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INTRODUZIONE
Il presente elaborato prende le mosse da un argomento di particolare attualità, ovvero il caso
“Brexit”, cioè il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, evento storico mai verificatosi
prima del referendum del 23 giugno 2016. A tal fine, è stata operata un’analisi giuridico-
economica che ha portato, in ultimo, all’esame dei possibili effetti futuri che, sulla base dei vari
accordi conclusi tra Unione Europea e paesi extra-Unione, potrebbero scaturire tra quest’ultima
e il Regno Unito.
Per inquadrare opportunamente le problematiche giuridiche legate al suddetto recesso, si è
ritenuto opportuno partire dall’analisi della natura delle organizzazioni internazionali,
individuandone le caratteristiche principali, ossia la pluralità dei membri, la parità e
l’uguaglianza tra loro, la stabilità e la permanenza nel tempo e riproponendo una classificazione
secondo il criterio spaziale-territoriale, relativo alla collocazione nello spazio
dell’organizzazione interessata ed il criterio funzionale, relativo all’oggetto della sua attività
ed alle funzioni da essa esercitate.
In base ai suddetti criteri è consentito inquadrare l’Unione europea come organizzazione
internazionale politica ed economica sovranazionale, a carattere regionale.
Nonostante i trattati istitutivi dell’Unione europea prevedano, in genere, una cooperazione di
natura economica e politica, è indubbio che l’espetto economico sia preponderante. Per
sottolinearne l’importanza, un intero capitolo viene dedicato alle organizzazioni internazionali
a carattere economico, con particolare riguardo alle diverse forme di integrazione ed alla
cooperazione multilaterale, illustrandone le organizzazioni più rappresentative. In proposito, si
precisa come, nonostante la prima forma di integrazione venga, generalmente, ricondotta alle
unioni doganali, in realtà, valutando il grado di libertà concesso nelle operazioni di scambio, si
può constatare che prima ancora dovrebbero essere analizzate le caratteristiche dell’area di
libero scambio, ossia l’unione di due o più territori doganali in cui vengono eliminati i dazi
doganali e tutte le altre restrizioni al commercio di beni provenienti dai medesimi paesi.
La definizione di unione doganale, invece, è tratta dall’art. XXIV, par. 8, lett. a) del GATT
secondo cui essa rappresenta un singolo territorio doganale creato per sostituirne due o più
quando questa sostituzione, oltre a comportare l’eliminazione dei dazi doganali interni agli Stati
partecipanti, implichi altresì la fissazione di una tariffa esterna comune.
Procedendo nell’analisi delle diverse forme di integrazione economica, si analizzata poi la
disciplina del mercato unico, stadio di integrazione più avanzato rispetto alle aree di libero
scambio ed alle unioni doganali, in cui, oltre all’abolizione delle barriere tariffarie e doganali
3
interne ed all’adozione di una tariffa esterna comune, viene realizzata la libera circolazione di
beni, servizi, persone e capitali. A tal proposito, si prendono ad esempio il mercato unico
europeo, la Comunità dei Caraibi, la Comunità economica dell’ASEAN ed il mercato comune
dell’America Meridionale.
Infine, si esamina l’unione economica e monetaria -della quale classico esempio è quella
europea- in cui, oltre all’abolizione delle barriere doganali tra gli Stati membri ed
all’introduzione di una tariffa esterna comune, trova espressione anche la volontà di attuare
politiche economiche comuni e, soprattutto, di adottare una moneta unica che abbia corso legale
in tutti i Paesi membri. Nell’unione vengono unificate le politiche fiscali e monetarie affinché
una singola autorità centrale possa controllarne l’andamento.
Ai fini dell’inquadramento normativo della Brexit, nel terzo capitolo, si approfondisce la
disciplina del recesso nelle organizzazioni internazionali, a partire dalla Società delle Nazioni
fino all’ONU. In generale, si dà rilievo, sia nella prima parte che in quella riguardante i casi di
recesso, alla clausola rebus sic stantibus, prevista dall’art. 62 della Convenzione di Vienna sul
diritto dei trattati del 1969, secondo cui un trattato, o alcune sue disposizioni, si estinguono nel
momento in cui si verifichi un “mutamento sostanziale delle circostanze”. Successivamente,
vengono analizzati, nello specifico, i casi particolari di recesso, ossia le ipotesi di recesso
previsto o non previsto, le ipotesi di recesso con termine o immediato e le ipotesi di recesso
autorizzato o non autorizzato con i relativi esempi, con particolare riguardo alle organizzazioni
di integrazione economica; segue un paragrafo con ulteriori esempi di recesso da organizzazioni
di integrazione economica.
L’elaborato prosegue con un capitolo interamente dedicato allo sviluppo del processo di
integrazione europea - con riferimenti anche alla politica commerciale dell’UE - tema
particolarmente attuale, in cui si cerca di prendere in considerazione solamente gli aspetti
economici di questo processo. Si parte dalle origini, ossia dal 18 aprile 1951 quando, a Parigi
venne firmato il Trattato istitutivo della Comunità economica del carbone e acciaio (CECA).
Nonostante una prima battuta d’arresto, il processo di integrazione economica continuò e,
infatti, nel 1957, vennero firmati i Trattati di Roma, ossia il Trattato istitutivo della Comunità
Economica Europea (CEE) ed il Trattato istitutivo della Comunità Europea per l’Energia
Atomica (CEEA o Euratom).
In seguito alla crisi economica degli anni ’70, si giunse, alla stipula, nel 1986, dell’Atto Unico
Europeo e, successivamente, con la firma del Trattato di Maastricht, nel febbraio 1992, in
vigore dal 1993, si pervenne ad “una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione
4
sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni sono prese il più possibile vicino
ai cittadini”. In seguito al Trattato di Amsterdam del 1997, al Trattato di Nizza del 2001 ed al
progetto di Costituzione per l’Europa, si è arrivati, il 13 dicembre 2007, alla firma del Trattato
di Lisbona, in vigore dal 2009, che, modificando i trattati precedenti, disciplina il diritto
dell’UE.
Dopo aver analizzato la genesi e lo sviluppo del processo di integrazione dell’Unione europea,
nell’ultimo capitolo, prima del caso Brexit, si esaminano la procedura di recesso ex art. 50 TUE,
fondamentale innovazione introdotta con il Trattato di Lisbona, e le principali problematiche
conseguenti all’applicazione della procedura stessa da parte del Regno Unito.
Volendo, quindi, passare all’esame del caso Brexit, si rileva come, in seguito all’esito positivo
del referendum del 23 giugno 2016 sull’uscita dall’Unione Europea, il Regno Unito abbia
vissuto e stia, tuttora, vivendo una fase di profondi cambiamenti. Non essendo ancora stato
raggiunto un accordo sul recesso, come stabilito dall’art. 50, si analizzano, nello specifico, le
“linee guida” assunte dall’Unione Europea, le quali contengono i criteri fondanti di un accordo
tra Unione e Gran Bretagna che dovrà basarsi “su un equilibrio di diritti e obblighi” e, dunque,
dovrà garantire “condizioni di parità”.
Trattandosi, per l’appunto, di un processo ancora in fieri, non è possibile definire i concreti
contenuti di eventuali rapporti futuri; ci si limita, pertanto, a formulare ipotesi sulla base degli
accordi che, a tutt’oggi, l’Unione europea ha con alcuni paesi non facenti parte dell’Unione. A
tal proposito, vengono analizzati l’Accordo SEE, il modello Svizzero, l’unione doganale con la
Turchia nonché gli accordi di associazione dell’UE e gli accordi economici e commerciali
globali. Viene anche considerata l’ipotesi che, nel caso in cui il Regno Unito, in seguito al
recesso, non riuscisse a negoziare un accordo con l’UE, il Regno Unito stesso, per disciplinare
i rapporti commerciali con l’UE, si adegui alla normativa dell’OMC.
In conclusione, si ipotizzano i possibili effetti economici della Brexit, in particolare sugli
investimenti esteri diretti, effetti che, nonostante le pessimistiche previsioni dell’immediato
post-referendum, non sembrano essere tanto negativi. In ogni caso, in base all’accordo che
Regno Unito e UE raggiungeranno o meno, si manifesteranno diversi scenari.
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I. CAPITOLO 1 LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: TIPOLOGIE E
FUNZIONI
1. Le organizzazioni internazionali: nascita, sviluppo e definizione
Accanto agli Stati, tra i soggetti del diritto internazionale assumono notevole rilievo le
organizzazioni internazionali, che indirizzano e determinano la cooperazione su importanti
politiche globali.
È, peraltro, un dato di fatto che, nella comunità internazionale si registra un continuo
accrescimento dei poteri delle organizzazioni internazionali, dotate di sempre più ampie
competenze e rilevanza nei rapporti internazionali, a discapito degli Stati.
La necessità di creare organizzazioni finalizzate a dare un assetto organico alle relazioni tra
Stati, si manifestò in Europa a partire dal XIX secolo, a causa delle profonde trasformazioni
territoriali e politiche. I relativi progetti
1
vennero discussi nel Congresso di Vienna del 1815 e
portarono all’organizzazione di conferenze periodiche tra Stati che diedero origine al “Concerto
europeo” e al “Direttorio europeo”.
Nel Concerto europeo, gli Stati si incontravano periodicamente per discutere dei problemi
diplomatici e politici che li accomunavano. Le riunioni successive al Congresso di Vienna, per
citarne alcune, si svolsero ad Aquisgrana nel 1818
2
, a Berlino nel 1878 e nel 1885
3
, a Ginevra
1
Importanti sono le tesi avanzate all’epoca da alcuni studiosi (CRUCÈ, Nouveau Cynèe ou discours d’Estat-
Represèntant les occasions et les moyens d’estabilir una paix gènerale et la libertè du commerce par tout le monde,
Paris, 1623; W. PENN, An Essay Towards the Present and Future Peace of Europe, London, 1963.) e, in particolare,
da Saint Simon (C.H DE SAINT SIMON, A. THIERRY, Réorganisation de la société européenne, Paris, 1814) che
sperava in un’unione delle Nazioni europee guidata da un parlamento comune e da un governo europeo.
2
Al Congresso di Aquisgrana del 1818 parteciparono: l’Impero Austriaco, l’Impero Russo, il Regno di Prussia ed
il Regno Unito che erano le quattro potenze vincitrici su Napoleone Bonaparte. Il Congresso si riunì per trattare la
fine dell’occupazione della Francia e la sottoscrizione di un patto segreto che sanciva la quadruplice alleanza
antifrancese. Come ultimo tema trattato ci fu il tentativo da parte dell’allora Zar di Russia, Alessandro I, di
ampliare ed estendere la Santa Alleanza, di cui facevano parte le maggiori potenze europee, eccetto la Gran
Bretagna, l’Impero Ottomano e la Santa Sede.
3
Parteciparono al Congresso di Berlino del 1878 le potenze europee, guidate da Bismarck, per revisionare il
Trattato di Santo Stefano grazie al quale la Russia aveva ampliato la sua autorità nei Balcani a beneficio di Austria-
Ungheria e Gran Bretagna. In questo modo fu ristabilita in Europa la pace per tre anni.
La Conferenza di Berlino, del 1884-85, detta anche Conferenza sul Congo, voluta da Bismark, ebbe un ruolo
fondamentale nella storia dell’Africa occidentale in quanto, proprio grazie a questa, fu realizzata la spartizione
delle colonie e regolato il commercio europeo in Africa centro-occidentale. Tra le altre materie affrontate vi furono
le questioni di carattere umanitario, come il divieto della tratta degli schiavi, e la protezione delle missioni
scientifiche e religiose.
Nell’Atto finale fu indicato il modus operandi che Inghilterra, Francia, Belgio e Germania avrebbero dovuto
seguire per acquisire i diversi territori. Leopoldo II, re del Belgio, all’esito della Conferenza, divenne sovrano del
nuovo “Stato libero” del Congo.
La Conferenza permise alle potenze europee di poter asserire il loro dominio nelle zone costiere occupate e per
questo motivo si arrivò alla c.d. Scramble for Africa (Corsa per l’Africa).
6
nel 1864
4
e a L’Aia, in cui venne codificato il primo diritto internazionale bellico
5
, e che fu
sede, in seguito, della Conferenza di diritto internazionale privato
6
.
In analogia con quanto avvenuto in Europa, anche nel continente americano si attuarono
procedure similari: dopo i primi esempi del 1826 e del 1899, nel 1902, alla conferenza di Città
del Messico, gli Stati della regione istituirono un Bureau internazionale delle Repubbliche
americane
7
, trasformatosi poi, con la Conferenza di Buenos Aires del 1910, in “Unione
panamericana”
8
.
Furono queste conferenze a segnare il nascere delle prime unioni amministrative e di
organizzazioni intergovernative
9
. Tali conferenze, sicuramente, non costituivano delle
“organizzazioni” né, tantomeno, delle “unioni”, ma si differenziavano dalle normali conferenze
internazionali poiché non erano riunioni isolate ma periodiche, organizzate da un gruppo di
Stati intenzionati a cooperare stabilmente per la realizzazione di interessi condivisi.
Sulla base di questa prassi, nello stesso periodo, furono create delle unioni “istituzionalizzate”
10
per risolvere alcuni problemi specifici di rilevanza internazionale, sia pure di un limitato
numero di Stati in Europa; il primo esempio furono, senza dubbio, le commissioni fluviali,
costituite per risolvere in maniera più efficiente le problematiche riguardanti la navigabilità del
4
Il Comitato internazionale permanente di soccorso ai soldati feriti (prenderà in seguito il nome di Comitato
internazionale della Croce Rossa (CICR), voluto da Dounat sconvolto dal numero dei soldati caduti e dalla totale
mancanza di soccorsi durante la Battaglia di Solferino del 1859 a cui casualmente si era trovato ad assistere,
convocò con l’ausilio del governo Svizzero una Conferenza diplomatica nel 1864. Con la Conferenza di Ginevra
si volle cercare un modo per migliorare le condizioni dei militari feriti in guerra. Questa Conferenza portò alla
nascita della Convenzione di Ginevra del 1864, una delle prime convenzioni a carattere “universale”, ossia aperta
alla partecipazione anche degli Stati non firmatari
La Convenzione di Ginevra del 1864 è una delle basi dell’attuale diritto internazionale umanitario
5
La prima Conferenza dell’Aia si svolse nel 1899 quando, 26 Stati, sulla base di quanto avvenuto precedentemente
nella Convenzione di Ginevra, decisero di voler disciplinare il settore bellico. La Conferenza si occupò del
mantenimento della pace, della riduzione degli armamenti e della regolamentazione della guerra.
Trattato consultabile al sito: http://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041031201007.pdf
6
La Conferenza di diritto internazionale privato si riunì, su iniziativa di Asser, per la prima volta nel 1893. Con
l’entrata in vigore dello Statuto, nel 1955, divenne un’organizzazione internazionale. Lo scopo era ed è tuttora
quello di unificare le varie norme di diritto internazionale privato servendosi di trattati multilaterali per garantire
la certezza del diritto nei rapporti di diritto privato internazionali.
7
Trattato consultabile al sito: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:oht/law-oht-206-CTS-
111.regGroup.1/law-oht-206-CTS-111?rskey=AtPb6j&result=3&prd=OPIL
8
L’Unione Internazionale degli Stati Americani fu fondata in seguito alla prima Conferenza Internazionale degli
Stati americani a Washington, D.C. (1889-1890). Dal 1890 al 1910 operò come affiliata al Dipartimento di Stato
degli Stati Uniti. Successivamente alla Conferenza di Buenos Aires del 1910, l’Unione Panamericana organizzò
diverse conferenze in Sud America. Importante è senza dubbio la Conferenza di Bogotà del 1948 che portò alla
fondazione dell’Organizzazione degli Stati Americani (OAS).
Trattato consultabile al sito: https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000001-0129.pdf
9
EL-ERIAN, First Report to the ILC in Relations between states and Inter-Governamental Organizations, 2
YBILC, 1963, p.162
10
Le unioni istituzionalizzate erano così dette in quanto, per il conseguimento dei loro scopi, davano vita, sulla
base di un accordo, a organi o istituti specifici che avevano il compito di svolgere la loro attività nell’interesse
collettivo.
7
Reno e del Danubio, attraverso la costituzione di un “ufficio con poteri e competenze idonee
ad amministrare e disciplinare la navigazione”
11
.
Venne infatti costituita, con il Trattato del 1804 tra Francia e Sacro Romano Impero
12
,
l’Amministrazione generale per la navigazione del Reno che diventò, nel 1815, Commissione
per la navigazione nel Reno. Risale al 1856, invece, la creazione della Commissione per la
navigazione nel Danubio
13
.
La volontà degli Stati era, dunque, quella di cooperare su problemi specifici: per tale motivo
nacquero alcune unioni amministrative, composte da organi con il compito di svolgere funzioni
specifiche per un periodo di tempo più o meno prolungato. Le funzioni assegnate agli organi di
queste unioni non erano imputabili agli Stati partecipanti, ma direttamente all’ente: si tratta,
quindi, delle prime forme di organizzazioni internazionali.
Diversi furono gli “esperimenti” tra le unioni di cui sopra: per la gestione del traffico telegrafico
internazionale, nel 1865 ad esempio, venne istituita l’Unione telegrafica internazionale
14
. Nel
1874, invece, nacque l’Unione postale universale
15
e nel 1890 l’Unione ferroviaria
internazionale
16
. Nello stesso anno fu fondata l’unione per la pubblicazione delle tariffe
11
C. ZANGHÌ, Diritto delle organizzazioni internazionali, III ed., Torino, 2013.
12
Il 15 agosto 1804, la Francia e l’Impero tedesco, con il trattato Octroi du Rhin, crearono la figura del Direttore
Generale del Reno che, una volta nominato con l’accordo di tutti gli Stati parte al trattato, avrebbe dovuto gestire
e controllare la navigazione sul fiume. Questo era aiutato nello svolgimento dei suoi compiti da alcuni funzionari
e da una Commissione internazionale che doveva fare da giudice circa le possibili controversie sorte a proposito
della navigazione. Vista la composizione dell’amministrazione si possono ritrovare in essa alcune delle
caratteristiche delle organizzazioni internazionali odierne.
(ROSARIO SAPIENZA, Diritto Internazionale: quattro pezzi facili, Torino, 2013 p.66-68)
13
Ivi, p.69. Il Trattato di Parigi del 1856 istituì due commissioni internazionali per il Danubio. L’una con compiti
di controllo e di natura generale di cui facevano parte Gran Bretagna, Austria, Francia, Russia, Regno di Sardegna
e Turchia, l’altra con compiti di governo e di disciplina della navigazione di cui facevano parte solamente gli Stati
riveraschi. La struttura, però, a causa della mancata creazione della commissione degli Stati riveraschi, non si
concretizzò e la prima commissione si trovò a dover esercitare anche i compiti della seconda.
14
L’Unione telegrafica internazionale venne istituita grazie alla Conferenza internazionale di Parigi, conclusa nel
maggio 1865, da 20 Stati. Precedentemente la materia era regolata attraverso accordi bilaterali; con la suddetta
Conferenza, si passò ad un sistema multilaterale sotto la guida di un’organizzazione internazionale.
15
La conferenza, che costituì l’Unione postale universale, si svolse a Berna, nel 1874. I paesi firmatari avevano in
animo di dare vita ad un’area postale uniforme, garantendo la libertà di transito e tariffe omogenee. L’unione
riveste un ruolo fondamentale nella storia della comunità internazionale in quanto, grazie a questa, vennero
superate le frontiere nazionali e venne instaurata la cooperazione tra i vari Stati, anche extraeuropei.
16
La Convenzione internazionale sul trasporto di merci per ferrovie venne sottoscritta nel 1890 al fine di creare
un’unione amministrativa in linea con il diritto internazionale all’epoca vigente. Era dotata di una segreteria
permanente, l’Ufficio Centrale per i Trasporti Internazionali per Ferrovie, con sede a Berna, che si occupava tra
l’altro, di organizzare conferenze internazionali, di revisionare la convenzione sul trasporto delle merci e quella
sul trasporto dei viaggiatori, di trasmettere informazioni e risolvere eventuali dispute.