Introduzione
Ascritti nella più ampia categoria dei reati di opinione, i discorsi di odio
rappresentano uno dei nodi giuridici più controversi nell’ambito della tutela della
libertà di espressione.
L'hate speech è una categoria che indica un genere di discorsi che esprimono odio ed
intolleranza verso una persona o un gruppo, e che rischiano di provocare reazioni
violente. Così in modi impliciti o espliciti, esistono diverse forme di hate speech: da
quelli sessisti e omofobi, a quelli contro le religioni diverse, fino ai discorsi di odio
basati sull'etno-nazionalismo, a sfondo razzista o di discriminazione politica.
Questo tema alimenta un dibattito molto attuale e ancora più controverso in relazione
alla libertà di espressione online, per la quale non esistono specifiche normative
internazionali condivise.
La rete rappresenta l'agorà del nuovo millennio per l’esercizio di libertà e diritti
tradizionali, dimensione ulteriore in cui l’essere umano si informa, comunica, forgia
la sua identità, prende parte alle attività e discussioni di carattere generale e politico
1
.
Pertanto assicurare l'accesso universale ad internet diventa una priorità per gli Stati.
I diritti umani online vanno garantiti nella stessa misura del mondo fisico
2
.
L’avvento di internet ha trasformato il modo di vivere della gente, amplificando a
dismisura il fenomeno dell'hate speech
3
, e rendendolo socialmente accettabile: la
1 Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 18 dicembre 2012 nel caso Ahmet Yildirim c.
Turchia, par. 54.
2 Risoluzione del Consiglio per i diritti umani A/HRC/20/L.13 del 29 giugno 2012 on the promotion,
protection and enjoyment of human rights on the Internet.
3 Audizione del Direttore del Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni, Domenico Vulpiani,
nell'ambito dell'indagine conoscitiva del 25 maggio 2010: in internet si sono verificati diversi
processi, all'inizio esistevano reti locali ancora a carattere territoriale ben definito, poi è nato il
cosiddetto web 1.0 in cui i contenuti dei siti venivano interrogati dagli utenti. Questi ultimi però
potevano soltanto esprimere un proprio parere, attingere informazioni e scaricare materiale, ma non
intaccarne i contenuti. Con l'avvento del web 2.0, invece, si sviluppa una maggiore interazione tra
utenti e siti nella rete, ovvero gli user diventano in grado di fornire i contenuti alla rete. Si tratta di un
passaggio epocale, che ha avuto una conseguenza anche sull'intolleranza e sulla diffusione dei discorsi
di odio online. Sul punto si veda la dichiarazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-
Moon durante il seminario Cyber-hate: danger in cyberspace del 16 giugno 2009. « Yet we know
there are also a few dark alleys along the information superhighway. There are those who use
information technology to reinforce stereotypes, to spread misinformation and to propagate hate [....]
Here at the United Nations, we understand the power of words. Words can hurt or they can heal. They
can rupture or they can repair. For young people, electronic harassment and cyber hate can have a
3
comunità online viene indotta a tollerare i discorsi di odio come dati di fatto, ovvero
come contenuti alla cui diffusione non è necessario opporsi.
Ecco il rischio: ciò genera una cultura dell’odio, con grosse conseguenze per le
vittime, ed in generale per l’ordine pubblico e la sicurezza
4
.
Vista la complessità della questione, nel primo capitolo si intende ripercorrerere le
tappe fondamentali del riconoscimento della libertà di espressione negli atti
internazionali universali e regionali a carattere vincolante, e in numerosi atti di soft
law adottati all'unanimità. Simmetricamente si passerà ad analizzare i discorsi di odio
in una prospettiva internazionale, regionale ed interna.
Negli ultimi paragrafi del primo capitolo si intende fare chiarezza sui possibili
confini tra la libertà di espressione e i discorsi di odio, alla ricerca del giusto
bilanciamento tra puro pensiero e principio di azione. Si analizzerà l'approccio
europeo di tipo regolamentativo, rassicurante gli interessi e le identità dei gruppi più
vulnerabili, e alla ricerca del fondamento costituzionale che sanzioni i discorsi di
odio, in contrapposizione alla visione più liberale di stampo americano secondo cui i
discorsi di odio sarebbero efficacemente contrastati con il libero scambio di idee.
Nel secondo capitolo si intende approfondire la dimensione virtuale del fenomeno
dell'hate speech, ovvero la lotta ai discorsi di odio sul piano universale, regionale ed
interno. Le organizzazioni internazionali sono chiamate a ricoprire un ruolo guida
nell'elaborazione di regole in materia di libertà digitale e di norme di comportamento
nel cyberspazio, compresi i meccanismi di risoluzione delle controversie e i
partenariati strategici. Senza dimenticare il ruolo crescente dei colossi del web, i
searing impact. We must be aware. We must remain vigilant [.....] The Internet industry can help
ensure that hate speech does not proliferate online. Policy makers must also take a hard look at this
problem and work to safeguard people while balancing basic freedoms and human rights.... I
encourage you to raise awareness and help stop hate speech and bullying on the Internet and through
other forms of modern technology [...] ». Cfr. LaShel Shaw, Hate Speech in Cyberspace: bitterness
without boundaries, in Notre Dame Law Journal, 2011, p. 279 ss. « If the pen is mightier than the
sword, today's computer keyboards may be mightier than tanks and machine guns and just as
destructive. The Internet offers a cloak of anonymity which often leads people to type things they
would never say to someone's face. Even in its infancy, the Internet became a powerful vehicle for
hate. »
4 Sul punto si veda Andre Oboler, Online Antisemitism 2.0. “Social Antisemitism” on the “Social
Web”, report pubblicato dal Jerusalem Center for Public Affairs il 12 marzo 2008. Per comprendere le
dimensioni del fenomeno occorre partire dal seguente dato: nel 2009 la somma dei lettori dei dieci
maggiori quotidiani americani rappresenta il 2 % degli utenti di Youtube, pari a 400 milioni, o a una
percentuale di poco superiore di quelli di Facebook, pari a 250 milioni.
4
quali producono regole di soft law tramite l'adozione delle loro politiche interne.
Oggi occorre parlare di lex digitalis e lex labori internationalis
5
: nella dimensione
globale infatti si sta affermando una comunità di organi giudiziari, di tipo
sovranazionale e nazionale, che si cimentano nella soluzione di problemi inerenti al
cyberspazio, così formando una prassi che tenta di diventare omogenea.
Si approfondiranno pertanto le applicazioni giurisprudenziali in materia di hate
speech sul piano universale (Tribunale penale internazionale per il Ruanda, Comitato
dei diritti umani, Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni razziali), sul
piano regionale (Corte europea dei diritti umani, Corte di giustizia dell'Unione
europea), e sul piano nazionale dove accade che, per inerzia del legislatore, le
autorità giudiziarie ricorrano ad applicazioni analogiche del diritto, presentando
problemi di incompatibilità con la tutela di altri diritti. Le ragioni sono da rinvenire
nel bene costituzionalmente protetto della libertà di espressione, la quale non
consente sacrifici ingiustificati. Sul punto, negli ultimi paragrafi, si chiariranno gli
aspetti dei due possibili esiti opposti: il ricorso alla censura delle espressioni di odio
online, o l'estensione oltre limite del concetto della libertà di espressione che sfocia
in violazione dell'altrui dignità umana.
In materia di online hate speech qual'è la strategia migliore da adottare?
Nel terzo capitolo si individueranno le forme di cooperazione esistenti a livello
regionale ossia le misure previste dal Consiglio D'Europa, dall'Osce, e dall'Unione
europea. Infine si esamineranno le modalità italiane della lotta all'hate speech.
5 Sul punto si veda Elena Falletti, I diritti fondamentali su internet in Roberto Conti ( a cura di),
Diritto dell'Unione Europea e diritti umani, Padova, 2011, p. 12 ss.
5
I capitolo
Il riconoscimento della libertà di espressione e la definizione dei
discorsi di odio
1. Il riconoscimento della libertà di espressione nel diritto
internazionale
Nell'ambito delle Nazioni Unite la libertà di espressione trova enunciazione sia nella
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
6
che nel Patto internazionale sui diritti
civili e politici (Patto)
7
, non solo come la capacità di esprimere opinioni, ma anche
come il diritto di cercare, ricevere e diffondere informazioni sotto ogni forma.
Queste norme fissano obblighi positivi che gravano sugli organi legislativi, esecutivi
e giudiziari degli Stati, ma si estendono anche ai casi di intereventi restrittivi di
privati. Vi sono anche obblighi negativi a carico degli Stati, i quali devono astenersi
da disposizioni restrittive ed ingerenze non necessarie al fine di assicurare la piena
realizzazione del diritto alla libertà di espressione.
L'articolo 19 paragrafo 3 del Patto riproduce le limitazioni di carattere generale
6 Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948. Essa è
formata da trenta articoli che riconoscono i diritti politici, civili e socio-economici. Si veda l'articolo
19 “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere
molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.
7 Trattato delle Nazioni Unite adottato il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo del 1976.
Si veda l'articolo 19: “Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. Ogni
individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto,
attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. L’esercizio
delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali.
Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite
dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia
della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche”. Il Patto
internazionale sui diritti civili e politici viene monitorata dal Comitato per i diritti umani che esamina
periodicamente le relazioni inviate dagli Stati membri riguardanti la loro osservanza del Trattato.
6
indicate nell'articolo 29 della Dichiarazione universale
8
, ovvero le restrizioni devono
essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie ad assicurare il rispetto
dei diritti e della reputazione altrui, della salvaguardia della sicurezza nazionale,
dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica.
A riguardo, il Comitato per i diritti dell'uomo ha affermato che la libertà di
espressione è una condizione necessaria per il pieno sviluppo della persona, per la
costruzione di qualsiasi società libera e democratica, per la promozione e protezione
di altri diritti umani e per la realizzazione dei principi di trasparenza e responsabilità
9
.
Eventuali restrizioni saranno possibili soltanto nei casi determinati dalla legge, e
dovranno essere appropriate allo scopo da raggiungere, proporzionali all'interesse da
proteggere, e le meno lesive tra i vari strumenti ugualmente utilizzabili
10
.
Per quanto riguarda la necessità che la restrizione sia prevista per legge, il Comitato
dei diritti dell'uomo non segue un approccio meramente formale, chiarendo che la
formula «previste per legge» intende riferisi a norme scritte e non scritte, l'importante
è che la limitazione sia contenuta in un atto che consenta ai cittadini di regolare la
propria condotta in anticipo e comprendere ciò che sia consentito o meno alla luce
delle sanzioni civili, penali o amministrative
11
.
In materia di diritto alla libertà di espressione e di opinione si è pronunciato anche
Frank La Rue, il Relatore speciale delle Nazioni Unite, il quale evidenzia come
qualsiasi restrizione alla libertà di espressione debba essere prevista da un organo
indipendente, non arbitrario e non discriminatorio, rispettando i criteri previsti dal
paragrafo 3 dell'articolo 19 (three-part cumulative test
12
.)
8 Articolo 29: “Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il
libero e pieno sviluppo della sua personalità. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno
deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il
riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della
morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. Questi diritti e
queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle
Nazioni Unite.”
9 General Comment n. 10 del 29 giugno 1983 on freedom of expression, CCPR/C/GC/29; General
Comment n. 34 del 29 luglio 2011 on freedoms of opinion and expression, CCPR/C/GC/34, par. 3.
10 CCPR/C/GC/34, parr. 22, 33-35.
11 CCPR/C/GC/34, par. 25.
12 A/HRC/11/4 del 30 aprile 2009 on Promotion and protection of all human rights, civil, political,
economic, social and cultural rights, inlcuding the right to development; e il successivo A/HRC/17/27
del 16 maggio 2011, par.24: a) la restrizione deve essere prevista dalla legge (principio della
prevedibilità e della trasparenza), b) deve seguire uno degli scopi indicati dall'articolo 19 comma 3
7
Il Relatore speciale si dice preoccupato in merito al ricorso a leggi penali (già
esistenti /o di nuova formulazione) perchè ciò creerebbe ulteriori “effetti disastrosi”,
come ad esempio arbitrarie detenzioni, torture o altri trattamenti disumani e
degradanti per l'individuo
13
. La Rue ricorda che la libertà di espressione può
includere anche opinioni che possono offendere, turbare o disturbare, ed in tal caso,
per eventuali restrizioni, i governi dovranno dimostrare che ci sia un collegamento
diretto tra le espressioni offensive e la probabilità di violenze concrete
14
.
I discorsi di odio sono una forma di danno che può incrementare fino a umiliare la
vittima piu di ogni altra ferita fisica.
2. Il riconoscimento della libertà di espressione sul piano
regionale
L'atto finale adottato durante la Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la
cooperazione in Europa, il 1° giugno 1975, evidenziava come gli Stati erano tenuti a
rispettare le libertà fondamentali connesse al pensiero, alla coscienza, o alla religione
senza alcuna distinzione, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo. Dopo la trasformazione della Conferenza nell'Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), con la Carta di Parigi del 21
novembre 1990, è stato incluso in modo espresso, tra i diritti da rispettare, anche
quello alla libertà di espressione, autonomamente dal diritto alla libertà di pensiero.
Anche l'Unione europea garantisce la libertà di espressione nella Carta dei diritti
del Patto internazionale (principio di legittimità) cioè proteggere i diritti e la reputazione altrui, o
proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute pubblica e la morale; c) deve essere
provata come restrizione necessaria e meno invadente possibile (principio della necessità e
proporzionalità).
13 A/HRC/17/27 par. 28
14 A/HRC/17/27 par. 37
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