4
L’8 ottobre 2004 è entrato in vigore, a tre anni dalla sua adozione, il Regolamento CE
2157/2001 relativo allo statuto della Società Europea (SE) pubblicata nella GUCE n. L 294 del
10 novembre 2001.
Il provvedimento comunitario introduce negli ordinamenti dei 25 Stati membri dell’Unione
europea una nuova forma di società per azioni a cui potranno far ricorso, a determinate
condizioni, le imprese europee di medio/grandi dimensioni.
Lo scopo perseguito con tale mezzo dal legislatore comunitario è quello di superare alcune
delle difficoltà di natura giuridica (legate soprattutto alla necessità di scegliere una forma di
società disciplinata da una determinata legislazione nazionale) che hanno incontrato le società
con attività, stabilimenti o capitali a livello multinazionale.
Così come disegnata dal regolamento 2157/2001, la neonata società europea attinge la sua
disciplina dalla normativa nazionale dello Stato in cui la società europea colloca la sua sede
sociale unitamente all’amministrazione centrale, e dalla normativa di fonte comunitaria. Tale
normativa è costituita appunto dal regolamento 2157/2001 e dalla direttiva 2001/86/CE che
completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori e
che costituisce un documento indissociabile del regolamento stesso.
All’adozione del regolamento gli Stati sono obbligati in virtù della sua stessa natura (un
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile dalla data della sua
entrata in vigore).
In altre parole, dal 2004, data d’entrata in vigore dei due provvedimenti comunitari, le imprese
possono scegliere se adottare lo schema europeo assoggettandosi alle specifiche regole e
usufruendo delle connesse semplificazioni, ovvero rimanere legate ai modelli nazionali.
5
Per un’impresa che opera in differenti Stati membri si tratta chiaramente di una scelta quasi
vincolata, in quanto, come vedremo, le regole approvate da Bruxelles consentono il
superamento di diversi ostacoli giuridici che attualmente esistono. Si pensi, ad esempio, alle
difficoltà che sorgono per la realizzazione di operazioni di fusione internazionale o di
trasferimento di una società da uno stato all’altro.
La Se, come dispone l’articolo 9 dell’approvato regolamento, deve informarsi alle regole
contenute in tale provvedimento comunitario. Per le materie che non sono disciplinate dal
regolamento o per quelle che lo sono solo parzialmente, potrà invece essere applicata la legge
nazionale. Ovviamente le regole nazionali adottate per recepire i principi comunitari relativi
alla Se dovranno essere conformi ai principi dettati dal regolamento stesso.
Nella presente trattazione, dopo una rapida rassegna del travagliato iter procedurale, durato
circa 30 anni, che ha portato all’approvazione definitiva dello Statuto della Societas Europea, si
intende concentrare l’interesse e la riflessione sugli aspetti relativi al coinvolgimento dei
lavoratori nella Società Europea. E’ chiaro che tale analisi non potrà prescindere da precisi
riferimenti all’esperienza di alcuni degli Stati membri dove già esistono forme di
partecipazione dei lavoratori dettate da disposizioni legislative o contrattuali per il
riconoscimento dei diritti di informazione, consultazione e cogestione.
Nel terzo capitolo, infine, l’analisi si concentra sulle modalità di trasposizione della Direttiva
2001/86 in Italia e nel resto d’Europa tentando di coglierne problematiche e connessioni con le
diverse realtà sociali e d’impresa.
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1. LA SOCIETA’ EUROPEA
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1.1 La storia del provvedimento e l’idea della partecipazione dei lavoratori
L’Europa quale aggregato economico, oltre che politico, ha dovuto e deve confrontarsi con
alcune importanti scelte di campo per identificare una propria strategia competitiva nel
panorama economico internazionale.
L’introduzione di uno Statuto Europeo di Società muove dall’idea di favorire i processi di
concentrazione e di ristrutturazione societaria e di conseguenza favorisce la creazione di nuove
condizioni competitive per le imprese europee nel mercato internazionale.
Obiettivo dichiarato del legislatore comunitario è infatti quello di favorire l’instaurazione di un
regime di concorrenza non falsato, garantendo in tutti gli Stati membri un elevato grado di
protezione alle persone che entrano in affari con le società e contribuendo, in tale modo, al loro
sviluppo economico.
La normativa comunitaria, inoltre, dovrebbe indirettamente favorire il processo di
ravvicinamento delle legislazioni nazionali, in modo da consentire alle società di operare nei
diversi sistemi giuridici sulla base di disposizioni uniformi, creando dunque le condizioni per
una maggiore facilità di trasferimento delle imprese da un ordinamento all’altro.
La tecnica normativa utilizzata per dettare la disciplina giuridica della società di diritto europeo
è quella dell’adozione di due atti normativi distinti, ma collegati fra loro: il regolamento, per
quanto attiene ai profili di diritto societario, e la direttiva, per quanto riguarda le forme e le
modalità di coinvolgimento dei lavoratori alle decisioni dell’impresa. Lo scorporo dal
regolamento della materia riguardante la partecipazione dei lavoratori costituisce uno dei
numerosi compromessi dei quali è disseminato il percorso dello statuto di Società europea nel
8
tentativo di renderne più agevole l’approvazione attraverso modalità più flessibili di adozione
da parte degli Stati membri.
La normativa in esame si inserisce dunque nell’ambito di un complesso procedimento di
armonizzazione delle diverse discipline nazionali in tema di società
1
al quale il legislatore
comunitario si è dedicato intervenendo su differenti aree di applicazione, che di seguito si
elencano ad esclusivo titolo di esempio:
1.Costituzione delle società:
· una prima direttiva del Consiglio, 68/151 del 9 marzo 1968, prevede in occasione della
costituzione delle società di capitali, obblighi di pubblicità, un controllo preventivo delle
formalità di costituzione e un regime di nullità per le società inficiate da irregolarità di
costituzione;
· una seconda direttiva del Consiglio, 77/91 del 13 dicembre 1976, ne completa la disciplina
per le sole società per azioni. La costituzione di tali società richiede un capitale sociale minimo,
a garanzia dei creditori come contropartita, della responsabilità limitata. E’ anche previsto un
contenuto minimo per qualsiasi atto costitutivo di società per azioni.
2. Operazioni di riorganizzazione aziendale:
· la terza e la sesta direttiva del Consiglio, rispettivamente 78/855 del 9 ottobre 1978 e 82/891
del 17 dicembre 1982, in materia di fusioni e scissioni delle società per azioni.
1
A titolo puramente storico si può ricordare che prima della nascita della Comunità Economica Europea in base al
Trattato di Roma del 1958, il Consiglio d’Europa, nel 1949, aveva iniziato i lavori per una Compagnia Europea.
9
3. Garanzie sulla situazione finanziaria delle società:
· la seconda direttiva del Consiglio contenente un insieme di disposizioni volte a garantire la
realtà del capitale sociale per tutto il periodo di esistenza della società;
· la quarta, la settima e l’ottava direttiva, rispettivamente 78/660 del 25 luglio 1978, 83/349 del
13 giugno 1983 e 84/253 del 10 aprile 1984, in materia di bilanci e di controllo legale dei conti.
Ciò premesso, è opportuno ripercorrere brevemente l’iter normativo che ha condotto
all’approvazione della disciplina in oggetto, tenendo presente che l’idea di uno Statuto di
Società europea, come regime giuridico di diritto comunitario delle società di capitali, appare
connessa, sin dalla lunghissima gestazione, con forme di partecipazione dei lavoratori.
2
Inoltre l’idea di rendere più omogenee le regole del governo societario delle società di capitale
è evoluta nell’inseguirsi di ipotesi e tesi dei fautori di un processo di armonizzazione del diritto
societario, espresse nella proposta della V direttiva
3
, in contrapposizione a coloro che, invece,
ambivano all’istituzione di una figura giuridica nuova, di diritto comunitario e aggiuntiva
rispetto alle vesti che l’iniziativa privata poteva assumere nei singoli Stati membri.
Le tracce di tale progetto congiunto sono rinvenibili sin dalla prima ideazione risalente al 1959,
poi esplicitata dal lavoro del gruppo di esperti, presieduto dall’olandese Pieter Sanders,
presentato nel 1966.
4
2
Arrigo G., Il diritto del lavoro dell’unione europea, tomo II, Giuffrè, Milano 2001, pag.378. Arrigo rileva come
la partecipazione dei lavoratori costituisca parte essenziale dell’armonizzazione del diritto societario, nella aprte in
cui tocca direttamente i rapporti cosiddetti interni dell’impresa: composizione, struttura e funzioni degli organi
societari e loro rispettivi rapporti.
3
La proposta di V direttiva, presentata dalla Commissione al Consiglio nel 1972, era di rendere equivalenti,
all’interno della Comunità, le norme relative alla struttura delle società di capitali e le condizioni per la
partecipazione dei lavoratori agli organi decisionali (consiglio di vigilanza e comitato direttivo) e di individuare
modelli equivalenti di partecipazione dei lavoratori nelle imprese di grandi dimensioni.
4
Sanders P., Progetto di uno Statuto di società anonima europea, pubblicazione delle Comunità europee,
Bruxelles 1966.
10
Nel 1970, il Consiglio presentò la prima proposta di regolamento per uno “Statuto della Società
per Azioni Europea”
5
seguita, nel maggio 1975, da una nuova proposta modificata e elaborata
dalla Commissione.
6
Nel 1985, la Commissione, nel Libro Bianco sul mercato interno, indicava la Società Europea
quale strumento indispensabile per la realizzazione del mercato interno e così, a conclusione
del Consiglio Europeo di Bruxelles del giugno 1987, in cui si incitavano le istituzioni ad
adottare tutte le misure necessarie per uniformare il diritto delle società a livello europeo, la
Commissione presentò prima un Memorandum
7
sullo Statuto della Società Europea e,
successivamente, nell’agosto del 1989, un nuovo progetto di Statuto
8
.
Nel 1991, la Commissione, a seguito delle modifiche proposte da gran parte dei soggetti
istituzionali coinvolti nella procedura legislativa, ripropose al Consiglio una proposta
modificata dello statuto della Società Europea, sulla quale il 27 ottobre 1999 il Parlamento ha
5
Proposta di regolamento Cee del Consiglio relativo allo Statuto di una società per azioni europea, presentata dalla
Commissione al Consiglio il 30 giugno 1970, in Guce C 124, del 10 ottobre 1970
6
La proposta avanzata dalla commissione nel 1970 fu successivamente modificata nel 1975 sulla scorta del parere
espresso dal Parlamento europeo e del dibattito generato dalla proposta di quinta direttiva, nel frattempo avanzata.
Alla proposta di SE ha poi lavorato un gruppo di esperti nominato dal Consiglio a partire dal 1976 e fino alla
sospensione formale di ogni iniziativa normativa decisa dal Consiglio nel 1982, in attesa di un programma di
armonizzazione del diritto societario.
7
La Commissione rilanciò la proposta di Statuto di Se sottolineando l’importanza della rimozione di ostacoli
giuridici e istituzionali alla cooperazione intereuropea, ravvisati, in particolare, nella diversità di normative e
prassi in materia di partecipazione dei lavoratori nell’impresa. Lo scopo della proposta veniva identificato nella
necessità “di relazioni industriali partecipative che, favorendo una più elevata qualità del lavoro e della
produttività aziendale, nonché l’instaurarsi di un più tranquillo clima sociale, contribuiscono a creare condizioni
migliori affinché le imprese dei paesi dell’Unione possano reggere la sempre più agguerrita concorrenza
extracomunitaria, rendendo altresì più agevoli gli indispensabili processi di ristrutturazione e di innovazione”.
8
La proposta, pubblicata in Guce C 263 del 16 ottobre 1989, per la prima volta è articolata in due atti normativi
distinti, un regolamento e una direttiva.
11
espresso il suo parere in prima lettura e il 20 dicembre 2000 il Consiglio, all’unanimità, è
pervenuto ad un accordo politico sui due atti normativi concernenti la Società Europea.
9
La normativa in esame, pubblicata nella GUUE L 294 del 10 novembre 2001, è entrata dunque
in vigore in tutti gli Stati membri a partire dall’8 ottobre 2004 e si tratta appunto del
Regolamento Ce n. 2157/2001del Consiglio dell’8 ottobre 2001 e della Direttiva 2001/86/Ce
sempre del Consiglio dell’8 ottobre 2001.
Il travagliato iter di approvazione della proposta deriva originariamente dalla scarsa
propensione degli Stati membri a rinunciare alle proprie specificità normative in materia di
disciplina delle società. Alla fine degli anni ‘80, poi, il progetto sembrò destinato ad arenarsi in
maniera definitiva, quando, alla proposta di regolamento, fu affiancata una proposta di direttiva
volta a disciplinare il coinvolgimento dei lavoratori nella Società Europea e costituente, per
espressa affermazione della Commissione Europea, il completamento non dissociabile del
regolamento.
La possibilità di trovare un accordo tra gli Stati membri in tema di coinvolgimento dei
lavoratori nell’impresa si scontrava, infatti, con la circostanza che, all’interno della Comunità si
9
Per una visione completa delle fasi decisive dell’iter di approvazione, cfr, Proposte della Commissione: G.U. C
263 del 16 ottobre 1989, COM (89) 268, Boll. 7/8-1989, punti 1.2.1-1.2.6, e Supplemento 5/89 al Bollettino;
Parere del Comitato economico e sociale: G.U. C 124 del 21 maggio 1990 e Boll. 3-1990, punto 1.1.100; Parere in
prima lettura del Parlamento europeo: G.U. C 48 del 25 febbraio 1991 e Boll. 1/2-1991, punto 1.2.69; Proposte
modificate della Commissione: G.U. C 176 dell’8 luglio 1991, G.U. C 138 del 29 maggio 1991, COM(91) 174 e
Boll. 5-1991, punti 1.2.46 e 1.2.47; Proposte soggette dall’1 maggio 1999 alla procedura di codecisione;
Conferma da parte del Parlamento europeo delle sue prime letture: G.U. C 154 del 5 giugno 2000 e Boll. 10-1999;
Accordi politici del Consiglio: Boll. 12-2000
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assisteva ad una netta divisione tra ordinamenti, quale quello tedesco
10
, che già disciplinavano
il coinvolgimento dei lavoratori e ordinamenti, quale quello italiano, in cui tale disciplina era
del tutto assente e, in linea di principio, considerata con sfavore.
Considerato che ogni sistema ha una propria logica, una propria storia, un'importanza per gli
attori nazionali, siano essi imprese o lavoratori dipendenti, è chiaro come uniformare i sistemi
nazionali di rappresentanza e di intervento dei lavoratori non sembrava facilmente realizzabile;
non esisteva infatti neppure un "sistema ideale" che sarebbe stato immediato prevedere per la
Società europea, per cui le soluzioni ricercate dovevano essere in grado di coniugare
l'adattamento alle varie situazioni.
Fin dall'inizio della discussione del progetto di Se si sono opposte due posizioni. La prima,
sostenuta in particolar modo dal sindacalismo europeo e dalla Germania, rifiutava una Società
europea che non prevedesse la partecipazione dei lavoratori. La seconda, appoggiata soprattutto
dal padronato europeo e dai Paesi dove la partecipazione è piuttosto limitata, non accettava
l'obbligo di partecipazione dei lavoratori agli organi societari (che veniva vissuto come
imposizione di un modello nazionale di relazioni sociali sugli altri sistemi europei) e si
esprimeva a favore della libertà di adattare la Se alle situazioni specifiche.
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Non va dimenticato che l’annosa storia della Società europea si incrocia, a partire dal 1972, con la proposta di
quinta direttiva sull’armonizzazione del diritto societario (presentata al Consiglio il 27 settembre 1972, in Guce
C131 del 13 dicembre 1972) relativa alla struttura della società per azioni, proposta che si poneva l’obiettivo di
rendere equivalenti le norme relative alla struttura delle società di capitali e le condizioni per la partecipazione dei
lavoratori agli organi decisionali, attraverso la previsione di una partecipazione dei lavoratori agli organi
decisionali, attraverso la previsione di una partecipazione di rappresentanti dei lavoratori all’interno dell’organo di
vigilanza, nell’ambito del modello duale di società per azioni, proprio del modello normativo tedesco.