4
passeggeri, più limitati però rispetto a quelli del
provvedimento comunitario del 2004
4
. In particolare il
legislatore Cee del 1991 cercò di difendere il passeggero del
trasporto aereo dalla pratica dell’overbooking, di cui parleremo
nel prossimo paragrafo, mentre il legislatore Ue del 2004 ha
inteso approntare un sistema di tutele minime da applicarsi in
un numero maggiore di ipotesi di inadempimento, da parte
delle compagnie aeree, del contratto di trasporto.
L’ampliamento del raggio d’azione della protezione del
passeggero, infatti, ha portato il legislatore comunitario a
considerare oltre all’ipotesi originaria dell’overbooking anche
4
Secondo PIRAS, Il rifiuto di trasportare e il ritardo del vettore
aereo, in Negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo nel
trasporto aereo, a cura di DEIANA, ed. AV, Cagliari 2005, 160, il
Regolamento del 2004 sarebbe una derivazione di quello del 1991,
infatti “Il legislatore comunitario si è ancora ispirato al modello col
quale ha regolato per la prima volta l’overbooking. Le figure della
cancellazione del volo e di ritardo alla partenza sono stati innestate
nello schema disposto per la tutela del passeggero già tracciato dal
regolamento 295/91, che è stato aggiornato secondo le modifiche
suggerite dai mutamenti della tecnica (per esempio è stata
considerata l’ipotesi della bigliettazione elettronica), dalle
innovazioni legislative nel trasporto aereo e dalla esperienza
applicativa di oltre un decennio”.
5
altre tipologie di negato imbarco
5
, nonché la cancellazione del
volo e il ritardo
6
, su cui la normativa del 1991 nulla disponeva.
C’è però da ricordare che il Reg. Ce 261/’04 si è affiancato
alle previsioni del legislatore nazionale e comunitario relative
alle ipotesi di responsabilità per la violazione dell’obbligo di
protezione delle persone trasportate
7
. Con le parole di accorta
dottrina, si può affermare “che la responsabilità del vettore
aereo per il trasporto di persone sorge da tre circostanze
fondamentali riferibili al danno alla persona, all’inadempimento
totale, all’inesatto adempimento, che in concreto poi diventano
il danno fisico alla persona del passeggero, l’inesecuzione
totale della prestazione di trasporto, il ritardo nell’esecuzione”
8
del trasferimento.
5
BUSTI, La responsabilità del vettore aereo per danni da ritardo, in
La nuova disciplina del trasporto aereo – Commentario alla
Convenzione di Montreal del 28/5/1999, a cura di TULLIO, Jovene,
Napoli, 2006, 171, chiarisce che l’elenco dei motivi (previsto
nell’art. 2, lett. j, Reg. 261) per i quali un passeggero venga
escluso dal volo, “non è tassativo né esaustivo”. Infatti, l’autore
sostiene che una ragione che porti al negato imbarco del
passeggero, possa anche ravvisarsi nell’improvvisa necessità
dell’autorità pubblica di ottenere posti su un volo.
6
DEIANA, Responsabilità del vettore aereo per negato imbarco e
ritardo, in Aereoporto e Responsabilità, a cura di DEIANA, ed. AV,
Cagliari, 2005, 114, sottolinea come questi casi siano “ipotesi
patologiche tradizionali” e ancora “il tipico canovaccio delle
microtragedie di scena quotidianamente nel teatro aeroportuale”.
7
In particolare queste fattispecie sono oggetto di disciplina
attraverso due interventi comunitari, il Reg. Ce 2027/1997, come
modificato dal Regolamento Ce 889/02; mentre a livello
internazionale è la Convenzione di Montreal del 1999 che
all’articolo 17 dispone la responsabilità del vettore per la morte o le
lesioni personali procurate al passeggero, oltre che per danni al
bagaglio.
8
DEIANA, Responsabilità, cit., 113.
6
Questa breve premessa è necessaria, quindi, per ricordare
che l’oggetto del nostro studio riguarderà solo quei casi prima
citati che il legislatore comunitario ha inteso “sanzionare”,
prevedendo delle modalità di tutela dei passeggeri coinvolti (si
pensi al rimborso del biglietto o l’assistenza in aeroporto), che
da più parti in dottrina sono ormai riconosciuti come strumenti
indennitari, volti a conferire una protezione rapida e, nel breve
termine, lenitiva degli effetti pregiudizievoli creatisi. Si è
consacrato il principio in base al quale, a fronte della
violazione del sinallagma contrattuale da parte del vettore, il
legislatore, prescindendo dall’indagine sulla imputabilità della
causa, accorda al passeggero una tutela restitutoria.
Quest’ultimo effetto non si riuscirebbe a garantire qualora
si fornisse all’utente la mera possibilità di chiedere in giudizio
un risarcimento dei danni patiti
9
, peraltro difficili da provare e
9
Si veda su questo punto il saggio di DI GIANDOMENICO, Il danno
non patrimoniale per negato o ritardato imbarco, in Dir. Trasp.,
2005, 1, laddove si sottolinea la necessità, colta dal legislatore del
Reg. Ce 261/2004, di istituire “un rapporto dialettico tra la tutela
risarcitoria e quella indennitaria”. Bisogna ricordare però che
ANTONINI, La responsabilità del vettore aereo per il trasporto di
persone e cose, in Dir. Trasp. 2000, 623, nel riferirsi alla
compensazione pecuniaria, la definisce “risarcimento determinato
forfetariamente” in quanto “si riconduce ad un atto illecito
contrattuale”; per l’autore non è quindi un indennizzo. Anche
CONFORTI, La responsabilità del vettore per negato imbarco e
ritardo, in Aereoporto e Responsabilità, a cura di DEIANA, ed. Av,
Cagliari, 2005, 135, sostiene che “lo strumento della liquidazione
forfetaria del danno […] è sempre più necessario nei settori di
trasporti di massa, dove più pressante è l’esigenza che la
regolamentazione del rapporto sia il più possibile veloce,
immediata”. Inoltre l’autore, in quanto General Counsel Alitalia,
sostiene che per le compagnie aeree è controproducente giungere
al contenzioso giudiziario, non solo per i costi che il vettore è
7
quantificare in termini pecuniari, con notevole aggravio di costi
e perdita di tempo.
2. La nozione di overbooking: il regolamento Cee
295/1991
Come accennato, nel 1991 il legislatore comunitario
emanò il regolamento n. 295, per mezzo del quale cercò di
contenere una pratica che, già da alcuni decenni, numerose
compagnie aeree avevano iniziato ad utilizzare: l’overbooking
(in italiano si traduce letteralmente con il termine di
sovraprenotazione)
10
.
“costretto a sopportare”, ma anche per il fatto che le spese di
giudizio superano spesso il valore delle cause.
10
Sul tema dell’overbooking una sintetica panoramica della dottrina
italiana potrebbe essere rappresentata da: ANTONINI, La
responsabilità, cit., 615; BADAGLIACCA, Dolo incidente ed
overbooking, Dir. Trasp., 2002, 984, nota a Giud. Di Pace di
Cagliari 23 ottobre 2001; BUSTI, La responsabilità del vettore
aereo per overbooking, Dir. Trasp., 1993, II, 313; CAVALLI DONDI,
il Regolamento Cee sull’overbooking nei trasporti aerei, Dir. Com. e
scambi int., 1991, 429; COMENALE PINTO, Considerazioni in tema
di sovraprenotazione nei servizi di trasporto aereo, Studi in
memoria di Maria Luisa Corbino, Milano, 1999, 159; CORONA, La
tutela per overbooking nella Convenzione di Varsavia, in Dir. Trasp.
2004, 335; GIRARDI, Riflessi giuridici dell’overbooking nel
trasporto aereo di linea, in Dir. Trasp., 1988, II, 174; GUERRERI,
Overbooking, Overselling and Denial of Boarding, in AASL, 1989,
191; MASUTTI, l’Overbooking aeronautico, Il diritto aeronautico
(lezioni casi e materiali), Ed. Giappichelli, 2004, 321; TULLIO,
“Overbooking” o ritardo?, nota a Giud. Di Pace di Porto Torres 16
febbraio 1999, in Dir. Trasp., 2001, 187.
8
L’overbooking
11
è, di fatto, una pratica attraverso la quale
i vettori cercano di ottenere il massimo rendimento da un volo
programmato, nel senso che tentano di assicurarsi il maggior
numero di passeggeri presenti sull’aeromobile, in modo da
contenere le conseguenze economiche negative che
comporterebbe un aereo in partenza con un numero di
passeggeri inferiore alla capacità totale del velivolo.
Un rischio che le compagnie aeree corrono in particolare
per il fenomeno detto no-shows, consistente nella mancata
presentazione al check-in della compagnia (cioè ai banchi di
accettazione del volo), dei passeggeri che avevano
preventivamente effettuato una prenotazione per quel
trasporto; è proprio contro il no-shows che i vettori hanno
iniziato a praticare l’overbooking.
L’overbooking, quindi, non è altro che l’accettazione di un
numero maggiore di prenotazioni, e quindi di passeggeri,
rispetto a quelli che fisicamente l’aeromobile può contenere
12
;
in quanto tale è un’iniziativa unilaterale del vettore che può
andare a svantaggio del passeggero. La sovraprenotazione si
basa in genere su un calcolo statistico che la compagnia
effettua, avente come base lo storico (se questo esiste) delle
prenotazioni su quella determinata tratta e per quel
determinato orario. Il numero delle prenotazioni e di
11
Vedi TULLIO, Overbooking, cancellazione e ritardi in Negato
imbarco, cancellazione del volo e ritardo nel trasporto aereo, a cura
di Deiana, ed. AV, Cagliari 2005, 9.
12
L’overbooking è di fatto determinato da un’eccessiva vendita di
biglietti, che si definisce overselling, termine che spesso
accompagna quello di overbooking.
9
conseguenza delle vendite di biglietti (da qui anche il nome di
overselling che accompagna il termine overbooking) in
sovrannumero sono proporzionate, o spesso pari, al probabile
numero dei passeggeri no-shows
13
. Comunque, è palese che la
sovraprenotazione rimanga un caso di inadempimento del
vettore, ancorché le compagnie aeree cerchino di giustificarla
in ogni modo possibile
14
.
In questo senso, data l’importanza che ha raggiunto
questa pratica a partire dagli anni ’70, il legislatore ha voluto
regolamentare l’overbooking, non vietandola o dichiarandola
illegittima, ma intuendo le finalità e l’importanza economica
13
Secondo i vettori, il fenomeno dell’overbooking va anche a
vantaggio dei passeggeri, come sottolineato da DEIANA, Riflessioni
sulla sovraprenotazione del trasporto aereo, in Negato imbarco,
Cancellazione del volo e ritardo nel trasporto aereo di persone, a
cura di DEIANA, ed. AV, Cagliari, 2005, 28; l’autore infatti
asserisce che: “l’overbooking opera come strumento di
contenimento delle tariffe di trasporto, in quanto consente al
vettore di effettuare voli sempre con il numero massimo possibile
di passeggeri”. Inoltre da più parti si sostiene che colui che intende
usufruire del trasferimento su un determinato volo è agevolato da
questa pratica, in quanto si riesce a trovare quella disponibilità di
posti (!) che non si avrebbe modo di rintracciare se il vettore
facesse riferimento al numero di posti effettivi del mezzo, non
considerando il no-show.
14
Si veda CONFORTI, Responsabilità, cit., 133 ss., che sostiene
come pur essendo il vettore aereo marginalmente partecipe alla
complessiva prestazione di trasporto, sia “il soggetto
maggiormente […] esposto all’alea delle attività di trasporto”. E a
sostegno di questa tesi l’autore riporta alcuni dati statistici in base
ai quali “il vettore ha il potere di controllare soltanto l’1% degli
elementi che costituiscono l’esatta prestazione di trasporto (!)
mentre altri attori, pur partecipandovi fino al 25%, raramente
vengono chiamati a rispondere per la sua mancata effettuazione o
per altre inesattezze della prestazione”.
10
che questo fenomeno ha per i vettori
15
. Da questa presa di
coscienza all’interno delle istituzioni Cee, sono iniziate a
circolare le proposte legislative che hanno in seguito portato il
Consiglio Ce all’adozione del succitato Regolamento Cee n.
295 del 4 febbraio 1991.
Questa normativa primaria, in quanto tale direttamente
applicabile negli stati membri della Comunità, intendeva
fornire un sistema di compensazione per il negato imbarco del
passeggero coinvolto dall’overbooking (quindi sovraprenotato)
15
Non si può non ricordare che antecedente all’entrata in vigore del
Reg. 295, le compagnie aeree hanno adottato delle misure volte ad
evitare le spiacevoli conseguenze dell’overbooking, rilevando i
rischi che avrebbe comportato il ricorso al contenzioso giudiziario
da parte dei passeggeri che avessero subito il provvedimento
interdittivo del vettore, come rileva CORONA, La tutela, cit., 337.
Su un piano preventivo si colloca il cd. Ticketing Time Limit (TTL),
procedura detta del “tempo utile per l’acquisto del biglietto”, in
base alla quale il vettore ha la facoltà di cancellare la prenotazione
del cliente, qualora quest’ultimo non proceda all’acquisto del
biglietto entro un determinato intervallo di tempo dalla
prenotazione, che precedentemente era stato comunicato al
passeggero. MASUTTI, L’overbooking, cit., 323/4, sostiene: “Tale
facoltà […], è apparsa particolarmente idonea a contenere il
numero di false prenotazioni […]. Laddove detta procedura è stata
praticata, si è verificata, infatti, una considerevole riduzione del
numero dei passeggeri no-show”. Altro strumento sono gli schemi
di compensazione per negato imbarco, inseriti nelle condizioni
generali di trasporto sul finire degli anni ’70 (GIRARDI, Riflessi, cit.,
174 ss. ne approfondisce degli aspetti). Attraverso gli schemi
suddetti si è previsto “un indennizzo forfetario al passeggero per i
casi di negato imbarco conseguente a sovraprenotazione, a
prescindere dalla prova del danno effettivamente subito”, come
sostiene MASUTTI, L’overbooking, cit., 324. Secondo l’autrice poi,
questi schemi, con la previsione di un indennizzo automatico,
hanno rappresentato una svolta fondamentale, dato che hanno
“segnato il passaggio da un regime di responsabilità soggettiva,
fondato sul dolo e la colpa, ad una oggettiva per rischio d’impresa”.
Sostanzialmente si è anticipato la previsione del Reg. Cee
295/1991.
11
nel trasporto aereo di linea. Regolamento
16
che prevedeva
alcune innovative forme di tutela, che oggi possono essere
considerate come prodromi degli strumenti di protezione del
passeggero stabiliti nel Regolamento 261/2004.
Tra essi era prevista la possibilità di scelta, per il
passeggero a cui era negato l’imbarco, tra il rimborso del
biglietto e la prenotazione su un volo successivo, chiaramente
con la stessa compagnia e per l’identica destinazione
17
. La
scelta non esimeva però il vettore dal pagamento di una
somma di denaro variabile tra i 150 e i 300 ECU (un’unità di
conto introdotta nella Comunità Europea alla fine degli anni
‘80, precursore dell’odierno Euro), come forma di
compensazione di un viaggio rispettivamente inferiore o
superiore ai 3500km
18
.
16
Vedi TULLIO, Overbooking, cit., 12.
17
L’art. 6, co. 1, Reg. 295/1991, stabiliva: “Oltre agli importi
minimi di compensazione stabiliti all'articolo 4, il vettore aereo
offre a titolo gratuito ai passeggeri cui è stato negato l'imbarco: a)
il rimborso delle spese per una telefonata e/o un messaggio a
mezzo telescritto o telecopia al punto di destinazione; b) pasti e
rinfreschi in congrua relazione alla durata dell'attesa; c) la
sistemazione in albergo nei casi in cui siano necessari anche uno o
più pernottamenti”.
18
L’art. 4, Reg. 295, disponeva: “1. In caso di negato imbarco, il
passeggero ha diritto di scegliere tra:
- il rimborso senza penali del prezzo del biglietto per la parte del
viaggio non effettuata;
- un volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione
finale, o
- un volo alternativo a una data successiva che gli convenga.
2. Indipendentemente della scelta effettuata dal passeggero nel
caso previsto al paragrafo 1, il vettore aereo paga immediatamente
dopo aver negato l'imbarco, una compensazione minima, senza
pregiudizio dei paragrafi 3 e 4, pari a:
- 150 ecu per i voli sino a 3500 km;
12
Il Regolamento del 1991 già prevedeva diritti
d’assistenza, tra i quali perfino il pernottamento in albergo per
una o più notti, qualora fosse necessario, prima che il
passeggero vittima di overbooking potesse riprendere il
proprio viaggio
19
. Per di più, in questo Regolamento si
raccomandava al vettore, che avesse dovuto praticare
overbooking, di rendere partecipe una categoria di passeggeri
(definiti volontari) che si fossero dichiarati disponibili a
rinunciare all’imbarco, offrendo loro però una compensazione
maggiorata, rispetto agli altri viaggiatori
20
. Chiaramente il
dovere della compagnia di ottemperare all’obbligo della
compensazione non escludeva che i viaggiatori, vittime di
sovraprenotazione, potessero chiedere un risarcimento dei
danni subiti dal negato imbarco
21
.
Proprio perché il legislatore comunitario, come d’altronde
quello nazionale, decise di permettere entro determinati limiti
l’overbooking
22
, le compagnie continuarono a praticarlo;
- 300 ecu per i voli oltre i 3500 km;
considerata la destinazione finale indicata nel biglietto.
19
Art. 6, § 1, lett. c), Reg. 295/’91.
20
Art. 3, § 3, Reg. 295: “Le regole di cui al paragrafo 1 (“Il vettore
aereo deve fissare le regole che intende seguire per l'imbarco dei
passeggeri in caso di volo sovraprenotato” ndr) dovrebbero
prevedere l'eventualità di un ricorso a volontari disposti a
rinunciare all'imbarco”. Si noti come il legislatore abbia usato il
tempo condizionale per evidenziare che la scelta era rimessa al
vettore.
21
Art. 9, § 1, Reg. 295/’91: “Le disposizioni del presente
regolamento lasciano impregiudicato l'ulteriore ricorso alle
giurisdizioni competenti per risarcimenti supplementari”. Di questo
argomento parleremo in seguito più ampiamente.
22
C’è da dire che sulla questione relativa alla legittimità
dell’overbooking, una voce in dottrina (DEIANA, Riflessioni, cit., 30)
13
questa prassi fu d’altronde favorita dalle linee guida che si
sono susseguite nella politica economica comunitaria in tema
di trasporto aereo
23
. Una politica che ha comportato
l’evoluzione del trasporto aereo all’interno dell’Unione Europea
da un sistema in cui le compagnie svolgevano un servizio
pubblico, per lo più in regime di monopolio, ad uno in cui il
servizio si sta orientando prevalentemente come libera attività
di impresa che i vettori offrono
24
.
sostiene che è “opportuno sgombrare il campo dal frequente
equivoco di fondo secondo il quale la sovraprenotazione sarebbe
pratica liceizzata da un provvedimento negativo, mentre si tratta di
un comportamento contemplato, disciplinato e punito come illecito
dalla legge”.
23
Vedi sull’argomento CARRABBA G.D. – DI GIANDOMENICO G.,
Brevi cenni su una tutela concreta del passeggero alla luce del
nuovo regolamento comunitario n. 261/2004, in Negato imbarco,
cancellazione del volo e ritardo nel trasporto aereo, a cura di
DEIANA, ed. AV, Cagliari, 2005, 263.
24
Questo processo, definito liberalizzazione, è stato attuato
attraverso tre pacchetti di provvedimenti, di cui l’ultimo si compone
di cinque Regolamenti comunitari (nn. 2407, 2408, 2409, 2410,
2411). Inoltre attraverso il cd. “Libro bianco”, COM (2001) 370
def., (La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento
delle scelte), presentato dalla Commissione Ue il 12 settembre
2001, le istituzioni comunitarie hanno inteso delineare lo scenario
della politica europea dei trasporti in questi dieci anni. L’obiettivo
che si è inteso perseguire è quello di un incremento del trasporto
aereo di persone nella misura dell’8% di traffico, tutto ciò per
“conciliare lo sviluppo economico di una società esigente in termini
di qualità e di sicurezza per sviluppare un trasporto moderno e
sostenibile fino al 2010”, come si evince in un passaggio del testo
disponibile sul sito www.europa.eu.it. Ma questo obiettivo va
perseguito chiaramente preservando “il livello di sicurezza, pur
garantendo la tutela dell’ambiente”. Altro documento importante è
la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al
Consiglio, Protezione dei passeggeri del trasporto aereo dell’Unione
Europea, COM (2000) 365 def., attraverso la quale l’Organo Ue
persegue la propria strategia finale, che secondo CARRABBA - DI
GIANDOMENICO, Brevi cenni, cit., 363, “è rivolta alla parte più
14
Oltretutto, le linee guida tracciate nel cd. “Libro bianco”
riguardano non solo il trasporto aereo, ma anche quello che si
svolge attraverso altri mezzi di locomozione
25
.
debole del sistema, ovvero il consumatore, sensibilizzandolo
all’invocazione delle norme che direttamente tutelano i suoi diritti
che hanno come effetto ulteriore il rispetto dei principi
concorrenziali da parte degli altri operatori. […] La maggiore
protezione normativa della figura del passeggero, sebbene sia
proposta dagli stessi organi comunitari come un corollario alla
liberalizzazione del trasporto aereo, in realtà ripropone,
esasperandola, il forte dualismo che ha da sempre caratterizzato il
settore, diviso fra i connaturali ed ancora attuali, vincoli
pubblicistici e gli aneliti liberistici”. In questo filone anche la
Relazione allegata alla proposta di Regolamento del Parlamento e
del Consiglio Ue del 21 dicembre 2001 COM (2001) 784 def. –
2001/0305 (COD), che poi è sfociata nel Regolamento 261/2004,
ribadiva l’orientamento delle istituzioni Ue: “La liberalizzazione del
trasporto aereo ha recato numerosi vantaggi ai passeggeri: il gioco
della concorrenza su molte tratte aeree ha fatto diminuire in
termini reali i prezzi cosicché la domanda è in rapido aumento”. Si
prosegue poi asserendo che, a questo risultato, non è corrisposto
un aumento delle tutele dei consumatori, infatti: “Il trasporto aereo
non soddisfa le attese dei consumatori che troppo spesso hanno
validi motivi di lamentarsi. Imbarchi negati e voli cancellati per
motivi economici creano un profondo disappunto. […] Il problema
del ritardo eccessivo è ancora diverso. Malgrado, nella maggior
parte di casi, tali ritardi non siano imputabili ai vettori aerei o agli
operatori turistici, è inaccettabile che i passeggeri siano
abbandonati per ore, senza poter cambiare le prenotazioni o
annullare il volo se non sono più interessati al viaggio”.
25
Le anticipazioni del “Libro bianco”, di cui abbiamo parlato nella
nota precedente, sono state confermate da una proposta di
Regolamento e da una Comunicazione della Commissione Ue. La
proposta del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2004) 143
def. del 3 marzo 2004 (2004/0049/COD), relativo ai diritti e agli
obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale,
mira ad estendere ai passeggeri del trasporto ferroviario i diritti
attribuiti a quelli del trasporto aereo. Attualmente la proposta è in
discussione e all’esame degli organi del Parlamento e del Consiglio,
che devono fornire le opinioni in seconda lettura; nel settembre
2006, infatti, è terminato il procedimento di prima lettura. Peraltro,
proprio al fine di tutelare maggiormente gli utenti del trasporto
15
Tornando al terreno della nostra indagine, non si deve
dimenticare, peraltro, che l’evoluzione del mercato prima
accennata si è affermata nel momento in cui sono emerse e
proliferate, tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo secolo,
le compagnie low costs, che hanno accelerato il
consolidamento del regime concorrenziale europeo nel
mercato del trasporto aereo. L’opera di liberalizzazione che la
Comunità ancora oggi persegue porta i vettori non solo a
diversificare le loro offerte, ma spesso ad utilizzare strumenti
(si veda la sovraprenotazione), che permettono alla
compagnia, in quanto impresa inserita in un mercato, di
massimizzare le proprie risorse e creare un profitto più
elevato.
Come si legge nei 25 Considerando che precedono il testo
del Regolamento, però, Parlamento e Consiglio Ue hanno
inteso comunque limitare questa pratica con l’elaborazione
della nuova normativa primaria, cercando di scalfirne gli
elementi che maggiormente incidono sul sinallagma
contrattuale; sebbene, secondo taluni interpreti, gli organi
ferroviario, con il Regolamento Ce 881/2004 è stata istituita l’
“Agenzia Europea dei trasporti ferroviari”, il cui compito è
principalmente sviluppare regole comuni per incrementare
l’interscambio del sistema ferroviario nei paesi aderenti alla Ue,
mantenendo e anzi rafforzandone i margini di sicurezza. Il secondo
atto cui si faceva riferimento è la Comunicazione COM (2005) 46
def. del 16 febbraio 2005, dal titolo “Rafforzare i diritti dei
passeggeri nell’Unione Europea”. La commissione Ue ha precisato
in questo atto che i diritti spettanti ai passeggeri del trasporto
ferroviario, ma anche di quello aereo, vadano perfezionati in diversi
settori come l’informazione, l’assistenza alle persone con ridotte
capacità motorie, la responsabilità in caso di morte o lesione del
passeggero, il trattamento dei reclami e mezzi di ricorso.
16
comunitari non siano stati tanto coraggiosi come avrebbero
potuto essere.
Oltretutto, il legislatore comunitario ha pubblicato una
nuova versione della “Carta dei diritti dei passeggeri”, in
contemporanea con l’entrata in vigore del Reg. 261. La “Carta”
è il mezzo attraverso il quale la Commissione Ue cerca di far
conoscere agli utenti del trasporto aereo i diritti che la
normativa comunitaria fornisce loro; come la definisce accorta
dottrina, è un “compendio che raccoglie in un unico testo la
normativa vigente in materia di tutela del passeggero del
trasporto aereo”
26
.
Questo strumento di informazione in Italia è predisposto
dall’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) e, dalla prima
edizione del 2000, è ormai giunto alla quinta. Oltre alle
informazioni previste nella “Carta” comunitaria, la versione
italiana fornisce dei dati ulteriori: si prevede cosa si intende
per biglietto e come si effettua una prenotazione, oltre a vari
suggerimenti ed altre particolarità interessanti per chi si deve
mettere in viaggio. Chiaramente, in quanto veicolo di
informazione, la “Carta” non ha valore normativo, quindi non
solo non vincola i vettori, ma qualora le venisse attribuito un
26
PALANDRI, Carta dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo.
L’Unione europea rafforza la tutela dei viaggiatori, in Dir. Tur. n.
2/2005, 166. Nella Carta (il testo è reperibile sul sito web
www.enac-italia.it) sono trasfuse molte regole previste dal Reg.
261/’04.
17
valore simile, non sarebbe prevista alcuna sanzione per le
compagnie aeree che non ne rispettino le disposizioni
27
.
Peraltro, in Italia i vettori “sono stati indotti a calibrare
l’esecuzione della attività di trasporto su apposite carte dei
servizi, rapportate agli indicatori di qualità espressi nella Carta
della mobilità e nelle linee guida elaborate dall’ENAC”
28
. Tali
Carte sono state emanate attraverso un provvedimento del
governo; ciò nonostante, come la Carta dei diritti del
passeggero, non hanno valore normativo ma rimangono meri
strumenti di valutazione.
27
In questo senso TULLIO, Overbooking, cit., 15. Il testo integrale
della Carta, giunta alla quinta edizione, è disponibile sul sito web
dell’ENAC (www.enac-italia.it). Chiaramente oggi la Carta italiana si
basa molto sul Reg. 261. Infatti, in occasione dell’uscita di
quest’ultima normativa, l’ENAC ha organizzato la “Giornata dei
Diritti del Passeggero”, distribuendo 55.000 copie della nuova Carta
dei diritti del passeggero. Pur se la Carta ENAC (32 pagine in
totale) possa sembrare meno agile di quella comunitaria,
PALANDRI, Carta, cit., 166, sottolinea come sia positivo che tale
documento “comprenda, contrariamente alla Carta comunitaria,
una parte relativa ai controlli di sicurezza aeroportuale”.
28
Così PIRAS, Il rifiuto, cit., 159, che sottolinea come, con questi
strumenti, si possano valutare i servizi offerti dalla compagnia
aerea secondo standard unitari. Le carte dei servizi dei vettori sono
adottate in base al d.p.c.m. del 30 dicembre 1998.