Le operazioni di leveraged buy out nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi alla luce delle
novità introdotte dalla riforma fiscale e societaria.
2
In questo periodo di forte diffusione è sorto il dibattito a livello
internazionale sull’ammissibilità, o meno, dell’operazione. I
maggiori oppositori della menzionata tecnica finanziaria imputavano
a quest’ultima la situazione di eccessivo indebitamento in cui
versavano numerose aziende che avrebbe potuto portare, soprattutto
in periodi di recessione economica, ad un indebolimento del tessuto
connettivo industriale.
L’effettiva legalità dell’operazione, sempre dibattuta in Italia, si è
concentrata nel nostro sistema giuridico, sull’eventuale contrasto tra
l’operazione di LBO ed il divieto di accordare prestiti o fornire
garanzie per l’acquisto di azioni proprie pa parte della società
acquisita, contenuto nell’art. 2358, comma 2, del Codice civile
4
. Tale
dibattito, tuttavia, sembra aver trovato una risposta definitiva con
l’emanazione del D.Lgs. 17 gennaio 2003, nr. 6, concernente
l’attuazione della delega di riforma del diritto societario, che ha
previsto l’introduzione nell’ordinamento nazionale di una specifica
disposizione che legittima definitivamente l’operazione di
Leveraged buy out
5
.
Per quanto concerne gli effetti fiscali connessi all’operazione, si
osserva che la disciplina tributaria vigente in materia ha subito negli
4
L’art. 2358 del Codice civile recita: “La società non può accordare prestiti ne fornire garanzie
per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie. La società non può, neppure per tramite
di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia. Le
disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire
l’acquisto di azioni da parte di dipendenti delle società controllanti o controllate. In questi
casi, tuttavia, le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti
degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo
bilancio approvato.
5
Si tratta in particolare del nuovo art. 2501 bis del Codice civile che verrà più
approfonditamente esaminato nel successivo Capitolo 2 nell’ambito del confronto tra la
disciplina antecedente la riforma del diritto societario e quella attualmente vigente post
riforma.
Le operazioni di leveraged buy out nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi alla luce delle
novità introdotte dalla riforma fiscale e societaria.
3
ultimi anni una revisione strutturale profonda, in virtù dei principi
guida introdotti dalla legge delega per la riforma del sistema fiscale
nonché delle novità previste dal D.Lgs. nr. 344/03 con cui il
legislatore delegato ha riformulato il Testo unico delle imposte sui
redditi. Questi provvedimenti contengono numerosi interventi
normativi propedeutici alla realizzazione di un più ampio e
complesso progetto di riforma del sistema fiscale statale fondato sui
seguenti principali obiettivi: “..l’armonizzazione del sistema fiscale
italiano con quelli dei paesi membri dell’Unione Europea”, nonché
“..la semplificazione della della struttura del prelievo ed il
conteniemtno degli effetti di imposizione e di doppia imposizione
giuridica
6
”.
L’introduzione di alcuni nuovi principi impositivi, quali la
participepation exemption, il consolidato nazionale, l’istituto della
trasparenza, la thin capitalization e la parziale esclusione dei
dividendi dal concorso alla formazione del reddito imponibile, hanno
reso necessaria sia la modifica di alcune norme esistenti nel nostro
ordinamento tributario sia la previsione di nuove diposizioni che
limitano l’effettuazione di manovre elusive e posso penalizzare le
operazioni in esame.
Lo scopo di questo lavoro è principalmente quello di analizzare le
principali disposizioni, introdotte dalla legge nr. 80/03 e dal relativo
decreto legislativo di attuazione (D.Lgs. nr. 344/03), che hanno
riflesso diretto nell’ambito delle operazioni di Leverged buy out tra
6
Infromazioni fornite nella Relazione tecnica al disegno di legge “Delega al Governo per la
riforma del sistema fiscale statale”, presentata il 13 febbraio 2001 alla Commissione Finanze
della Camera dei Deputati.
Le operazioni di leveraged buy out nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi alla luce delle
novità introdotte dalla riforma fiscale e societaria.
4
soggetti IRES. Tali provvedimenti normativi, in particolare, hanno
limitato notevolmente la deducibilità degli interessi passivi (cd. pro
rata generale) ed introducendo nel nostro ordinamento due rilevanti
disposizioni concernenti il pro-rata di indeducibilità degli oneri
finanziari (pro-rata patrimoniale) nonché la disciplina di contrasto
alla sotto capitalizzazione delle imprese (thin capitalization). Giova
sottolineare, comunque, che il D.Lgs. 344/03 è già stato oggetto di
interventi correttivi in un primo tempo con l’entrata in vigore della
legge 2 dicembre 2005, nr. 248
7
, in seguito pre effetto della legge 23
dicembre 2005, nr, 266 (Finanziaria 2006).
Con riferimento alle operazione di leveraged buy out, è facilmente
rilevabile un comportamento apparentemente contrastante da parte
del legislatore. Difatti mentre da un lato, attraverso la riforma
societaria, ha previsto disposizioni che favoriscono il ricorso alle
operazioni di “LBO” riconoscendo ad esse piena legittimità grazie
all’introduuzione dell’art. 2501-bis del Codice civile, dall’altro, con
la riforma fiscale, ha introdotto alcune limitazioni ai benefici che si
ritraevano attraverso tali acquisizioni. L’abolizione dell’imposta
sostitutiva e del riconoscimento dei maggiori valori iscritti in
bilancio
8
, unitamente alla contestuale introduzione di norme che
limitano la deducibilità degli oneri finanziari, comporterà
inevitabilmente una penalizzazione delle operazioni in esame.
7
Introducendo alcune rilevanti integrazioni alle disposizioni riguardanti la participation
exemption nonché la deducibilità degli interessi passivi.
8
Per effetto dell’affrancamento dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti dalle
operazioni di fusione.
Le operazioni di leveraged buy out nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi alla luce delle
novità introdotte dalla riforma fiscale e societaria.
5
CAPITOLO I
IL LEVERAGED BUY OUT QUALE STRUMENTO DI
“MERGER & ACQUISITION”
1. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE DI LEVERAGED BUY
OUT.
Con la terminologia Leveraged buy out si individua una particolare
tecnica di acquisizione aziendale, sviluppata, come accennato in
premessa, nei paesi anglosassoni ed in particolare negli Stati Uniti
alla fine degli anni settanta, importata in Italia soltanto nella seconda
metà del decennio successivo
9
.
Tecnicamente il LBO, che nel nostro Paese è stato tradotto con
“acquisizione con indebitamento”, consta in un'operazione
finanziaria volta all'acquisto di una società bersaglio, ricorrendo alla
capacità di indebitamento della stessa
10
.
9
Cfr. Le Leverage buy-out, prof. Philippe Desbrières, Banque & Marchés nr. 32, gennaio-
febbraio 1998, pagine 53 e seguenti, articolo tratto dal sito dell'Università di Borgogna,
http://www.u-bourgogne.fr.
10
Per approfondimenti sull'utilizzo della leva finanziaria, cfr. Complementi al corso di Tecnica
Industriale e Commerciale, autori vari, a cura del Prof. Leonardo Petix, Edizione Kappa,
Roma 1992, con particolare riferimento alla parte trattata da Gherardo Metallo. Circa la
nozione di leveraged buy out utilizzata dalla dottrina cfr A. FRIGNANI, Il Leveraged Buy-Out
nel diritto italiano, in Giur. comm., 1989, parte I, pp. 419 e ss, A. MORANO, Leveraged buy-out,
aspetti finanziari giuridici e contrattuali, Ipsoa Informatica, 1989, pp. 9 e ss., S. CALVELLO,
Leveraged buy-out, in Contratto e Impresa, 1990, n. 3, pp. 1255 e ss, A. MORANO, Liceità o
illiceità del leveraged buy-out?, in Le Società, 1992, n. 7, pp. 885 e ss., C. ANGELICI, Divieto
di assistenza finanziaria e di garanzia su azioni proprie, in Trattato delle Società per azioni, a
cura di G.E. Colombo e G.B. Portale, UTET, vol. 2*, pp. 487 e ss., I. CHIEFFI, Il leveraged
buyout nell’ordinamento italiano, in Giur. comm., 1992, parte II, pp. 993 e ss., D. PREITE, I
merger leveraged buy-outs e gli artt. 2357 e 2358 c.c., in Giur. comm, 1993, parte II, pp. 104 e
ss., E. SCODITTI, Il caso Farmitalia fra <<leveraged buyout>> ed acquisto di azioni proprie
per interposta persona, in Foro it., 1993, pp. 169 e ss., G. SBISÀ Commento all’art. 2358 c.c.,
in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca a cura di Francesco Galgano, Della Società
per azioni, Tomo I, Zanichelli Editore e Soc. Ed. Del Foro Italiano, 1997, pp. 441 e ss., B.
QUATRARO S. D’AMORA R. ISRAEL E G. QUATRARO, Trattato Teorico-Pratico delle
Operazioni sul Capitale, II ed., Giuffré, 2001, Tomo II, pp. 948 e ss., M. REBOA, Le
Le operazioni di leveraged buy out nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi alla luce delle
novità introdotte dalla riforma fiscale e societaria.
6
Più in particolare il LBO consiste “nell'acquisto di un'azienda
finanziato in gran parte ricorrendo a capitale di prestito” o
all'indebitamento ed il cui “debito viene solitamente rimborsato con i
futuri utili e/o con la vendita di parte dell'attivo patrimoniale”
dell'azienda acquisita
11
.
A tale definizione si rifanno quasi tutti gli istituti di credito, i siti
specializzati in finanza e le varie istituzioni che, in via diretta o
indiretta, hanno nel tempo affrontato l'argomento
12
. Tra queste appare
opportuno segnalare la particolare definizione data dalla Luiss,
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli
13
,
nella parte in cui precisa che, terminata l'operazione, “i capitali di
prestito forniti da istituti di credito e/o da società finanziarie
specializzate” verranno “garantiti e successivamente rimborsati o
mediante gli utili prodotti dalla società acquisita o mediante la
cessione, di alcuni o di tutti, i cespiti aziendali della stessa”.
In riferimento all'effetto finanziario prodotto nel bilancio della
società bersaglio, invece, il LBO può essere definito come una
tecnica finanziaria di “acquisizione di impresa che lascia l'azienda
operazioni di leveraged buy out e l’art. 2501-bis c.c.: prime considerazioni, in Rivista Dottori
Commercialisti, 2003, n. 6, p. 1203 e ss., A. MORANO, Il merger leveraged buy-out alla luce
del nuovo art. 2501 bis, in Le Società n. 7/2003, pp. 952 e ss..
11
Definizione data dal Glossario di Banca Intesa (http://www.intesatrade.it). Medesima
definizione appare sul sito della Banca di Credito Cooperativo di Impruneta
(http://www.bcci.it), nonché sui siti specializzati in finanza http://www.contradeweb.it,
http://www.onfinance.it, http://www.performancetrading.it e http://www.trading-on-line.org.
12
Definizioni che appaiono sul Glossario del Il Sole 24 Ore (http://www.ilsole24ore.com), di
Pianeta Finanza (http://www.pianetafinanza.it), di Lycos (http://www.lycos.it), della Banca
Popolare di Bari (http://www.agenziabpb.it) e dell'Unipol (http://www.unipolonline.com),
nonché sui siti specializzati http://www.cfsrating.it, http://www.prime.it,
http://www.selftrade.com, http://www.tuttinborsa.it e http://www.universityct.it.
13
Cfr. Il leveraged buy out nella casistica giurisprudenziale, Niccolò A. Bruno, febbraio 2000,
pag.5.
Le operazioni di leveraged buy out nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi alla luce delle
novità introdotte dalla riforma fiscale e societaria.
7
acquisita con un rapporto di indebitamento più elevato di quanto
non fosse prima dell'operazione” consentendo alla società
promotrice “di utilizzare una quota minima di capitale di rischio e di
fare ricorso all'indebitamento, utilizzando i flussi di cassa
dell'impresa acquisita per ripagare i capitali presi a prestito e i
relativi interessi”
14
.
L'introduzione in Italia dell'utilizzo del meccanismo del LBO per
l'effettuazione di acquisizioni con indebitamento, a seguito della
globalizzazione e dell'integrazione dei mercati finanziari, nel
panorama economico nazionale ha avuto un impatto significativo
esclusivamente per le scalate alle grandi imprese.
Così come evidenziato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro
15
, infatti, l'utilizzo di tale strumento da parte delle piccole e
medie imprese è stato frenato dalle c.d. barriere finanziarie,
costituite dalla ridotta qualità e quantità di mezzi finanziari offerti a
tali soggetti dal sistema bancario, causata contestualmente:
- dal divario di comunicazione tra le banche e le Pmi, in quanto
quest'ultime non sempre sono a conoscenza dei servizi innovativi
offerti dal sistema creditizio, non tanto per quanto concerne la loro
esistenza quanto per gli effettivi vantaggi che questi possono portare
alla gestione aziendale;
- dal divario di percezione, cioè della visione fiduciaria che la banca e
l'impresa hanno di sé rispetto a quella che la controparte ha di loro,
14
Definizione data da Nordest Merchand del Gruppo Banca Popolare di Vicenza
(http://www.nordest-merchant.it).
15
Cfr. Primo rapporto sulle relazioni fra il sistema del credito e il sistema delle Pmi, Consiglio
Nazionale dell'Economia e del Lavoro del 4 aprile 2000, pagg. 27 e seguenti.
Le operazioni di leveraged buy out nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi alla luce delle
novità introdotte dalla riforma fiscale e societaria.
8
derivante dalla radicata convinzione che vuole la banca quale partner
ostile alle Pmi, ritenute poco affidabili e prive di solide garanzie, a
favore delle grandi imprese verso le quali rivolgere credito e servizi;
- dal divario operativo, dovuto al fatto che le banche, guardando al
segmento delle Pmi come una tipologia omogenea distinta dalle
grandi imprese, offrono loro prodotti standardizzati e non adatti alle
effettive esigenze;
- dal divario strategico, relativo allo scostamento fra il modello
d'offerta proposto dalla banca rispetto a quello desiderato dalla
clientela, derivante dal modo di valutazione dell'affidabilità delle
imprese clienti, tradizionalmente basato sul patrimonio d'impresa o
sulla presenza di garanzie reali o personali e dalla convinzione di una
generica minor propensione al rischio per le aperture di credito alle
grandi imprese.
Dopo un periodo di scarso utilizzo durato fino alla prima metà degli
anni novanta
16
, negli ultimi anni sono state condotte in Italia una serie
di operazioni con questa tecnica: Seat nel 1998, promossa da Comit e
De Agostini per il tramite della Otto (Pagine Gialle), Telecom Italia nel
1999, da parte principalmente dal finanziere Roberto Colaninno
mediante l'Olivetti e la società veicolo Tecnost
17
, Lottomatica nel 2001,
sempre dalla De Agostini attraverso la newco Tyche e, nel 2002, il
LBO lanciato da Schemaventotto (famiglia Benetton) sulla controllata
16
Per un dettaglio sulle statistiche relative alle acquisizioni avvenute in tale periodo negli USA e
nell'UE, cfr. Management Buy-outs and Venture Capital Into the Next Millenium, Mike Write
e Ken Robbie, Edward Elgar Publishing Limited, 1999.
17
Si tratta della più grande OPA avvenuta sui mercati finanziari italiani. L’operazione fu
finanziata attraverso un aumento di capitale dell’Olivetti per circa (si tratta di vecchie lire)
5mila miliardi, un prestito obbligazionario per circa 8mila miliardi, da un aumento di capitale
di Tecnost International per 22mila miliardi e per ben 45mila miliardi da una cordata di istituti
di credito finaziatori. Al riguardo, DALLOCCHIO, LUCCHINI, L’Opa ostile, Egea.
Le operazioni di leveraged buy out nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi alla luce delle
novità introdotte dalla riforma fiscale e societaria.
9
Autostrade
18
.
Degne di nota, infine, sono sia l'operazione corporate promossa nel
settore delle telecomunicazioni da parte della Telecom sul flottante
della controllata Tim, sia quella management promossa nel settore
alimentare nei confronti della Fiorucci da parte del vertice aziendale
della stessa, con il supporto finanziario della Vestar Capital Partner,
società di investimento americana.
18
Per approfondimenti cfr. Autostrade: un leverage buy out da 7,9 miliardi, articolo pubblicato
sul sito specializzato in news economiche http://www.cfseconomics.it, 01 novembre 2002.
Le operazioni di leveraged buy out nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi alla luce delle
novità introdotte dalla riforma fiscale e societaria.
10
2. MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE
2.1 La forma tipica. Il Merger Leveraged buy out.
Il meccanismo del Leverage buy out, nella sua accezione generale,
comprende una serie coordinata di operazioni, sia di natura strettamente
societaria che di rilievo meramente finanziario, finalizzate
all'acquisizione di una società, la cosiddetta società Target.
L'acquisto della Target è attuato attraverso un utilizzo minimo o nullo
del capitale di rischio della società acquirente e, di contro, con un
massimo impiego di mezzi finanziari ottenuti a credito da terzi
investitori privati, investitori istituzionali o istituzioni finanziarie
19
.
L'indebitamento (Leverage) è alfine destinato ad essere rimborsato con
mezzi in tutto o in parte di pertinenza della struttura societaria o
dell'azienda acquisita.
La connotazione classica dell'operazione di LBO, definita come Merger
leverage buy out, si articola nelle seguenti fasi
20
:
- individuazione di una società Target da acquisire;
- costituzione, da parte dei promotori o della società promotrice, di una
società ad hoc, la cosiddetta Shell company o Newco, attraverso la
quale verrà effettuata l'operazione di LBO. La Newco è solitamente
provvista di mezzi finanziari molto ridotti o comunque insufficienti
19
Per un approfondimento sul meccanismo cfr. Il leverage buy out trova la via della legittimità
civilistica, in Il Sole 24 Ore, pag. 21 del 07 gennaio 2003 nonché l'analisi Leverage buy-out:
profili teorici, pratici e di ammissibilità nell'ordinamento italiano, redatta in data 01 marzo
2002 dallo studio Avvocati e Dottori Commercialisti Quagliarella, Rossetti e Associati di
Milano (http://www.qrassociati.com).
20
Cfr. Il nuovo diritto societario, Enrico Bellezza e Marco Gubitosi, Casa Editrice La Tribuna,
2005, pagine 357 e seguenti.
Le operazioni di leveraged buy out nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi alla luce delle
novità introdotte dalla riforma fiscale e societaria.
11
per l'acquisizione della società Target;
- ricorso a prestiti garantiti e non garantiti volti alla raccolta dei fondi
necessari alla copertura dei costi di acquisizione. Solitamente il
finanziamento è concesso sulla base della "garanzia" costituita dal
patrimonio della società Target;
- acquisto del patrimonio (Assets based transaction) o delle azioni
(Stock based transaction) della società bersaglio attuato mediante
un'O.P.A., nel caso di azioni quotate, oppure attraverso una
contrattazione diretta con i soci della società che si intende acquisire;
- conclusione della manovra attraverso la fusione della Newco e della
Target, realizzata tramite incorporazione della società acquisita nella
società acquirente (Forward merger), o viceversa della controllante
nella controllata (Reverse merger).
Successivamente all'acquisizione e alla fusione tra le due società, il
debito originariamente contratto dalla Newco e gli oneri derivanti dalle
linee di credito ottenute vengono estinti, in tutto o in parte, attingendo
ai flussi o alle risorse finanziarie della società Target.
Si riportano, di seguito, degli schemi esemplificativi del meccanismo in
parola (le frecce rappresentano flussi finanziari mentre le linee i
rapporti partecipativi).