Nel terzo capitolo si affronterà il problema molto importante della vigilanza delle
S.I.M. Verrà quindi presentato ed analizzato il sistema di vigilanza su queste società,
l’autoregolamentazione, i poteri della CONSOB e della Banca d’Italia e le
competenze del Ministro del tesoro.
Il quarto capitolo infine sarà dedicato al fallimento delle S.I.M. Si tratterà quindi
della loro cancellazione dall’albo speciale e la loro liquidazione, della procedura di
concordato fallimentare e di amministrazione controllata.
Certo si cercherà di inquadrare la realtà delle società di intermediazione in un
riferimento normativo di sicuro non ancora esaustivo di tutte le necessità di un
mercato mobiliare in così forte espansione.
In conseguenza all’approvazione del decreto EUROSIM n. 425 del 23.07. 1996, si è
creduto opportuno inserire un quinto capitolo che avesse la funzione di aggiornare,
per quanto possibile, la normativa vigente, anche se ancora non sono stati emanati i
regolamenti derivanti dalla nuova normativa.
CAPITOLO I
IL SISTEMA FINANZIARIO
1.1 L’importanza dei mercati finanziari
Mi sembra opportuno introdurre l’argomento oggetto di studio inserendolo nel
funzionamento di un sistema economico per meglio inquadrarlo ed esaminarlo.
Quindi possiamo iniziare dicendo che l’insieme delle aziende di erogazione- famiglie
cede alle imprese i fattori produttivi (terra, capitale, lavoro), affinché siano
organizzati per la produzione, e riceve in cambio fitti, interessi, redditi di impresa,
salari, stipendi.
Il denaro ricevuto viene destinato al soddisfacimento dei bisogni più ingenti ed
insopprimibili e successivamente a quelli via via più superflui, mentre una parte viene
conservata per far fronte ad eventuali consumi futuri e perciò viene risparmiata.
Il flusso finanziario che le famiglie ricevono dalle imprese viene suddiviso in tre
parti: una di esse è assorbita dallo stato e da altri enti pubblici mediante le imposte,
una seconda ritorna alle imprese in contropartita dell’acquisto di beni e servizi
necessari per soddisfare le varie esigenze della vita e rappresenta il fenomeno del
consumo, la terza costituisce il risparmio ed affluisce sul mercato dei capitali.
Affinché un sistema economico possa progredire è necessario non solo che le
famiglie risparmino, ma che il risparmio si trasformi in investimenti capaci di
accrescere il potenziale produttivo del paese. Quando il risparmio affluisce alle
imprese sotto forma di capitale proprio o di finanziamento e si traduce in nuove
iniziative, in impianti, macchinari, in nuovi posti di lavoro, esso è produttivo; quando
invece il denaro rimane chiuso in cassaforte o nascosto sotto il materasso esso è
improduttivo sia per chi lo possiede sia per il sistema economico che non lo può
utilizzare. La domanda e l’offerta di capitali danno luogo al mercato dei capitali; i
prezzi che si formano su tale mercato prendono il nome di tassi di interesse.
Nell’ambito del mercato dei capitali si riconoscono diversi settori. Una prima
distinzione che viene effettuata è tra mercati diretti e mercati aperti. I mercati diretti
sono costituiti dalle negoziazioni di capitali in cui le parti contraenti (debitori e
creditori) si accordano personalmente ed in modo autonomo sulle condizioni di
scambio. Rientrano in questo settore le operazioni bancarie.
I mercati aperti sono mercati organizzati in cui si negoziano impersonalmente e
secondo regole prestabilite forti quantità di capitali a condizioni e con caratteristiche
standardizzate, dando origine a prezzi ufficiali o resi noti al pubblico. Rientrano in
questo settore le operazioni in cambi, in valori mobiliari ed in altri strumenti
creditizi. Una successiva distinzione viene effettuata nel campo dei mercati aperti,
distinguendo il mercato monetario, quello dei cambi e quello finanziario.
Il mercato monetario riguarda le negoziazioni di capitali a breve scadenza. In esso
l’offerta è rappresentata da quella parte di fondi liquidi che i possessori vogliono
impiegare solo per poco tempo, o avere prontamente e facilmente disponibile, mentre
la domanda è rappresentata da esigenze finanziarie di aziende per sopperire alla
copertura del loro capitale circolante.
Il mercato dei cambi è costituito dalle negoziazioni in valute estere e comprende non
solo gli scambi di banconote e di altri mezzi di pagamento spendibili nei viaggi in
altri paesi, ma soprattutto gli scambi di divise che vengono effettuati a pronti o a
termine.
Il mercato finanziario è dato dal complesso delle negoziazioni di mezzi finanziari a
medio e lungo termine sia a titolo di capitale proprio sia a titolo di debito. Nel
mercato finanziario l’offerta è rappresentata dai capitali e dai risparmi che i
possessori intendono investire in modo durevole; la domanda è data dall’emissione di
azioni ed obbligazioni, dall’emissione di titoli pubblici poliennali ed obbligazioni
fondiarie, dal collocamento di strumenti finanziari con caratteristiche innovative o
atipiche, ecc.
Il mercato finanziario è in grado, grazie alla qualità di servizi offerti, di esercitare
un’importante influenza sull’andamento dell’economia nel suo complesso. Infatti da
un sistema finanziario efficiente e sviluppato derivano maggiori livelli di risparmio e
di investimento, e possibilità di allocazione delle risorse verso impieghi che
consentono di ottenere i rendimenti più elevati. La funzione più nota del sistema
finanziario è quella di assicurare che i fondi si trasferiscano, per mezzo delle
istituzioni e/ o mercati, dai risparmiatori agli investitori, in modo da soddisfare le
esigenze dei prestatori e dei prenditori finali.
Normalmente nelle economie sviluppate le decisioni di investimento non coincidono
con le decisioni di risparmio, nel senso che le unità economiche che vogliono
investire non sono le stesse di quelle che vogliono risparmiare. E’ da questa
separazione tra le decisioni di risparmio e le decisioni di investimento che deriva la
necessità di un mercato finanziario.
1.2 Intermediazione finanziaria
In anni recenti ha assunto un notevole sviluppo il fenomeno della intermediazione
finanziaria svolta al di là e al di fuori dei classici canali soggettivi ed oggettivi
andando così ad interessare i delicati meccanismi della raccolta di risparmio. Sotto il
profilo soggettivo si è assistito ad un dirottamento di una discreta quota di risparmio
dalle banche ad enti diversi, talora costituiti in conformità ad un ‘esplicita previsione
legislativa, è il caso degli enti di gestione fiduciaria previsti dall’art. 45 del T. U. 13-
2 – 1959 N. 499 sulle assicurazioni private delle società fiduciarie disciplinate dalla
legge 23- 3 – 1983 N. 77 tal’altra però operante con assai dubbia legittimità nel
mondo dell’atipico, al riparo da ogni controllo amministrativo.
Per quanto riguarda il profilo oggettivo dei concreti strumenti utilizzati, si è assistito,
da un lato, a forme nuove di amministrazione fiduciaria(spesso ai margini della
previsione legislativa), quali le cosiddette gestioni personalizzate o gestioni
dinamiche(in cui il potere di disposizione sui beni è totalmente trasferito dal
fiduciante alla società o ente fiduciario, cosicché il diritto di proprietà del primo
subisce un affievolimento considerevole), e dall’altro all’elaborazione di nuove carte
tendenti a realizzare una circolazione documentale delle posizioni contrattuali e
facenti capo, per lo più, a contratti di associazione in partecipazione parcellizzati in
quote, a loro volta rappresentati da titoli di taglio uniforme, riproducenti il testo del
contratto e circolanti all’ordine in conformità a quanto consentito dall’art. 1407 c.c.
che vanno sotto il nome di titoli atipici.
La lettura delle norme del Testo Unico riguardanti i soggetti operanti nel settore
finanziario (art.106 e seguenti) dà immediata evidenza della volontà del legislatore di
voler finalmente prevedere una normativa che copra tutte le attività svolte dagli
intermediari finanziari non bancari, disciplinando quelle ancora atipiche e
riconducendo nel sistema quelle già oggetto di una regolamentazione legislativa
particolare
L’art. 10 T.U. recita che la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del
credito costituiscono l’attività bancaria che è riservata alle banche,iscritte in un
apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia, le quali esercitano, oltre all’attività
bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna,
nonché attività connesse e strumentali.
L’art. 106 T.U. prevede che l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di
assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di
prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato ad
intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro che
si avvale dell’U.I.C.(comma 1) e prevede inoltre che devono svolgere in via esclusiva
siffatte attività(comma 2).
L’art. 107 T.U., a sua volta, istituisce un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia
nel quale devono iscriversi gli intermediari finanziari che soddisfano i requisiti
previsti nel decreto del Ministro del Tesoro del 17 novembre 1993, che conferma un
precedente decreto del 27 agosto del 1993.
Se ora dal piano soggettivo ci spostiamo a quello oggettivo, ci accorgiamo che il
riferimento puntuale e diretto fatto nel Testo Unico alle attività finanziarie, con
riguardo alle banche ( art. 10)ed ai soggetti operanti nel settore finanziario (art. 106,
2° comma e D.M. 6 luglio 1994), non semplifica l’opera dell’interprete che voglia
enucleare una nozione organica ed omnicomprensiva di attività finanziaria.
Infatti, da quelle norme risulta la varietà di operazioni che il legislatore comprende
nella nozione di attività finanziaria, operazioni nelle quali non sempre si rinvengono
quegli elementi che hanno sinora caratterizzato tradizionalmente la nozione di attività
finanziaria. Innanzi ad un quadro normativo così complesso e vario, è necessario
sistemizzare l’intera materia, rielaborando gli stessi principi ordinatori ed
abbandonando vecchie impostazioni o concezioni ormai superate.
1.3. Le caratteristiche degli intermediari finanziari
L’espressione intermediari finanziari esprime il complesso delle istituzioni la cui
funzione principale è quella di acquistare titoli primari dai richiedenti prestito finali
ad emettere titoli indiretti per i portafogli dei prestatori finali
1
.
I richiedenti finali sono coloro che prendono a prestito, al fine di investire in attività
reali quote maggiori del loro reddito.
I prestatori finali sono coloro che spendono in misura inferiore al reddito percepito,
spendono tutto o parte del loro avanzo di bilancio. La presenza più o meno estesa
degli intermediari finanziari è collegata al grado di dissociazione tra risparmio ed
1
J.G. Gurley e E. S. Shaw, Money in a theory of finance. The BrooKings Institution, Washington, 1960.
investimento. La dissociazione tra risparmio ed investimento implica necessariamente
il ricorso al finanziamento esterno in modo da consentire alle unità in deficit di
effettuare investimenti superiori alle risorse interne disponibili. Il finanziamento
esterno può assumere la forma del finanziamento diretto ed indiretto.
Il finanziamento diretto si verifica quando i settori in avanzo acquistano direttamente
i titoli primari emessi dalle unità in disavanzo. In questo caso i settori debitori
collocano direttamente le loro passività nel portafoglio dei settori creditori. Il
finanziamento è indiretto se nel processo intervengono gli intermediari finanziari,
attraverso l’acquisto di passività emessi dai settori in disavanzo e la vendita di loro
passività sotto forma di titoli indiretti, ai settori creditori in avanzo. In questo modo
gli intermediari consentono il trasferimento di risorse dai settori eccedentari ai settori
deficitari, agevolando così il raggiungimento dell’equilibrio della domanda con
l’offerta di attività- passività finanziarie.
Possiamo dire che le funzioni degli intermediari finanziari sono le seguenti:
1) Mobilizzare il risparmio.
Gli intermediari incoraggiano gli individui al risparmio nell’economia e modificano
le abitudini e le preferenze del risparmiatore. In un competitivo sistema finanziario, la
capacità di attrarre risparmio dipende anche dai vantaggi che gli intermediari riescono
ad offrire ai risparmiatori e che riguardano un insieme di servizi, quali le facilitazioni
di pagamento, la disponibilità aggiuntiva di credito, il rendimento, ecc..
Il concetto di “sollecitazione al pubblico risparmio” è stato introdotto da legislatore
con la legge 23. 3. 1983, n. 77. tale articolo si riferiva solo alle ipotesi di acquisto e di
vendita dei titoli, omettendo di menzionare la fattispecie della “sottoscrizione”.
Inoltre la disposizione abrogata contemplava, come modalità di diffusione dei titoli
nel mercato, solo l’offerta al pubblico. La riforma del 1983 ha analizzato nuove
forme di sollecitazione al pubblico risparmio. Le offerte pubbliche di valori mobiliari
costituiscono la manifestazione più tradizionale e tipica della sollecitazione ad
investire. Esse possono riguardare tanto valori già emessi, quanto valori che formano
oggetto di una nuova emissione. Nel primo caso ricorre la figura dell’offerta pubblica
di vendita; nel secondo caso quella dell’offerta pubblica di sottoscrizione.
Nelle offerte pubbliche di sottoscrizione emittente ed offerente si identificano ed il
flusso di fondi attivato dall’operazione perviene direttamente ed immediatamente alla
società i cui titoli sono oggetto di offerta; nelle offerte pubbliche di vendita il ricavato
dell’operazione è incassato dal soggetto che agisce in veste di offerente, il quale così
consegue l’obiettivo di mobilizzare, in tutto o in parte il proprio possesso azionario
nella società oggetto dell’offerta
La materia si trova oggi sottoposta ad una disciplina legislativa regolamentare.
L’art.3, 4° comma, legge n. 149/1992 stabilisce che la chiusura anticipata dell’offerta
non è consentita prima che siano decorsi 2 giorni. Il successivo art. 4 dispone che
ogni investitore non può sottoscrivere l’offerta pubblica presso più di un membro del
consorzio di collocamento ed inoltre se le sollecitazioni sono superiori al quantitativo
offerto esse saranno soddisfatte in base al riparto proporzionale. A ciascun investitore
non possono essere attribuiti quantitativi inferiori al lotto minimo indicato nel
prospetto.
Con riguardo alle modalità di diffusione di un’offerta pubblica di valori mobiliari,
può distinguersi a seconda che la stessa sia lanciata direttamente ed in via autonoma
dall’emittente o dall’alienante o sia portata al pubblico con l’intervento di banche o di
società di intermediazione mobiliare. Passando ad esaminare la seconda delle
categorie che vanno a formare il contenuto della sollecitazione pubblica al risparmio,
pare opportuno ricordare che una definizione normativa della pubblicità è offerta
dalla direttiva comunitaria n. 84/ 450 del 10. 09. 1984. All’art. 2 di tale direttiva è
stato stabilito che per pubblicità si intende qualsiasi forma di messaggio che sia
diffuso nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale,
professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni
immobili, i diritti e gli obblighi. La terna delle categorie nelle quali si articola il
concetto di sollecitazione pubblica del risparmio comprende ogni forma di
collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in
genere.
2) Incoraggiare l’investimento
L’alternativa all’attesa dell’investimento ed al conseguente accumulo di risparmio è
rappresentato dalla possibilità di prendere capitali in prestito, i cui costi sono
determinati dalla consistenza di tali prestiti, dalla redditività che i finanziatori
pretendono come contropartita del rischio e della rinuncia alla liquidità.
3) Riduzione dei costi d’informazione e di transazione
Le modalità attraverso cui si attua questo fenomeno sono essenzialmente due e
riflettono, da un lato la possibilità di ridurre i costi d’informazione connessi alla
ricerca di singoli strumenti finanziari e, dall’altro, la capacità di specializzazione su
un ampio spettro di informazioni che consente di agire con elevato grado di
efficienza.
4) Trasformazione delle scadenze e del rischio
Il principio che permette la trasformazione del rischio capitale è quello della
diversificazione, che consiste nella distribuzione delle attività su un gran numero di
soggetti. La diversificazione dell’investimento tra un numero elevato di possessori
riduce il rischio di ciascuno di essi. La trasformazione del rischio e delle scadenze
produce effetti sull’investimento e sul risparmio.
1.4. Attività parabancaria e nuovi intermediari finanziari
Fino a questo momento il termine intermediari finanziari è stato usato per indicare
l’insieme delle istituzioni finanziarie. Al loro interno è tuttavia possibile operare una
distinzione sulla base delle passività emesse e del differente grado di specializzazione
delle attività. Da questo punto di vista la distinzione che assume maggiore significato
è quella tra intermediari bancari ed intermediari non bancari.
I primi svolgono funzioni monetarie nel senso che possono emettere titoli indiretti
(depositi) che non hanno la caratteristica di fungere da mezzo di pagamento. I
secondi non possiedono l’attitudine a creare moneta e quindi le loro passività non
vengono accettate come mezzo di pagamento. Gli intermediari bancari ricoprono una
posizione “privilegiata” nell’ambito delle istituzioni finanziarie ed a motivo delle
funzioni monetarie da essi svolte risulta necessario sottoporli ad un insieme di vincoli
e di controlli da parte delle autorità monetarie. Inoltre possiamo dire che gli
intermediari non bancari sono rappresentati da:
1- imprese di assicurazione
2- gli enti di gestione fiduciaria
3- i fondi comuni di investimento immobiliare
4- le società di leasing
5- le società di factoring
6- i fondi comuni di investimento mobiliare
7- le società fiduciarie
8- le merchant banks
9- le società finanziarie
Le imprese di assicurazione svolgono una funzione di intermediazione finanziaria
raccogliendo risparmio di massa (anche se non emettono valori mobiliari) e
trasferendo una parte del risparmio raccolto ad altri imprenditori (acquisendo titoli);
la funzione delle imprese di assicurazione non si esaurisce nell’attività di
intermediazione finanziaria, inoltre possiamo dire che vi è un controllo pubblico
all’ingresso sul mercato, si prevedono controlli molto rigorosi sulla gestione diretti
soprattutto a garantire la solvibilità dell’ente, si disciplina la crisi dell’impresa con
strumenti diversi da quelli di diritto comune, con la previsione di interventi di
risanamento e con una procedura di liquidazione che deve garantire la tutela del
risparmiatore- assicurato in termini più efficaci di quelli previsti dal diritto comune.
Inoltre per quanto riguarda l’esercizio di una delle attività delle imprese di
assicurazione e cioè la stipulazione di polizze di assicurazione, negli ultimi tempi la
rincorsa delle polizze vita ai piani più alti delle preferenze di investimento degli
italiani non conosce soste.
Il settore, anno dopo anno, vede crescere il suo successo; il fenomeno è legato ad un
insieme di fattori che partono dalle precarie condizioni del bilancio dello Stato.
Secondo le ultime stime il disavanzo pubblico ha superato la cifra di un milione e
novecento miliardi. Fino a che punto potrà andare avanti questa situazione? La
domanda è puramente teorica.
Nessuno può sapere con esattezza fino a che punto lo Stato può allargare il proprio
debito senza incontrare problemi. L’unico limite esistente è quello della fiducia degli
italiani. Fino a quando saranno disponibili ad impiegare il loro risparmio per
finanziare il deficit non ci saranno problemi.
Gli italiani hanno sempre meno fiducia nella capacità dello Stato di pagare le loro
pensioni al momento in cui smetteranno di lavorare. Per il nostro sistema si prepara
un collasso quasi inevitabile che spinge quantità sempre maggiori di italiani a
rivolgersi verso le forme di previdenza integrativa. In questo modo potranno
utilizzare i loro risparmi attuali per costruirsi un futuro sereno.