4
INTRODUZIONE
Lo sciopero rappresenta da sempre il mezzo di tutela principale dei lavoratori.
Non è possibile, infatti, comprendere pienamente il diritto del lavoro attuale se non si
analizzano le vicende e le prospettive di evoluzione di tale azione di lotta.
In particolare, nel primo capitolo ne ho descritto gli aspetti basilari partendo da una
configurazione come delitto fino a giungere alla situazione attuale, in cui lo sciopero
viene definito un diritto. Ho inoltre messo in evidenza come l‟apparato normativo che
lo disciplina sia esiguo poiché l‟unica norma a cui possiamo riferirci è l‟art.40 della
Costituzione. Ciò, quindi, ha richiesto l‟intervento della giurisprudenza, chiamata a
stabilirne modalità e limiti di esercizio.
Nonostante ciò, l‟esempio dell‟accordo di Pomigliano in cui la Fiat ha proposto ai
lavoratori un regolamento rigido, smentisce quanto sopra detto in quanto l‟azienda
impedisce ai lavoratori il diritto allo sciopero, tramite la previsione di una clausola di
tregua.
Ciò dimostra come quest‟ultimo coinvolga interessi contrapposti : da un lato il diritto
di scioperare dei lavoratori e dall‟altro l‟interesse economico dell‟impresa.
Nel secondo capitolo, invece, ho analizzato un ambito più specifico, quello dello
sciopero nei servizi pubblici essenziali. Partendo dalle origine del conflitto sociale, ho
analizzato le cause della profonda trasformazione che negli ultimi anni ha
determinato il processo di „„terziarizzazione‟‟ dello sciopero.
In questo caso, però, la realtà è ben diversa perché oltre all‟impresa e ai suoi
dipendenti, viene coinvolta una terza parte, gli utenti-cittadini. Essi, infatti,
rappresentano la principale vittima del conflitto.
Con la legge 146/90, che prevede l‟obbligo di garantire delle prestazioni minime
indispensabili durante lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, si è cercato di porre
un rimedio a questa situazione.
5
Tuttavia essa non ha risolto tutti i problemi. In particolare, durante il conflitto non si
arreca un danno effettivo né all‟azienda né ai lavoratori ma a subire le maggiori
conseguenze sono sempre gli utenti.
Le aziende traggono, infatti, un ingiusto vantaggio dallo sciopero in quanto le
prestazioni minime, spesso, sono quasi coincidenti con quelle normalmente erogate.
I lavoratori, invece, ricevono comunque la retribuzione perché pongono in essere
delle prestazioni straordinarie.
Nell‟ultimo capitolo, introduco il concetto di sciopero virtuale. Uno sciopero in base
al quale i lavoratori devono prestare il proprio lavoro ma non vengono retribuiti
mentre l‟azienda deve sopportare un ingente danno economico derivante dall‟obbligo
di versare una cospicua somma di denaro, oltre alla retribuizioni, ad un fondo
cogestito.
Tuttavia esso presenta aspetti sia positivi che negativi, che ho cercato sinteticamente
di evidenziare, perché anche se appare uno sciopero che viene incontro alle esigenze
degli utenti provoca un eccessivo danno e una penalizzazione all‟impresa.
E nella crisi economica che già stiamo vivendo, questo non andrebbe sottovalutato.
Tutto ciò per dimostrare come lo studio degli strumenti giuridici è uno studio che
deve essere continuamente rivisto e come sia difficile riuscire a raggiungere delle
verità definitive
6
CAPITOLO 1
I PRINCIPI SULLO SCIOPERO IN GENERALE
1.LO SCIOPERO
Con il termine sciopero si indicano quelle forme di lotta sindacale che si concretano
in un‟astensione collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori aderenti
ad un‟organizzazione sindacale o ad un gruppo occasionalmente coalizzato, per il
raggiungimento di un fine comune : sospendere l‟attività produttiva in modo da
indurre il datore di lavoro ad accogliere le proprie rivendicazioni economiche o
professionali. Tale strumento, quindi, viene utilizzato dai lavoratori per ottenere la
soddisfazione di alcune esigenze comuni, tra cui il miglioramento delle condizioni di
lavoro, e costituisce una delle manifestazioni essenziali ed originarie della coalizione
sindacale.
L‟elemento che caratterizza lo sciopero è, appunto, l‟astensione temporanea,
collettiva e volontaria dal lavoro di un gruppo di lavoratori. Elemento che permette di
distinguerlo da altre forme di lotta sindacale designate con lo stesso termine
1
.
Tra queste rientrano lo sciopero del rendimento tramite cui viene rallentato il
normale ritmo dell‟attività; lo sciopero delle mansioni in base al quale i lavoratori si
rifiutano di svolgere solo una parte dei compiti ad essi assegnati dal datore di lavoro;
lo sciopero attivo in cui l‟attività lavorativa viene posta in essere in maniera
contrastante con i criteri direttivi indicati dal datore di lavoro; l‟ostruzionismo in cui
si ha un‟applicazione eccessivamente rigida delle direttive, rendendo il lavoro meno
flessibile; la non collaborazione, in cui si esegue solo ciò che è coerente con
l‟obbligo contrattuale, non ponendo in essere prestazioni accessorie
2
.
1
V.PINTO ,Lo sciopero, in Dig.Dis.Priv., vol.II pag.220
2
V.PINTO, ibidem
7
Nell‟affrontare l‟argomento dello sciopero, si resta colpiti dalla miriade di „„valenze
simboliche‟‟che esso sembra suscitare. Valenze che si riflettono all‟interno della
sterminata letteratura che si è accumulata attorno ad esso. Tuttavia tutte le teorie dello
sciopero sono accumunate da una caratteristica : l‟astensione è finalizzata
all‟autotutela di un interesse collettivo di cui è titolare una collettività di lavoratori.
Secondo Riccardo Del Punta „„lo sciopero è una sorta di leva di Archimede del
diritto del lavoro
3
‟‟. Esso, infatti, ha un ruolo centrale all‟interno della società ed è la
storia stessa a dimostrarlo a partire dalle „„prime lotte operaie che segnarono il
battesimo della materia e poi per tutto il corso dell‟ <<età classica>> del diritto del
lavoro
4
.‟‟
Lo sciopero, infatti, contiene in sé tutti gli elementi del „„paradigma lavoristico‟‟ : la
consapevolezza di una contrapposizione di interessi fra la classe proprietaria dei
mezzi di produzione e la classe operaia; la centralità del conflitto industriale;
l‟attribuzione ai lavoratori di uno strumento di difesa collettivo mediante il quale
poter tutelare i propri interessi.
Esso, inoltre, si configura, come sostiene Riccardo Del punta, come „„il simbolo di
una nuova concezione della democrazia; una democrazia sociale,orientata dalla stella
polare dell‟uguaglianza
5
‟‟.
A prima vista, però, lo sciopero, potrebbe risultare distante dal diritto tradizionale
tanto da poter essere considerato come segno contraddittorio all‟interno
dell‟ordinamento. Questo perché tale azione di autotutela viola il principio pacta sunt
servanda ( cioè quel principio in base al quale i patti devono essere rispettati) poiché
genera l‟inadempimento del contratto individuale.
Giovanni Pino, a tal proposito, definisce lo sciopero come la „„punta di diamante del
conflitto industriale
6
‟‟ perché con esso il datore di lavoro viene colpito nel segno :
l‟incidenza negativa sulla produzione dell‟impresa.
3
R.DEL PUNTA, Lo sciopero, Torino, 2007, pag.393
4
R.DEL PUNTA, ibidem
5
R.DEL PUNTA, ivi, pag.395
6
G.PINO, Conflitto e autonomia collettiva, Torino, 2005, pag.5
8
Tali premesse evidenziano, allora, come non sia facile scrivere dello sciopero nel
nostro ordinamento. Infatti, l‟art.40 della Costituzione <<il diritto di sciopero si
esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano>> è scarno e rinvia a leggi che non
sono state sinora emanate ; in tale contesto, quindi, l‟interprete sarebbe libero di
attribuire alla norma i significati che preferisce. Considerando, infatti, le trattazioni in
materia dell‟ultimo quarantennio, risultano opinioni varie e discordanti.
Per tali motivi, è necessario vedere cosa sia lo sciopero nell‟esperienza reale che,
spesso, si discosta da quella normativa.
2.CENNI STORICI
Lo sciopero è un‟azione sociale che deriva dalla prima rivoluzione industriale e che si
è diffusa, progressivamente, in vari paesi d‟Europa e dell‟America settentrionale
come strumento di tutela delle classi lavoratrici, in particolare della classe operaia.
Da un punto di vista formale, il lavoratore è legato all‟impresa da un libero contratto
di lavoro. Tuttavia esso è, in realtà, un contratto di adesione in base al quale la
controparte più forte detta unilateralmente le condizioni a cui la parte svantaggiata
deve sottostare
7
.
Di conseguenza, i lavoratori solo coalizzandosi possono acquistare una relativa
libertà contrattuale, la quale si esplica tramite la contrattazione collettiva.
Quest‟ultima rappresenta un rapporto che viene istaurato tra sindacati dei lavoratori e
confederazioni dei datori di lavoro dal quale scaturiscono degli accordi autonomi, con
cui si stabiliscono i parametri e le regole fondamentali cui dovranno attenersi i
contratti di lavoro individuali.
7
G.PERA, Lo sciopero, in Enc.Dir,vol.XLI pag.700
9
L‟ordinamento moderno ha dato tre diverse qualificazioni dello sciopero. Esse furono
schematizzate da Piero Calamandrei
8
e rappresentano una chiave di lettura utile ad
evidenziare valutazioni implicite nelle diverse discipline positive che trattano dello
sciopero. Si assiste, in particolare, al successivo passaggio dallo sciopero reato allo
sciopero libertà e dallo sciopero libertà allo sciopero diritto.
Fino al 1889 vigeva, in Italia, una regolamentazione penale che considerava lo
sciopero un delitto
9
. Tale divieto derivava da ragioni di ordine pubblico. Il fine,
infatti, era quello di evitare che si arrecassero danni all‟economia e alla pace
sociale
10
.
La prima legislazione dello sciopero, quindi, fu di natura repressiva. A conferma di
ciò troviamo il decreto penale sancito dalla legge Le Chapelier del 14-17 giugno 1971
che fu riconfermato dagli art.415-416 del codice penale francese del 1818 ed esteso
da Napoleone ai territori occupati, tra cui l‟Italia
11
.
In seguito, in tutte le regioni d‟Italia fu estesa la normativa del Codice Sardo del 20
novembre 1859 che puniva <<tutte le intese degli operai allo scopo di sospendere,
ostacolare o far rincarare il lavoro senza ragionevole causa>>. A tale situazione
faceva eccezione la Toscana in cui il codice del 20 giugno 1853 riconobbe la liceità
dello sciopero punendo solo i casi in cui, per ottenere la cessazione del lavoro,fosse
stata usata violenza e tale riconoscimento durò fino alla proclamazione del Regno
12
.
Nel 1889, il divieto di coalizione venne abrogato grazie all‟emanazione del codice
Zanardelli
13
. Lo sciopero, così ,non fu più perseguibile penalmente , ad eccezione dei
casi in cui venisse posto in essere con violenza o minaccia, e divenne oggetto di una
„„mera libertà‟‟
14
. Ma questo non risolveva la questione perché lo sciopero non
veniva represso penalmente, ma non veniva neanche qualificato come diritto, perciò
8
P.CALAMANDREI, Diritti di libertà, diritti sociali e sacralità della giurisdizione, Firenze, 2007, pag.121
9
B.VENEZIANI, Lo sciopero, in Enc.Trec, vol. II, pag.1
10
V.PINTO, Lo sciopero, in Dig.Disc.Priv, vol.II, pag.220
11
M.VACCA, Il diritto di sciopero e le sue limitazioni nelle organizzazioni e nei paesei europei, Milano 1983, pag.23
12
M.VACCA, ivi, pag.24
13
Codice penale italiano del 1889
14
B.VENEZIANI, Lo sciopero, in Enc.Trec, pag.1
10
si poneva il problema delle conseguenze dell‟azione sindacale sul piano civilistico del
rapporto obbligatorio.
L‟astensione collettiva, infatti, si snodava in una miriade di astensioni individuali
tanto da ricondurre lo sciopero all‟inadempimento contrattuale. Ad essere leso non
era più l‟interesse generale ma l‟interesse individuale dell‟imprenditore, il quale in
base al contratto stipulato ha diritto alla prestazione di lavoro
15
.
Nel 1926, con l‟ordinamento corporativo, lo sciopero fu nuovamente oggetto di
repressione penale tanto che, in tale clima, scaturirono numerose figure criminose,
delitti contro l‟economia nazionale che furono, poi, inserite nel codice penale del
1931 tutt‟ora vigente. Tra queste: il reato di sciopero e di serrata per fini
contrattuali,i reati di sciopero politico e di sciopero di solidarietà,di boicottaggio,di
occupazione d‟azienda e di sabotaggio
16
.
Con la caduta del fascismo e la promulgazione della Costituzione, l‟astensione dal
lavoro è stata qualificata come diritto. Il perseguimento, attraverso lo sciopero, di un
interesse comune ai lavoratori non è più in contrasto con l‟interesse generale, fino ad
essere considerato addirittura prevalente sull‟opposto interesse individuale
all‟adempimento dell‟obbligazione lavorativa
17
. Infatti, essendo lo sciopero un diritto,
il suo esercizio non può essere qualificato come illecito, né comportare alcuna
responsabilità contrattuale.
In seguito alla diversa concezione dello sciopero ,inteso come diritto, l‟art.40 diventa
la migliore espressione di un modello statuale che risulta essere rappresentativo di
una realtà variegata e non più portatrice di interessi omogenei. Una realtà che
accoglie pienamente lo sciopero tra i diritti previsti nella Carta Costituzionale perché
esso rappresenta uno strumento in grado di permettere l‟effettiva partecipazione dei
lavoratori alla modificazione dei rapporti economici e sociali nei quali essi operano
18
.
15
V.PINTO, Lo sciopero, in Dig.Disc.Priv.,vol.II pag.220
16
B.VENEZIANI, Lo sciopero, in Enc.Trec,vol.II pag.1
17
V.PINTO, Lo sciopero, in Dig.Disc.Priv vol.III , pag.221
18
G.PINO, Conflitto e autonomia collettiva, Torino 2005, pag.35
11
Tuttavia, per comprendere correttamente l‟istituto del diritto di sciopero, sancito
nell‟art.40, non è sufficiente solo una sintesi delle norme positive, ma bisogna
indirizzarsi verso una visione dinamica della norma stessa che consideri la sua
positivizzazione come il punto di partenza per realizzare altri obiettivi e principi.
Dunque, la norma non è un punto d‟arrivo ma un sistema aperto i cui contenuti
potranno essere completati dalla messa in opera del modello costituzionale.
In base a ciò, alcune ricostruzioni dottrinali dei primissimi anni‟ 50 hanno ritenuto
che la norma costituzionale sul diritto di sciopero fosse una norma meramente
programmatica(), la cui efficacia dipendesse dall‟effettiva emanazione di leggi
attuative. Ma non è così, perché la parte dell‟art.40 che enuncia il riconoscimento
costituzionale del diritto di sciopero deve essere considerata una norma precettiva().
Di conseguenza, è vero che l‟art.40 definisce il principio generale e rinvia a
successivi interventi normativi ma l‟assenza di questi non lede l‟attuazione del
precetto.
L‟art.40, quindi, si snoda in due locuzioni fondamentali : la prima ‘‘il diritto di
sciopero si esercita’’ riconosce pienamente il diritto e impedisce al legislatore di
emanare leggi in contrasto con esso; la seconda „„nell’ambito delle leggi che lo
regolano‟‟ si riferisce all‟eventuale definizione delle modalità di esercizio e dei limiti
19
.
3.LO SCIOPERO NELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
Nella Costituzione ,quindi, la norma fondamentale in materia di sciopero è l‟art.40, il
quale ‘‘garantisce l’esercizio del diritto di sciopero nell’ambito delle leggi che lo
regolano
20
’’.
19
G.PINO, ivi, pag.40
20
B.VENEZIANI, Lo sciopero, in Enc.Trec, pag.2
12
In realtà, ad eccezione della legge n.146/90 in materia di sciopero nei servizi
pubblici essenziali, la regolamentazione positiva dello sciopero è minima. Vi sono,
infatti, poche disposizioni legislative riferite a tale fenomeno. Esse limitano il diritto
di sciopero di specifiche categorie di lavoratori (militari, personale penitenziario e
della Polizia di Stato; controllori di volo e addetti alla sicurezza degli impianti
nucleari) e sanzionano il datore di lavoro nel momento in cui cerca di impedire la
partecipazione ad uno sciopero
21
.
L‟art.40, comunque, ha una portata rilevante perché evidenzia il contrasto tra lo Stato
sociale contemporaneo e lo Stato liberale : quest‟ultimo, infatti, si fondava sul
principio di uguaglianza formale del cittadino di fronte alla legge; lo Stato sociale
prefigurato dalla Costituzione, invece, tende alla realizzazione di un‟eguaglianza
sostanziale
22
.
Tali premesse sono fondamentali per l‟interpretazione dell‟art.40 che -fino alla
recente legge n.146/1990- è rimasto isolato a disciplinare i conflitti collettivi.
Il fatto che per più di un quarantennio siano mancate leggi regolatrici dello sciopero,
ha lasciato ampi spazi alla giurisprudenza. Ciò ha impedito <<l‟assurdo di un diritto
suscettibile di svolgersi per un tempo indeterminato al di fuori di ogni limite>>
23
.
Alla costruzione giurisprudenziale hanno preso parte i giudici ordinari ma anche
quelli costituzionali poiché le disposizioni penali sul conflitto collettivo(artt.502
ss.c.p.) non sono state abrogate, malgrado l‟ordinamento corporativo sia stato
soppresso.
Uno dei problemi affrontati è stato individuare l‟ambito di applicazione della
garanzia costituzionale e, in particolare , l‟ampiezza del termine sciopero. Poiché
manca una nozione costituzionale di sciopero, infatti, sembrerebbe che la garanzia,
prevista dall‟art.40, debba estendersi a tutte le forme del conflitto collettivo che, per
consuetudine, sono definite sciopero
24
.
21
V.PINTO, Lo sciopero, in Dig.Disc.Priv,VOL.II pag.221
22
B.VENEZIANI, Lo sciopero, in Enc.Trec, pag.2
23
A.VALLEBONA, Le regole dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, Torino, 2007, pag.10
24
V.PINTO, Lo sciopero, in Dig.Disc.Priv,vol.II pag.221