, il
richiamo al loro rispetto e alla loro effettiva applicazione si avviano a
divenire degli importanti argomenti che gli organi delle Nazioni Unite
non esitano a proporre per favorire il raggiungimento di una soluzione
delle crisi internazionali. In un gran numero di risoluzioni viene pertanto
espresso chiaramente l�impegno a far rispettare lo jus in bello e non
solamente lo jus contra bellum, tanto pi� che quest�ultimo si � rivelato
sempre pi� difficile da garantire. In effetti viene sempre pi� di frequente
richiesto ai belligeranti non solo di cessare le ostilit�, ma anche di
rispettare il diritto della guerra e di limitare le sofferenze generate dal
conflitto, soprattutto per quanto riguarda le parti civili coinvolte.
Da queste manifestazioni della prassi si evince chiaramente
l�impegno delle Nazioni Unite (che rimarrebbe tuttavia, secondo alcuni
autori, meramente �verbale�)
7
a far rispettare il diritto bellico. E� intuibile
per� come tale impegno rappresenti, per certi versi, un interessante
processo, anche se in via di formazione, in grado di consentire il
raggiungimento di soluzioni pacifiche che ristabiliscano la pace e la
sicurezza internazionali, tenendo debitamente in considerazione gli aspetti
umanitari del conflitto.
Il fatto che gli organi delle Nazioni Unite abbiano cominciato a
preoccuparsi sempre pi� del rispetto del diritto internazionale umanitario,
significa, principalmente, che questi hanno deciso di prendere seriamente
in considerazione l�obbligo previsto dall�art.1 comune alle Convenzioni di
Ginevra del 1949
8
e l�art.1 par.1, del Primo Protocollo del 1977
9
, in base al
7
CONDORELLI, LA ROSA, SCHERRER (a cura di), op. cit., p.450.
8
L�art. 1, comune a tutte e quattro le Convenzioni, prevede che le Parti contraenti
s�impegnino: �to respect and to ensure respect for the present Convention in all
circumnstances.�
9
L�art. 1, par. 1 del Primo Protocollo aggiuntivo recita: �The High Contracting Parties
undertakes to respect and to ensure respect for this Protocol in all circumstances�.
4
quale tutti devono rispettare il diritto internazionale umanitario, e
soprattutto, provvedere a �farlo rispettare�. Proprio questo interessante
punto assume un significato la cui portata si estende via, via a tutti i
soggetti che compongono la comunit� internazionale, ed esprime
efficacemente l�idea che il rispetto del diritto internazionale umanitario da
parte di ogni Stato corrisponde all�interesse, non solo politico e morale, ma
anche giuridico di tutti gli Stati. Le Nazioni Unite, cos� come i singoli Stati,
hanno il diritto-dovere di esigerlo.
Con la caduta del muro di Berlino e la fine della guerra fredda,
inizia un periodo in cui il Consiglio di Sicurezza pu� finalmente operare
con maggiore autonomia e, sotto l�egida di una sola grande potenza,
autorizza sempre pi� frequentemente delle azioni militari contro gli Stati
che mettono a repentaglio la pace e la sicurezza internazionali.
10
Qual � in questo contesto il ruolo assunto dal diritto internazionale
umanitario? Fin dalla costituzione della prima operazione di peace-
keeping
11
venne avanzata la richiesta, sostenuta anche da organizzazioni
non governative, e in particolare dal Comitato Internazionale della Croce
Rossa, di prendere in considerazione e di applicare le disposizioni
contenute nelle Convezioni di Ginevra, ma tale richiesta rimase per
diverso tempo solo un proposito iscritto nell�agenda internazionale
12
. Oggi
l�applicabilit� del diritto internazionale umanitario alle operazioni delle
Nazioni Unite � pienamente riconosciuto. Resta ancora controverso il
10
�[�] come � noto, con il dissolversi dei Paesi del c.d. socialismo reale e la fine del
mondo bipolare della guerra fredda, si registra un forte rilancio dell�Organizzazione delle
Nazioni Unite, attraverso soprattutto l�attivit� del Consiglio di Sicurezza.�, PICONE, �Il
peace-keeping nel mondo attuale: tra militarizzazione e amministrazione fiduciaria�, in Rivista di
Diritto Internazionale, 1996, p.8 ss.
11
In risposta alla crisi internazionale in Egitto nel 1957 venne istituita, dall�Assemblea
Generale, quella che da molti � considerata il primo esempio di �peace-keeping operation�,
l�UNEF (United Nations Emergency Force). Per un analisi dettagliata dei documenti
costitutivi dell�operazione in oggetto cfr. SIEKMANN, �Basics documents on United Nations
and related peace-keeping forces�, Dordrecht, 1985, p.1-69.
12
L�impegno espresso dal Comitato Internazionale della Croce Rossa affinch� venisse
assicurato il rispetto del diritto internazionale umanitario anche nell�ambito delle
operazioni di mantenimento della pace � innegabile. Sulla questione si veda RYNIKER,
�Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies. Quelques
5
dibattito sullo scopo dell�applicazione e del rispetto di tale diritto sul
piano concreto
13
.
Le operazioni istituite dagli organi delle Nazioni Unite
rappresentano, in particolare a partire dai primi anni novanta, il principale
strumento con il quale vengono affrontate, in maniera concreta, le
situazioni di crisi in grado di minacciare la pace e la sicurezza
internazionale. Il rapporto che si instaura tra il diritto internazionale
umanitario e tali operazioni assume pertanto una nuova configurazione:
se in origine regnava sulla questione una malcelata diffidenza, ora gli
stessi dispositivi messi in atto dagli organi delle Nazioni Unite per far
fronte alle situazioni di crisi mirano espressamente a garantire il rispetto
delle norme di diritto internazionale umanitario.
Sicuramente questo � un passo in avanti di grande interesse, tale da
dimostrare che la missione principale delle Nazioni Unite non �
esclusivamente quella di garantire il rispetto dello jus contra bellum, ma
oramai anche dello jus in bello.
E� di rilevante interesse, quindi, verificare fino a che punto le norme
di diritto internazionale umanitario siano effettivamente rispettate
nell�ambito delle operazioni per il mantenimento della pace condotte sotto
l�autorit� ed il controllo delle Nazioni Unite e, in particolare, sia
nell�ambito delle Nazioni Unite sia nell�ambito della sovranit� nazionale.
Proprio quest�ultimo problema � Stato oggetto di ampi dibattiti
dottrinali che hanno contribuito a dare un inquadramento generale del
fenomeno. Da un lato vi � Stato l�ampliamento del difficile e controverso
ambito di controllo del rispetto delle norme di diritto internazionale
umanitario, che ha incoraggiato la creazione di istituzioni quali i tribunali
penali internazionali ad hoc e la Corte Penale Internazionale; dall�altro non
commentares � propos de la Circulaire du Secretaire g�n�ral des Nations Unies du 6 aout 1999�,
in International Review of the Red Cross, n.836, 1999, p.795-804.
13
�[�] it is the scope of the application of international humanitarian law in any given
context which is still debatable�, SHRAGA, �The United Nations as an actor bound by
international humanitarian law�, in CONDORELLI, LA ROSA, SCHERRER (a cura di), op. cit.,
p.319 ss.
6
� Stato possibile trovare un inquadramento definitivo per quanto riguarda
il fondamento giuridico sul quale basare il rispetto delle norme in
questione nei casi che non rientrano nell�ambito di competenza dei due
tribunali ad hoc o che non possono essere sottoposti alla Corte Penale
Internazionale.
Questo lavoro si propone come obiettivo il compito di accertare,
alla luce della prassi delle Nazioni Unite, se le forze dell�organizzazione
impiegate in operazioni per il mantenimento della pace siano tenute e,
entro quali limiti, a rispettare le norme di diritto internazionale
umanitario. E� noto, infatti, che le Nazioni Unite hanno ampiamente
contribuito a favorire lo sviluppo di tali norme, ma non sono esse stesse
parti contraenti dei principali accordi in materia. Per realizzare questo
scopo sar� inoltre necessario verificare quali siano e quale efficacia abbia
gli strumenti a disposizione delle Nazioni Unite per controllare l�effettivo
rispetto di tali norme.
7
CAPITOLO 1
INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLE FORZE IMPEGNATE IN
OPERAZIONI DI PEACE-KEEPING
1.1 Premessa.
I grandi cambiamenti prodotti dalla distensione dei rapporti tra Est
e Ovest alla fine degli anni ottanta hanno generato un consistente
incremento delle azioni delle Nazioni Unite in materia di riduzione e
regolamento delle crisi internazionali.
Le operazioni tradizionali di mantenimento della pace, che per la
maggior parte si inseriscono sempre pi� di frequente nell�ambito di
conflitti interni, si sono moltiplicate e diversificate al punto da non
rientrare pi�, per certi aspetti, in quella �logica consensuale�
14
che le
caratterizzava in precedenza, arrivando ad ammettere, all�occorrenza,
l�impiego della forza armata anche al di l� delle ipotesi di legittima
difesa.
15
14
Come � noto, le operazioni di peace-keeping possono essere legittimamente dislocate
nel territorio di uno Stato soltanto se viene preventivamente ottenuto il consenso dello
Stato ospite. Per pi� ampie considerazioni cfr. PICONE, op. cit., p.27 ss.; CELLAMARE, �Le
operazioni di peace-keeping multifunzionali�, Torino, 1999, p.5 ss.; PINESCHI, �Le operazioni
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace�, Padova, 1999, p.28, p.39 e, in particolare,
p.82-105; ABI-SAAB, �United Nations peace-keeping old and new� in WARNER (ed.), �New
dimensions of peace-keeping�, Dordrecht, 1995, p. 1 ss.
15
Al riguardo � bene effettuare una distinzione, che risulter� utile per il prosieguo del
lavoro, fra operazioni di peace-keeping e operazioni di peace-enforcement. Per le prime si
rinvia alla nota precedente e a p.33, nota 71; per quanto riguarda le seconde, si tratta ,
sostanzialmente, di azioni coercitive, ex capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,
dirette contro uno Stato (o pi� Stati) nonch� contro altri soggetti di diritto internazionale
(ad esempio, un movimento insurrezionale), autori di una rottura della pace o di un atto
di aggressione, in cui l�uso della forza � legittimato e si rivela funzionale al
raggiungimento degli obiettivi che l�azione si prefigge. Cfr. PINESCHI, op. cit.,
8
E� evidente quindi che, attualmente, si pone un numero sempre pi�
elevato di questioni aventi ad oggetto l�impiego della forza da parte
delle Nazioni Unite. Numerosi sono pertanto gli interrogativi, sia di
natura giuridica, sia di natura pratica che si pongono di conseguenza.
Tra questi problemi quello che si evidenzia con maggiore frequenza
riguarda la necessit� o meno di qualificare come �combattenti�, ai sensi
del diritto dei conflitti armati, i membri delle forze delle Nazioni Unite
impegnati nelle azioni militari. Pi� precisamente l�interrogativo che ci
si pone � se essi siano soggetti alle regole di diritto internazionale
umanitario applicabili a una parte qualunque coinvolta nel conflitto,
oppure se non sia meglio considerarli sotto un altro punto di vista, ad
esempio come membri di una sorta di �polizia internazionale� le cui
azioni sarebbero regolate da norme specifiche.
16
A questo punto per�, occorre chiarire lo status giuridico dei membri
delle forze delle Nazioni Unite, i c.d. �caschi blu�, vale a dire i militari
che agiscono sotto il comando delle Nazioni Unite e che ne portano i
segni distintivi sulle divise
17
, e quali conseguenze abbia tale status per
ci� che riguarda l�applicazione del diritto internazionale umanitario.
p.29;.CONFORTI, �Le Nazioni Unite� Padova, 2000, p.198-199; MARCHISIO �L�ONU. Il diritto
delle Nazioni Unite�, Bologna, 2000, p.252 ss.
16
CONDORELLI, �Le statut des forces de l�ONU et le droit international humanitaire�, in Rivista
di Diritto Internazionale, 1995, p.881-906.
17
Per considerazioni pi� dettagliate si rimanda ai documenti riguardanti la costituzione
delle operazioni, in particolare al regolamento interno (c.d.�Force Regulations�)
dell�UNEF, e quello dell�ONUC; riportati in SIEKMANN, op. cit. p.37 e p.89.
9
1.2 Le forze di mantenimento della pace e i loro membri: �organi sussidiari� e
�agenti� delle Nazioni Unite.
A prima vista il problema non si presenta di facile interpretazione,
in primo luogo perch� si tratta di un�operazione di inquadramento
dello status giuridico di determinati soggetti (i caschi blu), operazione
che per sua natura richiede diverse precisazioni e un consistente sforzo
interpretativo e, in secondo luogo, perch� l�argomento appare, per certi
versi, strettamente collegato alla complessa questione del fondamento
giuridico delle operazioni di peace-keeping stesse.
Ogni forza di mantenimento della pace � costituita in base a delle
circostanze ben definite, che condizionano le modalit� di
organizzazione e le specifiche caratteristiche inerenti alla missione
stessa.
Tali operazioni sono infatti sottoposte a regole particolari che le
differenziano nettamente le une dalle altre e che hanno portato alla
creazione di un fenomeno nuovo, spontaneo, ma non previsto
direttamente dalla Carta delle Nazioni Unite.
18
Proprio a causa della
particolare caratterizzazione delle singole operazioni � stato finora
pressoch� impossibile pervenire ad una codificazione delle regole
riguardanti questa particolare materia
19
.
18
Si ricorda, al riguardo, la recente formazione di un neologismo: �ad-hoc-ismo�. Cfr.
CONDORELLI, op. cit., p.883.
19
E� interessante, a questo proposito, richiamare l�attenzione sul tentativo fatto dal
Comitato speciale per le operazioni di mantenimento della pace, istituito nel 1965
dall�Assemblea Generale. Il Comitato nel 1977 propose un progetto di linee guida mai
divenuto definitivo a causa delle rilevanti divergenze tra le grandi potenze che ne
impedirono di fatto la completa adozione: le �Draft Formulae for Articles of Agreed
Guidelines for United Nations Peace-keeping Operations. Report of the special Committee on
Peace-Keeping Operations, Eleventh Report of the Working Group� (UN Doc. A/32/394),
riprodotto in �Yearbook of the United Nations�, 1977, p.197. Sulla questione si veda, in
particolare, il contributo di BOTHE, �Peace-Keeping�, in SIMMA (a cura di), op. cit. p.574.
10
Tuttavia, qualunque sia il fondamento giuridico
20
di ogni singola
operazione, e quali che siano le variabili che influiscono sulla
composizione della forza o nella formulazione e durata del mandato,
ciascuna forza di mantenimento della pace pu� essere considerata un
organo sussidiario e i suoi membri degli agenti delle Nazioni Unite.
21
Per quanto riguarda la definizione di queste forze militari come un
organo sussidiario delle Nazioni Unite, essa si pu�, in linea di
principio, far derivare direttamente dalle disposizioni della Carta:
l�art.22 conferisce all�Assemblea Generale la facolt� di creare degli
organi ad hoc per svolgere le proprie funzioni; l�art.29 attribuisce al
Consiglio di Sicurezza la stessa facolt�.
22
La qualificazione delle forze
di pace come organo sussidiario delle Nazioni Unite � inoltre
contenuto nella maggior parte dei regolamenti delle diverse operazioni
costituite dall�Organizzazione fin dall�inizio.
Per contro, i membri delle forze di mantenimento della pace sono
stati ripetutamente definiti agenti delle Nazioni unite in diverse
risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, che ha preferito questo termine
a quello pi� generico di �personale internazionale�
23
.
Si rende ora necessario ricordare che la qualifica di �agenti� � da
intendere nel significato di �agente delle Nazioni Unite�, come risulta
20
Vi � ancora un aperto dibattito in dottrina riguardo al fondamento giuridico delle
operazioni di peace-keeping; sul tema, cfr. CONFORTI �Le Nazioni Unite� cit., p.197 e ss.;
MARCHISIO, �L�ONU. Il diritto delle Nazioni Unite�cit., p.261 ss., gli scritti sulle operazioni
delle Nazioni Unite pubblicati in PICONE (a cura di), �Interventi delle Nazioni Unite e diritto
internazionale�, Padova, 1995: in particolare il contributo di CONFORTI, p.5 ss.; CELLAMARE,
op. cit., p.205 ss. e PINESCHI, op. cit., p.44 ss.
21
CONDORELLI, op. cit., p.883. Sull�argomento si veda, inoltre, il contributo di EMANUELLI,
�Les actions militaires de l�ONU et le droit international humanitaire�, Ottawa, 1995, p.10, che
definisce le �[�] forces de mantien de la paix (Casques Bleus) des organes subsidiaires
des Nations Unies constitu�s sur la base des articles 22 ou 29 de la Charte�.
22
L�art. 22 e l�art. 29 della Carta prevedono rispettivamente e con la stessa formula, il
primo per l�Assemblea Generale ed il secondo per il Consiglio di Sicurezza, la possibilit�
di: �establish such subsidiary organ as it deems necessary for the performance of its
functions�.
23
Quest�espressione si ritrova ad esempio nell�art.6 del regolamento interno dell� UNEF
del 1957 e nell�art.6 di quello dell�ONUC (Op�ration des Nations Unies au Congo) del 1960.
Tali articoli prevedono che: �The members of the Force, [�] are, [�] international
personnel under the authority of the United Nations [�]�, SIEKMANN, op. cit., p.38 e p.90.
11
da un parere reso dalla Corte Internazionale di Giustizia nel 1949.
24
In
questo parere la Corte definisce gli agenti dell�Organizzazione come:
�quiconque, fonctionnaire r�mun�r� ou non, employ� a titre permanent ou
non, a �t� charg� par un organe de l�organisation d�exercer ou d�aider �
exercer l�une des fonctions de celle-ci. Bref toute personne par qui
l�organisation agit�, con l�unica eccezione, ed � giusto precisarlo, dei
rappresentanti degli Stati membri. Appare evidente l�ampiezza della
definizione data dalla Corte (lo si evince chiaramente soprattutto
nell�ultima parte del parere), che si limita a tracciare un quadro
generale senza scendere nei dettagli.
Diversi criteri distintivi potrebbero quindi essere utilizzati per
definire in maniera pi� specifica i differenti tipi di agenti, ai fini di
questa analisi. Tuttavia il criterio pi� importante � quello che distingue
i �funzionari internazionali� dagli �esperti in missione�.
E� la stessa Corte Internazionale di Giustizia che ritorna sulla
materia in occasione di un altro parere
25
, precisando che, oltre ai
�funzionari�, vale a dire le persone poste al servizio delle Nazioni
Unite in modo continuativo ed esclusivo, ci sono persone a cui � stata
occasionalmente assegnata una missione dall�Organizzazione o da un
organo di questa, qualificabili come �esperti in missione�. In
particolare, l�aspetto di maggiore interesse riguarda la determinazione
dello status giuridico delle persone che agiscono per conto delle
Nazioni Unite: l�essenziale, sottolinea la Corte, non � da ricercare nella
situazione amministrativa che lega il personale all�Organizzazione, e
quindi la presenza o meno di un contratto o di una remunerazione,
bens� nella natura della missione affidata alla persona in questione.
24
Si tratta del famoso caso �Bernadotte�, sul quale si espresse la Corte Internazionale di
Giustizia con il parere consultivo dell�11 aprile 1949, �R�parations des dommages au service
des Nations Unies�, in C.I.J. Recueil 1949, p.177.
25
Il parere in questione riguarda il caso �Mazilu�, reso dalla Corte Internazionale di
Giustizia il 15 dicembre 1989, �Applicabilit� de la section 22 de l�article VI de la Convention
sur les privil�ges et immunit�s des Nations Unies�, in C.I.J. Recueil 1989, parr.44-52, p.193 ss.
In questa occasione la Corte precisa chele persone �auxquelles une mission � �t� confi�e
par l�Organisation sont � qualifier des �experts en mission��.
12
Non si pu� non ricordare, a favore di questa tesi, che i regolamenti
delle forze di pace, quando fanno riferimento ai loro membri,
utilizzano l�espressione: �international nature of their duties�
26
, �
inoltre la stessa Corte che cita, tra un vario numero di esempi, quello di
persone che hanno partecipato a forze di mantenimento della pace.
27
In ultima analisi una forza di mantenimento della pace pu� essere
considerata un �organo sussidiario� delle Nazioni Unite, composto da
�agenti� dell�Organizzazione, tra i quali sono ricompresi sia gli esperti
in missione, sia dei veri e propri funzionari stabilmente al servizio
dell�Organizzazione
28
.
La situazione, come si pu� ben notare, si presenta particolarmente
complessa; � tuttavia sufficiente per fornire un quadro di riferimento
nella definizione dello status delle forze di mantenimento della pace e
dei loro membri. Tuttavia, proprio a causa di una situazione cos�
complessa occorrer�, volta per volta, rivolgere l�attenzione verso un
altro aspetto della questione: il doppio vincolo giuridico, che
caratterizza lo status delle forze di mantenimento della pace. A questo
specifico problema verr� dedicato il paragrafo che segue.
26
C.I.J., Recueil 1989, par. 47, p.194. Cfr. ad esempio l�art. 29 del regolamento interno
dell�UNEF e l�art. 24 del regolamento interno dell�ONUC.
27
C.I.J., Recueil 1989, par. 48, p.194.
28
CONDORELLI, op. cit., p.885.
13
1.3 Il doppio vincolo giuridico delle forze impegnate in operazioni di �peace-
keeping�: la permanenza del vincolo nazionale.
Come ricordato precedentemente, gli attributi dell�esclusivit� e
della continuit� caratterizzano il rapporto tra i funzionari e le Nazioni
Unite. Contrariamente, il servizio reso all�Organizzazione da altri
agenti, i c.d. �esperti in missione�, come ad esempio i membri delle
forze di mantenimento della pace diversi dai funzionari delle Nazioni
Unite, non presenta n� caratteri di continuit� n� di esclusivit�, visto
che la missione loro affidata � per definizione temporanea ed
occasionale.
Tuttavia, nei limiti dell�esercizio della sua missione, l�agente deve
eliminare i vincoli che lo ricollegano ad altri enti, ivi compreso il suo
Stato nazionale, in modo da attenersi al servizio esclusivo delle
Nazioni Unite.
29
In altre parole, la regola � che un esperto in missione
agisce esclusivamente in qualit� di agente delle Nazioni Unite finch� la
missione affidatagli non raggiunge il suo compimento. E� dunque
inconcepibile, in via generale, che egli agisca allo stesso tempo in
qualit� di �agente� o �funzionario� dello Stato d�invio.
Nel considerare i membri delle forze impegnate in operazioni di
mantenimento della pace e, in particolare, il personale militare fornito
dagli Stati membri, la questione si apre a delle problematiche di una
certa complessit�. Gli accordi ad hoc, generalmente stipulati tra lo Stato
nazionale e le Nazioni Unite, sottopongono, senza alcun dubbio, ogni
contingente nazionale al potere di comando dell�Organizzazione, ma
non lo sottraggono per questo alla competenza dello Stato di
appartenenza.
29
�normalment l�agent doit couper tous ses liens, notamment avec l�Etat dont il est le
ressortissant ou le fonctionnaire e doit se tenir au service exclusif de l�Organisation�,
CONDORELLI, op. cit., p.885.
14
Nel momento stesso in cui essi agiscono come agenti delle Nazioni
Unite, i caschi blu mantengono il loro status di organi dello Stato
d�invio.
Il vincolo che li lega ai rispettivi Stati nazionali non viene eliminato
per la durata della missione. I caschi blu sono, per cos� dire, degli
�agenti doppi�: in essi coesisterebbe un doppio legame giuridico che si
manifesterebbe in un doppio status organico; si potrebbe parlare di
persone per mezzo delle quali agiscono, allo stesso tempo e attraverso
le stesse attivit�, non solo le Nazioni Unite, ma anche lo Stato nazionale
che fornisce il personale.
30
Si configura,in questo modo, una situazione alquanto singolare,
deducibile anche dal fatto che i caschi blu sono inquadrati in
contingenti nazionali, e quindi sottoposti ad un comando nazionale.
Tale condizione �, inoltre, esplicitata all�interno delle risoluzioni che
anno istituito varie operazioni di mantenimento della pace.
31
E� chiaro dunque, che i membri delle forze impegnate in operazioni
di peace-keeping sono a tutti gli effetti, per il periodo necessario a
compiere la missione, degli agenti delle Nazioni Unite; questo per�
non contrasta con il fatto di poter continuare a mantenere lo status di
organo militare dello Stato d�invio.
La conseguenza pi� evidente del persistere di questo doppio
vincolo giuridico � rappresentata dal fatto che non ci si potr� mai
trovare di fronte ad un comando �integrale� (c.d. full command)
32
dal
30
I contingenti nazionali che compongono le forze delle Nazioni Unite godono, quindi, di
un doppio status giuridico, �En tant que composantes de ces forces, ils constituent un
personnel militaire international qui agit au nom et dans l�int�r�t exclusif de
l�Organisation des Nations Unies [�], ils ne cessent pas, pour autant, de faire partie des
forces arm�es de cet Etat.�, CONDORELLI, LA ROSA, SCHERRER, op. cit., p.348.
31
E� ancora il regolamento istitutivo dell�UNEF del 1957 (che costituisce un modello a cui
le operazioni seguenti si sono ispirate) a prevedere, all�art. 6, che i membri della forza:
�[�], although remaining in their national service, are, during the period of their assignment
to the force, international personnel under the authority of the United Nations�,
SIEKMANN, op. cit., p.38.
32
Su questo punto, riguardante i diversi aspetti organizzativi delle forze impegnate in
operazioni di mantenimento della pace, come ad esempio la distinzione tra comando
strategico, operativo e organico, il coordinamento tra comando nazionale ed
internazionale, cfr. VOELCKEL, �Quelques aspects da la conduite des op�rations de maintien de
15
quale la forza di mantenimento della pace dipenderebbe. In realt� ogni
membro della forza, facendo parte di un contingente ben distinto dagli
altri, � sottoposto ad un doppio comando: uno a livello nazionale ed
uno a livello internazionale. In altre parole, il fatto che i caschi blu
siano sottoposti all�autorit� delle Nazioni Unite, non impedisce loro di
essere soggetti, allo stesso tempo, all�autorit� delle Nazioni Unite e
dello Stato di appartenenza.
33
Occorre precisare, per�, che lo Stato
d�invio, per il fatto stesso di accettare di contribuire alla costituzione
della forza attraverso la messa a disposizione di un suo contingente
nazionale,
34
accetta alcune importanti conseguenze: sia il comando
�strategico�, sia il comando �operativo�, rientrano nelle competenze
delle Nazioni Unite. Entrambi saranno esercitati dal Consiglio di
Sicurezza, dal Segretario Generale (o all�occorrenza dal suo
rappresentante speciale) e dal comandante di ogni forza che il
Segretario Generale si riserva di nominare
35
.
Gli Stati si impegnano a fare in modo che gli ordini del comandante
della forza di mantenimento della pace, indirizzati al comandante di
ogni contingente nazionale, raggiungano per mezzo di quest�ultimo gli
uomini costituenti la forza.
la paix�, in Annuaire Fran�ais de Droit International, 1993, p.65 ss. e RONZITTI (a cura di),
�Comando e controllo nelle forze di pace e nelle coalizioni militari�, Milano, 1999, p.145.
33
�[�], le fait quel les casques bleus soient plac�es �under the authority� de l�ONU ne les
emp�ches pas de demeurer aussi �under the autority� de leur Etat�, CONDORELLI, op. cit.,
p.887.
34
Si ricorda che i contingenti militari sono messi a disposizione volontariamente dagli
Stati nazionali tramite un accordo tra le Nazioni Unite e lo Stato contribuente. Per pi�
ampie considerazioni cfr. SIEKMANN, �National Contingents in United Nations Peace-Keeping
Forces�, Dordrecht, 1991, p.12 ss., e PINESCHI, op. cit., p.238 ss.; si veda inoltre il contributo
di RONZITTI, �Le operazioni di mantenimento della pace ed i rapporti tra Stati fornitori e
contingenti delle Nazioni Unite�, in �L�ONU: cinquant�anni di attivit� e prospettive per il
futuro: atti dei convegni organizzati dalla S.I.O.I.�, a cura della S.I.O.I. (Societ� Italiana per le
Organizzazioni Internazionali), Roma, 1996, p.561 ss.