4
INTRODUZIONE
Nell’agosto 2007, lo scoppio della bolla dei mutui subprime USA diede inizio alla crisi
finanziaria più grave della storia.
Indagando le cause che hanno portato alle recenti turbolenze sui mercati, appare
condivisa, a livello globale, una duplice responsabilità, imputabile da un lato agli
operatori del mercato, e dall’altro alle autorità preposte alla vigilanza dei mercati stessi
1
:
i primi sono stati accusati di aver avuto poca lungimiranza, nell’affannosa ricerca di
maggiori profitti a breve termine, mentre per i secondi si è parlato giustamente di
responsabilità ben maggiori.
Ai regolatori dei mercati finanziari, infatti, è stata criticata la mancanza di una forte
volontà nella regolamentazione di interi settori finanziari, come dimostrato dalla totale
tolleranza del c.d. shadow banking system e dei toxic assets; a ciò si aggiungono
problemi di efficienza operativa delle autorità di vigilanza nazionali, causate dalla
globalizzazione del settore finanziario, nonché la completa fiducia nella capacità di
autoregolamentazione dei mercati finanziari, soprattutto per quei settori composti
esclusivamente dagli operatori professionali.
Sulla base di queste premesse, gli elevati (ed ignorati
2
) rischi del mercato finanziario
hanno dato origine ad una situazione eccessivamente distante dalla realtà, in cui “alla
fine del 2007 il totale di tutti gli strumenti finanziari, derivati compresi, aveva raggiunto
un valore superiore a 16 volte al PIL mondiale”
3
.
Congiuntamente ai primi effetti della crisi finanziaria, ha preso campo una discussione
in merito al ruolo degli strumenti finanziari derivati all’interno dei mercati globali. Più
precisamente, il quasi crollo di Bear Sterns nel marzo 2008, il fallimento di Lehman
Brothers il 15 settembre 2008 ed il salvataggio del colosso assicurativo AIG il giorno
successivo, hanno evidenziato l’opacità che caratterizza i derivati over the counter
1
“Major failures of regulation and supervision, plus reckless and irresponsible risk taking by banks and other
financial institutions, created dangerous financial fragilities” (G20 (2009) – Leaders’ Statement, the Pittsburgh
Summit, 24-25 settembre 2009).
2
Negli ultimi anni, l’attività bancaria ha subito un processo di trasformazione, passando dal modello originate to hold
al modello originate to distribute. Tale evoluzione è ben visibile attraverso la crisi dei mutui subprime USA, in cui la
combinazione di un liquido mercato delle securitizations (ipotecarie e dei crediti) e di un prolungato periodo di bassi
tassi d’interesse ha creato un progressivo accumulo sottovaluto di rischi all’interno del sistema finanziario.
3
Onado M, I nodi al pettine. La crisi finanziaria e le regole non scritte, Editori Laterza, 2009, pag. 13.
5
(OTC), ossia quegli strumenti derivati “che non sono negoziati su mercati organizzati,
bensì derivanti dall’accordo diretto delle controparti”
4
.
I più recenti studi sui derivati OTC hanno permesso di quantificare il loro volume
globale in una cifra che nel giugno 2008 si attestava al valore record di $ 683 trilioni
5
.
Sulla base delle dimensioni di tale realtà, e in base al possibile impatto in termini di
rischio sulla stabilità del sistema finanziario, le autorità dei principali Paesi, di concerto
con istituzioni internazionali, si sono impegnate a predisporre nuove misure di
regolamentazione per gli strumenti OTC, con l’obiettivo di ridurne i rischi e le opacità
inerenti.
A dimostrazione dell’impegno internazionale in tal senso, si ricorda l’obiettivo
dichiarato dai leader G-20 riuniti a Pittsburgh nel settembre 2009:
“Al massimo entro la fine del 2012 tutti i contratti derivati OTC
standardizzati dovranno essere negoziati in borsa o, se del caso, su
piattaforme elettroniche di negoziazione e compensati mediante controparti
centrali. I contratti derivati OTC devono essere notificati ai repertori di dati
sulle negoziazioni. I contratti non compensati a livello centrale devono
soddisfare requisiti patrimoniali più elevati”
6
.
Gli impegni assunti hanno cominciato a dare i primi risultati nella seconda metà del
2010: a tal proposito, verranno trattate ampiamente la c.d. “riforma Obama” del sistema
finanziario statunitense emanata nel luglio 2010, e la proposta UE di regolamentazione
degli strumenti derivati OTC, presentata dalla Commissione Europea il 15 settembre
2010.
Alla luce di quanto detto, il presente lavoro si pone l’obiettivo di illustrare le proposte di
regolamentazione UE e USA dei derivati OTC, senza dimenticare ovviamente
l’inquadramento internazionale implementato dal G-20 e dal Financial Stability Board
(FSB)
7
.
4
Petrella Giovanni – Gli strumenti finanziari derivati: aspetti tecnici, profili contabili e regime fiscale, EGEA
Milano, 1997.
5
Fonte: Bank for International Settlements (BIS). Si rimanda al paragrafo 1.2
6
G-20 (2009) – Leaders’ Statement, the Pittsburgh Summit, 24-25 settembre 2009.
7
Autorità istituita nell’aprile 2009 al G-20 di Londra, con lo scopo di coordinare e monitorare a livello internazionale
gli impegni presi in tema di regolamentazione dei mercati finanziari. Con sede a Basilea, è presieduto dal
Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi. (www.financialstabilityboard.org)
6
A maggior chiarimento dell’oggetto di studio, è necessario innanzitutto definire gli
elementi tecnici alla base dei mercati regolamentati dei derivati, ossia quelle
caratteristiche che le recenti proposte intendono applicare al contesto OTC: verrà fatta
quindi una rapida presentazione di concetti quali standardizzazione, compensazione e
ruolo dei margini (Capitolo 1). Sempre il Capitolo 1 presenta un’analisi degli strumenti
derivati OTC, individuandone le principali categorie e descrivendone gli aspetti di
trasparenza e di compensazione, allo scopo di evidenziare le problematiche inerenti e
dunque gli ambiti di intervento delle proposte di regolamentazione presentate.
Con il Capitolo 2 si entra in dettaglio nella proposta di regolamentazione europea. Si
presenta innanzitutto il nuovo sistema di vigilanza finanziaria, e in un secondo momento
si descrivono i nuovi obblighi di compensazione e di reporting per gli strumenti derivati
OTC. Si descrivono inoltre le particolari disposizioni previste per la categoria dei
derivati su crediti, in primis per i credit default swap.
L’imponente riforma USA del sistema finanziario (circa 2230 pagine), viene trattata nel
Capitolo 3, introducendone dapprima il contenuto della riforma e delle varie tematiche
affrontate, e successivamente enunciando le novità previste in materia dei derivati OTC.
A conclusione dell’esposizione, il Capitolo 4 contiene una valutazione delle due
proposte di riforma, specificandone i tratti comuni e le divergenze; si sottolinea infine il
ruolo avuto dalle organizzazioni internazionali nel processo di riforma, e si individuano
i principali problemi irrisolti e le questioni lasciate in sospeso dalla nuova
regolamentazione.
7
8
CAPITOLO 1
ANALISI DEGLI STRUMENTI DERIVATI OTC
Gli strumenti derivati vengono trattati su mercati regolamentati oppure sui mercati over
the counter (OTC), in cui le clausole contrattuali vengono liberamente definite dalle
controparti.
Prima di affrontare l’argomento al centro delle recenti riforme finanziarie proposte,
ossia la regolamentazione dei derivati OTC, si ritiene opportuno accennare ai
meccanismi di funzionamento dei mercati ufficiali di prodotti derivati (paragrafo 1.1), al
fine di comprendere meglio la volontà dei legislatori di estendere tali elementi al
contesto OTC.
Successivamente, il paragrafo 1.2 introdurrà il tema del mercato OTC, evidenziandone
le grandezze interessate, le varie fasi delle transazioni ed infine cercando di analizzare a
fondo i vari aspetti in termini di trasparenza.
Il paragrafo 1.3 invece cercherà di fornire una chiara interpretazione del significato di
compensazione: perciò, verranno enunciati i concetti di compensazione bilaterale e
centrale, individuandone i punti di forza e debolezza, ed i rischi correlati.
Per completare l’esposizione delle caratteristiche del mercato OTC, si definiranno
inoltre le principali tipologie di prodotti derivati OTC (paragrafo 1.4), al fine di
constatare l’ampiezza e l’eterogeneità dei prodotti trattati fuori borsa, nonché gli intenti
dei regolatori.
1.1 I mercati regolamentati dei derivati (cenni)
Benché già in tempi antichi i mercanti concludessero contratti a termine allo scopo di
tutelarsi dalle oscillazioni di prezzo, il primo esempio di mercato regolamentato di
strumenti derivati risale al 1848, anno in cui venne istituito il Chicago Board Of Trade
(CBOT) allo scopo di riunire gli operatori di contratti futures
8
.
8
Il CBOT nacque allo scopo di regolare i contratti sul grano attraverso la standardizzazione delle quantità e della
qualità della merce sottostante. Nel corso degli anni, poi, l’attività si è estesa con l’offerta di contratti futures su altre
commodities (avena, soia, argento), sui Treasury Bonds e su altre attività finanziarie.
9
Con la crescente popolarità di questi strumenti nel corso del XX secolo, si è assistito
alla formazione di nuovi mercati regolamentati di prodotti derivati: si ricorda, a tal
proposito, l’istituzione del Chicago Board Options Exchange (CBOE) nell’aprile 1973,
in cui per la prima volta vennero ammessi alla quotazione di borsa dei contratti di
opzione
9
.
Il TUIF definisce mercato regolamentato qualunque “sistema multilaterale che consente
o facilita l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla
negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona
regolarmente”
10
. Dunque un mercato regolamentato si dota di proprie regole (ed è
sottoposto alla vigilanza da parte di autorità previste) per stabilire quelle garanzie
fondamentali che vengono riconosciute come i punti di forza del sistema: la
standardizzazione dei contratti, la trasparenza dei prezzi e la centralizzazione.
Standardizzazione, trasparenza e centralizzazione
In primo luogo, la standardizzazione dei contratti facilita le transazioni, permettendo a
tutti i soggetti di operare sullo stesso livello e con gli stessi strumenti: proprio grazie
alla definizione precisa di clausole contrattuali, si vedrà come la standardizzazione
rappresenti un prerequisito fondamentale ai fini della centralizzazione dei contratti.
La trasparenza dei prezzi garantisce invece il miglior prezzo possibile, grazie alla
affluenza sul mercato di tutta la domanda e l’offerta in merito ad un contratto. Infatti,
tutte le proposte di pricing, le operazioni di hedging (ma anche gli arbitraggi e le attività
speculative) si concentrano all’interno della struttura organizzata, favorendo così la
trasparenza del mercato. Infine, la centralizzazione degli scambi facilita e garantisce la
massima liquidità possibile tra le parti, grazie al ricorso al clearing
11
tramite clearing
house (o stanza di compensazione).
9
Si vuole citare l’esperienza (antecedente alla CBOE) della Put and Call Brokers & Dealers Association, istituito ai
primi del Novecento da un gruppo di operatori al fine di concentrare all’interno di un unico sistema compratori e
venditori. Si trattava comunque di un mercato OTC, privo di mercato secondario e senza alcun meccanismo di tutela
del rischio di controparte.
10
Art. 1, comma 1, lettera w-ter) del Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria,
decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.
11
“The term clearing refers to all the processes which take place between trading – when participants agree the
terms of a transaction – and settlement – when the obligations related to the transaction are discharged through the
10
Si tratta di un operatore preposto al corretto funzionamento del mercato: controlla
perciò l’andamento dei prezzi e delle posizioni in essere degli investitori, e gestisce la
liquidazione dei contratti, garantendone il buon esito. Il punto di forza della clearing
house è costituito dalla sostanziale eliminazione del rischio di insolvenza della
controparte, poiché le negoziazioni non avvengono tra acquirente e venditore, bensì tra i
contraenti da un lato, e la stessa clearing house dall’altro.
Il sistema di compensazione si basa sulla solidità finanziaria della clearing house e sulla
sua reputation tra gli operatori. L’integrità finanziaria della clearing house viene
generalmente assicurata dai seguenti elementi:
la richiesta di stringenti requisiti patrimoniali e professionali;
l’assenza di posizioni aperte sul mercato detenute dalla clearing house, in modo tale
che a tutte le operazioni in essere ne corrisponda una di segno opposto
12
;
il meccanismo dei margini, capace di assicurare il contenimento dei rischi di
insolvenza e di inadempimento delle controparti
13
.
Le caratteristiche descritte sono riscontrabili su tutti i mercati ufficiali di derivati, che
possono essere distinti sulla base delle categorie di derivati trattati che vengono
generalmente quotati: i contratti futures e le opzioni. Di seguito si espongono
brevemente le caratteristiche di tali strumenti rispetto al loro corrispettivo trattato fuori
mercato.
Futures e forward
Se da un lato i contratti forward permettono di stipulare contratti personalizzati sotto
ogni aspetto (importo, durata, scadenza e asset sottostante), dall’altro lato sui mercati
futures si “acquistano” dei contratti aventi caratteristiche determinate, senza alcuna
exchange of assets or monies”, tratto da CPSS – Market structure developments in the clearing industry: imputations
for financial stability, November 2010, pag. 5.
12
L’esposizione complessiva della clearing house è perciò nulla.
13
Non si entrerà nel dettaglio del meccanismo dei margini. Si ricordano soltanto le principali definizioni:
- margine iniziale: rappresenta una percentuale del valore nominale della transazione da versare alla clearing
house al momento della stipulazione del contratto;
- margine di variazione: su base giornaliera, attraverso il meccanismo del marking to market si confronta il valore
delle posizioni in derivati al prezzo di apertura con quello rilevato alla chiusura delle contrattazioni. La
differenza costituisce il margine di variazione, ossia il profitto (o perdita) rilevato sulla posizione in esame;
- margini infragiornalieri: in caso di forti oscillazioni delle quotazioni, le clearing house possono riservarsi la
facoltà di richiedere a mercato aperto il versamento di un margine straordinario a copertura del rischio
aggiuntivo causato dall’oscillazione dei prezzi.
11
negoziazione tra le controparti. In base alle caratteristiche già descritte dei mercati
ufficiali, appaiono evidenti le differenze tra contratto forward e contratto future in
termini di:
rischio di credito: la presenza della clearing house riduce notevolmente il rischio di
insolvenza della controparte di una posizione in future, mentre nel caso forward
permane l’esposizione a tale rischio;
liquidazione: con il meccanismo del mark-to-market, volto a determinare le
variazioni alla fine di ogni giornata di contrattazione, ciascuna posizione in future
viene sostanzialmente “chiusa” giornalmente (e riaperta il giorno dopo)
14
;
consegna del sottostante: a fronte della maggiore liquidità dei mercati regolamentati,
i contratti future raramente si concludono con la consegna effettiva dell’attività
sottostante, ma si procede normalmente a liquidare il contratto per compensazione
prima della scadenza. All’opposto, invece, i contratti forward si concludono alla
scadenza prevista con la consegna del sottostante.
Opzioni OTC e opzioni quotate
Fino all’apertura del Chicago Board Options Exchange (CBOE) avvenuta il 26 aprile
1973, i contratti di opzione venivano trattati in negoziazioni OTC. Oggi, con la
possibilità di incontrare in borsa contratti quotati di opzioni (listed options), il mercato
OTC riguarda sostanzialmente le opzioni più complesse ed esotiche.
Nel caso delle listed options, il loro prezzo d’esercizio e la data di scadenza non
possono essere personalizzati, ma dovranno essere scelte entro un insieme limitato di
combinazioni definite dal mercato in cui vengono negoziate: in questo modo si
eliminano le differenze dei termini contrattuali che caratterizzano invece il contesto
OTC. Come la società di clearing costituisce la controparte di una posizione in future,
così la Options Clearing Corporation (OCC) rappresenta la controparte di ciascun
contratto di opzione all’interno del mercato ufficiale
15
.
14
Un contratto future si potrebbe dunque vedere come un insieme di contratti forward che vengono liquidati giorno
per giorno.
15
Perciò, quando due soggetti concordano la compravendita di un’opzione su un mercato regolamentato, il venditore
non la emette direttamente a favore dell’acquirente, bensì la emette nei confronti della OCC, che a sua volta emetterà
un’opzione identica a favore dell’acquirente.
12
1.2 Il mercato over the counter
Si è detto che sul mercato over the counter (OTC) le negoziazioni avvengono al di fuori
di circuiti regolamentati.
Questa caratteristica basilare pone alcune considerazioni: mentre gli scambi di derivati
quotati presentano un’elevata standardizzazione delle clausole contrattuali (rendendone
così possibile la centralizzazione), i derivati OTC presentano caratteristiche stabilite di
volta in volta tra le parti, sulla base di negoziazioni bilaterali.
La personalizzazione degli strumenti OTC permette all’ingegneria finanziaria di
confezionare
16
prodotti sempre più complessi e “customizzati” in base alle esigenze di
copertura dell’investitore. Se da un lato il settore OTC offre vantaggi in termini di
flessibilità di prodotto, dall’altro è caratterizzato da prodotti con minore liquidità
rispetto ai mercati regolamentati, in cui si incontrano maggiori possibilità di
investimento e disinvestimento grazie alla standardizzazione dei prodotti.
La natura bilaterale del mercato lo rende poco trasparente, sia dal punto di vista delle
autorità regolatrici e di vigilanza, che dal punto di vista degli investitori stessi. Infatti,
l’opacità presente impedisce a qualsiasi operatore del mercato di conoscere esattamente
l’esposizione al rischio delle proprie controparti, ed impedisce alle autorità di
identificare chiaramente l’entità del rischio presente nel sistema e di capire quali e
quanti rischi siano concentrati in capo ai singoli operatori. Risulta perciò arduo misurare
gli effetti che un default può provocare alla stabilità finanziaria.
I caratteri enunciati per il mercato OTC sono riassunti nel seguente prospetto, attraverso
un confronto con le peculiarità dei prodotti derivati quotati.
Tabella 1 – Derivati OTC e derivati quotati
Derivati quotati Derivati OTC
Clausole contrattuali Standardizzate Personalizzate
Modalità di negoziazione Centralizzata Bilaterale
Informazione Trasparente Opaca
Istituti a copertura del rischio di credito Clearing house Collateralizzazione
16
Si parla di prodotti “tailor made”, ossia fatti su misura in base alle esigenze della clientela.
13
Nonostante i punti deboli delle contrattazioni over the counter, è su questo mercato che
si concentra il maggior numero dei contratti derivati negoziati a livello globale.
Figura 1 – I volumi dei prodotti derivati negoziati su mercati regolamentati e OTC (dati in trilioni $)
Fonte: BRI. I dati esposti si riferiscono al complesso dei valori nozionali dei contratti in essere.
Come risulta dal grafico, l’ammontare di strumenti derivati OTC vale a giugno 2010
circa $ 582 trilioni, dopo aver registrato un picco di $ 683 trilioni nel giugno 2008.
Confrontando tale valore con l’ammontare di contratti derivati presenti sui mercati
regolamentati (valore intorno ai $ 100 trilioni negli ultimi anni), appare chiara
l’importanza dell’ambiente fuori borsa per il sistema finanziario globale.
È evidente, inoltre, che il calo registrato negli ultimi due anni è una conseguenza diretta
della recente crisi finanziaria, e dimostra il ruolo di primo piano avuto dagli strumenti
derivati trattati OTC nella crisi di importanti istituti finanziari (in particolare ci si
riferisce al salvataggio del colosso USA delle assicurazioni AIG).
Seguendo la prassi internazionale, il volume totale dei derivati OTC può essere
suddiviso in cinque categorie di prodotti, distinguibili in merito all’attività sottostante:
derivati sui tassi d’interesse, sui cambi, sull’equity, sulle commodity e infine sui crediti.
La seguente tabella riporta l’evoluzione delle categorie di derivati negli ultimi anni (la
voce “altro” indica una categoria residuale, che include quei contratti non chiaramente
identificabili nelle categorie suddette).
0
100
200
300
400
500
600
700
800
giu-00 giu-01 giu-02 giu-03 giu-04 giu-05 giu-06 giu-07 giu-08 giu-09 giu-10
Mercati regolamentati Derivati OTC