LE OPERAZIONI DI LEVERAGED BUY OUT POST RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
II. una maggiore rapidità nell’esecuzione dell’operazione rispetto ai
tempi correlati allo sviluppo interno;
III. un maggior controllo della concorrenza;
IV. l’acquisizione diretta ed immediata delle risorse e delle competenze;
V. il superamento dei limiti finanziari insiti nel processo di crescita
interno;
VI. eventuali benefici tributari conseguibili attraverso l’applicazione
della legislazione vigente al momento dell’operazione;
1
1.1.2. Diversi tipi di fusione
Come prima classificazione delle operazioni di fusione possiamo
distinguere tra:
1. Fusioni orizzontali, che sono effettuate fra società le quali svolgono
attività analoghe e generalmente sono poste in essere al fine di
conquistare una posizione di mercato dominante;
2. Fusioni verticali, le quali vengono effettuate fra aziende che svolgono
attività diverse al fine di integrarle; queste possono essere realizzate a
monte, quindi la fusione viene effettuata con i propri fornitori con
l’obiettivo di incrementare il livello tecnologico della produzione e
ridurre i costi di approvvigionamento, oppure a valle, quindi la fusione
avviene con aziende produttrici di beni aventi stadi lavorativi
successivi all’azienda che intende attuare il processo di crescita, o
addirittura con i distributori finali, con lo scopo di avvicinarsi sempre
più al mercato di sbocco;
3. Fusioni conglomerali, le quali interessano aziende che operano in
settori non correlati tra loro e avvengono con la finalità di diversificare
l’attività dell’azienda, estendendola in settori diversi da quello
d’origine;
2
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AA.VV, Manuale di tecnica professionale a cura di Francesco Poddighe, CEDAM
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AA.VV, Manuale di tecnica professionale a cura di Francesco Poddighe, CEDAM
Michela Ghidini 3
LE OPERAZIONI DI LEVERAGED BUY OUT POST RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
Una seconda classificazione può essere effettuata fra fusione propriamente
detta o per unione, e fusione per incorporazione.
Con la prima, due o più imprese si compenetrano al fine di creare una
nuova società con conseguente estinzione delle società fuse.
Con la seconda invece, un’impresa annette al suo interno una o più
aziende, con conseguente estinzione delle sole società incorporate.
In entrambe le fattispecie i soci delle aziende partecipanti ricevono in
cambio del patrimonio messo a disposizione della nuova società risultante
dalla fusione, o dell’incorporante, delle azioni o quote calcolate in base al
rapporto di cambio.
3
1.1.3. Adempimenti Civilistici
L’operazione di fusione consta di diversi momenti, dei quali tra i
fondamentali possiamo includere:
A) Progetto di fusione
Il progetto di fusione è il documento nel quale sono elencati gli aspetti
essenziali dell’operazione ossia le modalità e le condizioni di attuazione
della stessa; esso è disciplinato dall’art. 2501 ter c.c. il quale contiene
diverse indicazioni:
− il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società
partecipanti alla fusione;
− l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o
dell’incorporante;
− il rapporto di cambio e l’eventuale conguaglio in denaro;
− le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società
risultante dalla fusione o dell’incorporante;
− la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
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Marco Gonfalonieri, Trasformazione, fusione, conferimenti, scissione e liquidazione delle società, il
Sole 24 ore, XX edizione, 2005
Michela Ghidini 4
LE OPERAZIONI DI LEVERAGED BUY OUT POST RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
− la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti
sono imputate al bilancio della società risultante dalla fusione o
dell’incorporante;
− il trattamento riservato a particolari categorie di soci;
− i vantaggi particolari proposti a favore degli amministratori delle
società partecipanti alla fusione;
4
Il progetto di fusione è un documento unico che deve essere predisposto
dall’organo amministrativo; deve essere inoltre depositato, al fine
dell’iscrizione, presso il registro delle imprese del luogo dove hanno sede
tutte le società partecipanti alla fusione.
Ad esso devono essere allegati le situazioni patrimoniali delle società
partecipanti ai sensi dell’art. 2501-quater c.c., la relazione degli
amministratori ai sensi dell’art. 2501-quinquies c.c., la relazione degli
esperti ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c. e i bilanci degli ultimi tre esercizi
delle società partecipanti.
In riferimento alla relazione degli amministratori l’art. 2501-bis prevede
che essa debba illustrare gli aspetti economici dell’operazione e fornire
delle considerazioni relative alle opportunità ed ai vantaggi derivanti dalla
fusione stessa; inoltre deve contenere i criteri utilizzati nella
determinazione del rapporto di cambio e le eventuali difficoltà di
valutazione incontrate dagli amministratori.
5
Per quanto concerne la relazione degli esperti l’art. 2501-sexies dispone
che essa debba contenere pareri in merito alla congruità del rapporto di
cambio nonché sull’adeguatezza dei metodi utilizzati nella determinazione
di tale rapporto. L’esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti
nell’albo dei revisori contabili o tra le società di revisione; se le società
partecipanti alla fusione sono s.p.a. o s.a.p.a. esso deve essere designato
dal tribunale del luogo in cui ha sede la società in oggetto, mentre per le
altre forme giuridiche può essere direttamente nominato dai soci delle
società partecipanti.
6
4
Codice Civile, Articolo 2501 ter
5
AA.VV, Manuale di tecnica professionale a cura di Francesco Poddighe, CEDAM,.
6
Marco Confalonieri, Trasformazione, fusione, conferimenti, scissione e liquidazione delle società, il
Sole 24 ore, XX edizione, 2005
Michela Ghidini 5
LE OPERAZIONI DI LEVERAGED BUY OUT POST RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
Ai sensi dell’art. 2501-septies tali atti devono essere depositati in copia
nella sede delle società partecipanti alla fusione almeno 30 giorni prima
dell’assemblea.
B) Decisioni in ordine alla fusione
L’art. 2502 c.c. prevede che la fusione debba essere decisa da ciascuna
delle società partecipanti mediante approvazione del relativo progetto.
Per le società di persone tale approvazione deve avvenire con il consenso
favorevole della maggioranza dei soci determinata in relazione alla quota
di partecipazione agli utili, salvo diversa pattuizione dell’atto costitutivo.
7
Per le società di capitali invece è necessaria la delibera dell’assemblea
straordinaria; per ciò che concerne il quorum deliberativo è necessario che
in prima convocazione esso raggiunga il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede
una maggioranza superiore, mentre in seconda convocazione deve
raggiungere più dei due terzi del capitale sociale presente in assemblea.
Per quanto riguarda invece il quorum costitutivo in prima convocazione
esso deve superare più della metà del capitale sociale rappresentato dai
soci, mentre in seconda convocazione più di un terzo, salvo che lo statuto
disponga diversamente.
8
La delibera assembleare può essere impugnata, nel termine di novanta
giorni, dai soci assenti, dissenzienti, astenuti o dagli amministratori, dal
consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale; per le società che fanno
ricorso ai mercati regolamentati è previsto il diritto di recesso ai sensi
dell’art. 2437 c.c.
L’art. 2503 c.c. dispone che la fusione può essere attuata solo dopo
sessanta giorni dall’iscrizione della delibera di fusione nel registro delle
imprese, in quanto in tale lasso temporale i creditori hanno la possibilità di
opporsi all’operazione.
7
AA.VV, Manuale di tecnica professionale a cura di Francesco Poddighe, CEDAM
8
Marco Confalonieri, Trasformazione, fusione, conferimenti, scissione e liquidazione delle società, il
Sole 24 ore, XX edizione, 2005
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LE OPERAZIONI DI LEVERAGED BUY OUT POST RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
C) L’atto di fusione
L’atto di fusione, disciplinato dall’art. 2504 c.c. ha natura contrattuale e
deve essere stipulato sotto forma di atto pubblico dai legali rappresentanti
delle società partecipanti, dinnanzi ad un notaio.
Tale atto può essere stipulato solo decorsi sessanta giorni dall’iscrizione
nel registro delle imprese delle delibere di fusione purché non vi sia stata
opposizione da parte dei creditori, e deve essere depositato entro trenta
giorni dalla stipula, nell’ufficio del registro delle imprese di tutti luoghi in
cui hanno sede le società partecipanti alla fusione.
La fusione ha effetto a decorrere dall’ultima delle iscrizioni prescritte
dall’art. 2504 c.c. e, ai sensi dell’art. 2504-quater c.c., è posta
l’impossibilità di dichiarazione della nullità dell’atto di fusione
successivamente all’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo suddetto;
è tuttavia previsto, per i soci ed i terzi danneggiati dall’operazione in
questione, il diritto al risarcimento.
9
Nel caso in cui alla fusione non partecipino società con capitale
rappresentato da azioni, l’art. 2505-quater, prevede degli adempimenti
semplificati, e precisamente:
i. non si applicano le disposizioni dell’art. 2501, il quale esclude la
possibilità per le società in liquidazione, che hanno già iniziato la
distribuzione dell’attivo, di partecipare alle operazioni di fusione;
ii. inoltre non vengono applicate le disposizioni contenute nell’art.
2501-ter in merito al conguaglio in denaro;
iii. non si applicano infine le disposizioni contenute nell’art. 2501-
sexies relative alle relazioni degli esperti sul concambio;
iv. i termini previsti dall’art. 2501-ter vengono ridotti alla metà;
v. le disposizioni dell’art. 2501-septies in merito alla tempistica per il
deposito degli atti riducono il termine a quindici giorni;
vi. infine il termine contenuto nell’art. 2503 in merito all’opposizione
dei creditori è ridotto ad un mese;
10
9
AA.VV, Manuale di tecnica professionale a cura di Francesco Poddighe, CEDAM
10
Codice Civile, Articolo 2505- quater
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LE OPERAZIONI DI LEVERAGED BUY OUT POST RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
1.2. IL LEVERAGED BUY OUT (L.b.o.)
Il Leveraged Buy Out è una tecnica finanziaria nata negli Stati Uniti
d’America e successivamente importata in Europa per la realizzazione di
acquisizioni attraverso ingenti capitali forniti da terzi.
L’operazione si sviluppa in seguito alla “deconglomerazione” della
grande industria statunitense; obiettivo ultimo era quello di conseguire
una speculazione meramente finanziaria, emergente dalla differenza tra il
prezzo corrisposto per l’acquisto ed i valori dei rami d’azienda oggetto
dell’operazione, attraverso il frazionamento delle grandi conglomerate ed
holding.
Ulteriore motivazione che ha favorito la crescita di tale tecnica è stato
l’andamento del mercato azionario; infatti, le quotazioni ridotte delle
azioni hanno permesso che il rapporto prezzo-utili scendesse a livelli tali
da rendere estremamente conveniente la finanziabilità delle operazioni di
Leveraged Buy Out, in aggiunta alla riduzione dei costi e della
rischiosità.
11
In particolare, tale strumento viene definito come «l’acquisto di
un’impresa da parte di investitori privati, o di un gruppo formato da
investitori privati, banche d’affari e investitori istituzionali, finanziato
per la maggior parte da un pacchetto di debiti che verranno rimborsati
usando il cash-flow prodotto dall’impresa acquistata, le cui attività o
azioni fungono da garanzia collaterale»
12
. Aspetto caratterizzante
dell’operazione è dunque riscontrabile nella circostanza che il debito
contratto per l’acquisizione della società Target (intesa come l’impresa
oggetto di acquisizione) viene rimborsato successivamente a tale
operazione, utilizzando i flussi di cassa prodotti dalla Target medesima
e/o con l’alienazione di cespiti della stessa (c.d. asset stripping).
11
Vittorino Tedde, Nuovi strumenti finanziari: il Leveraged Buy Out: una trattazione completa, editore
Franco Angeli, Milano, 2005
12
Definizione di Sandri, il Leveraged buy-out negli Stati Uniti, in Il Ris.p.a.rmio, 1987, 68 ss.
Michela Ghidini 8
LE OPERAZIONI DI LEVERAGED BUY OUT POST RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
L’effetto finale risulta dunque essere la traslazione del debito contratto
sul patrimonio della società acquisita, conseguito solitamente a seguito
della fusione della Target con la società che ne ha acquisito il controllo.
Il L.b.o. è caratterizzato da una pluralità di fasi:
a. individuazione da parte di investitori finanziari, istituzionali e/o
industriali di una possibile società bersaglio;
b. conferimento ad un’investment bank dell’incarico di studiare la
migliore struttura economico-finanziaria dell’operazione di
acquisto;
c. determinazione di una preliminare struttura dell’operazione con
particolare riferimento all’ammontare dei mezzi propri e dei capitali
di prestito necessari per procedere all’acquisto;
d. costituzione ad hoc di una Newco (società veicolo costituita
appositamente per l’operazione) destinata ad acquisire la società
bersaglio;
e. svolgimento di una due diligence (approfondita indagine avente ad
oggetto gli affari della Target sotto qualsiasi profilo, contabile,
fiscale, economico…) da parte della società acquirente;
f. assunzione del finanziamento necessario per l’acquisizione;
g. acquisto delle azioni della Target;
h. concessione delle garanzie aventi ad oggetto le azioni della società
acquirente ed eventualmente quelle della società bersaglio, alle
banche finanziatrici;
i. fusione di Newco e di Target; le azioni/quote di Target vengono
annullate e la garanzia precedentemente stipulata viene sostituita da
garanzie reali su beni patrimoniali già di proprietà della Target e
trasferiti nel patrimonio della Newco per effetto della fusione;
j. restituzione del finanziamento ottenuto utilizzando i flussi prodotti
e/o mediante liquidazione dei cespiti non strategici di proprietà
della Target;
k. eventuale quotazione in borsa o cessione della nuova società creata
con la fusione; tale fase non è necessaria per la realizzazione di
Michela Ghidini 9
LE OPERAZIONI DI LEVERAGED BUY OUT POST RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
un’operazione di L.b.o., ma rappresenta la via d’uscita
all’investimento per le società di venture capital e per i soci
investitori consentendo loro di conseguire un guadagno sul capitale
investito;
13
Nella prassi sono state individuate diverse tipologie di L.b.o.:
In base al profilo Oggettivo:
I. Asset sale, se l’oggetto dell’operazione di acquisizione sono i beni
aziendali;
II. Transaction merger, se l’oggetto diretto dell’operazione sono le
azioni della Target.
14
In base al profilo Soggettivo:
I. Management Leveraged Buy-Out (MBO), se l’operazione è
realizzata dai manager della Target, che attraverso la costituzione di
una Newco cercano di acquisire il controllo della società
amministrata da loro stessi;
II. Management Leveraged Buy-In (MBI), nel caso in cui tra i soci
della società acquirente ci siano manager esterni alla società
bersaglio;
III. Workers o Employee Buy-Out, qualora siano (esclusivamente o
partecipino in aggiunta ad altri compratori) gli stessi dipendenti della
società Target a volerne acquisire il controllo;
15
IV. Institutional Buy-Out, quando è un intermediario finanziario
specializzato, che si occupa professionalmente dell’identificazione
delle opportunità di investimento di tipo Leveraged, e del
finanziamento o acquisizione della società a realizzare tale
operazione; l’intervento degli investitori istituzionali è di grande
importanza, in quanto apportano, oltre ai mezzi necessari
13
A. Morano, Il merger Leveraged Buy Out alla luce del nuovo art.2501 bis, in Le società
n. 7/2003
14
A. Morano, Il merger Leveraged Buy Out alla luce del nuovo art.2501 bis, in Le società n. 7/2003
15
Clementi, Luschi e Tron, Le operazioni di Leveraged Buy Out, IPSOA, 2006
Michela Ghidini 10
LE OPERAZIONI DI LEVERAGED BUY OUT POST RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
all’acquisto, le loro esperienze professionali, le competenze tecnico-
manageriali, ed una rete di contatti con altri investitori.
Tipico di tali investitori è il loro ruolo temporaneo, poiché il loro fine
è quello di realizzare nel medio lungo periodo un guadagno di
capitale attraverso la cessione della partecipazione acquistata.
16
V. Family Buy-Out (FBO), si configura nel momento in cui
l’operazione avviene all’interno di un’azienda familiare, attraverso
l’acquisto di azioni o quote di partecipazione di parenti non
interessati a restare all’interno dell’azienda; quindi è promossa per
mantenere il controllo di una società o per ristrutturare l’assetto
proprietario;
VI. Corporate Buy-Out, posto in essere da società appartenenti allo
stesso gruppo al fine di riorganizzare l’assetto patrimoniale del
gruppo stesso; in questo caso l’acquisto viene effettuato non
mediante una Newco, ma attraverso una società già operativa,
attraverso l’eliminazione di società che hanno già conseguito le loro
finalità o che faticano a conseguirle.
VII. Fiscal Buy-Out, posto in essere dai soci della società acquirente che
sono i medesimi della società Target, al fine di usufruire di vantaggi
fiscali o addirittura per motivi elusivi (infatti sembra non trovare
accoglimento nel nostro ordinamento a causa del disposto dell’art.
1344 c.c. “Negozio n frode alla legge”);
17
16
Vittorino Tedde, Nuovi strumenti finanziari: il Leveraged Buy Out: una trattazione completa, editore
Franco Angeli, Milano, 2005
17
D. U. Santosuosso, Il rapporto Banca-Impresa nelle operazioni di Leveraged Buy Out, in Diritto della
Banca e del Mercato Finanziario, anno 2003, volume 17, fascicolo 4, pagina 489;
Lo scritto riproduce il testo della relazione tenuta al convegno Il rapporto Banca-Impresa nel nuovo
diritto societario, 9-10 maggio 2003.
Michela Ghidini 11
LE OPERAZIONI DI LEVERAGED BUY OUT POST RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
1.3. MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL’OPERAZIONE
Nella prassi le ragioni che portano all’utilizzo di un’operazione di L.b.o.
sono svariate, tuttavia possiamo raggruppare le principali;
A. Dal punto di vista della società Target possiamo riscontrare
l’opportunità di generazione di nuovo valore economico per gli
azionisti; infatti, la fusione con una società fortemente indebitata
(la Newco) da la possibilità di manovrare il tasso di indebitamento
della nuova società risultante dall’unione, al fine di ricercare una
proporzione ottimale tra i mezzi propri e i debiti.
Ciò che unisce la struttura finanziaria al valore economico
aziendale è il costo del capitale aziendale (WACC), che si riduce
all’aumentare del rapporto di indebitamento, grazie alla minore
onerosità del capitale di prestito (dovuta anche alla sua
deducibilità fiscale) rispetto al capitale azionario.
La validità di tale affermazione dipende dall’esistenza a fine
esercizio di un reddito imponibile su cui poter attivare lo “Scudo
Fiscale” (ovvero “la deducibilità degli interessi passivi che
permette di aumentare il sistema complessivo dei flussi monetari
al netto delle imposte che l’impresa può erogare ai propri
finanziatori”
18
, i cosìdetti -Free Cash Flows-), tuttavia non è
illimitata in quanto, oltre ad un certo livello di indebitamento,
cresce anche il costo del capitale di debito, e nel momento in cui
questo supera il costo del capitale azionario vanifica i benefici fin
qui esposti.
19
B. Le motivazioni di natura finanziaria rendono sicuramente
possibile l’operazione di acquisizione accrescendone la
convenienza, ma non ne sono di certo il punto promotore.
18
Definizione di G. Provengano, in Finanza Aziendale, Giappichelli Editore, Torino
19
Marco Reboa, Le operazioni di Leveraged Buy Out e l’art .2501 bis c.c. : prime considerazioni, in
Rivista dei Dottori Commercialisti n. 6/2003
Michela Ghidini 12
LE OPERAZIONI DI LEVERAGED BUY OUT POST RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
A tal proposito possiamo sottolineare ragioni di natura diversa da
aggiungere alle precedenti; queste riguardano essenzialmente
motivazioni di ricambio dell’assetto proprietario, destinate per
altro a risolvere problemi manageriali in sede di successione
generazionale dei soggetti venditori.
20
C. Ulteriori motivi per ricorrere allo strumento di L.b.o. possono
essere di natura strategico-industriale.
Il potenziale compratore, infatti, si affida alle sue capacità per
migliorare l’efficienza della gestione del core-business aziendale,
alle abilità tecniche legate allo svolgimento della produzione ed al
grado di adattamento alle mutevoli condizioni di mercato per
aumentare il margine di profitto della società Target. Si attua
inoltre un processo di disinvestimento delle attività non
strategiche (Asset Stripping) in alternativa o in aggiunta ad un
processo di lease back; questa particolare fattispecie di leasing
permette alla Target di vendere le proprie attrezzature ed impianti
a Newco, la quale a sua volta li concederà in leasing alla Target
stessa, ottenendo così un duplice risultato: possedere la liquidità
necessaria per saldare i debiti contratti per l’acquisto e controllare
una società ancora operativa. Questo processo è attuato al fine di
migliorare il Return on Investments (ROI) dell’azienda; ciò crea
valore, e quindi genera ulteriori flussi di cassa usati per
rimborsare gli interessi relativi al maggior debito contratto, se la
differenza tra il ROI ed il costo del capitale di debito è positiva.
21
D. Per quanto riguarda invece ragioni di natura finanziario-
speculativa possiamo menzionare un’aggiuntiva inefficienza del
mercato, legata alla valutazione delle singole parti di un’azienda a
prezzi, la cui somma è maggiore al valore assegnato all’intera.
20
Marco Reboa, Le operazioni di Leveraged Buy Out e l’art .2501 bis c.c. : prime considerazioni, in
Rivista dei Dottori Commercialisti n. 6/2003
21
Francesco Baldi, Valutare un Leveraged Buy Out: l’es.p.a.nsione dell’Adjusted Value con il metodo
delle opzioni Reali, in Il Ris.p.a.rmio n. 4/2004 pag. 49
Michela Ghidini 13