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INTRODUZIONE
L’obiettivo di questo elaborato è valutare la validità del Calendar provisioning, strumento che
consiste in una serie di regole aventi fonte europea volto a migliorare la qualità degli attivi bancari,
attraverso un piano graduale di accantonamenti prudenziali, e valutare gli impatti economici che
subiscono le banche nella gestione degli NPE alla luce della crisi scaturita dalla pandemia da Covid-
19.
È di fatto appurato che la gestione bancaria, per essere efficiente, debba avere come obiettivo
la liquidità, la solvibilità e la presenza di un reddito adeguato e positivo.
La nostra attenzione ricadrà sull’attività di una banca che, talvolta, può trovarsi esposta ad un
elevato livello di rischi derivante dagli errori di gestione e controllo. Fra i principali rischi analizzati
c’è il rischio di credito. Le banche per far fronte a tale rischio si proteggono attraverso valutazioni
della solvibilità e mettono in atto degli accorgimenti per ridurlo.
Proprio a partire dal ruolo principale del credito all’interno di una banca si parlerà di crediti
deteriorati. La sfida sarà riscontrare i problemi relativi alla formazione dei crediti deteriorati e di
effettuare i necessari interventi.
L’indagine, in merito allo smobilizzo dei crediti deteriorati, è stata effettuata utilizzando le
informazioni pubblicamente disponibili delle banche italiane.
Al fine di redigere un lavoro il più possibile completo, in primo luogo si è effettuato un
excursus relativo allo sviluppo del credito. In questa linea d’onda si è proceduto ad analizzare il
sistema di vigilanza con le relative regolamentazioni, fino ad esaminare la gestione bancaria e i rischi
a cui incorre (CAPITOLO I).
Inoltre, si è effettuata un’analisi relativa ai crediti deteriorati e al modo in cui si valutano. Si
è proceduto all’analisi della loro cartolarizzazione e ad una supervisione alla nuova regolamentazione
(CAPITOLO II).
Successivamente, è stata realizzata un’analisi descrittiva in merito all’oggetto del saggio ossia
il Calendar provisioning e sono state esaminate le esposizioni deteriorate NPE. In quest’ultimo
capitolo sono stati riportati i risultati ottenuti dall’analisi avanzando ipotesi sulle sfide future che
dovranno affrontare le banche anche a seguito alla crisi scaturita dalla pandemia, e sulle conseguenze
che potrà avere il calendar provisioning per i bilanci delle banche nel post-Covid (CAPITOLO III).
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CAPITOLO I
1.1 CREDITO: CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE E DEFINIZIONE
Dal punto di vista etimologico, il termine credito deriva dal latino credĭtu(m) e significa
“prestito”.
Le considerazioni sul credito trovano origine nella letteratura economica classica del XVII
secolo, ove nasceva l’esigenza di trovare un metodo per far fronte alle esigenze di mezzi di
circolazione richiesti dall’espansione del commercio.
Nel medioevo comparvero le lettere di credito, e ciò favorì, innanzitutto, i mercanti che si
liberavano dal pericolo di portare con sé grandi quantità di contanti durante i loro spostamenti da un
luogo all’altro. I principali fautori di tale metodo furono i banchieri che si prestavano come garanti
dei pagamenti, firmando una lettera che li impegnava a pagare somme per conto di chi le forniva. Nel
periodo del Rinascimento nasce la prima banca: Banco di San Giorgio, sorto a Genova nel 1406. Fino
alla metà dell’Ottocento, il credito era stato esercitato da grandi banchieri privati e dalle banche di
emissione. Tuttavia, nella seconda metà del secolo furono introdotte altre forme di credito e vennero
istituite nuove categorie di banche che diedero vita ai veri e propri sistemi bancari volti a soddisfare
le esigenze di una molteplicità di clienti. Fra queste distinguiamo le:
- Casse di risparmio, che raccoglievano piccoli risparmi dalle persone di modesta condizione,
ai quali corrispondevano un interesse;
- Istituti di credito fondiario, i quali avevano lo scopo di concedere mutui di lunga durata
rimborsabili a rate;
- Banche cooperative, fondate sotto forma di società cooperative, le quali avevano compito di
accettare depositi e concedere prestiti ai soci;
- Banche commerciali o di deposito, costituite sotto forma di società anonime, le quali
disponevano di sportelli e raccoglievano depositi dal grande pubblico.
Al vertice dei sistemi bancari si collocavano gli istituti di emissione, che agivano come
prestatori di ultima istanza. Ma con il tempo gli istituti di emissione ottennero la funzione di
controllare il sistema bancario di un paese, e in onore di ciò furono chiamate banche centrali. I biglietti
degli istituti di emissione rappresentavano moneta a corso legale, e tale riconoscimento condusse a
una riduzione delle monete metalliche in circolazione. Oramai i principali mezzi di pagamento erano
rappresentati dalla moneta bancaria, la quale comprende non solo il 25% dei biglietti di banca ma
anche i depositi a vista presso le banche.
In Italia gli assetti del sistema bancario nazionale sono stati riformulati dalla legge Amato-
Carli del 1990, che mira a favorire la trasformazione degli istituti in Spa e la loro privatizzazione.
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A seconda dal contesto in cui ci si trova, il termine credito assume significati diversi. Dal
punto di vista giurisprudenziale il credito
1,
disciplinato dall’art.1842, consiste in una
situazione giuridica soggettiva attiva del rapporto obbligatorio ed è il contratto col quale la banca si
obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o
a tempo indeterminato. Se non è stabilito diversamente l’accreditato può utilizzare in più occasioni il
credito e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. Il credito non si esaurisce con
un unico prelievo e non viene estinto con un unico rimborso: esso si commisura ai fabbisogni
finanziari oscillanti. I prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca ove è
costituito il rapporto. L’esercizio del credito è gestito dalle banche sia a favore delle imprese, per le
esigenze di investimento in capitale fisso o circolante, sia a favore delle famiglie per le esigenze di
consumo e/o di investimento in abitazioni o in capitale umano. L’apertura di credito viene equiparata
a quella di fido
2
, ma tale equiparazione non è fondata poiché il fido è correlato con la decisione dei
competenti organi della banca di concedere credito a un determinato soggetto giuridico, mentre
l’apertura di credito
3
consiste in una forma di finanziamento di tipo elastico, oneroso e solitamente
non assistita da garanzie. L’apertura di credito è associata al conto corrente di corrispondenza del
cliente, su cui transitano le operazioni disposte dallo stesso. Tali operazioni si distinguono in:
Operazioni in dare, esse generano una diminuzione della disponibilità di risorse finanziarie
sul conto corrente del cliente;
Operazioni in avere, generano un aumento della disponibilità di risorse finanziarie sul conto
corrente del cliente. Il titolare del conto corrente viene autorizzato a prelevare da esso delle somme
eccedenti la propria disponibilità. In caso contrario si parla di sconfinamento quando il cliente utilizza
una somma superiore al fido concesso con una precedente apertura di credito. Una forma particolare
di apertura di credito è la c.d. apertura di credito garantita. L’apertura di credito garantita è
1
Il credito è un diritto assoluto, i cui caratteri essenziali sono: la patrimonialità del contenuto ciò fa riferimento al fatto
che la prestazione che ne costituisce l’oggetto deve essere suscettibile di valutazione economica, e l’assolutezza che è
tutelabile erga omnes ex art. 2043 c.c
2
Il fido bancario rappresenta l’ammontare massimo del credito che l’intermediario mette a disposizione del cliente, e non
deve essere utilizzata necessariamente per intero bensì solo in parte, e gli interessi richiesti dall’intermediario sono
calcolati solo sul credito erogato. E ciò distingue il fido dal prestito. Un’altra peculiare distinzione presente tra fido e
prestito è che il fido è utilizzato per la gestione ordinaria, mentre il prestito supporta investimenti e attività di medio e
lungo periodo. L’intermediario finanziario, prima di concedere un fido, deve accertarsi dell’affidabilità del cliente. Inoltre
è doveroso sottolineare la presenza di diversi tipi di fidi: fido diretto di cui ne beneficerà il suo richiedente, fido indiretto
in cui il cliente pone a garanzia del fido un credito vantato presso terzi, fido per cassa con il quale il cliente ottiene in
prestito una certa somma di denaro, e infine il fido garantito e in bianco.
3
Art. 117, d.lgs. 1º settembre 1993, n.385 del Testo unico bancario secondo cui i contratti sono redatti per iscritto e un
esemplare è consegnato ai clienti. Il CICR dispone che alcune tipologie di contratti possono essere stipulati in altra forma.
Il contratto risulta essere nullo in caso di inosservanza della forma prescritta.
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un’apertura di credito su cui viene data una garanzia reale o personale. La garanzia può essere prestata
dallo stesso soggetto giuridico che gode dell’apertura di credito e da un terzo soggetto giuridico che
interviene in garanzia altrui.
La garanzia non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l’accreditato
cessa di essere debitore della banca. Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un
supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l’accreditato non ottempera la richiesta, la
banca può ridurre il credito in modo proporzionale al diminuito valore della garanzia o può recedere
dal contratto.
La banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine se non sussiste una
giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l’uso del credito, tuttavia la banca deve concedere
un termine di almeno 15 giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori
4
. Se
l’apertura del credito è a tempo indeterminato allora ogni parte può recedere dal contratto, mediante
preavviso nel termine stabilito dal contratto.
1.2 IL SISTEMA DI VIGILANZA: LA VIGILANZA PRUDENZIALE
La vigilanza nel sistema finanziario ha il compito di intervenire e prevenire fenomeni di
“market failures” legati all’impossibilità del mercato di raggiungere condizioni di: stabilità, equità e
di efficiente allocazione delle risorse finanziarie. Il sistema di vigilanza italiano è decentrato e ibrido
e prevede cinque autorità di controllo: IVASS, ACGM, CONSOB, COVIP e BANCA D’ITALIA
5
.
I poteri di vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia sono disciplinati dal Testo unico
bancario (TUB), in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, e sono posti al servizio degli
obiettivi di tutela della gestione sana e prudente degli intermediari, della stabilità complessiva,
dell'efficienza e della competitività del sistema finanziario, della trasparenza e correttezza delle
operazioni e dei servizi di banche, gruppi bancari, intermediari finanziari, IMEL e istituti di
pagamento. A partire da novembre 2014 la vigilanza è svolta nell’ambito del Meccanismo di vigilanza
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L.24 gennaio 1962, n.13 sulla proroga dei termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle aziende ed istituti di
credito.
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<<IVASS >>indica l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; <<ACGM>> indica l’autorità garante ; <<CONSOB>>
indica la Commissione nazionale per le società e la borsa; <<COVIP>> indica la commissione di vigilanza sui fondi
pensione; <<BANCA D’ITALIA>> emana regolamenti nei casi previsti dalla legge e in merito all’esercizio delle funzioni
di vigilanza formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR. La banca d’Italia determina e rende pubblici
i principi e i criteri dell’attività di vigilanza, e pubblica annualmente una relazione sull’attività di vigilanza. Inoltre si
occupa di individuare il responsabile del procedimento e i motivi delle decisioni pubblicando i provvedimenti aventi
carattere generale.