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INTRODUZIONE
I disturbi muscolo-scheletrici sono oggi tra i più frequenti problemi di
salute segnalati in ambiente lavorativo; infatti, come si evince dalla
quarta indagine europea sulle condizioni di lavoro (Fourth European
Working Conditions Survey, 2005), il “mal di schiena” rappresenta il
disturbo più spesso lamentato dai lavoratori (25%), seguito da “dolori
muscolari” (23%) e “affaticamento” (23%). (
1
)
Le patologie muscolo-scheletriche riferite al rachide sono molto diffuse
nelle realtà lavorative del settore agricolo, industriale e del terziario,
perciò costituiscono uno dei principali problemi sanitari nel mondo del
lavoro, sia per la molteplicità delle sofferenze che per i costi sociali ed
economici indotti.
Tra le categorie lavorative per le quali è stato possibile dimostrare un
aumento dei casi di patologie muscolo-scheletriche riconducibili al
lavoro vi è sicuramente quella degli operatori sanitari, nella quale la
componente fisica è un fattore preponderante e le azioni che si compiono
diventano tanto più rischiose quanto più sono esse connesse ad uno
sforzo fisico. (
2
)
In particolare, la professione dell‟operatore della riabilitazione richiede
una componente di attività fisica non indifferente, con inevitabili
ripercussioni muscolo-scheletriche, evidenziabili in misura maggiore a
livello del rachide lombare (Low Back Pain), ma non solo. Le
problematiche, infatti, non si riducono soltanto a disturbi connessi al
(
1
) F. Violante – Università di Bologna, Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale,
“Linee Guida per la prevenzione delle patologie correlate alla movimentazione manuale dei
pazienti”,3.
(
2
) F. Violante – Università di Bologna, Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale,
“Linee Guida per la prevenzione delle patologie correlate alla movimentazione manuale dei
pazienti”,4.
8
rachide inferiore, ma interessano anche disturbi muscolo-scheletrici in
generale, in particolare alle spalle e agli arti superiori, al rachide
superiore e agli arti inferiori.
Il fisioterapista, infatti, è una figura professionale estremamente
versatile, per cui il suo lavoro si adatta in funzione di innumerevoli
fattori, tra cui il reparto in cui si opera, la tipologia di pazienti e il loro
grado di autosufficienza (parzialmente collaboranti o non collaboranti), il
programma terapeutico seguito, le posture utilizzate ecc.
L‟assistenza ai pazienti e la loro movimentazione sono attività peculiari,
non assimilabili, per tipologia di rischio biomeccanico, ad altre realtà
tipiche dell‟industria o dei servizi, sia per i molteplici profili
professionali degli operatori coinvolti che per le particolari
caratteristiche del carico movimentato. Il paziente, infatti, rappresenta un
“carico” atipico per l‟elevato peso, l‟instabilità, la difficoltà nella presa e
l‟estrema mobilità dello stesso nel corso di ogni manovra; inoltre
richiede particolari attenzioni durante la sua mobilizzazione: manovre
mal eseguite potrebbero infatti provocare dolore o addirittura lesioni al
paziente.
Il profilo professionale degli operatori sanitari, ed in particolar modo
degli operatori della riabilitazione, prevede numerosi e gravosi compiti
che richiedono l‟impiego di forza manuale, ed espone a fattori di rischio
specifici, tra i quali:
il sollevamento/trasferimento manuale di pazienti e carichi;
le operazioni di traino/spinta di carrozzine e sollevatori;
i frequenti piegamenti;
le torsioni del tronco;
il lavoro “sotto pressione”.
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Ciò, d‟altronde, è congruente con dati di numerose indagini che
documentano come le attività di movimentazione manuale di pazienti
non autosufficienti comportino dei sovraccarichi per il rachide lombare
di assoluto rilievo e sovente il superamento di quei limiti considerati
“fisiologici”. (
3
)
Sono oggi disponibili specifici ausili in grado di assistere l‟operatore
sanitario, riducendo, e in alcuni casi eliminando, la necessità di eseguire
manualmente operazioni di movimentazione di carichi e pazienti.
Tuttavia, risulta altrettanto evidente che esistono procedure di assistenza
al paziente nelle quali l‟esecuzione di operazioni di movimentazione
manuale non può essere completamente eliminata: si pensi, per esempio,
ad operazioni di soccorso o a trattamenti riabilitativi, per i quali lo sforzo
fisico è pressocchè inevitabile.
(
3
) Il metodo NIOSH riporta come limiti di tolleranza per le forze compressive del rachide lombare i
seguenti valori: 340 kg = limite di azione; 650 kg = limite massimo (Niosh, 1981).
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CAPITOLO UNO
LA NORMATIVA NAZIONALE SULLA
M.M.C. E M.M.P.
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1. LA NORMATIVA NAZIONALE SULLA
M.M.C. E M.M.P.
1.1 Precedenti normativi
Nella legislazione italiana, fino all‟emanazione del D.Lgs. 626/94, i
rischi e le patologie professionali da movimentazione manuale dei
carichi (ed in particolare dei pazienti) non erano stati più di tanto oggetto
di attenzione, se non per la tutela dei fanciulli, degli adolescenti e delle
donne in stato di gravidanza e allattamento.
In particolare, un‟antica legge, la n. 635 del 1934, determina in 20 kg il
peso massimo sollevabile dalle donne adulte.
La Legge n. 977 del 1967, relativa al lavoro dei fanciulli (minori di 15
anni) e degli adolescenti (minori di 18 anni), determina invece i pesi
massimi trasferibili dagli stessi, differenziandoli per sesso (fanciulli: M =
10 kg, F = 5 kg ; adolescenti: M = 20 kg, F = 10 kg).
La Legge n. 1024 del 1971 sulla tutela delle lavoratrici madri, stabilisce
che le donne in gestazione e fino a sette mesi dopo il parto non possono
essere adibite né al trasporto, né al sollevamento di pesi.
Questi richiami risultano ancora utili tutt‟oggi a determinare le
condizioni di accettabilità in funzione delle specifiche caratteristiche
individuali, quali il sesso e l‟età dei lavoratori coinvolti in attività di
movimentazione manuale. (
4
)
(
4
) http://www.ispesl.it, consultato il 09/08/10.
12
1.2 Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 – titolo V
Il D.Lgs 626/94 è frutto del recepimento di otto Direttive Europee
riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori
durante il lavoro; tra queste otto, troviamo la Direttiva 90/296/CEE. (
5
)
Questa norma specifica dedicata alla Movimentazione Manuale dei
Carichi, tradotta in italiano, è stata riportata quasi integralmente nel
Titolo V, con tre articoli (47, 48, 49) ed un allegato (allegato VI).
L‟articolo 47, che definisce il campo di applicazione, chiarisce in
particolare che cosa si intende per azioni od operazioni di
movimentazione manuale di carichi, ricomprendendo fra esse non solo
quelle più tipiche di sollevamento, ma anche quelle, rilevanti, di spinta,
traino e trasporto di carichi che <<in conseguenza di condizioni
ergonomiche sfavorevoli comportano, tra l‟altro, rischi di lesioni dorso-
lombari>>. Si noti che il significato dell‟inciso “tra l„altro” è ovvio:
nella movimentazione manuale di carichi vi sono altri tipi di rischio quali
quelli di infortunio o per altri segmenti dell‟apparato locomotore diversi
dal rachide dorso-lombare (es. cumulative trauma disorders del tratto
cervicale e degli arti superiori) o ancora per altri apparati (es.
cardiovascolare) che, pur non essendo l‟oggetto principale
dell‟attenzione del Titolo V, andranno comunque considerati sulla scorta
delle indicazioni dello stesso D.Lgs 626/94 e di altre norme di carattere
generale o particolare. (
6
)
(
5
) Direttiva del Consiglio relativa alla prescrizioni minime di sicurezza e di salute, concernenti la
movimentazione manuale di carichi che comporta, tra l'altro, rischi dorso-lombari per i lavoratori
(quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).
http://eur-lex.europa.eu, consultato il 10/08/10.
(
6
) http://www.ispesl.it, consultato il 09/08/10.
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L‟art. 48, al comma 2, stabilisce l‟obbligo, per il datore di lavoro, di
adottare misure organizzative o mezzi adeguati per ridurre il rischio
derivante dalla movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto degli
elementi forniti dall‟allegato VI. Tale allegato prevede, in particolare, i
casi in cui la movimentazione manuale può comportare, tra l‟altro, rischi
di lesioni dorso-lombari. Tra questi casi è previsto quello dei carichi
“troppo pesanti”, esplicitati con l‟indicazione numerica di 30 kg, che
costituisce una soglia a partire dalla quale il datore di lavoro deve
adottare comunque misure organizzative o mezzi adeguati per ridurre i
rischi di lesione dorso-lombare e deve sottoporre i lavoratori alla
sorveglianza sanitaria di cui all‟art 16. (
7
)
1.3 Decreto Legislativo 2008 n. 81 – titolo VI “TESTO
UNICO”
Dopo 14 anni dalla pubblicazione del Decreto Legislativo 626/94, quasi
tutta la Normativa di Sicurezza sul lavoro è stata rivista e, in pratica,
“accorpata” nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, denominato
“Testo Unico della Sicurezza”.
Tale Testo consta di 306 articoli, suddivisi in 13 Titoli e 51 Allegati.
Anche in questo Decreto troviamo un Titolo, il VI, completamente
dedicato alla Movimentazione Manuale dei Carichi. Al Capo I sono
presenti gli articoli 167, 168 e 169 che compongono il cuore del Titolo
stesso; nel Capo II troviamo gli articoli 170 e 171, relativi alle
sanzioni.(
8
)
(
7
) Colombini D. et al. (2010), “MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, Manuale operativo per
l’applicazione del Decreto Legislativo 81/08” Dossier Ambiente n°89, 16.
(
8
) L’articolo 171, relativo alle sanzioni a carico dei preposti, sarà poi abrogato dal Decreto 106 di
agosto 2009.