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Introduzione
Nell’ordinamento italiano si può riscontrare l’esistenza di due distinte categorie di misure
cautelari: le misure cautelari personali e le misure cautelari reali.
Il fondamento delle misure cautelari si rinviene nella necessità di creare “una serie di
situazioni intermedie volte a stabilire una continuità tra situazione giuridica di partenza e
situazione giuridica finale”
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, ciò allo scopo di evitare che il trascorre del tempo, necessario
al processo per giungere ad una sua conclusione, possa compromettere l’effettiva
eseguibilità della decisione finale.
Per quanto riguarda specificatamente le misure cautelari reali, si tratta di provvedimenti
giudiziali che incidono sul patrimonio di un determinato soggetto ed il loro fine comune è
quello di garantire l'esecuzione della sentenza definitiva od impedire che l'uso di una cosa
pertinente al reato possa agevolare le conseguenze di esso o la commissione di altri reati.
Per quanto attiene ai relativi requisiti sostanziali, deve rilevarsi come questi siano
identificati nella provvisorietà e nella strumentalità: con il primo concetto si è voluto fare
riferimento alla limitazione temporale degli effetti del provvedimento cautelare, mentre con
il secondo alla preordinazione e connessione del provvedimento stesso rispetto alla
successiva emanazione del provvedimento definitivo
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.
Per quanto concerne la provvisorietà si rende necessario evidenziare come, nella sua
accezione letterale, la stessa non coincida meramente con il termine temporaneità, da
intendersi una situazione limitata nel tempo, bensì identifichi una situazione che produce i
suoi effetti fino al sopraggiungere di un evento successivo, in vista ed in attesa del quale la
misura cautelare è stata adottata: il provvedimento cautelare è quindi destinato ad esaurirsi
nel momento in cui sopraggiunga una decisione definitiva sul merito della regiudicanda
oppure, tanto nella fase delle indagini preliminari, quanto in quella processuale, quando
vengano a mancare, anche per fatti sopravvenuti, i presupposti che lo giustificavano.
L’ulteriore caratteristica della strumentalità, in cui si manifesta il tratto distintivo
fondamentale delle misure cautelari reali, deve individuarsi nell’inidoneità del
provvedimento cautelare ad estrinsecarsi in modo autonomo rispetto all’ accertamento
processuale del fatto di reato, in relazione al quale la cautela è stata imposta: il
procedimento cautelare si inserisce, dunque, nel processo principale in chiave di
strumentalità ed accessorietà, risultando per tale ragione puramente eventuale ed
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De Luca “Lineamenti della tutela cautelare penale. La coercizione preventiva”
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Calamandrei “Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari”
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accessorio.
Il legislatore ha previsto, quali misure cautelari reali, il sequestro giudiziario, il sequestro
preventivo e il sequestro conservativo; quest’ultimo, a differenza degli altri due, è
disciplinato sia in ambito civile che in ambito penale.
Il sequestro giudiziario, disciplinato nel codice di procedura civile Libro IV “Dei
procedimenti speciali”, Titolo I “Dei procedimenti sommari”, Capo III “Dei procedimenti
cautelari”, Sezione II “Del sequestro”, all’articolo 670 rubricato, appunto, “Sequestro
giudiziario”, ha la funzione di assicurare la custodia di cose mobili o immobili, o
universalità di beni dei quali sia controversa la proprietà o il possesso ed risulti opportuno
provvedere alla loro custodia o gestione temporanea, ovvero libri registri, campioni o altre
cose di cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla
esibizione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia
Il sequestro preventivo viene disciplinato dagli articoli 321-323 del codice di procedura
penale, inseriti nel Libro IV “Misure cautelari”, Titolo II “Misure cautelari reali”, Capo II
“Sequestro preventivo”. Tale misura reale è applicabile in tre diverse ipotesi: quando vi è il
pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o
protrarre le conseguenze dello stesso, ad esempio, nel caso di pellicola cinematografica
oscena o di immobile abusivo; quando vi è il pericolo che la cosa possa agevolare la
commissione di altri reati, ad esempio, nel caso d denaro derivante da una rapina; quando la
cosa è pericolosa in sé, poiché di essa è consentita od imposta la confisca,ad esempio,
l’arma usata per commettere un reato.
Il sequestro conservativo è disciplinato sia nel codice di procedura civile e nel codice civile
sia nel codice di procedura penale ed è una misura preventiva e cautelare chiamata a far sì
che alcuni beni siano conservati in vista della futura esecuzione forzata, creando un vincolo
assimilabile a quello creato attraverso il pignoramento.
Nell’ambito civile, il sequestro conservativo nel Libro IV “Dei procedimenti speciali”,
Titolo I “Dei procedimenti sommari”, Capo III “Dei procedimenti cautelari”, Sezione II
“Del sequestro”, all’art. 671, rubricato “Sequestro conservativo”, del codice di procedura
civile, mentre nel codice civile trova regolamentazione agli articoli 2905 e 2906, inseriti nel
Libro VI “Della tutela dei diritti”, Titolo III “Della responsabilità patrimoniale, delle cause
di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale”, al Capo V “Dei mezzi di
conservazione della garanzia patrimoniale”, alla Sezione III “Sequestro conservativo,
rispettivamente rubricati “Sequestro nei confronti del debitore o del terzo” e “Effetti”.
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La finalità è quella di impedire che i beni del debitore, o le somme e le cose da lui dovute al
creditore, siano sottratti attraverso atti di disposizione, con conseguente pregiudizio del
diritto di credito: la conservazione della garanzia patrimoniale, che il sequestro
conservativo persegue, si pone in stretta correlazione con l’espropriazione forzata sui beni
che formano oggetto della garanzia e della responsabilità patrimoniale del debitore, nel
senso che la fruttuosità pratica della stessa espropriazione può essere assicurata dalla
misura cautelare.
Il sequestro conservativo si distingue da quello giudiziario per la diversità del tipo di diritto
del quale viene chiesta cautela, della natura di pregiudizio che la misura tende a
neutralizzare, per la non perfetta coincidenza dei beni da sottoporre al vincolo costituito dal
provvedimento cautelare
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.
Il sequestro conservativo, disciplinato in ambito penale, viene regolato dagli articoli 316-
320 del codice di procedura penale, nel Libro IV, “Misure cautelari”, Titolo II, “misure
cautelari reali”, Capo I, “Sequestro conservativo”.
Nell’art. 316 c.p.p. al comma 1, è regolato il sequestro, richiesto dal P.M., per ragioni
pubblicistiche, indicate nella pena pecuniaria, nelle spese del procedimento ed, infine, in
ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato
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; il comma 2, invece, si occupa della cautela
conservativa richiesta dalla parte civile, a tutela dell’adempimento delle obbligazioni
restitutorie e risarcitorie connesse all’esercizio dell’azione civile nel processo penale.
L’oggetto della mia tesi riguarda, per l’appunto, le misure cautelari reali e la loro relazione
rispetto ad un procedimento, sia penale che civile, nel quale vadano ad incidere nella sfera
di soggetti estranei alla specifica situazione in virtù della quale la misura stessa è stata
applicata.
Non è da sottovalutare il movimento giuridico e culturale che, negli ultimi decenni, ha
portato ad una sempre maggiore attenzione alle misure reali di contrasto alla criminalità
economica ed è per questo che nel mio elaborato ho deciso di analizzare anche l’istituto
giuridico della confisca.
La confisca è un provvedimento a carattere sanzionatorio, attraverso il quale la Pubblica
Amministrazione acquisisce la proprietà di un bene: a differenza di altre misure cautelari,
quali il sequestro preventivo o conservativo, la confisca non crea un semplice vincolo alla
libera disponibilità del bene, bensì priva il soggetto destinatario del provvedimento del
diritto di proprietà del bene che viene acquisito dallo Stato.
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Consolo “Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive”
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Fiorentin “Il sequestro conservativo”
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Il codice penale e numerose leggi speciali prevedono la confisca come misura di sicurezza
patrimoniale nei confronti di beni che siano direttamente o indirettamente collegati al reato,
per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna.
La confisca penale è prevista all’art. 240 c.p. ed è disposta dal giudice, in via facoltativa per
le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e che ne costituiscono il
prodotto o il profitto e, in via obbligatoria, per le cose la cui produzione, uso e detenzione
costituiscono reato e per il prezzo dello stesso.
Oltre all’ipotesi generale, il legislatore ha introdotto le più svariate ipotesi di confisca
speciale, da applicare nei casi e con le modalità previste per il caso specifico, le cui
funzioni e la cui natura giuridica cambiano a seconda della specifica confisca disciplinata.
Tra le più importanti, in virtù della loro funzione volta a reprimere la situazione di
antigiuridicità creatasi con la commissione del reato e prevenirne la commissione di nuovi,
spiccano la confisca per equivalente e la confisca di prevenzione.
Per quanto riguarda la confisca per equivalente, essa è disposta su somme di denaro, beni o
altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo, al
prodotto e al profitto del reato; prevista per talune fattispecie criminose allorquando sia
intervenuta condanna e sia impossibile identificare fisicamente le cose che ne costituiscono
effettivamente il prezzo, il prodotto o il profitto, l'istituto mira a impedire che l'impiego
economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il
vantaggio che era oggetto specifico del disegno criminoso.
La confisca per equivalente, pertanto, trova il suo fondamento e il suo unico limite nel
profitto derivato dal reato, non essendo commisurata in alcun modo né alla colpevolezza
del reo, né alla gravità dell'illecito, e prescinde dalla pericolosità che in qualsiasi modo
possa derivare dalla cosa o dall'uso della stessa.
Introdotta per la prima volta dalla legge “Rognoni-La Torre”, L. n°646 del 13 ottobre 1982,
la confisca di prevenzione viene comminata nei confronti dei beni dei quali non sia stata
dimostrata la legittima provenienza, rinvenuti nella disponibilità diretta o indiretta
dell'indiziato di appartenere ad una associazione di tipo mafioso: scopo di tale misura di
prevenzione, insieme con il sequestro preventivo, è l'impoverimento delle organizzazioni
criminali e delle persone che sono comunque implicate in fatti delinquenziali.
L'imprenditoria mafiosa, infatti, attraverso il controllo economico del territorio, impedisce
lo sviluppo di energie economiche legali, fino ad influenzare negativamente l'intero sistema
produttivo nazionale. L'azione dello Stato si esplica così in termini di indagini patrimoniali,
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sequestro e confisca dei beni, ed isolamento economico dal contesto territoriale in cui opera
il soggetto accusato di far parte di una associazione mafiosa.
L’intervento sempre più deciso del legislatore nel campo dei diritti patrimoniali non poteva
non comportare una serie di sovrapposizioni o interferenze con le varie branca
dell’ordinamento giuridico, specialmente il diritto civile in tutte le sue articolazioni, ossia i
diritti reali, il diritto dei contratti, il diritto societario e il diritto fallimentare.
La mia analisi giuridica delle misure cautelari reali ed ablatorie, successivamente ad
un’esposizione delle normative degli aspetti generali, si è concentrata nell’esporre proprio il
rapporto delle misure reali, incidenti sul patrimonio del soggetto passivo di esse, con la
normativa di specifici settori, in particolare la normativa fallimentare e la tutela dei terzi.
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Capitolo I
Il sequestro nelle diverse impostazioni codicistiche
1.1 I sequestri penali e civili: le loro finalità cautelari
Tra le misure cautelari tipizzate dalla legge, i sequestri si caratterizzano per la comune
finalità, tipicamente cautelare, di conservazione in senso lato del diritto oggetto del futuro o
già pendente processo di merito, per tutto il tempo di durata di quest’ultimo, senza però
anticipare alcun effetto pertinente all’accertamento contenuto nella relativa decisione di
merito.
Per questa ragione i sequestri non possono per nessuna ragione dar vita a cautele ultrattive,
in quanto non anticipando gli effetti, in tutto o in parte, della decisione sul merito, ma del
risultato finale della tutela giurisdizionale: la pronuncia della sentenza di merito è sempre
indispensabile per la realizzazione della finalità cautelare dei sequestri.
Il sequestro comporta un vincolo sulla cosa. E la conseguenza che di frequente deriva da
tale vincolo è che il bene, che ne è oggetto, viene separato da chi lo detiene. Un effetto che,
invece, si verifica necessariamente a seguito della misura cautelare reale è l’indisponibilità
del bene oggetto della misura stessa: lo scopo di questa inutilizzabilità è quello di impedire
che il soggetto titolare del diritto ne disponga, così da compromettere la fruttuosità del
relativo giudizio di merito.
È evidente che i sequestri penali e civili hanno una forte base normativa comune, ma ciò
non deve portare necessariamente all’individuazione di una perfetta simmetria tra la
materia cautelare prevista dal processo civile e quella configurata in ambito penale.
La dottrina civilistica, infatti, si era già allontanata da teorie formulate in passato, secondo
le quali le cautele erano considerate appendici dell’esecuzione forzata o come sanzioni
accessorie di minore entità rispetto alla sanzione principale. Neppure il concetto di garanzia
formulato dalla dottrina civilistica era adattabile, o comunque sufficiente a caratterizzare le
garanzie patrimoniali penali; infatti, dal punto di vista civilistico, la nozione di cui trattasi
ha un significato piuttosto ampio, come mezzo diretto a tutelare situazioni soggettive
preesistenti, ovvero come strumento volto ad assicurare l’adempimento di un’obbligazione
o il godimento di un diritto.
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Recentemente, con riferimento al codice processuale penale attualmente in vigore, è stato
sostenuto che, nonostante tali differenze, che non possono di certo essere ignorate, non è
esatto considerare le cautele previste in ambito penalistico come totalmente indipendenti da
quelle civilistiche: è possibile, infatti, individuare uno dei principi in comune, che connota
le cautele sia penali che civili, ossia la funzione di “aumentare la possibilità di
soddisfacimento degli interessi giuridicamente tutelati”
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Le ulteriori caratteristiche che accomunano i sequestri penali e civili sono la provvisorietà e
la strumentalità.
Per quanto concerne la provvisorietà si rende necessario evidenziare come, nella sua
accezione letterale, la stessa non coincida meramente con il termine “temporaneità”, da
intendersi una situazione limitata nel tempo, bensì identifichi una situazione che produce i
suoi effetti fino al sopraggiungere di un evento successivo in vista ed in attesa del quale la
misura cautelare è stata adottata .
Il provvedimento cautelare è quindi destinato ad esaurirsi nel momento in cui sopraggiunga
una decisione definitiva sul merito della regiudicanda oppure, tanto nella fase delle indagini
preliminari, quanto in quella processuale, quando vengano a mancare, anche per fatti
sopravvenuti, i presupposti che lo giustificavano .
L’ ulteriore caratteristica della strumentalità, in cui si manifesta il tratto distintivo
fondamentale delle misure cautelari reali, deve individuarsi nell’inidoneità del
provvedimento cautelare ad estrinsecarsi in modo autonomo rispetto all’ accertamento
processuale del fatto di reato in relazione al quale la cautela è stata imposta .
Il procedimento cautelare si inserisce, dunque, nel processo principale in chiave di
strumentalità ed accessorietà risultando per tale ragione puramente eventuale ed
accessorio: “il rapporto di strumentalità che lega immancabilmente ogni provvedimento
cautelare al provvedimento definitivo, in previsione del quale è emanato, è il carattere che
più nettamente distingue il provvedimento cautelare”
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Nel nostro ordinamento si hanno due specie di strumentalità: una strumentalità rigida,
secondo la quale il provvedimento cautelare emanato prima dell’inizio della causa di merito
diviene inefficace ove questa non sia instaurata entro un termine perentorio o
successivamente si estingua; una strumentalità cosiddetta attenuata o allentata secondo cui
il provvedimento cautelare emanato prima dell’inizio della causa di merito conserva
efficacia provvisoria anche se la causa di merito non sia instaurata o successivamente alla
sua instaurazione si estingua.
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Dinacci “Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale”
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Calamandrei “Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari”