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INTRODUZIONE
Sul finire degli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso i sistemi
amministrativi dei Paesi occidentali sono stati interessati da processi di
modernizzazione volti ad adottare logiche manageriali e aziendali allo scopo di
migliorarne l’efficienza e l’economicità. Il fenomeno è stato definito New
Public Management
1
.
In Italia tale processo si è realizzato più lentamente, anche a causa del ritardo
con cui siamo giunti all’approvazione di una legge generale sulla procedura
amministrativa. Tuttavia, occorre ricordare che nella metà degli anni Ottanta la
c.d. Commissione Nigro era stata istituita in Parlamento nell’obiettivo di
elaborare un disegno di legge generale che disciplinasse l’attività
amministrativa. Tra le diverse misure contenute nel disegno di legge elaborato
dalla Commissione Nigro si ricorda la regolazione in materia di accesso ai
documenti amministrativi che prevedeva il riconoscimento di quest'ultimo a
“chiunque”, senza che il richiedente dovesse dimostrare di avere un particolare
interesse alla conoscenza di certe informazioni; dal canto suo,
l’amministrazione avrebbe dovuto controllare che non vi fossero contenute
informazioni la cui diffusione avrebbe potuto ledere specifici interessi ed in tali
casi limitare l’accesso.
Il lavoro della Commissione, seppur solo in parte e con contenuti talvolta
diversi, si è riversato successivamente nella legge 7 agosto 1990, n. 241,
contenente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, attraverso cui sono stati dettati
i criteri fondamentali per regolare il rapporto tra pubbliche amministrazioni e
cittadini.
Progressivamente, il percorso di riforma ha condotto ad un superamento del
modello amministrativo tradizionale, gerarchico ed autoreferenziale nella sua
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Sul tema, tra gli altri, C. Hood, A public management for all seasons, in Public
Administration, vol. 69, 1991, p. 3 e ss.
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struttura e rigido nei processi decisionali, informativi e comunicativi, a favore
di un’organizzazione capace di operare in chiave aziendalistica.
La ratio della riforma in parte si lega alla lotta alla corruzione e all’illegalità,
più in generale alla cd. maladministration, per cui l’attenzione viene posta sul
principio di trasparenza nelle comunicazioni da e verso le amministrazioni
pubbliche affinché venga rispettato il principio democratico. Di conseguenza,
la disciplina in materia di procedimento amministrativo è stata letta quale
attuazione dell’art. 97, Cost., che affianca al principio di imparzialità il
principio del buon andamento ed impone alle amministrazioni pubbliche di
agire nel rispetto del principio di legalità e nell’ottica finalistica del
raggiungimento di risultati, sul cui significato implicito torneremo
approfonditamente più avanti.
Inoltre, se fino agli anni Novanta la natura giuridica pubblica del rapporto di
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni era indiscussa, con il D.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, recante “Norme in materia di razionalizzazione
dell’organizzazione dell’amministrazione e revisione della disciplina del
pubblico impiego”, si è consolidato il c.d. processo di “privatizzazione” dello
stesso. Tale normativa, infatti, ha stabilito che i rapporti di lavoro dei
dipendenti della pubblica amministrazione siano disciplinati dal Capo I, Titolo
II, Libro V, del Codice civile e pertanto assoggettati, seppur non interamente,
al regime giuridico del diritto privato
2
.
Il processo di cambiamento del settore pubblico è stato definito da molti
“aziendalizzazione delle amministrazioni pubbliche”
3
: l’applicazione, cioè, di
regole e dinamiche proprie delle aziende agli apparati della pubblica
amministrazione, per cui i servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche
vengono trattati alla stregua di prodotti di impresa, i controlli di legittimità si
trasformano in verifiche di merito e i cittadini sono considerati al pari di clienti.
La trasparenza, introdotta nell’art. 1 della l. 241/1990, in questo contesto, viene
a costituire il principio informatore dell’azione amministrativa cui devono
2
M. Mulazzani, Economia della aziende e delle amministrazioni pubbliche, Gli enti locali e le
Regioni.
Lineamenti economico-aziendali, Vol. II, Padova, Cedam, 2006, p. 17.
3
Cfr., E. Borgonovi, Principi e sistemi aziendali per le amministrazioni pubbliche, Milano,
Egea, 2005 p. 8.
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ispirarsi i rapporti tra amministrazione pubblica e utenti, espressione della
democrazia politica e strumento per la comprensione dei processi decisionali e
dell’attività di erogazione di servizi al pubblico; di conseguenza, il diritto di
accesso agli atti amministrativi e la pubblicità, in primis, diventano strumenti
garanti di tale principio per favorire la partecipazione dei cittadini e per
prevenire la corruzione
4
.
Più recentemente, la trasparenza amministrativa ha assunto caratteri più
accentuati attraverso il fenomeno dell’Open Data, attuativo del pensiero
dell’Open Government, ossia la partecipazione attiva e condivisa dei cittadini
alle scelte amministrative, presupposto di un’amministrazione aperta che renda
fruibili alla collettività le informazioni di cui è in possesso.
Ulteriore principio fondante il processo di aziendalizzazione delle
amministrazioni pubbliche è quello dell’economicità, ossia l’ottimizzazione del
rapporto economico fra risultato ottenuto e mezzi utilizzati per il suo
conseguimento, cui si deve aggiungere il principio della semplificazione
amministrativa, in modo da contribuire al miglioramento dell’efficienza dei
risultati.
Si tratta, quindi, di un modello organizzativo partecipativo e relazionale che
tiene conto dei bisogni e delle attese concrete dei cittadini. Bisogni e attese che
orientano l’attività svolta, il cui fine ultimo è naturalmente la realizzazione
dell’interesse generale
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.
Il lavoro qui di seguito proposto si apre con una descrizione sistematica
dell'avvio del periodo di riforme avvenuto nei primi anni Novanta, momento in
cui si procede alla progressiva aziendalizzazione del settore pubblico, che ha
comportato una riforma dei rapporti tra P.A. e cittadini e della disciplina del
rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.; si tratta di una analisi e
riflessione sulla dimensione applicativa del fenomeno del New Public
Management nel nostro ordinamento.
4
C. Buzzacchi, Il codice di comportamento come strumento preventivo della corruzione:
l’orizzonte di un’etica pubblica, in Amministrazione in cammino, 22 novembre 2013, reperibile
in http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2013/11/Buzzacchi-su-
Codice-comportamento.pdf, p. 3.
5
Cfr., F. Patroni Griffi, La trasparenza della pubblica amministrazione tra accessibilità totale
e riservatezza, in Federalismi.it, 17 aprile 2013, reperibile in
http://federalismi.it/ApplMostraDoc.cfm?Artid=22219#.UukuHvseKK8.
4
Successivamente si analizzano le riforme introdotte a partire dal Duemila, con
particolare riguardo alle implicazioni legate all’importanza del principio di
trasparenza e alla progressiva digitalizzazione dell’azione amministrativa e
dematerializzazione documentale, affrontando nello specifico il tema della
“accessibilità totale” quale strumento di partecipazione e quindi di
coinvolgimento democratico del cittadino ai processi di gestione dei servizi
pubblici. Inoltre, viene fornito un quadro delle nuove modalità di
inquadramento del personale pubblico, sottoposto ad un regime di controllo più
efficace e ad una misurazione della performance legata a dei criteri di
conseguente premialità.
Infine, viene offerta una panoramica di quelle che sono considerate le più
aggiornate modalità di gestione amministrativa, con un approfondimento sul
significato di Public e Open Government, ossia una spiegazione sull’utilizzo
dei dati aperti che la P.A. mette a disposizione dei cittadini in forma telematica
in attuazione del processo di e-Government.
Il quadro si completa con l’analisi degli interventi promossi in materia
dall’ordinamento europeo nell’obiettivo di promuovere un utilizzo delle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione al fine di potenziare
l’amministrazione digitale e rafforzare il mercato interno attraverso lo sviluppo
dell’erogazione dei servizi on-line, creando altresì una maggiore inclusione
sociale (in specie attraverso la riduzione del digital divide).
Tale panoramica sulle principali tappe della riforma del nostro sistema
amministrativo potrà essere di aiuto al fine di inquadrare – con spirito di
continuità – le riforme annunciate dal Governo nei primi mesi di questo anno.
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Capitolo I
Gli anni Novanta: l’aziendalizzazione delle amministrazioni
pubbliche e il rafforzamento del rapporto tra P.A. e cittadini
1. Strumenti e obiettivi per “rinnovare” la P.A.: trasparenza
ed efficienza
Le fondamenta delle riforme amministrative si rinvengono fin dalle
disposizioni del testo costituzionale, ed in particolare dall’articolo 97 Cost., che
sancisce l’applicazione dei principi di imparzialità e di buon andamento
all’organizzazione ed al funzionamento delle amministrazioni pubbliche.
Tale disposizione stabilisce che «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza
con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la
sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la
imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono
determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie
dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».
Ciò significa che l'amministrazione deve agire nel modo quanto più adeguato e
conveniente possibile, in un quadro ispirato al principio di legalità, di
pubblicità e trasparenza con riferimento all’azione e all’organizzazione
amministrativa.
In particolare, il principio di imparzialità impone l'assenza di interferenze di
parte al fine di ben corrispondere all'interesse pubblico ed una «congruità delle
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valutazioni finali e delle modalità di azione prescelte»
6
, in cui pertanto la
trasparenza amministrativa riveste un ruolo dominante.
Tuttavia, occorre fare un distinguo, innanzitutto, tra "trasparenza interna" ed
"esterna". Secondo la prima accezione: «applicando alla lettera la volontà del
legislatore, la pubblica amministrazione partecipa e riflette la legittimazione
del legislatore, un riflesso che è tanto più accurato in quanto è trasparente. La
trasparenza dell'amministrazione risulta dal fatto che essa non ha alcuna
propria volontà politica mediante la quale distorcere la volontà
dell'amministrazione nel momento della sua applicazione. Quella volontà deve
chiaramente rimanere visibile da un estremo all'altro della catena di
esecuzione. La catena di comando consente alla volontà politica di filtrare
senza distorsioni dal massimo livello decisionale fino al livello operativo»
7
.
Per ciò che attiene, invece, la concezione "esterna" della trasparenza, Filippo
Turati affermò, nel 1908, che «dove un superiore, pubblico interesse non
imponga un segreto momentaneo, la casa dell'Amministrazione dovrebbe
essere di vetro»
8
. Così, mentre secondo la prima interpretazione
l'amministrazione pubblica dovrebbe essere completamente trasparente solo a
livello dirigenziale, per la seconda, invece, dovrebbe essere limpida anche nei
confronti dei destinatari dei propri servizi. In tal modo l'amministrazione
diventa un vero e proprio spazio pubblico di partecipazione, controllo e quindi
democrazia.
In tal modo, viene a configurarsi il "diritto a conoscere" e, sulla base di ciò, di
farsi una propria opinione, di talchè, «il diritto a conoscere la verità, a vedere, a
sapere, rappresenta il fondamento della legge del dialogo, del diritto a far
valere e a mettere in discussione gli altri diritti. In questa prospettiva l'opinione
non appare come qualcosa di irrazionale; essa è un giudizio basato
sull'informazione ricevuta attraverso la vista e la testimonianza: ed il testimone
6
O. Grasso, I principi generali dell’attività amministrativa, in M. Corradino (a cura di), Il
procedimento amministrativo, Giappichelli, Torino, 2010, p. 13.
7
G. Arena, voce Trasparenza amministrativa, in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto
pubblico, Vol. IV, Giuffrè, Milano, 2006, p. 5946.
8
Op. ult. cit., p. 5946.
7
deve riferire ciò che ha visto. Si tratta di un obbligo che ha il suo fondamento
in un diritto a conoscere la verità, senza il quale la società si corromperebbe»
9
.
Il “buon andamento” è stato descritto come «principio giuridico sostanziale
quale espressione tipica di “efficienza pubblica”, ossia necessità di doverosa ed
effettiva tutela di tutti gli interessi affidati alla considerazione di ciascun livello
di governo, ferme restando, naturalmente, le esigenze di contemperamento,
sintesi ed unitarietà insite nel bilanciamento tra sussidiarietà ed adeguatezza
rimesse alla valutazione discrezionale dell’amministrazione»
10
.
Inoltre, con la trasformazione di carattere aziendalistico delle amministrazioni
pubbliche, il principio di buon andamento è stato interpretato nel senso di
attenzione al risultato da raggiungere, ossia la capacità dell'ente di soddisfare le
esigenze avanzate
11
.
Già nel 1979 il rapporto redatto dall’allora Ministro della Funzione Pubblica
Massimo Severo Giannini (cui faremo riferimento anche più avanti), rubricato
“Rapporto sui principali problemi dell’Amministrazione dello Stato” e
presentato al Parlamento, propendeva per una trasformazione delle istituzioni
amministrative che venisse ad uniformarsi al sistema organizzativo e
funzionale delle aziende private abbandonando l’idea secondo la quale il
principio di efficienza avrebbe dovuto avere un ambito applicativo meramente
privatistico, onde consentirne la sua applicabilità anche al contesto
dell’erogazione dei servizi pubblici.
Le principali tappe normative attraverso cui si è giunti al consolidamento di tali
principi sono:
9
Op. ult. cit., p. 5949.
10
Così, M. R. Spasiano, Il principio di buon andamento: dal metagiuridico alla logica del
risultato in senso giuridico, aprile 2011, reperibile in
http://www.iuspublicum.com/repository/uploads/11_07_2011_11_48_Spasiano_IT.pdf, p. 7.
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A tale regime si ispirano anche importanti pronunce della Corte Costituzionale. Cfr.
sentenze 16 aprile 2008, n. 103; 23 aprile 2008, n. 104; 28 maggio 2008, n. 161; 29 ottobre
2008, n. 351, nonché la sentenza 10 marzo 2010, n. 81, attraverso le quali il giudice delle leggi
si è pronunciato definendo costituzionalmente illegittimo il sistema cosiddetto spoil system,
applicabile alla dirigenza pubblica apicale e secondo il quale le nomine degli alti dirigenti della
pubblica amministrazione “dipendono” dal cambio di governo, sottolineando come la
continuità dell'azione amministrativa non possa essere subire pregiudizi a causa del
cambiamento del corso politico.