7
L’importanza di questi “organismi”, ed in particolare delle SICAV, nel mercato italiano, è
divenuta e diventerà sempre maggiore in seguito all’impossibilità per i singoli risparmiatori di
continuare a sottoscrivere titoli del debito pubblico o del reddito fisso in genere, con tassi
d’interesse nominali e reali elevati, come poteva avvenire nei periodi in cui, nel nostro paese, il
livello inflazionistico era molto elevato.
2
Peraltro, l’obiettivo dell’Italia di entrare a far parte, sin dal 1999, dell’Unione Monetaria
Europea, ha richiesto e richiede tuttora, soprattutto alle autorità della politica fiscale, di agire nella
direzione di evitare spinte inflazionistiche ed al tempo stesso di compiere gli sforzi necessari al
contenimento del disavanzo pubblico e del debito pubblico, al fine di ottemperare agli impegni
assunti con la sottoscrizione degli accordi di Maastricht, nel 1992.
Per tali ragioni si è allora resa necessaria anche la riduzione dei rendimenti nominali dei titoli del
debito pubblico.
3
Pertanto, in un contesto di bassa inflazione, per conseguire soddisfacenti rendimenti dagli
investimenti finanziari occorrerà, anche presso il pubblico dei risparmiatori, siano essi famiglie od
imprese, da un lato, accrescere l’efficienza della gestione del risparmio e dall’altro esso dovrà
essere canalizzato verso forme di impiego alternative quali ad esempio gli investimenti sui mercati
azionari che offrono, soprattutto nel lungo termine, maggiori possibilità di rivalutazione
patrimoniale.
L’importanza degli organismi collettivi di investimento, peraltro sarà accentuata
dall’esigenza di integrare il trattamento pensionistico pubblico, che negli anni a venire, diventerà
sempre più esiguo, soprattutto per le nuove generazioni.
Di conseguenza, si assisterà ad una sempre più radicale e marcata trasformazione nelle abitudini
delle famiglie italiane ed in questo nuovo contesto gli organismi collettivi di investimento del
risparmio svolgeranno un importante ruolo sia nella gestione della previdenza complementare
(fondi pensione) sia nella gestione delle eccedenze temporanee di liquidità.
2
Negli anni passati, in alcuni periodi in cui il livello inflazionistico era piuttosto elevato, vi era, tuttavia, presso
molti risparmiatori una “illusione monetaria” in quanto a fronte di tassi di interesse nominali elevati i tassi di interesse
reali risultavano molto più bassi se non anche negativi.
3
Tuttavia il rendimento reale dei titoli di Stato a breve termine è rimasto pressoché invariato.
8
Trattando, in particolare, delle società di investimento, si deve precisare, che talune
presentano alcune importanti differenze rispetto ai tradizionali fondi comuni di investimento e che,
in Italia, sono più conosciuti e più diffusi, soprattutto tra i piccoli e medi risparmiatori.
Si deve rilevare allora che, nel caso della SICAV, il risparmiatore anziché sottoscrivere quote
sottoscrive azioni e in conseguenza dell’assunzione della qualità di azionista egli acquista il diritto
di partecipare alle assemblee dei soci e di esprimere il proprio parere sull’operato degli
amministratori nella gestione del patrimonio.
In secondo luogo, si deve constatare che le SICAV, nella maggior parte dei casi sono di tipo
“multicomparto”, consentendo al sottoscrittore di passare da un comparto all’altro, a seconda delle
tendenze dei vari mercati e delle proprie necessità, richiedendo la conversione delle azioni di una
serie in quelle di altre serie.
In altri termini, la struttura delle SICAV multicomparto è analoga a quella dei cosiddetti “umbrella
funds” o “sistemi di fondi”.
Tale struttura determina allora una elevata specializzazione degli investimenti dei comparti, con la
conseguenza di rendere adatto l’investimento nella SICAV ai risparmiatori con una cultura
economico-finanziaria mediamente elevata oppure a coloro che possono avvalersi di esperti di
fiducia, nella selezione degli investimenti e che siano disposti a tollerare margini piuttosto elevati di
rischio.
4
Peraltro, ci si propone di esaminare anche le potenzialità di sviluppo di queste società, sul
mercato italiano, tenendo conto della capacità di questo nuovo soggetto e “prodotto finanziario” di
soddisfare le mutate esigenze delle famiglie risparmiatrici e delle imprese. Per queste ultime, il
saldo finanziario negativo, peraltro, è andato gradualmente riducendosi ed in molti casi è possibile
parlare di risparmio anche per il settore delle imprese.
4
Secondo che si tratti di comparti azionari od obbligazionari domestici o specializzati in particolari aree
geografiche o settori produttivi.
9
Con la presente trattazione ci si pone anche l’obiettivo di esaminare le caratteristiche di
queste società, in particolar modo, sotto il profilo giuridico ed economico-aziendale.
Inoltre, verrà posta una particolare attenzione alle attività svolte dall’organo amministrativo in
ordine alla definizione della politica degli investimenti ed alla gestione di portafoglio.
Si deve rilevare, infatti, che i risultati della gestione della SICAV sono funzionali all’impegno
profuso dal management della società e all’abilità dei money manager nello svolgimento di una
gestione “attiva” del portafoglio e nella effettuazione, a seconda del trend dei mercati, di una
adeguata rotazione dello stesso.
E’ poi opportuno precisare che anche lo svolgimento di tali attività richiede un continuo
monitoraggio dei mercati finanziari ed ampie capacità nell’utilizzo di complessi strumenti finanziari
quali le opzioni, i futures, gli swaps o gli strumenti di copertura dei rischi di cambio, strumenti che
non sono più utilizzati con la mera finalità di copertura dei rischi finanziari ma anche in un’ottica
speculativa.
In conseguenza di ciò, gli azionisti della società, da un lato, possono beneficiare
dell’accrescimento della performance, dall’altro, sono, invece, esposti ad un maggiore rischio
connesso con l’aumento della volatilità del prezzo delle azioni della SICAV.
Comunque, considerando l’importanza che taluni strumenti hanno assunto presso gli
investitori istituzionali, si è ritenuto opportuno effettuare, senza obiettivi di completezza, una breve
disamina degli stessi, tenendo conto, dato l’elevato profilo di rischio che li caratterizza, delle
limitazioni poste dall’organo di vigilanza in relazione all’esigenza di tutela degli interessi degli
azionisti della società.
Restando sempre nell’ottica di garantire la massima tutela ai sottoscrittori delle azioni di
queste società, assume inoltre un notevole rilievo la disciplina del bilancio e dei controlli cui le
SICAV, al pari di ogni altro organismo collettivo di investimento del risparmio, sono soggette.
A tale scopo verranno esaminati quindi i contenuti del bilancio, nelle sue tre componenti
fondamentali (Stato Patrimoniale, Conto Profitti e Perdite e Nota Integrativa), così come sono
disciplinate dalle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia ed alle quali è riconducibile una
10
notevole parte della disciplina delle società di investimento.
Inoltre sarà oggetto di analisi anche la revisione contabile cui è soggetta la società di
investimento, la vigilanza ispettiva esercitata dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB, nonché il
controllo interno esercitato dal collegio sindacale.
Nell’esame delle caratteristiche di queste società, poi, si è ritenuto opportuno soffermarsi sul
trattamento fiscale dei proventi percepiti dalle società di investimento, sia di diritto italiano sia di
diritto estero, nonché sul trattamento fiscale dei proventi distribuiti dalle SICAV ai soci.
Tale analisi verrà effettuata tenendo conto, peraltro, della recente riforma del trattamento fiscale dei
redditi da capitale e dei redditi diversi e che entrerà in vigore a partire dal primo luglio del 1998.
E’ opportuno precisare anche che pur effettuando prevalentemente l’analisi delle
caratteristiche e del mercato delle SICAV in Italia, non verranno trascurate le fondamentali
caratteristiche delle società di investimento nei principali paesi europei, ove queste hanno raggiunto
un maggiore grado di diffusione presso il pubblico dei risparmiatori privati e degli investitori
istituzionali.
Verrà effettuata inoltre una breve analisi del mercato del risparmio gestito dalle SICAV in tali paesi
e soprattutto verrà fatto riferimento al sistema finanziario francese e a quello del Lussemburgo.
In particolare, ampio spazio verrà dedicato al mercato francese, ove lo sviluppo di queste società è
stato legato, decisamente, alla volontà statale di favorire, anche con incentivi fiscali,
l’investimento, diretto o indiretto, da parte delle famiglie, in titoli rappresentativi del capitale di
rischio delle industrie nazionali.
Anche l’esame del mercato lussemburghese, si rivela ugualmente importante in virtù della
notevole concentrazione di società di investimento istituite nel Granducato, prevalentemente, su
iniziativa di istituzioni bancarie e finanziarie estere, in ragione sia delle minore incombenze
burocratico-amministrative che sono previste in questo Stato, sia di fattori di ordine fiscale.
11
CAPITOLO 1
GLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO
COLLETTIVO DEL RISPARMIO
12
1.1. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (O.I.C.V.M.), profili
generali.
Gli organismi di investimento collettivo si qualificano come istituzioni finanziarie aventi
per oggetto esclusivo la raccolta di capitali presso il pubblico dei risparmiatori e l’investimento, in
via continuativa, degli stessi, in valori mobiliari.
I risparmiatori hanno poi la facoltà di richiedere il rimborso delle quote/azioni possedute, in un
qualsiasi momento.
5
6
L’adesione degli investitori a tali organismi avviene mediante la sottoscrizione di quote o
azioni rappresentative di una partecipazione ad un “fondo comune” il cui patrimonio è investito da
una società di gestione, secondo una predefinita politica degli investimenti, in titoli azionari od
obbligazionari, con la finalità di realizzare un accrescimento nel tempo del valore delle quote o
delle azioni sottoscritte dai risparmiatori. In particolare, la politica di diversificazione del
portafoglio che viene attuata attraverso l’investimento del patrimonio del fondo in titoli di vari
emittenti e di vari Stati, costituisce per il risparmiatore - investitore una maggiore garanzia di
sicurezza del capitale conferito nel fondo.
E’ peraltro opportuno osservare che l’affermazione e lo sviluppo degli organismi collettivi
di gestione del risparmio in un dato paese può fondarsi sul grado di sviluppo raggiunto dal suo
sistema finanziario, per cui quanto maggiore è lo sviluppo raggiunto da tale sistema tanto
maggiore è l’esigenza, soprattutto da parte del piccolo risparmiatore, di affidare la gestione del
proprio risparmio ad un intermediario specializzato.
La ragione di ciò va ricercata sia nell’impossibilità del piccolo o del medio risparmiatore di
costituire un portafoglio adeguatamente diversificato che permetta di attenuare i rischi connessi con
l’oscillazione dei prezzi dei titoli e che consenta altresì di soddisfare l’esigenza di ottimizzare,
almeno, in una prospettiva di medio periodo, i rendimenti dei propri investimenti.
5
Ciò può avvenire mediante la presentazione di una richiesta scritta di rimborso su moduli prestampati del
“gerente”, M. GABBRIELLI, S. DE BRUNO, Capire la finanza, Ediz. Il Sole 24 Ore, Milano, 1992, pag. 272.
6
Tali organismi, pertanto, offrono ai risparmiatori un servizio di gestione patrimoniale “in monte”, poiché le
risorse finanziarie da essi conferite sono acquisite e gestite dall’O.I.C.V.M. in modo unitario.
Tali caratteristiche differenziano, così, la gestioni effettuata dagli organismi collettivi di investimento dai servizi di
gestione patrimoniale che sono forniti da aziende di credito e da S.I.M.; BANCA COMMERCIALE ITALIANA, 10
anni di fondi comuni di investimento, in: Tendenze monetarie, n.72/1995.
13
Ulteriori motivazioni del ricorso alla gestione professionale del risparmio possono essere
individuate nella mancanza di idonee conoscenze in campo economico-finanziario e nella
inadeguatezza patrimoniale per poter operare su particolari mercati, quali, ad esempio il mercato dei
futures oppure quello delle opzioni.
Alla luce delle considerazioni precedentemente effettuate, si può affermare quindi che gli
organismi di investimento collettivo possono far conseguire al risparmiatore che decide di avvalersi
della loro “gestione professionale un rendimento più elevato di quello ritraibile attraverso
l’investimento diretto in titoli.
Ciò dipende, in primo luogo, dalla capacità degli o.i.c.v.m. di effettuare scelte di portafoglio ed
operazioni di investimento che colgono i momenti più propizi del mercato, realizzando di
conseguenza “capital gains” dalle operazioni di acquisto e di vendita di titoli e sfruttando in modo
efficiente un flusso continuo di informazioni di cui il singolo risparmiatore non potrebbe disporre.
In secondo luogo i maggiori vantaggi ritraibili dall’investimento in azioni o quote di un O.I.C.V.M.
discendono dalle economie di scala
7
e di diversificazione
8
che questi sono in grado di realizzare.
Le economia di scala, in particolare, discendono dai risparmi di costo che possono essere
conseguiti attraverso l’acquisto “in massa” dei titoli. Infatti, molto spesso, la compravendita dei
titoli viene effettuata nei cosiddetti “mercati all’ingrosso”, vale a dire il mercato dei blocchi, nel
caso si tratti di azioni ed il mercato telematico dei titoli di Stato (M.T.S.) nel caso si tratti di
obbligazioni.
7
Si hanno economie di scala quando al crescere della “massa amministrata” i costi crescono in misura meno che
proporzionale.
Ciò, in particolare, dipende dal risparmio di costo tali intermediari possono conseguire attraverso l’acquisto “in
massa” dei titoli. Infatti, molto spesso, la compravendita dei titoli viene effettuata nei cosiddetti “mercati all’ingrosso”,
vale a dire il mercato dei blocchi, nel caso si tratti di azioni ed il mercato telematico dei titoli di Stato (M.T.S.) nel caso
si tratti di titoli di Stato; BANCA COMMERCIALE ITALIANA, 10 anni di fondi comuni di investimento, in: Tendenze
monetarie, n. 72/1995, pagg. 4 - 5.
8
Le economie di diversificazione o di scopo ricorrono, invece, allorché vengano offerti una pluralità di
“prodotti” finanziari dallo stesso gestore mediante l’impiego di strutture già esistenti.
In tal modo i costi fissi possono essere ripartiti sui diversi “prodotti” proposti dall’organismo di investimento,
realizzandosi così un risparmio di costi che si traduce in una riduzione delle commissioni di sottoscrizione o di uscita
richieste al sottoscrittore delle azioni o delle quote dell’O.I.C.V.M.
Inoltre, occorre precisare che i vantaggi derivanti dalle economie di diversificazione sono conseguibili, non soltanto
attraverso una gestione efficiente di un portafoglio diversificato, ma anche in virtù del collocamento delle quote
attraverso una “rete distributiva” già esistente, quale quella degli sportelli bancari.
14
La sottoscrizione di quote di un O.I.C.V.M. consente quindi all’investitore di evitare non
eque condizioni di scambio e di acquisire indirettamente, attraverso la partecipazione
all’O.I.C.V.M. un portafoglio titoli di qualità.
9
In virtù della crescente importanza che gli organismi di gestione collettiva del risparmio
hanno assunto all’interno dei vari paesi dell’Unione Europea, soprattutto a partire dagli anni ‘80, il
legislatore comunitario, con la finalità di armonizzarne la disciplina giuridica e di favorire la libera
circolazione dei capitali all’interno dell’Unione, ha emanato il 20 dicembre 1985 la Direttiva
85/611.
10
Il legislatore comunitario con la Direttiva 85/611, in particolare, ha introdotto una serie di
norme atte a garantire la sicurezza del capitale conferito dal sottoscrittore del fondo gestito da un
OICVM. Tale garanzia deriva da una serie di controlli effettuati dalle Autorità di Vigilanza del
paese di origine dell’OICVM. e del paese ove le sue quote sono commercializzate. E’ prevista,
pertanto, una vigilanza a carattere preventivo che discende dal regime autorizzativo imposto
dall’art.. 4 della stessa Direttiva che recita: “per esercitare la propria attività, un OICVM deve
essere autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l’O.I.C.V.M. è situato” e
con particolare riguardo ai fondi contrattuali prescrive: “Un fondo comune di investimento è
autorizzato soltanto se le autorità competenti approvano, da un lato la società di gestione e
dall’altro lato il regolamento del fondo ed infine la scelta del depositario”
Inoltre, la vigilanza, a carattere preventivo, si esplica attraverso l’approvazione da parte
della Banca Centrale della politica degli investimenti dell’O.I.C.V.M. con riguardo sia all’oggetto
sia al frazionamento dei rischi.
9
Così: P. GHIRINGHELLI, Economia e finanza dei Fondi Comuni di investimento aperti, Ediz. EGEA,
Milano, 1990, pagg. 31-32.
10
E’ opportuno ricordare che la commercializzazione di quote di O.I.C.V.M. di diritto estero aveva luogo, in Italia,
già prima della emanazione della Direttiva 85/611 e della L. 77/83. Per la commercializzazione in Italia di fondi esteri
occorreva, allora, una autorizzazione valutaria rilasciata dal Ministro del commercio con l’estero.
L’attuale normativa prevede, invece, che per la commercializzazione in Italia di quote di O.I.C.V.M. aventi sede legale
ed amministrativa in altro Stato della Comunità Europea, tali organismi devono darne preventiva comunicazione al
Ministro del Tesoro. (Art. 10-bis, comma 1, L. 77/83, introdotto dal D.Lgs. 83/92).
Gli organismi in questione possono poi procedere all’offerta al pubblico delle loro quote qualora il Ministro del tesoro
non abbia emesso un provvedimento di divieto, di cui all’art. 10-bis, comma 4. (Art. 10-bis comma 6, legge cit.); D.
LUMBAU, La gestione sociale ed il regime giuridico del patrimonio nelle Società di investimento a capitale variabile,
in: Giurisprudenza Commerciale, n. 1/1994, pagg. 584 e segg.
15
Sono previsti altresì controlli sulla gestione dei fondi degli O.I.C.V.M.. A questo riguardo
l’art. 31 della Direttiva prevede che i dati contabili contenuti nelle relazioni annuali devono essere
controllati da soggetti abilitati all’esercizio delle revisione dei conti. In particolare, in Italia si tratta
delle Società di Revisione, iscritte nell’albo tenuto presso la CONSOB ai sensi dell’art. 8 del DPR
136/1975.
I controlli sono attuati inoltre dalle Autorità di vigilanza, la cui competenza, in Italia, è
attribuita alla Banca Centrale e alla quale l’OICVM deve trasmettere le relazioni annuali e
semestrali.
11
Eventualmente l’autorità di vigilanza potrà decidere anche di adottare misure nei confronti
dell’OICVM che abbia violato le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative .
12
La Direttiva CEE 85/611 ha previsto poi la possibilità di istituzione, nei singoli Stati
membri, di tre diversi organismi di investimento collettivo:
13
1) Il fondo di investimento;
2) La società di investimento;
3) Il trust.
Dei tre organismi di investimento il legislatore italiano ne ha recepiti soltanto due. Si tratta
del fondo di investimento contrattuale, disciplinato già dalla L. 23 marzo 1983 modificata dal
D.Lgs. 25 gennaio 1992 n. 83, e del fondo di investimento statutario, ovvero la società di
investimento. Con riguardo a quest’ultima, il legislatore italiano ha recepito soltanto la Società di
Investimento a Capitale Variabile (SICAV) e non anche la Società di investimento a capitale Fisso
(SICAF).
11
Queste sono poi trasmesse, d’ufficio, dalla Banca d’Italia alla CONSOB.
12
Art. 52 Direttiva CEE 85/611
13
La direttiva esclude espressamente la possibilità di istituire organismi di investimento collettivo di tipo diverso
da quelli disciplinati. Ciò in virtù sia del carattere “non aperto” di altre tipologie di organismi, sia perché essi possono
appartenere a paesi terzi. La direttiva peraltro, vieta anche la trasformazione di uno degli organismi regolati in
organismi non rientranti nel tipo di cui all’art.2 della Dir. 85/611. Così L. CARBONE, Gli organismi di inv. collettivo in
valori mobiliari, in: Leggi Civili commentate, 1993, pagg. 148-149.
16
La giustificazione di ciò dev’essere attribuita, in primo luogo, al fatto che la SICAF, non avendo
una struttura di tipo aperto,
14
non è qualificabile come O.I.C.V.M., di conseguenza la SICAF non
rientra nella disciplina della Direttiva 85/611. In secondo luogo la struttura chiusa delle SICAF
avrebbe reso più problematico, per il risparmiatore, il disinvestimento. Per ovviare a questa
difficoltà si sarebbe dovuto introdurre un mercato secondario per le quote di O.I.C.V.M., con la
presenza del quale l’investitore avrebbe dovuto, comunque sottostare ad un notevole rischio
connesso con le rilevanti variazioni di prezzo che si verificano sul mercato a causa dell’interagire
della domanda e dell’offerta.
Pertanto il rischio per il risparmiatore - investitore non sarebbe stato dissimile da quello di un
investimento in un singolo titolo azionario.
Inoltre, il legislatore, presumibilmente, avendo tenuto conto della notevole avversione al
rischio del risparmiatore medio ha optato per un organismo di investimento, la SICAV, che per le
sue caratteristiche si avvicina maggiormente al fondo comune di investimento e del quale ne
costituisce un affinamento.
Il legislatore italiano non ha recepito, invece, il trust, in quanto esso è caratteristico dei mercati
anglosassoni. Ciò nonostante, per finalità di completezza della trattazione mi pare opportuno porre
in rilievo alcuni suoi elementi caratteristici.
In primo luogo con il trust, il costituente della società cede i suoi beni o diritti in favore di un
trustee (proprietario fiduciario) che provvede ad amministrarli in favore di terzi beneficiari. Si
realizza allora una dualità fra proprietà del patrimonio ed effettiva destinazione dello stesso.
Un particolare tipo di trust è rappresentato dell’unit trust nel quale il trustee e la società di
gestione sono soggetti distinti. Nell’unit trust si individuano allora tre categorie di soggetti, vale a
dire:
Il trustee è in particolare il soggetto che detiene legalmente la proprietà ed esercita i poteri di
controllo e di supervisione della gestione.
Il gestore invece, si occupa unicamente dell’amministrazione del fondo senza poter vantare
alcun diritto sul patrimonio gestito.
14
In particolare, un organismo collettivo di investimento si definisce a struttura aperta qualora un risparmiatore
possa sottoscrivere le quote di un fondo od effettuare il riscatto delle stesse in un qualsiasi momento.
17
Il beneficiario pur non essendo titolare della proprietà sul patrimonio del fondo gode dei
proventi che derivano dalla gestione del fondo.
15
Quadro di sintesi dei principali vantaggi e svantaggi derivanti dalla partecipazione ad un
O.I.C.V.M.:
Vantaggi Svantaggi
- La partecipazione ad un O.I.C.V.M. rende agevole
la liquidabilità dell'investimento, è infatti pos-
s ibile, in ogni momento, s ia la sottoscrizione
sia il riscatto di quote/azioni.
- Esistenza di un rischio legato alle oscillazioni del
valore della quota che, a sua volta, dipendono
dalle variazioni dei prezzi dei titoli facenti parte
del portafoglio dell' O.I.C.V.M Tale rischio
è maggiore per i fondi azionari, data la
maggiore volatilità dei cors i dei t itoli azionari
rispetto a quella dei titoli obbligazionari.
- Possibilità, per il risparmiatore, di realizzare
un contenimento dei rischi attraverso la
diversificazione di portafoglio che il gestore
attua.
- I cos ti diretti (sottoscrizione e rimborso) ed i
cos ti indiretti (commissioni di ges tione e di
performance) richiesti dalla società di gestione,
talvolta, sono tali da rendere conveniente
l'inves t imento s olo a medio termine.
- Possibilità di conseguire rendimenti più elevati
rispetto a quelli ritraibili attraverso una gestione
individuale, almeno in un orizzonte temporale di
medio periodo, in virtù delle maggiori competenze
professionali del gestore nell'effettuare le scelte
di potafoglio e nel risolvere i problemi di timing.
- Trasparenza in ordine al valore della quota di
partecipazione al fondo e quindi in relazione al
rendimento del capitale investito.
15
L. CARBONE, Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari op. cit., pag. 147
18
1.2 Le Società di investimento a capitale variabile (S.I.C.A.V.)
Con il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992 n. 84, il legislatore italiano, recependo la
Direttiva CEE 85/611, così come è stata modificata dalla Direttiva 88/220, ha introdotto
nell’ordinamento giuridico la Società di investimento a capitale variabile il cui oggetto esclusivo è
rappresentato dall’investimento collettivo in valori mobiliari del patrimonio raccolto mediante
l’offerta al pubblico, in via continuativa, di proprie azioni.
16
17
La scelta del legislatore di introdurla, a fianco dei fondi comuni di investimento, così come
si evince dalla relazione di accompagnamento del testo legislativo in esame, è discesa dal fatto che
“il risparmiatore - investitore ricopre anche la figura di socio e come tale ha la possibilità di
incidere, con l’esercizio del diritto di voto, sulle vicende sociali e sulla politica di investimento
della società”.
Il sottoscrittore della quota di partecipazione ad una SICAV diviene quindi azionista della
stessa e la sua sottoscrizione, peraltro, avviene a fronte di un conferimento in denaro da investire in
uno dei comparti gestiti dalla stessa società così come dovrà essere indicato nella domanda di
sottoscrizione.
Il conferimento in denaro che viene effettuato a fronte della sottoscrizione di azioni della SICAV si
configura poi come “affidamento di risparmio per una gestione tecnica capace di minimizzare il
rischio” .
18
19
Inoltre la qualità di azionista attribuita al sottoscrittore di quote (azioni) di SICAV gli consente,
peraltro, di non essere sottoposto alle scelte di investimento effettuate dagli amministratori della
società, poiché egli stesso potrà partecipare sia alla nomina degli amministratori sia alla definizione
16
Art. 1 comma 1, D.Lgs. 84/92
17
Parte delle disposizioni di tale decreto, tuttavia, sono state recentemente “trasposte” negli articoli 43 - 50 del
Testo Unico delle leggi sui mercati finanziari che è stato definitivamente approvato il 20 febbraio 1998 dal Consiglio
dei Ministri e che entrerà in vigore dal 1° luglio del 1998.
Di conseguenza, con l’entrata in vigore di tale Testo Unico, risultano abrogate le disposizioni contenute nel
Decreto legislativo n. 84/92, così come è previsto dall’art. 214 del Testo Unico citato.
18
P. MARCHETTI, Appunti sulle SICAV , in: Rivista delle Società n. 5/1992
19
Con il conferimento in denaro a fronte delle azioni sottoscritte il socio fornisce gli strumenti per lo svolgimento
dell’attività economica descritta dall’art. 1 del D.Lgs 84/92, ovvero l’investimento collettivo in valori mobiliari.; R.
LENER, Le società di Investimento a capitale variabile, commento al D.Lgs. 84/92, Ediz. Giappichelli, Torino, 1994).
19
della politica degli investimenti che, per ciascun comparto gestito dalla SICAV, potrà essere
modificata, in ogni momento, attraverso una delibera dell’assemblea dei soci.
20
La facoltà del socio di partecipare all’assemblea e di approvare il bilancio della SICAV, che
equivale alla relazione annuale prevista per i fondi comuni di investimento, gli consente anche di
formulare un giudizio circa l’operato degli amministratori nella gestione della società, con la
possibilità per i soci di decidere, eventualmente, di delegare la gestione a soggetti esterni dotati di
maggiore professionalità.
21
Si deve poi tenere presente che la SICAV è una società per azioni il cui capitale coincide
sempre con il patrimonio netto.
22
Tale coincidenza, in particolare, è resa possibile dal principio
della variabilità del capitale sociale.
23
Inoltre devo precisare che la disciplina legislativa delle SICAV è riconducibile, sia alle
norme del diritto comune che regolano le Società per Azioni sia alle norme che regolano i fondi
comuni di investimento e ad altre leggi in materia di mercato mobiliare.
Rispetto alla disciplina del diritto comune, tuttavia, si deve osservare che la SICAV, a
differenza di una comune società per azioni, può emettere nuove azioni anche con cadenza
giornaliera e può, parimenti, effettuare il rimborso ai richiedenti con la medesima cadenza senza che
ciò renda necessaria alcuna delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, in quanto la variazione
del capitale sociale non richiede alcuna modifica dell’atto costitutivo, giacché il capitale della
società, come accade nella società cooperativa,
24
è variabile e coincide sempre con il patrimonio
netto.
20
La modifica della politica degli investimenti, richiede una modifica dello statuto sociale, che contiene anche il
regolamento del comparto o dei comparti gestiti dalla SICAV. Per tale finalità è allora necessaria una delibera
dell’assemblea straordinaria dei soci.
21
L’art.7 comma 4 del Decreto sulle SICAV prevede che la delega dei poteri gestori possa essere conferita
unicamente ad una Società di gestione dei fondi comuni di investimento autorizzata ai sensi della L. 23 marzo 1983
n.77.
22
Art. 3 comma 1, D. Lgs. 84/92
23
P. MARCHETTI, Appunti sulle SICAV, in: Rivista delle Società n. 5/92
24
Art. 2521, comma 1, Codice Civile