2
Da qui la necessità di una precisa e chiara disciplina legislativa,
che si ponesse come obiettivo principale la tutela dei risparmiatori
dalle possibili frodi, abusi o negligenze perpetrate da quei soggetti, che
del mercato e del suo funzionamento hanno una totale conoscenza.
Il legislatore, prendendo atto di tale processo di trasformazione
dei mercati finanziari, è intervenuto approntando una serie di norme
che, a loro volta dal 1991 al 1998, hanno subito rilevanti modifiche, al
passo con l’evoluzione delle strutture dei mercati, del grado di
maturità degli operatori e anche con quelle esigenze di armonizzazione
alla normativa comunitaria.
Le norme, d.lgs.n°58/1998 e regolamenti CONSOB, poste a
tutela della totalità degli investitori e dell’integrità dei mercati
consistono in un compatto corpus di regole di condotta e di
informazione poste a carico degli intermediari finanziari. La
protezione accordata ai risparmiatori è ampia: si passa dagli obblighi di
trasparenza e correttezza agli obblighi di completa ed esauriente
informazione al cliente, fino alla previsione di responsabilità per
quell’intermediario che, direttamente o indirettamente, non osservi le
norme comportamentali.
E’ la responsabilità dell’intermediario l’oggetto della presente
indagine, che dopo aver esaminato le regole di condotta vigenti nei
mercati finanziari, passa all’analisi della fattispecie della responsabilità
da false informazioni, soffermando l’attenzione sul ruolo
dell’informazione nell’attività di intermediazione finanziaria e poi sulla
figura della responsabilità da prospetto informativo, che intesa come
una particolare forma di responsabilità, legata alla fase iniziale delle
3
trattative tra società d’investimento e cliente, grava in via diretta sulla
società emittente e indirettamente sull’intermediario.
La terza parte, prendendo le mosse da un preciso riferimento
legislativo (art.31, 3°comma, TUF), analizza l’ipotesi in cui
l’intermediario incorre in responsabilità per un illecito compiuto dal
promotore finanziario. L’indagine, qui, si svolge prima puntando
l’attenzione al rapporto che lega l’intermediario al promotore e alle
regole di comportamento in capo a quest’ultimo, mettendo in luce
come questa figura sia, all’interno del settore finanziario cresciuta,
soprattutto per il suo ruolo di mediazione tra il cliente e la società
d’investimento e per quella relazione di fiducia che egli è in grado di
instaurare con il cliente, capace di incidere sulle scelte finanziarie di
quest’ultimo.
A conclusione, la qualificazione della natura della responsabilità
dell’intermediario, che attraverso considerazioni di carattere
esclusivamente civilistico, viene ricondotta, dai prevalenti orientamenti
giurisprudenziali e dottrinali, alla generale figura di responsabilità
oggettiva contemplata nell’art.2049 cod.civ.
CAPITOLO 1
GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE A CARICO
DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO
1.1. Il quadro normativo della disciplina dei mercati
finanziari
La legge 2 gennaio 1991 n°1
La prima importante riforma del mercato mobiliare è
stata avviata con l’emanazione della legge 2 gennaio 1991 n°1,
che ha dotato i mercati finanziari di una disciplina organica
resasi necessaria sin dalla metà degli anni ottanta.
Oltre a introdurre la nuova figura di intermediario
mobiliare polifunzionale:
1
la società di intermediazione
mobiliare (S.I.M.), secondo il modello emergente in Europa, la
legge 1/1991 disciplina le attività di intermediazione mobiliare
(oggi servizi d’investimento), pur esercitate da soggetti diversi
dalle S.I.M., come le banche. Tale normativa ha predisposto
una disciplina diretta a garantire, a tutela degli investitori, la
vigilanza della Pubblica Amministrazione sull’operato di tutti
1
Un operatore polifunzionale svolge di norma le seguenti funzioni: negoziazione
per conto proprio, negoziazione per conto terzi; di valori mobiliari; collocamento e distribuzione di
valori mobiliari con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia
nei confronti dell’emittente; gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto valori
mobiliari; raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari; consulenza in materia di valori
mobiliari; sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere
promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale
dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto che procede al collocamento (vedi art.1 legge
1/1991).
gli intermediari professionali autorizzati all’esercizio
dell’attività di intermediazione mobiliare. Questa finalità è
realizzata attraverso una serie di controlli di competenza della
CONSOB, relativi al rispetto degli obblighi di
comportamento, che gli intermediari sono tenuti a osservare
per garantire un’adeguata informazione degli investitori e la
correttezza e la trasparenza delle contrattazioni. Per assicurare
una sempre maggiore trasparenza alle negoziazioni, il
legislatore afferma il principio della concentrazione degli
scambi in borsa, cioè l’obbligo di negoziare i valori mobiliari
trattati nei mercati regolamentati solo ed esclusivamente in
detti mercati.
Il d.lgs. n°415/1996
Più avanti, sia per dare attuazione alle disposizioni
comunitarie volte alla creazione di condizioni minime per la
realizzazione della libera circolazione dei servizi finanziari nella
Comunità europea, sia per la volontà di migliorare l’efficienza
dei nostri mercati mobiliari e tutelare gli investitori da
negligenze, frodi e possibili abusi di quanti operano come
intermediari in tali mercati, la legge 1/1991 risultò inadeguata a
regolare i nuovi assetti dei mercati finanziari.
Nel 1996, per dare attuazione alle direttiva 93/22/CEE
sui servizi d’investimento e alla direttiva 93/6/CEE
sull’adeguatezza patrimoniale delle imprese d’investimento e
delle banche, è stato emanato il d.lgs.23 luglio 1996 n°415
denominato Eurosim.
L’Eurosim, abrogando quasi integralmente la legge
1/1991 e perseguendo obiettivi di armonizzazione con le
normative europee, ha stabilito: a) la creazione di un mercato
finanziario unico europeo, in virtù del principio del mutuo
riconoscimento, per il quale ciascuna impresa d’investimento è
in grado di prestare i propri servizi all’interno della Comunità;
b) l’estensione della categoria degli intermediari abilitati: anche
le imprese bancarie hanno accesso diretto alle contrattazioni
senza dover più ricorrere a una SIM; c) la privatizzazione della
Borsa Valori e degli altri mercati regolamentati: l’attività di
gestione assume carattere d’impresa e viene esercitata da una
S.p.A., permettendo inoltre che altri mercati borsistici possano
svilupparsi sul nostro territorio; d) nuove e più coordinate
procedure per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sulla
prestazione dei servizi d’investimento e per la gestione delle
crisi.
A metà degli anni novanta, pertanto, la piena
parificazione operativa delle banche alle società di
intermediazione e il recepimento del principio del mutuo
riconoscimento aprono nuovi spazi concorrenziali e nuovi
scenari di più accentuata competitività, destinati a incidere
notevolmente sull’assetto organizzativo e sull’operatività degli
intermediari.
Il Testo Unico dell’intermediazione finanziaria
Il completamento del processo di riorganizzazione del
mercato dei capitali si realizza con l’emanazione del d.lgs.24
febbraio 1998 n° 58 che costituisce il Testo Unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F).
Finalità primaria del TUF è una disciplina sistematica e
completa del mercato finanziario
2
. Costituendo una norma di
riordino di precedenti disposizioni, il TUF ha abrogato le
norme contenute nell’Eurosim, anche se, nella sostanza alcune
di esse restano in vita o perché interamente riprodotte o
perché sostituite da norme aventi un analogo contenuto
prescrittivo.
Per quanto riguarda l’aspetto relativo agli intermediari e
ai mercati, il TUF conferma ciò che è sancito nell’Eurosim,
estendendosi ad altri intermediari mobiliari sin qui regolati in
specifiche leggi, come i fondi comuni e le società
d’investimento a capitale variabile (SICAV).
2
Nella Relazione sull’attività della Consob per il 1997, il presidente PADOA
SCHIOPPA ha illustrato le ragioni delle trasformazioni del mercato finanziario,
rifacendosi principalmente al processo di estensione a livello internazionale dei mercati
finanziari, a cui nessuno degli attuali mercati regolamentati potrà sottrarsi. In tali
condizioni la rilevanza della Piazza finanziaria italiana dipenderà interamente dalla sua
competitività: nei costi operativi, nelle capacità professionali degli operatori, nel sistema
fiscale, nella regolamentazione, nella qualità degli organi di informazione. Fondamentale
in questo processo il ruolo della Consob che contribuisce alla competitività del mercato
finanziario italiano allineandone correttezza e trasparenza ai livelli internazionali,
alleggerendo gli adempimenti formali, emanando regolamenti di principio, adottando
procedure trasparenti e rapidi tempi di risposta alle istanze degli operatori. Infine, nella
relazione annuale per l’attività del 1998, pronunciata dal presidente della Consob si osserva
come un mercato libero, per arrecare vantaggi, deve dotarsi di regole. L’improvvisa
liberalizzazione di mercati, prima repressi, può provocare gravi rischi qualora sia assente
o debole quell’assetto istituzionale che dovrebbe garantire stabilità, trasparenza e la
tutela degli investitori, riconoscendo che un sano sviluppo finanziario comporta una
Nasce la nuova figura del gestore collettivo, quella della
“società di gestione del risparmio” (SGR), che può
amministrare sia i fondi comuni e i fondi pensione, sia
portafogli individuali, facendo così venir meno l’obbligo di
costituire una società per ogni tipo di fondo.
Nello specifico settore del diritto societario, il TUF ha
messo a punto una disciplina tendente a favorire l’incontro tra
domanda e offerta d’investimento, attraverso un insieme di
regole che rendano chiari i ruoli e le responsabilità di chi
gestisce e di chi investe nell’impresa. Le regole di governo
societario sono dirette alla creazione di un sistema che sia in
grado di tutelare efficacemente gli interessi di tutti quei
soggetti che nell’impresa interagiscono, assicurando incisivi
controlli.
Sul versante del rapporto intermediario-investitore, il
TUF, riallacciandosi per larga parte, alla precedente normativa,
ha consolidato il sistema di tutela dei diritti dell’investitore, che
in posizione di contraente più debole del rapporto, dispone di
un vero e proprio “diritto all’informazione”, che conduce
all’assunzione di consapevoli scelte finanziarie.
crescita dei mercati, a cui deve accompagnarsi lo sviluppo delle istituzioni, preposte a
stabilire e far rispettare le regole.
1.2. Obblighi di comportamento
Il capo II (artt.21-25) del TUF disciplina lo svolgimento
dei servizi d’investimento. Trattasi di regole a cui gli
intermediari abilitati devono attenersi nello svolgimento della
propria attività e di principi generali che trovano applicazione
per tutti i servizi e di regole più specifiche inerenti alla
prestazione di alcuni di essi: fra le prime i criteri generali
(art.21), le regole sulla separazione patrimoniale (art.22) e
quelle sui contratti (art.23) e fra le seconde le disposizioni in
materia di gestioni individuali di portafogli (art.24) e quelle
sulla negoziazione nei mercati regolamentati (art.25).
La fonte di questo complesso di norme è rappresentata
dalla direttiva 93/22/CEE che contiene norme prudenziali e
regole di comportamento, che le imprese d’investimento (e le
banche) devono osservare. Le norme prudenziali, in virtù del
principio del mutuo riconoscimento, sono elaborate dallo
Stato membro d’origine. L’applicazione e il controllo
dell’osservanza delle regole di condotta rimangono di
competenza dello Stato membro in cui è fornito il servizio. Le
norme prudenziali, secondo il disposto dell’art.10 della
direttiva 93/22/CEE, mirano a far sì che l’intermediario si
doti di un’efficiente organizzazione amministrativa e contabile,
per salvaguardare gli interessi degli investitori e ridurre al
minimo i rischi di conflitto d’interessi.
L’art.11 della direttiva 93/22/CEE prescrive, invece
una serie di regole di condotta di contenuto minimo che gli
Stati membri sono tenuti a far propri nei rispettivi
ordinamenti. Trattasi di norme di garanzia dirette ad assicurare
che ogni impresa d’investimento operi in modo leale ed equo,
con la competenza, l’impegno e la diligenza necessari,
nell’interesse dei clienti e dell’integrità del mercato, che si doti
delle procedure necessarie per il buon fine della sua attività,
che sia informata sulla situazione finanziaria dei suoi clienti e
sui loro obiettivi in relazione ai servizi richiesti, ma al
contempo trasmetta utili informazioni ai clienti nell’ambito
delle trattative.
Art.21: Criteri generali
Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati
devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei
clienti e per l’integrità dei mercati.
Le regole contenute nel TUF (artt.21-25), più semplici
ed essenziali rispetto alle corrispondenti previsioni dell’art.6
della legge 1/1991, oltre a costituire l’evoluzione delle norme
comunitarie, ora esaminate, possono essere considerate come
specificazioni di principi generali previsti già nel codice civile e
in particolare di quelli che attengono agli obblighi di
correttezza e diligenza nell’adempimento delle obbligazioni in
genere (artt.1175 e 1176 cod.civ.) e di quelli disciplinanti il
mandato (artt.1703 e segg.cod.civ.). La loro esplicita
previsione dovrebbe essere, tuttavia, rivolta a un migliore
svolgimento dell’attività degli organi di vigilanza e a favorire
l’accertamento dell’inadempimento degli intermediari per farne
valere la loro responsabilità.
3
Ciò vale soprattutto per il dovere
di comportarsi con correttezza, diligenza e trasparenza, doveri
che tutelano non solo l’interesse del cliente, ma anche
l’interesse generale al buon funzionamento del mercato.
4
Diligenza, correttezza e trasparenza rappresentano
canoni di comportamento che non esauriscono i loro effetti
all’ambito del singolo rapporto, né assumono rilevanza
soltanto in relazione all’interesse particolare del singolo
risparmiatore.
5
3
La necessità di stabilire regole di comportamento a livello ordinario, con
l’intervento dello Stato, si è avvertita in sede comunitaria per tutti i sistemi di
regolamentazione del mercato dei servizi d’investimento e sono significativi quei
programmi di riforma a quei complessi di regole di comportamento affidate a soggetti
privati, emanazione della categoria degli intermediari. DI CHIO G. La riforma del mercato
finanziario e delle società quotate. Commenti al d.lgs.n°58/1998, 1998.
4
La distinzione tra norme prudenziali e regole di comportamento non risulta
sempre agevole, essendo entrambe dal punto di vista delle finalità, ispirate alle stesse
esigenze di protezione dell’investitore e di buon funzionamento dei mercati finanziari.
D’altra parte neanche la normativa europea contribuisce a fare chiarezza, affrontando
certe materie e affidandole sia alle norme prudenziali che alle regole di condotta (es.
conflitto d’interessi). Di questa difficoltà risente anche l’art.21 TUF, dato che esso
rivolge a tutti gli intermediari abilitati e quindi anche alle imprese d’investimento e alle
banche comunitarie, prescrizioni riconducibili sia a norme prudenziali rimesse
all’ordinamento e alla vigilanza dello Stato di origine, sia a norme di carattere
comportamentale affidate all’ordinamento e alla vigilanza dello Stato ospitante.
L’incidenza immediata sull’interesse del cliente dei comportamenti previsti da tali regole
consente, tuttavia, di ritenere che esse trovino applicazione anche per le imprese
d’investimento e per le banche comunitarie. FORESTIERI G. – MOTTURA P. Il
sistema finanziario, 1998.
5
Non sembra possibile, con riferimento a un gran numero di situazioni
individuare astrattamente la condotta diligente poiché la natura delle attività svolte dagli
intermediari permette attuazioni diverse anche in relazione a circostanze del tutto
analoghe. Viene poi osservato come sia insito al mondo degli affari un largo margine di
rischio, capace di distribuire vantaggi e svantaggi senza un’apparente prevedibilità, il che
renderebbe arduo parlare di diligenza in senso stretto in una valutazione ex post delle
scelte gestionali. Di conseguenza l’unico criterio di giudizio adottabile potrebbe essere
quello della definizione di un limite esterno alla discrezionalità tecnica
dell’intermediario, oltrepassato il quale la sua condotta è qualificabile come negligente.
Questo limite esterno è stato individuato nella ragionevolezza dell’operazione: potranno
Nella disciplina previgente, i principi della diligenza,
professionalità e correttezza erano funzionali alla tutela diretta
dell’interesse specifico dell’investitore e quindi analizzati solo
in questa prospettiva. Stabilità e regole di condotta erano, nelle
indagini sulla disciplina degli intermediari finanziari, esaminate
separatamente, constatando l’appartenenza della stabilità ai
valori dell’impresa e la sua estraneità rispetto ad altri interessi
con cui solo indirettamente la si potesse porre in relazione. Il
legame tra disciplina dei mercati, attività dei soggetti e rapporti
negoziali, già creato dall’Eurosim e poi confermato dal TUF,
comporta un allargamento della prospettiva d’indagine e il
riconoscimento delle interrelazioni tra questi profili diversi.
Quanto al principio della trasparenza, esso è da
intendersi come trasparenza nello svolgimento dei servizi, in
tutte le fasi negoziali, dalla promozione, conclusione ed
esecuzione del contratto. Trasparenza equivale a elargizioni di
informazioni complete, obiettive, intelligibili sugli elementi
principali del rapporto, del servizio e degli strumenti finanziari.
Un complesso informativo che sia, quindi, investors oriented nella
consapevolezza che la ricerca di fondi sul mercato, l’offerta dei
prodotti finanziari e tutte le altre attività svolte dagli
intermediari, deve trovare il gradimento non più solo delle
famiglie o degli operatori istituzionali nazionali, ma anche dei
allora essere considerate non diligenti solo quelle scelte che in relazione alla circostanza
concreta e alla natura dell’attività svolta si rivelino prive di ragionevolezza. MOROZZO
DELLA ROCCA P. Appunti sulla responsabilità dell’intermediario nel rapporto di gestione
personalizzata di portafogli; in Riv. Critica di diritto privato, 1991.
mercati globali, soggetti questi particolarmente sensibili alla
trasparenza e alla più chiara informazione.
6
L’obbligo di trasparenza non può attendere, per trovare
adempimento, che il rapporto si sia costituito, né che vi sia
una precisa domanda di informazione da parte del cliente, in
quanto l’informazione dovrebbe essere predisposta
dall’intermediario in modo obiettivo
7
Anche la disciplina comunitaria delle offerte pubbliche
d’acquisto si propone come fondamentale obiettivo la
trasparenza.
Nel gennaio 2002, un Gruppo di esperti nominato dalla
Commissione Europea, con l’incarico di suggerire una
proposta di Direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto
(o.p.a.), ha consegnato alla Commissione Europea il primo
Rapporto di studio finalizzato alla determinazione delle linee
di sviluppo per l’armonizzazione della disciplina sulle o.p.a.
La proposta si impernia su tre aree tematiche: la
creazione di un level playing field, che offra nel territorio
dell’Unione, sia ai soggetti offerenti sia agli azionisti delle
6
Due ragioni ci consentono di affermare il riferimento alla trasparenza in
senso forte: sia perché se fosse assunta in un’accezione debole, la trasparenza finirebbe
per costituire una mera specificazione della correttezza, sia perché l’obbligo di operare
affinché il cliente sia sempre adeguatamente informato è contemplato specificamente.
CAMPOBASSO G. L’Eurosim n°415/1996, 1997.
7
Questa interpretazione induce a ritenere che la prescrizione normativa della
trasparenza comporti l’estensione alle società d’intermediazione degli obblighi introdotti
con la legge sulla trasparenza bancaria. Tuttavia rispetto alla disciplina dei contratti
bancari non sono state dettate specifiche disposizioni dirette a spiegare quale sia il
contenuto delle informazioni da rendere e con quali modalità. FERRARINI G. –
MARCHETTI P. La riforma dei mercati finanziari, 1998.
società le cui azioni sono oggetto di offerta, pari opportunità
per il buon esito dell’offerta e per le sue condizioni di
svolgimento, la definizione del prezzo equo per gli azionisti di
minoranza, in caso di offerta obbligatoria e infine la previsione
di diritti di squeeze-out e sell-out.
8
Alla base del Rapporto di studio la constatazione che
l’operare di meccanismi in grado di agevolare il ricorso alle
o.p.a., conduce a situazioni di maggior benessere sociale, che si
genererebbe dallo sfruttamento delle sinergie potenziali tra
imprese gestite dall’offerente e quelle gestite dalla società
bersaglio. Dal rapporto emerge la presa di coscienza che la
realizzazione di un mercato finanziario integrato ed efficiente
può essere raggiunta anche attraverso una comune disciplina
delle offerte pubbliche d’acquisto e che bisogna pertanto
individuare regole generali uniformi, rivolte a dissuadere dal
ricorso all’o.p.a. o vanificarne il successo.
Il principio fondamentale alla base della disciplina, che
secondo il Gruppo di esperti, va riconosciuto a prescindere dal
contesto della disciplina delle o.p.a. è quello della trasparenza
su base continua degli assetti proprietari e di controllo delle
società quotate. A tale scopo si elencano una serie di
informazioni da trasmettere con continuità: partecipazioni
rilevanti; partecipazioni e diritti di acquisto in possesso del
management e dei dipendenti; categorie di azioni e diritti
8
Informazioni tratte dalla Rivista Le Società, 2002 n°1.
connessi; regole disciplinanti la nomina e la revoca dei membri
del consiglio di amministrazione; poteri del consiglio di
amministrazione; contratti stipulati dalla società e la cui
modifica o risoluzione siano subordinati al cambiamento del
controllo della stessa società.
Primaria finalità dell’intera disciplina è la tutela degli
investitori, nella consapevolezza che la trasparenza degli assetti
societari agevoli una valutazione del rischio connesso
all’investimento.
Correlato al principio della trasparenza è un aspetto in
evidenza nella lettera b) dell’art.21, che richiama l’attenzione
specifica dell’impresa intorno al suo modus operandi: nella
prestazione dei servizi d’investimento e accessori i soggetti abilitati devono
acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi
siano sempre adeguatamente informati.
Non più confinate all’ambito della disciplina delle
trattative o dell’esecuzione del contratto, la teoria degli
obblighi di informazione ha, negli anni, assunto un suo ruolo
specifico e acquisito preponderanza sia nel momento
precontrattuale, sia nell’esecuzione del rapporto, sia in tempi
successivi alla conclusione del contratto. Non si indicano con
precisione quali informazioni vadano rese o acquisite,
sottolineandone soltanto la necessarietà e l’adeguatezza.