2
finanziarie della società e dall’altro ponevano meno vincoli quantitativi e procedurali o,
addirittura, non ne prevedevano
3
. Ciò aveva indubbiamente contribuito al
“bancocentrismo”.
Con la riforma del diritto societario, i punti su cui essenzialmente il legislatore è intervenuto
sono direttamente collegabili a questi problemi, in quanto la stessa:
- ha reso più celere e meno gravoso per le S.p.A. il procedimento di emissione,
soprattutto attraverso l’attribuzione, in via primaria. della competenza a deliberare
l’operazione in capo all’organo amministrativo;
- ha recepito alcuni dei tipi speciali di obbligazioni che da anni costituivano una porzione
rilevante dei titoli di massa creati oltre confine;
- ha elevato i limiti della emissione di obbligazioni, modificando i parametri che
costituiscono la base del calcolo degli stessi e introdotto ulteriori casi in cui la società
può derogare agli stessi
Obiettivo dell’elaborato
Il lavoro, seppur con le limitazioni dettate dalla non autorevolezza di chi l’ha posto in
essere, è orientato a porre in risalto i cambiamenti principali apportati alla disciplina del
prestito obbligazionario delle S.p.A. La scelta di trattare solamente gli argomenti su cui ha
maggiormente inciso la riforma deriva sia da quanto emerso dalla Relazione di
accompagnamento, che dedica quasi tutto il § 7. (“Delle obbligazioni”) ad essi, sia
dall’importanza che i medesimi rivestono nelle prospettive di sviluppo di una forma di
finanziamento certamente interessante e altrettanto non sufficientemente sfruttata dalle
imprese italiane nel perseguimento della loro crescita.
Schema
3
E tutt’ora non ne prevedono, come gli ordinamenti anglosassoni di common law.
3
La suddivisione della tesi operata è parsa più consona a rendere meno “manualistica” la
stessa e al contempo risulta finalizza a fornire al lettore un panorama di carattere generale
sugli strumenti a disposizione della S.p.A. per finanziare la propria attività.
Il primo capitolo è dedicato al fenomeno della convergenza tra i titoli di massa e le azioni:
dopo un primo sintetico richiamo alle forme tradizionali degli stessi, l’elaborato prosegue
trattando dell’evoluzione che hanno subito tanto le categorie speciali di azioni quanto i tipi
speciali di obbligazioni, le une per mezzo di provvedimenti legislativi e le altre per merito
della prassi. Infine, si è cercato di porre in luce quelli che possono essere gli elementi
comuni alle diverse fattispecie dei due strumenti finanziari (intesi latu sensu).
Il secondo capitolo è strutturato sul confronto tra la previgente e l’attuale disciplina, in
primis in materia di competenza sulla decisione di ricorrere al prestito obbligazionario e in
seguito con riferimento ai limiti quantitativi alla creazione dei titoli cartolari. Questi ultimi
sono trattati sia nella fase di emissione sia riguardo tutta la durata del prestito.
4
CAPITOLO PRIMO: EVOLUZIONE DEI MEZZI DI
FINANZIAMENTO DELLA S.p.A.
Questa prima parte dell’elaborato mette in luce l’evoluzione che ha caratterizzato i mezzi
che le Società per Azioni hanno a disposizione - a livello giuridico - per finanziare la
propria attività.
La netta distinzione tra azioni e obbligazioni (le prime ascrivibili a capitale di rischio e le
seconde a capitale di prestito) è stata, col tempo, attenuata dall’intervento del legislatore e
dalla prassi mediante la previsione di categorie speciali di azioni, di tipologie speciali di
obbligazioni e di strumenti finanziari partecipativi (questi ultimi costituiscono una delle
novità più rilevanti introdotte dalla riforma del 2003). Ciò al fine di permettere alla società
di capitali di attirare un sempre maggior numero di risparmiatori-investitori (caratterizzati
da esigenze diverse) e di evitare che l’effetto spiazzamento causato dai titoli di Stato (che
garantivano elevato rendimento e basso rischio) prima, e la crescente
internazionalizzazione dei mercati di capitali poi, costituissero un ostacolo alla raccolta di
mezzi da parte delle imprese italiane e, di riflesso, alla loro crescita.
5
1. AZIONI E OBBLIGAZIONI ORDINARIE
1.1 Le azioni ordinarie
Nelle società per azioni, secondo quanto previsto dal novellato art. 2346 c.c., primo
comma, “la partecipazione sociale è rappresentata da azioni”
4
.
Diventando azionista, un soggetto conferisce nella società parte della propria ricchezza a
titolo di capitale di rischio: ciò comporta, in senso esemplificativo, non solo che
l’investimento possa non essere remunerato, ma anche che in sede di liquidazione della
società l’investitore possa non vedersi restituire l’intero ammontare del conferimento ove
non permanga attivo dopo il pagamento dei debiti sociali.
Come già avveniva in passato, con la riforma del 2003 il legislatore non fornisce una
definizione di azione. La prevalente dottrina (Cottino, Angelici, Bione, Cagnasso, Schiano
di Pepe), peraltro, ne ha da sempre sottolineato i diversi significati: di frazione del capitale
sociale, di complesso dei diritti e degli obblighi del socio e di documento che incorpora la
partecipazione sociale.
In quanto frazione del capitale sociale, la nuova previsione contenuta nei commi due e tre
dell’art 2346 c.c. incide sul piano contabile ma non, di fatto, su quello sostanziale.
5
Per ciò che concerne i diritti e i doveri del socio ogni azione attribuisce, a colui che ne è
titolare
6
, un complesso unitario di diritti e di obblighi che al meglio esprimono lo status
socii
7
. I diritti sono solitamente distinti in diritti patrimoniali e diritti amministrativi. Ai diritti
patrimoniali possono ricondursi: il diritto all’utile e alla quota di liquidazione (art. 2350), di
4
Prima della riforma del diritto societario, attuata mediante il d.lgs 17 Gennaio 2003, n. 6, era il secondo comma
dell’art. 2325 a stabilire che “le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni”. Sebbene la
formulazione lessicale sia differente, a livello concettuale le due disposizioni si equivalgono, come fa notare V. Santoro,
ne La riforma delle società:commentario del D.Lgs.17 Gennaio 2003,n .6. Società per azioni, Sandulli – Santoro,
Giappichelli, Torino, 2003, p. 123.
5
Per approfondimenti cfr. Carla Rabbiti Bedogni, Azioni, Strumenti finanziari partecipativi ed obbligazioni, in Diritto
della Banca e del mercato finanziario, n. 2, Cedam, 2004, p. 189-193.
6
Salvi i casi speciali di pegno e usufrutto delle azioni disciplinati dall’art. 2352 c.c.
7
Ascanelli, Appunti di Diritto commerciale, vol. 2, Roma, 1936, p. 114 e ss.
6
opzione (art. 2441) e di recesso (art. 2437)
8
. In quelli amministrativi si ricomprendono
invece il diritto di intervento in assemblea (art. 2370) e di voto (art. 2351, primo comma); il
diritto di impugnare le deliberazioni assembleari invalide, nel caso gli azionisti siano
assenti o dissenzienti (art. 2377); il diritto di denuncia di fatti censurabili al collegio
sindacale (art. 2408, primo comma); quello di prendere visione del progetto di bilancio (art.
2429, comma terzo) nonché quello di consultare il libro dei soci, delle adunanze e delle
deliberazioni dell’assemblea (art. 2422, primo comma). Sono diritti (amministrativi) c.d.
“della minoranza”, esercitabili cioè dall’azionista che rappresenta, da solo o con altri
azionisti, una data percentuale del capitale sociale, il diritto di chiedere la convocazione
dell’assemblea (art. 2367); di impugnare le deliberazioni assembleari (art. 2377, comma
terzo); di ottenere che il collegio sindacale indaghi sui fatti denunciati (art. 2408, comma
secondo); nonché quello di denunciare al tribunale le gravi irregolarità commesse dagli
amministratori o dai sindaci (art. 2049).
9
L’unico obbligo concernente l’azione è, salvo
l’eventuale previsione statutaria di prestazioni accessorie, quello di eseguire il
conferimento secondo quanto stabilito dall’art. 2342 e seguenti del codice civile.
Riguardo ai diritti, occorre fare alcune precisazioni, che torneranno utili ai fini della
trattazione delle categorie speciali di azioni. Il legislatore prevede, infatti, all’art. 2348,
primo comma, che le azioni “conferiscono ai loro possessori uguali diritti”, di natura sia
patrimoniale sia amministrativa. L’uguaglianza è però da considerarsi relativa, in quanto il
legislatore prevede la possibilità di creare categorie di azioni fornite di diritti diversi (si
hanno, in tal caso, le azioni ordinarie, che godono appieno dei diritti prima elencati, e le
speciali categorie di azioni fornite di diritti amministrativi e patrimoniali modellati in base
alle esigenze degli investitori). L’uguaglianza è altresì da intendersi in senso oggettivo, in
quanto “uguali sono i diritti che ogni singola azione attribuisce, ma non i diritti di cui
8
In merito ai diritti di opzione e di recesso la dottrina prevalente è concorde nel collocarli tra i diritti patrimoniali. Di
diverso avviso Campobasso, secondo cui avrebbero natura composita, amministrativo-patrimoniale.
9
Galgano–Genghini, il Nuovo diritto societario, le Società di capitali e cooperative, Cedam, 2006, p. 181.
7
ciascun azionista globalmente dispone, dovendosi al riguardo tener conto anche del
numero delle azioni di cui ciascuno è titolare”
10
.
L’azione è anche il documento che incorpora la partecipazione sociale. Sotto questo
profilo controversa è la natura giuridica del certificato azionario: la prevalente dottrina
11
e
la giurisprudenza
12
attribuiscono allo stesso la natura di titolo di credito, mentre la dottrina
minoritaria vede l’azione come semplice documento della partecipazione del socio alla
società, obiettando la mancanza o l’attenuazione dei requisiti della letteralità,
dell’autonomia e dell’astrattezza e sottolineando la complessità del rapporto incorporato
nel titolo azionario, rapporto che “sottende a una complessa situazione giuridica attiva e
passiva, implicante una pluralità di diritti e di obblighi”
13
. Tali diritti e obblighi non derivano
dal titolo, ma dal contratto sociale.
Differenti sono le motivazioni addotte dagli studiosi che ricollegano l’azione ai titoli di
credito:
- nella visione di Cottino, la letteralità, l’autonomia e l’astrattezza non costituirebbero
requisiti essenziali della fattispecie titolo di credito, ma sarebbero invece da
interpretare come “connotazioni ed aspetti, variamente modulati dalla disciplina, cui il
codice civile e le leggi speciali sulla cambiale e sull’assegno assoggettano quei
documenti ai quali possa essere attribuita la veste di titolo di credito”
14
. Ciò che
caratterizza i titoli di credito sarebbero l’incorporazione del diritto nel documento (il
possesso in base alla legge di circolazione è condizione necessaria e sufficiente per
l’esercizio dei diritti sociali) e la sua destinazione alla circolazione; requisiti, sostiene
Cottino, che l’azione possiede;
10
Così testualmente Campobasso, Diritto commerciale, vol. 2, Torino, 1995, p. 186.
11
Tra la quale si annovera Frè, Società per azioni, Comm. Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1982, p. 170 ss.;
Galgano, Diritto commerciale, vol. 2, Bologna, 1993, p. 133 ss.; Cottino, Diritto commerciale. Le società, Cedam,
1999, p. 277 s.
12
Cass., 6 Aprile 1982, n. 2103; Cass., 21 Febbraio 1979, n. 1115; App. Firenze, 12 Gennaio 1979; Trib Milano, 12
Luglio 1991.
13
Semino, in Le società di capitali, Trattato teorico – pratico delle società a cura di Schiano di Pepe, volume 2, Ipsoa,
1998, p. 105.
14
Così testualmente Cottino, Diritto commerciale, cit.
8
- altri autori, più semplicemente, riconducono l’azione nella fattispecie dei titoli di credito
causali, cioè titoli che possono essere emessi solamente sulla base di un determinato
tipo di rapporto fondamentale (in questo caso il rapporto di società), predeterminato per
legge.
L’azione è anche titolo di credito a letteralità incompleta: i diritti esercitabili, per mezzo
del possesso del titolo, non sono determinati solamente dal tenore letterale del
documento (ovvero da ciò che risulta scritto sullo stesso), ma anche da altri documenti,
richiamati in modo diretto o indiretto dal titolo. Da ciò (e dall’ampia autonomia statutaria
concessa alla società per azioni) deriva, tra le tante possibili implicazioni, che la
società può opporre al socio una modifica dello statuto decisa dall’assemblea
straordinaria;
- la disciplina riguardante lo smarrimento e la sottrazione dei titoli di credito al portatore
(art. 2006) e quella concernente l’ammortamento dei titoli nominativi (art. 2027) fanno
esplicito riferimento alle azioni. Così anche in tema di vendita a termine dei titoli di
credito (art. 1531);
- le azioni, concorda la dottrina, circolano secondo la disciplina dei titoli di credito.
In merito alla circolazione delle azioni occorre fare alcune precisazioni. Il legislatore, all’art.
2354, stabilisce che i titoli azionari possono essere nominativi o al portatore, a scelta
dell’azionista, salvo che lo statuto o le leggi speciali non stabiliscano diversamente. Tale
facoltà, sostanzialmente prevista anche ex art. 2355, resta di fatto solamente “sulla carta”:
fin dagli anni ’40 (r.d. 25 ottobre 1941, convertito nella l. 9 febbraio 1942) vige il principio
della nominatività obbligatoria dei titoli azionari, giustificato da ragioni di ordine fiscale
15
.
Eccezioni a tale principio riguardano le azioni di risparmio (la cui trattazione è rinviata ai
paragrafi seguenti) e le Sicav, per le quali è ammessa l’emissione al portatore. L’art. 2355,
rubricato “circolazione delle azioni”, stabilisce al secondo comma che “le azioni al
15
La nominatività dei titoli azionari favorisce, in primis, l’accertamento del reddito globale delle persone fisiche e
permette il perseguimento di politiche volte alla perequazione sociale.
9
portatore si trasferiscono con la consegna del titolo”, mentre “il trasferimento delle azioni
nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo
quanto previsto dalle leggi speciali. Il giratario che si dimostra possessore in base ad una
serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione nel libro soci, ed è comunque
legittimato ad esercitare i diritti sociali”. Il testo ricalca, con alcune peculiarità, quella che è
la disciplina riguardante la circolazione dei titoli di credito: l’art. 2003 prevede infatti che la
circolazione dei titoli al portatore avvenga mediante la semplice consegna degli stessi e
che la legittimazione del possessore all’esercizio dei diritti in essi menzionati sia fondata
sulla sola presentazione del titolo al debitore; per i titoli nominativi
16
, invece, il
trasferimento avviene o mediante girata oppure mediante il c.d. transfer. La girata (tipico
modo di circolazione previsto per le azioni nominative) conferisce tuttavia la “legittimazione
ad ottenere la legittimazione”
17
, cioè il diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel
registro dell’emittente, e solo in seguito ad essa è legittimato all’esercizio dei diritti. Il
trasferimento non ha efficacia nei confronti dell’emittente fintanto che esso non viene
annotato nel registro (art. 2023). In quest’ultimo frangente, la disciplina relativa ai titoli
azionari nominativi differisce, essendo legittimato all’esercizio dei diritti sociali colui che si
dimostra in possesso del titolo in base ad una serie continua di girate, sebbene non iscritto
nel libro dei soci.
Una novità rilevante, sempre attinente alla circolazione delle azioni, è stata introdotta dalla
Riforma del 2003 al primo comma dell’art. 2346: ”salvo diversa disposizione di leggi
speciali lo statuto può escludere l’emissione dei relativi titoli o prevedere l’utilizzazione di
diverse tecniche di legittimazione e circolazione”. La previsione, pur non esplicitamente, fa
riferimento alla possibilità di assoggettare le azioni al regime di dematerializzazione, già
16
I titoli nominativi sono intestati a una persona determinata; la loro peculiarità risiede nel fatto che l’intestazione deve
risultare non solo sul titolo, ma anche da un apposito registro tenuto dall’emittente. Il possessore è legittimato
all’esercizio dei relativi diritti per effetto della doppia intestazione a suo favore sul titolo e sul registro
dell’emittente,come prescritto dall’art 2021.
17
Così Campobasso, Manuale di diritto commerciale, Utet, Torino, 2004, p. 503.
10
obbligatoriamente previsto per gli strumenti finanziari delle società quotate
18
. Non sembra
infatti possibile che l’autonomia statutaria possa introdurre nuove tecniche di circolazione
e legittimazione (è da ritenere che tale possibilità sia riservata solamente alla legge)
19
. In
regime di dematerializzazione delle azioni, il trasferimento avviene mediante scritturazione
sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari; se le azioni sono
nominative, la scritturazione sul conto equivale a girata (art. 2355, comma quinto).
1.2 Le obbligazioni
Le obbligazioni costituiscono uno degli strumenti che il legislatore ha messo a
disposizione della società per azioni al fine di raccogliere risorse finanziarie, unitamente
alla sottoscrizione di azioni in sede di costituzione o di aumento di capitale, all’emissione
di strumenti finanziari, al ricorso al prestito bancario e l’autofinanziamento. Con l’emissione
di un prestito obbligazionario la società acquisisce fondi con vincolo di credito,
tendenzialmente, a medio lungo termine
20
.
Come prima della Riforma, il codice civile non fornisce una definizione di obbligazioni
sociali; tuttavia, la dottrina ha contribuito ad individuarne gli elementi caratterizzanti.
- in merito alla natura giuridica, indiscussa è la qualificazione delle obbligazioni come
titoli di credito, che possono essere sia nominativi sia al portatore. Le obbligazioni sono
un titolo di credito che incorpora un diritto di credito verso la società emittente. I
contrasti tra gli studiosi sorgono in merito all’attribuzione del carattere dell’astrattezza o
della causalità. Parte della dottrina sostiene la natura causale dei titoli obbligazionari:
l’emissione è considerata come operazione avente causa di mutuo, come sarebbe
possibile desumere dall’art. 2415, comma secondo, che testualmente, parla di
18
Artt. 28 ss, d.lgs. 24.6.1998, n. 213 e Reg. Consob. n. 11768/98.
19
Cfr Stagno d’Alcontres, Società di capitali, artt. 2325-2379-ter,in Commentario a cura di Niccolini – Stagno
d’Alcontres, Jovene Editore, 2004.
20
Cfr. Cavallo Borgia, Delle società per azioni. 4. Delle obbligazioni, art. 2410-2420 ter, in Commentario del Codice
civile Scialoja-Branca, Roma-Bologna. 2005. La stessa autrice fa notare come nella struttura finanziaria delle società
per azioni vi sia la netta prevalenza del capitale di credito su quello di rischio; ciò origina il fenomeno della
“socializzazione del finanziamento alle imprese”.
11
“prestito”, nonché dall’art. 2414 che parla di “titoli obbligazionari”. Da ciò consegue che
il rapporto di credito derivante dalla sottoscrizione dell’obbligazione va disciplinato, per
tutto ciò che non risulta cartolarmente specificato, facendo riferimento alle norme
dettate dal codice civile per il mutuo
21
. Altri, invece, propendono per l’astrattezza
22
.
Quanto al carattere della letteralità, i titoli obbligazionari possono essere ricompresi tra
i cosiddetti titoli di credito a letteralità incompleta;
- riguardo al rapporto di credito derivante dal finanziamento obbligazionario, la dottrina, a
lungo, ha dibattuto circa la prevalenza del carattere dell’unitarietà o della autonomia. A
sostegno di una visione unitaria del fenomeno vi sarebbero elementi quali l’unicità del
soggetto passivo, il fatto che il prestito obbligazionario è una operazione economica
unitariamente concepita, l’unicità dell’offerta di sottoscrizione, l’unicità della disciplina e
delle eventuali garanzie che assistono il prestito e l’organizzazione degli obbligazionisti
in un gruppo (assemblea) al quale sono attribuiti specifici poteri. L’autonomia emerge,
invece, nella pluralità di contratti stipulati tra la società emittente e i singoli sottoscrittori,
nella libera circolazione di ciascun titolo obbligazionario e nella possibilità dei singoli
obbligazionisti di esercitare azioni individuali, purché non incompatibili con le
deliberazioni dell’assemblea.
Il carattere preminentemente unitario dell’operazione è da condividersi soprattutto in
considerazione del fatto che tra i poteri attribuiti al gruppo vi è anche quello di modifica
delle condizioni del prestito (art. 2415, comma primo, punto 2), il quale può incidere in
maniera rilevante sui diritti dei singoli;
21
Campobasso, Le obbligazioni, in Trattato delle società per azioni diretto da Colombo e Portale, Torino, 1988, p. 385 e
386. In linea con l’autore circa la natura causale dei titoli obbligazionari: Pettitti, I titoli obbligazionari delle società per
azioni, Giuffré, Milano, 1964, p. 70 ss; Galgano, Le società di capitali e cooperative, in Diritto civile e commerciale,
III, Cedam, Padova, 1990, p. 351 e Stagno d’Alcontres, Il titolo di credito, p. 113 ss.
22
Su tutti Cottino, Diritto commerciale, cit., il quale sostiene che “l’astrattezza è piena poiché si prescinde in essa dal
rapporto fondamentale (mutuo,emersione di riserve occulte, trasformazione del valore azionario in obbligazioni in
occasione di rimborso di capitale) che sta alla base dell’emissione.
12
- le obbligazioni, concorda la dottrina, sono considerate titoli di massa. La “natura di
massa” di tale strumento finanziario è da ricondursi alla esistenza dell’assemblea degli
obbligazionisti e alla destinazione alla circolazione
23
. Quest’ultima è favorita dal
frazionamento di una unitaria operazione di finanziamento in una pluralità di titoli
obbligazionari (titoli di credito), caratterizzati dall’eguaglianza del valore nominale e dei
diritti in essi incorporati.
Il tipo tradizionale di obbligazione si configura come una dichiarazione di debito da mutuo,
che attribuisce al suo possessore il diritto al pagamento di un interesse predeterminato e
alla restituzione del capitale alla scadenza. Da tale punto di vista la distinzione tra azioni
ordinarie e obbligazioni è netta: la sottoscrizione di obbligazioni comporta la
partecipazione ad una operazione di prestito e la conseguente acquisizione dello status di
creditore della società. Dal punto di vista dei diritti patrimoniali l’obbligazionista ha diritto
(di regola) alla percezione di un interesse periodico fissato e, sempre, alla restituzione del
valore nominale del capitale alla scadenza, mentre l’azionista, di converso, ha diritto a
percepire i dividendi nel caso la società realizzi un utile e ne decida la distribuzione ai soci,
nonché a ricevere, in sede di liquidazione, una quota di partecipazione al netto residuo,
che può essere superiore al conferimento effettuato o nulla, nel caso non residui attivo da
distribuirsi tra i soci dopo il pagamento dei debiti sociali.
I diritti amministrativi sono invece prevalentemente correlati alla costituzione di un gruppo
organizzato, finalizzato alla tutela degli interessi degli stessi obbligazionisti, mentre
l’azionista, tra i diritti amministrativi di cui dispone, gode anche della possibilità di
concorrere alla formazione della volontà sociale esprimendo il proprio voto in sede di
assemblea; diritto di voto di cui l’obbligazionista non è dotato (al di fuori della sola
assemblea degli obbligazionisti).
23
Cfr. Brancadoro, Società di capitali, artt. 2380-2448 in Commentario a cura di Niccolini – Stagno d’Alcontres, cit., p.
929.
13
Il ricorso al prestito obbligazionario, nella forma tipica, presenta vantaggi e svantaggi, sia
per ciò che riguarda la società emittente, sia per l’obbligazionista. La società, mediante
l’emissione di un prestito obbligazionario, viene a gravarsi dell’onere di restituzione, ad
una determinata scadenza, del capitale ottenuto e del pagamento periodico di interessi
che possono incidere in maniera rilevante sul conto economico. Presenta inoltre una
situazione patrimoniale che, nei rapporti con gli istituti di credito, può comportare una
minore concessione di prestiti (ad esempio a titolo di fido) o la necessaria prestazione di
garanzie collaterali dei soci. Tuttavia, con il prestito obbligazionario i soci non sono
costretti a nuovi conferimenti, consentendosi così alla compagine sociale e, di riflesso, ai
rapporti di forza interni di rimanere immutati. La restituzione del prestito, a propria volta, è
prevalentemente fissata su un orizzonte temporale di medio – lungo termine e quindi il
peso degli interessi e del capitale da restituire beneficia della progressiva svalutazione
monetaria. Il sottoscrittore dei titoli ha il vantaggio di poter percepire un saggio di interesse
costante, che non risente dell’andamento economico della società. Se assistite da
garanzie reali, le obbligazioni sottraggono ulteriormente l’investitore al rischio d’impresa,
nel caso in cui siano quotate, esse presentano una maggiore facilità di smobilizzo rispetto
alle azioni, in quanto caratterizzate da maggiore stabilità. Per contro, la sottrazione al
rischio d’impresa non può dirsi assoluta, soprattutto laddove il prestito non sia assistito da
garanzie reali e la non variabilità dell’interesse risenta dell’inflazione.
24
Al fine di ovviare a quest’ultimo inconveniente e di attrarre ulteriori capitali a titolo di
prestito obbligazionario, la prassi ha creato, nel tempo, tipi speciali di obbligazioni (come,
ad esempio, le obbligazioni indicizzate, le obbligazioni con warrant, le obbligazioni
partecipanti), che l’ultima Riforma del diritto societario ha recepito e disciplinato.
24
Cfr. Cottino, Diritto commerciale, cit. Del medesimo parere Cavallo Borgia, Delle società per azioni. 4. Delle
obbligazioni, cit.