4
matrimonio e, proprio per questo, esse sono state definite con
nomignoli quali “matrimonio di serie B” o “Marriage bis”. Alla luce
della disciplina prevista in Francia e in Portogallo, tali unioni si
presentano come uno strumento normativo utile alla tutela di
situazioni affettive, sia per le coppie eterosessuali ( cui è stata garantita
un alternativa giuridica più “leggera” del matrimonio ), sia per le
coppie omosessuali ( per cui tali istituti costituiscono l’unico mezzo
disponibile per godere di una forma di riconoscimento e di protezione
giuridica ).
ξ Un secondo gruppo di paesi, invece, ha preferito introdurre nel
proprio ordinamento un tipo di unione civile sostanzialmente identico
al matrimonio, ma riservato alle sole coppie omosessuali. Le uniche
differenze normative tra civil partners e coniugi si concretano nelle
perplessità espresse da alcuni stati ( Germania, Svizzera, Danimarca e
Finlandia ) sull’opportunità di concedere a tali coppie la possibilità di
crescere con sé dei figli e, dunque, in alcune preclusioni per i civil
partners ad istituti quali l’adozione e la procreazione assistita.
ξ Un terzo gruppo di paesi ( Belgio, Olanda e Spagna ) ha deciso di
accogliere appieno le istanze promosse dai militanti gay: dapprima
creando delle nuove forme di unione, aperte anche a coppie
eterosessuali; in secondo luogo aprendo l’istituto del matrimonio civile
anche alle coppie omosessuali. In tali stati il panorama normativo
dunque prevede, oltre ad una quasi totale equiparazione tra coppie
omosessuali ed eterosessuali, anche alternative più “leggere” del
matrimonio, costituite da quelle forme di unione civile
precedentemente create e poi mantenute nei rispettivi ordinamenti
giuridici, per entrambe le tipologie di coppia. In sostanza in tali
ordinamenti, per una coppia, sia essa eterosessuale od omosessuale,
adesso il matrimonio non è più l’unico istituto utile ad ottenere un
riconoscimento ufficiale della propria unione, bensì uno tra i possibili,
5
pertanto, se è vero che non c’è libertà senza una ragionevole
alternativa, ove il matrimonio sia utilizzato, ciò non avverrà per
obbligo, ma per una libera scelta personale; libera scelta che, peraltro,
ogni collettività democratica, a mio parere, dovrebbe cercare di
promuovere.
Al primo, secondo e terzo gruppo di Stati saranno rispettivamente dedicate
la prima, la seconda e la terza parte della trattazione, che specificano le
opportunità giuridiche concesse alle “nuove” realtà sociali, partendo dai sistemi
meno liberali e giungendo progressivamente alle realtà giuridiche più aperte ed
egalitarie.
L’esposizione si concluderà con alcune riflessioni in merito all’opportunità
giuridica e sociale di riconoscere, anche in Italia, nuove forme di unione civile.
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PARTE I: I “MARRIAGE BIS”
CAPITOLO I : LE UNIONI CIVILI IN FRANCIA: IL PACS E IL
CONCUBINAGE
1. Nozione di PACS: soggetti legittimati a concluderlo; nozione di
concubinage
Il 13 ottobre del 1999, in Francia, è stata approvata la Legge n. 944/1999.
Essa ha modificato il Code Civil introducendo nel libro I un Titre XII dedicato
alla disciplina “du pacte civil de solidaritè et du concubinage“. L’articolo 515-1
del code civil definisce il Pacte civil de solidaritè, descrivendolo come un
contratto concluso tra due persone fisiche maggiorenni, dello stesso o di diverso
sesso, per organizzare la loro vita in comune
1
. Il PACS, dunque, è una forma di
unione civile rivolta non solo alle coppie omosessuali
2
ma, più generalmente, a
persone conviventi che potranno avvalersene in caso non possano o non vogliano
servirsi del matrimonio civile o religioso, né essere private di alcune delle tutele e
delle prerogative di cui gode una coppia unita in matrimonio. L’unico requisito
soggettivo espressamente richiesto per stipulare un PACS è che i contraenti
abbiano raggiunto la maggiore età. Secondo quanto disposto dall’articolo 515-2
sussistono tuttavia ulteriori impedimenti; non possono infatti concludere un
PACS gli ascendenti, i discendenti e gli affini in linea retta, i collaterali fino al
terzo grado nonché le persone già legate ad altra in matrimonio o in partenariat.
1
Art. 515-1 – Un pacte civil de solidaritè est un contrat convlu par deux personnes
physiques majeures, de sexe différent ou de meme sexe, pour organiser leur vie
commune.
2
come si vedrà meglio nella seconda parte della trattazione, dedicata ai matrimoni
omosessuali, altri paesi hanno legiferato in tema di unioni civili preoccupandosi
unicamente di parificare o, quanto meno, di equilibrare la situazione giuridica delle coppie
omosessuali rispetto a quella delle coppie eterosessuali ma senza prevedere alcuna
nuova disciplina per queste ultime.
7
L’articolo 506-1 dispone infine che il PACS è precluso alle persone sottoposte a
tutela.
Con la stessa legge è stato introdotto in Francia anche l’istituto del
concubinage
3
, “un’unione di fatto caratterizzata da una vita in comune stabile tra
due persone dello stesso o di diverso sesso che vivono in coppia”. Per essere
concubins è dunque espressamente richiesta, oltre ad una vita in comune, peraltro
“stabile”, una vita “di coppia” e ciò suggerisce che per la realizzazione della
fattispecie prevista dalla legge sia necessaria la presenza di un legame affettivo,
requisito non espressamente richiesto per la stipulazione di un PACS per cui è
invece chiesta, qual presupposto di riconoscimento, la sola presenza di una
convivenza tra i partenaires. Dal silenzio legislativo e dalla mancanza di
un’apposita procedura di registrazione si desume inoltre che la prova del
concubinage potrà essere fornita con ogni mezzo legittimo.
2. La Registrazione del PACS
Il PACS produrrà appieno i suoi effetti solo al termine della procedura di
registrazione prevista dall’articolo 515-3 che impone, a coloro i quali l’abbiano
stipulato, l’espletamento di determinate formalità.
Le parti avranno l’onere di rilasciare, presso la cancelleria del tribunal
d’instance competente nel luogo in cui hanno deciso di fissare la propria
residenza comune, un’apposita dichiarazione congiunta in cui acconsentono
all’instaurazione del legame di partneraiat; dovranno inoltre consegnare al
cancelliere, in duplice copia, il testo dell’accordo disciplinante i reciproci effetti
del contratto, nonché gli atti dello stato civile e un apposito certificato emesso
della cancelleria del tribunal d’instance competente nel loro luogo di nascita o, in
caso siano nati all’estero, del tribunal de grand instance di Parigi. I suddetti atti
serviranno a dimostrare l’insussistenza degli impedimenti previsti dall’articolo
3
Art. 515-8 – Le concubinage est une union de fait, caractérisée par un vie commune
présentant un caractère de stabilité, entre deux personnes, de sexe différent ou de
meme sexe, qui vivent en couple
8
515-2. Fatto ciò, il cancelliere provvederà poi all’iscrizione dell’accordo in un
apposito registro
4
conferendogli data certa e rendendolo opponibile ai terzi; una
volta vistati e datati, i due esemplari originali dell’accordo saranno restituiti ai
partenaires. Della dichiarazione congiunta sarà inoltre fatta menzione in un
secondo registro conservato presso il tribunal d’instance del luogo di nascita di
ognuno dei partenaires o, in caso siano nati all’estero, presso il tribunal de
grande instance di Parigi.
Ogni eventuale modifica degli accordi presi dovrà essere effettuata per
mezzo di un’ulteriore dichiarazione congiunta, da effettuarsi presso la cancelleria
del Tribunal d’instance che ha redatto l’atto iniziale di registrazione. A
quest’ultimo sarà unito in duplice copia, a pena d’irricevibilità, l’atto che apporta
le modifiche all’accordo.
In caso uno dei due partenaires sia di nazionalità francese le formalità
necessarie per la registrazione o la modifica di un PACS potranno essere espletate
anche all’estero, per mezzo degli agenti diplomatici e consolari.
3. Oggetto ed Effetti civili del PACS.
Ai sensi dell’articolo 515-4 oggetto dell’accordo concluso tra i partenaires è
l’apporto di un “aiuto reciproco e materiale”
5
. Il legislatore francese ha dunque
evitato di imporre rigidi schemi, lasciando alle parti ampia autonomia, nei limiti
della legge, per quanto concerne la concreta determinazione delle obbligazioni ex
contractu cui i partenaires saranno reciprocamente tenuti all’interno del rapporto
di partenariat.
Quanto ai beni acquistati dopo la sottoscrizione del PACS, occorre
distinguere a seconda si tratti di beni mobili destinati ad arredare l’abitazione
comune oppure di altri beni: riguardo ai primi, in assenza di diversa indicazione
nell’accordo registrato, i partenaires entreranno in regime di comunione dei beni
4
nello stesso registro, previsto dal V° comma dell’art. 515-3, in seguito, sarà annotata
anche l’estinzione del PACS ( vedi infra al paragrafo “5. Lo scioglimento del PACS” )
5
aide mutuelle et matérielle.
9
ed ognuno ne diverrà proprietario per la metà; anche per tutti gli altri beni si
presume la comunione per metà ma, in tal caso, la presunzione d’indivision potrà
essere smentita solo da una diversa indicazione nell’atto d’acquisto dei beni stessi.
Nei rapporti “esterni”, la coppia è soggetta ad un regime di solidarietà
passiva, infatti, ognuno dei partenaires è solidalmente tenuto con l’altro
all’adempimento delle obbligazioni assunte verso terzi per soddisfare i bisogni
della vita quotidiana e per il pagamento delle spese relative all’abitazione
comune.
4. Gli altri effetti giuridici del PACS e gli effetti del Concubinage.
La Legge 944/1999 si è preoccupata di disciplinare anche specifici aspetti
pubblicistici del partenariat modificando all’uopo determinate disposizioni nel
code des impôts , nel code de sicurtè sociale, nel code du travail, nella legge sulla
funzione pubblica dello stato ( loi 84/16 dell’11 gennaio 1984 ) e nella legge
sulla locazione d’immobile ( loi 89-462 del 6 luglio 1989 ). Grazie al “nuovo” art.
12 bis dell’ordinanza no 45-2658 del 2 Novembre 1945, inoltre, l’aver concluso
un PACS con un cittadino Francese costituisce uno degli elementi apprezzati, in
tema di legami personali, per la concessione a cittadini stranieri di un permesso di
soggiorno in Francia.
Effetti Fiscali
A partire dal terzo anno successivo alla data di registrazione del PACS,
l’articolo 6-1 comma III° del code des impôts prevede che i partenaires siano
soggetti ad un regime d’imposizione congiunta. Essi saranno dunque solidalmente
responsabili di un'unica obbligazione d’imposta, determinata sulla base dei redditi
elencati dal I° comma dello stesso articolo che prevede, per il contribuente, la