dedicato alla cartolarizzazione un’intera sezione del Nuovo Accordo sul Capitale,
disciplinandone i requisiti patrimoniali, il controllo prudenziale e la disciplina di
mercato. Ciò è coerente con gli obietti dell’Accordo di far convergere le regole di
vigilanza nazionali verso un sistema unico e standardizzato a livello globale e di
adeguare i requisiti minimi patrimoniali delle banche ai cambiamenti intervenuti nel
sistema finanziario grazie all’innovazione finanziaria.
L’esigenza di introdurre, a livello internazionale, una regolamentazione così puntuale
della cartolarizzazione va inoltre individuata nella preoccupazione, da parte del
Comitato di Basilea, che un così efficiente strumento di risk management e di creazione
di liquidità possa essere impropriamente utilizzato come mezzo per attuare arbitraggi
sul capitale di vigilanza. A tal fine, Basilea 2 introduce requisiti patrimoniali
maggiormente calibrati all’effettiva rischiosità dell’esposizione connessa con la
cartolarizzazione.
L’impatto della cartolarizzazione sul profilo di rischio complessivo della banca richiede
pertanto un attento controllo da parte delle autorità di vigilanza, in modo da assicurare
che le banche conducano queste operazioni in modo prudente.
Il nuovo schema di regolamentazione di Basilea 2 è stato di recente recepito dalla
legislazione nazionale tramite la circolare n. 263 della Banca d’Italia, emanata il 27
dicembre 2006 con il titolo “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”.
La necessità di adeguarsi a questa nuova regolamentazione ha introdotto significativi
cambiamenti nella conduzione del business dell’intermediazione finanziaria. La nuova
normativa di vigilanza incide infatti sulla determinazione della quantità e della qualità
del capitale necessario per lo svolgimento dell’attività bancaria nel suo complesso,
esprimendo in modo più congruente e trasparente il rapporto tra capitale e rischio. Ciò
influirà sulle scelte allocative e produttive delle banche, toccando indirettamente
l’assetto competitivo e strategico degli intermediari.
Il presente lavoro di tesi si pone l’obiettivo di definire e analizzare nel dettaglio le
principali caratteristiche e le finalità dell’operazione di cartolarizzazione, al fine di
valutare gli impatti e le opportunità, per le banche che utilizzano tale tecnica,
conseguenti all’introduzione del Nuovo Accordo di Basilea.
Ciò che si intende approfondire è la coerenza della nuova regolamentazione con gli
obiettivi prefissati dallo stesso Comitato di Basilea e con la recente introduzione di
2
un’altra importante normativa: i principi contabili internazionali dell’International
Accounting Standards Board.
Il lavoro si articola su tre capitoli.
Il Capitolo 1 illustra le caratteristiche principali dell’operazione, i ruoli svolti dai diversi
soggetti, nonché le finalità perseguite e i profili di rischio, al fine di fornire un quadro
completo della tecnica in esame. Ampio spazio è dedicato alle specificità del mercato
italiano delle cartolarizzazioni, del quale si descrive il contesto normativo e il recente
sviluppo.
Il Capitolo 2 analizza il trattamento prudenziale richiesto dal Nuovo Accordo di Basilea
per le operazioni di cartolarizzazione, relativamente al calcolo dei requisiti patrimoniali
a fronte di tali esposizioni. Sono inoltre esaminati i potenziali effetti di Basilea 2, sia sul
mercato della cartolarizzazione, sia sul patrimonio di vigilanza richiesto alle banche.
Infine, il Capitolo 3 presenta i requisiti organizzativi e informativi che risultano,
rispettivamente, dall’applicazione del secondo e del terzo pilastro di Basilea 2, ed
evidenzia le principali implicazioni contabili derivanti dalla recente introduzione dei
principi contabili internazionali IAS. Particolare attenzione è rivolta all’interazione tra
la disciplina di Basilea 2 e il nuovo schema di regolamentazione contabile.
Dall’analisi potranno emergere importanti elementi ai fini di una valutazione delle
prospettive del mercato delle cartolarizzazioni in Italia.
3
Capitolo 1
LE CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE DI
CARTOLARIZZAZIONE
1.1 Definizione e aspetti introduttivi
La cartolarizzazione o securitisation
1
è una tecnica finanziaria innovativa volta
a realizzare la trasformazione di determinate categorie di attività non negoziabili in titoli
garantiti dagli investimenti sottostanti (Asset-backed securities o ABS
2
).
In sostanza, con l’operazione di cartolarizzazione, i flussi di cassa futuri derivanti dal
portafoglio di attività di un’impresa vengono ceduti ad un soggetto specializzato
(Special Purpose Vehicle o SPV) che provvede a presentarli sul mercato sotto forma di
titoli collocabili presso gli investitori. Successivamente i flussi finanziari inerenti gli
attivi ceduti vengono utilizzati per il pagamento degli interessi da corrispondere ai
detentori dei titoli.
Ciò consente di smobilizzare crediti, o altre attività di bilancio, attraverso il ricorso al
mercato dei capitali, realizzando uno spostamento di flussi finanziari dal mercato del
credito al mercato dei capitali.
Si tratta di una tecnica di finanziamento che si presta ad essere utilizzata da qualsiasi
categoria di impresa, sia finanziaria che industriale, per rispondere alla necessità di
reperire nuovi fondi. In realtà, sia in Italia che in ambito internazionale, tale tecnica è
stata per lo più utilizzata da intermediari finanziari.
Il soggetto che effettua l’operazione, detto originator, realizza il duplice obiettivo di
ottenere nuova liquidità e di effettuare una ricomposizione della struttura finanziaria.
1
Da un’analisi etimologica, la radice anglosassone del termine securitisation è rappresentata dal
sostantivo security che assume comunemente il significato di “sicurezza” o garanzia in genere e nella
forma plurale securities è frequentemente impiegato per indicare “titoli mobiliari”, anche non garantiti.
2
La denominazione di Asset-backed securities (ABS) è la più generica possibile e sta proprio a
significare «titoli con attività sottostanti». Nella realtà è possibile declinare la nozione di ABS a seconda
della tipologia di sottostante.
4
L’operazione è sorta e si è sviluppata negli Stati Uniti verso la fine degli anni
Settanta, come strumento per la cartolarizzazione dei mutui edilizi. In particolare, la
prima operazione di cartolarizzazione fu realizzata con lo scopo di sopperire alle
crescenti difficoltà del sistema finanziario degli alloggi, attraverso l’emissione da parte
di un’agenzia federale appositamente costituita, la Government National Mortgage
Association (GNMA o Ginnie Mae), di titoli sostenuti da crediti ipotecari, i cosiddetti
Mortgage Backed Securities o MBS, garantiti dalla stessa agenzia.
L’elevato successo riscosso da questi titoli spinse banche e altri intermediari ad
interessarsi all’operazione: la prima cartolarizzazione di mutui immobiliari senza
garanzia pubblica venne realizzata nel 1977 dalla Bank of America. A questa seguirono
altre emissioni, tutte accolte con entusiasmo dal pubblico degli investitori.
All’inizio degli anni Ottanta, il processo di securitisation, pur rimanendo circoscritto nei
confini del mercato statunitense, iniziò ad estendersi ad altre tipologie di prestiti. In
particolare, nel 1982 presero avvio le prime operazioni di cartolarizzazione di prestiti di
natura industriale e commerciale e, nel 1984, di quelli relativi al credito al consumo.
In Europa, il ruolo di precursore è stato svolto dalla Gran Bretagna. La prima
operazione risale al 1985, con la prima cartolarizzazione di mutui residenziali da parte
della BankAmerica Finance International. Oggi il mercato inglese è il secondo mercato
mondiale di ABS.
In Italia la prima operazione di cartolarizzazione risale al 1990 ma fino all’introduzione
della Legge 130/1999 la tecnica in questione ha stentato ad affermarsi, a causa di limiti
normativi che di fatto rendevano impossibile la strutturazione dell’operazione con
veicoli residenti nel nostro paese. La nascita “giuridica” della cartolarizzazione in Italia
risale quindi al 1999, con evidente ritardo rispetto ad altri paesi.
Il mercato mondiale della cartolarizzazione ha trovato grande impulso nei
paesi market oriented, grazie anche ad un contesto regolamentare particolarmente
favorevole.
I mercati finanziari internazionali sono stati lo scenario di un’era di profonda
modernizzazione ed evoluzione nell’ambito dei trasferimenti di fondi, sia per quanto
riguardo la tendenza delle banche ad operare sul mercato dei capitali, sia in relazione
alla progressiva sostituzione degli impieghi tradizionali delle banche, i prestiti, con
5
investimenti in titoli. Tale trasformazione dello spazio operativo degli intermediari, dal
mercato creditizio a quello mobiliare, viene definito in dottrina “securitisation of
finance".
La cartolarizzazione ha infatti contribuito, e contribuisce tutt’ora, alla crescita delle
emissioni di valori mobiliari sul totale delle operazioni finanziarie, provocando una
contrazione degli spazi operativi tradizionalmente riservati alle banche e ad altri
intermediari finanziari.
L’introduzione ed il successivo crescente successo della securitisation si
inseriscono nell’ambito del processo, cui si è assistito negli ultimi trent’anni,
dell’“innovazione finanziaria”, ovvero lo sviluppo di nuovi strumenti, nuovi processi di
produzione, nuovi mercati, nuovi intermediari. Tra le trasformazioni operative che
hanno interessato i mercati finanziari internazionali, quella della cartolarizzazione è
forse la più importante, in quanto gioca un ruolo fondamentale nei processi di
innovazione in ambito bancario e finanziario.
In particolare, la cartolarizzazione si configura come:
risk-transferring innovation: innovazione che favorisce il trasferimento del
rischio di prezzo e di credito. Permette, infatti, sia di trasferire il rischio di
volatilità dei prezzi vendendo prestiti e reimpiegando le risorse ottenute in forme
di investimento alternative, in modo da ottenere un riadattamento dello stato
patrimoniale più idoneo alla gestione di tale rischio, sia di trasferire sul mercato
il rischio di insolvenza delle controparti debitrici;
liquidity-enhancing innovation: innovazione che costituisce una risposta
all’eccesso di liquidità degli investitori, fornendo loro uno strumento di
investimento alternativo, e fornisce alle banche una fonte di liquidità alternativa;
credit-generating innovation: innovazione che genera capitale di credito per le
banche che, smobilizzando determinati attivi, possono impiegare le risorse
liberate concedendo nuovi prestiti o intraprendendo altre attività;
equity-generating innovation: innovazione che genera capitale proprio, non in
modo diretto, ma attraverso la conversione di attività ad alto coefficiente di
rischio, in attivi che beneficiano di coefficienti di ponderazione più bassi.
6
Non si tratta quindi solo di un’innovazione di prodotto o di una mera tecnica
finanziaria che accresce la gamma degli strumenti negoziabili e contribuisce alla nascita
di nuovi mercati finanziari, ma di una vera e propria innovazione di processo.
7
1.2 Struttura base dell’operazione
Il processo con cui si realizza l’operazione di cartolarizzazione, nella sua
forma base, può essere sintetizzato in tre fasi fondamentali:
1. individuazione del pool di asset da cartolarizzare;
2. cessione degli asset ad una entità esterna e indipendente (lo Special Purpose
Vehicle);
3. emissione e collocamento sul mercato dei titoli rappresentativi degli asset ceduti
(asset-backed securities).
Figura 1.1 - I flussi dell’operazione
D
E
B
I
T
O
R
I
SOCIETA’
CEDENTE
(ORIGINATOR)
crediti
SPV
I
N
V
E
S
T
I
T
O
R
I
cessione crediti
liquidità
titoli (ABS)
- commissioni
+ liquidità
I FASE II FASE III FASE
Fonte: Galliani, Polimeni, Proietti (2003), Credit derivatives e cartolarizzazione: le diverse tipologie, le
tecniche e i modelli, i metodi di valutazione, l’analisi dei rischi.
1.2.1 Gli attivi sottostanti
La fase di selezione delle attività da cartolarizzare è la più critica, dato che il
buon esito dell’operazione dipende dall’economicità degli asset ceduti e dalla capacità
di questi di generare flussi di cassa idonei a consentire il pagamento degli interessi ed il
rimborso dei titoli emessi.
8
Nello svolgimento di questa delicata fase solitamente l’oginator viene affiancato da una
società specializzata nel servizio di assistenza e consulenza, l’advisor.
Teoricamente è possibile cartolarizzare qualsiasi attività in grado di produrre cash flow
prevedibili nel tempo. In pratica, però, non tutte le tipologie di attivo sono idonee ad
essere cedute.
Gli asset devono possedere determinati requisiti, così sintetizzabili:
- volume sufficientemente ampio e omogeneo, per facilitare le analisi statistiche e
garantire la convenienza dell’operazione;
- discreta diversificazione, al fine di ridurre la variabilità del portafoglio ceduto
all’andamento del contesto macroeconomico;
- profilo finanziario, ossia la distribuzione dei flussi di cassa attesi, similare e ben
definito;
- disponibilità di una serie storica sufficientemente stabile di dati relativi alle
passate manifestazioni del rischio di credito e delle relative perdite, al fine di
misurare con un ragionevole grado di certezza la probabilità di insolvenza;
- possibilità di valutare con criteri standard il merito creditizio dei debitori ceduti;
- attività giuridicamente separabili dal patrimonio del cedente.
Da un punto di vista empirico, le esperienze maturate a livello internazionale
in questo settore consentono di raggruppare le attività cartolarizzabili in cinque
categorie principali.
9
Figura 1.2 - Le principali classi di attività oggetto di ABS
ASSET-BACKET
SECURITIES
NON MORTGAGE
SOVEREIGN
CONSUMER
COMMERCIAL
INDUSTRIAL
INFRASTRUCTURE
car loan
credit card
…
leasing
export credit
corporate loan
customer a/r
…
project financing
MORTGAGE
Fonte: Damilano M. (2000) La securitisation dei crediti.
1. Crediti derivanti da finanziamenti immobiliari (mortgage): si tratta di prestiti
garantiti da unità immobiliari di tipo residenziale o commerciale, caratterizzati da
un’elevata omogeneità e standardizzazione della struttura tecnica, in termini di
durata e piano di rimborso, e delle condizioni di tasso; lo standing creditizio è
elevato, in quanto il rischio di insolvenza e il rischio di perdita in caso di insolvenza
sono contenuti, in virtù della garanzia ipotecaria e della prudenziale quantificazione
del credito in ragione del valore dell’immobile.
2. Crediti al consumo (consumer receivable): sono crediti caratterizzati da scadenza
non breve, standardizzazione della struttura tecnica e delle condizioni di tasso,
frequente presenza di garanzie reali e prevedibilità dei fenomeni di insolvenza.
Nell’ambito di tale categoria è possibile distinguere tra car loans (crediti concessi
per l’acquisto di automobili) e credit card loans (crediti derivanti dall’utilizzo di
carte di credito).
3. Crediti commerciali (commercial and industrial receivable): tale categoria include
diverse tipologie di attivi, tra cui i più importanti sono:
- crediti originati da contratti di leasing;
- crediti all’esportazione originati da società garanti nell’assicurare il commercio
con l’estero;
10
- crediti tra imprese (intra-corporate o corporate loan), tipicamente appartenenti
allo stesso gruppo societario, sebbene non siano particolarmente adatti come
sottostanti di operazioni di cartolarizzazione, in quanto caratterizzati da flussi di
cassa poco standardizzati, numero di debitori limitato e rischio di controparte
potenzialmente elevato;
- crediti verso consumatori finali (crediti da diritti d’autore per opere musicali o
cinematografiche, crediti da biglietti di partite di calcio, crediti da pedaggi
autostradali, ecc.).
4. Finanziamenti di opere infrastrutturali (infrastructure revenue): in questo settore, è
possibile utilizzare la tecnica della cartolarizzazione nell’ambito del project
financing
3
, ossia il finanziamento della realizzazione di grandi imprese strutturali
(ad esempio la costruzione di un ponte o di una linea ferroviaria).
5. Debiti del settore pubblico (sovereign debt): si tratta di crediti vantati dallo Stato o
da una sua istituzione nei confronti dei contribuenti, oppure del debito estero di un
paese.
Tabella 1.1 – Le principali categorie di asset cartolarizzati
2006:Q1 2006:Q2 2006:Q3 2006:Q4 2006 TOTAL
Auto Loans 0,7 1,0 3,2 6,8 11,7
Credit Card Rec. 1,6 1,0 0,2 0,6 3,4
CDO
1
9,6 18,3 14,1 27,6 69,6
CMBS
2
7,5 9,6 22,0 21,0 60,1
Leases
3
0,4 1,0 0,3 4,2 5,9
Loans
4
1,5 5,3 2,9 6,0 15,7
Receivables
5
0,5 1,5 3,6 0,4 6,0
RMBS
6
37,6 49,3 58,0 99,7 244,6
Other 4,8 13,8 2,1 2,8 23,5
TOTAL 64,2 100,8 106,4 169,1 440,5
1
CDO (Collateralised Debt Obbligation) securities issued in Euros.
2
Collateralised Mortgage Backed Securities.
3
Includes equiptment and other leases.
4
Includes leveraged, commercial, consumer, corporate and other loans.
5
Includes
3
“…il project finance è un finanziamento strutturato in un’unità economica specifica creata dagli sponsor
con il conferimento di capitale azionario in cui il finanziatore considera il cash flow come la fonte del
rimborso del prestito e gli assets solo come garanzia collaterale.” Cfr. Caselli S., Gatti S., La finanza
strutturata in Italia: operazioni e best practice, 2005.
11
account, health care, insurance, utility and other receivables.
6
Residential Mortgage Backed Securities.
RM BS
55%
CMBS
14%
Credit Card Rec.
1%
Auto Loans
3%
Othe r
5%
CDO
16%
Receivables
1%
Loans
4%
Leases
1%
Fonte: Rielaborazione ESF Securitisation Data Report: Spring 2007 (valori in miliardi di €).
In Italia, le operazioni finora effettuate hanno riguardato principalmente le
sofferenze bancarie e i contratti di leasing, nonostante si ritenga che, per rendere più
appetibile l’investimento nei titoli emessi, sia preferibile scegliere crediti di non dubbia
esigibilità.
1.2.2 La segregazione degli asset
Ciò che consente di distinguere l’operazione di cartolarizzazione rispetto ad
altre tecniche di finanziamento similari e di qualificarla come tecnica innovativa, è la
cessione dei crediti ad una terza controparte, in modo da realizzare la separazione o
segregazione del portafoglio di attività dal bilancio della società cedente (originator).
Nell’esperienza internazionale, la segregazione degli asset è stata realizzata attraverso
due tipologie di soggetti:
fondi comuni di investimento
società veicolo (special purpose vehicle o SPV)
La prima tipologia è utilizzata principalmente in Francia (c.d. Fonds communs de
créances) e in Spagna (c.d. Fondos de Titulizacion Hipotecaria) per i prestiti ipotecari.
L’operazione si realizza attraverso il conferimento degli asset in un fondo comune, che
risulterà costituito unicamente da tali crediti e dalle somme via via incassate dai debitori
ceduti. I titoli sottoscritti dagli investitori saranno quindi costituiti dalle quote di
12
partecipazione al fondo, che verrà amministrato da una società di gestione secondo la
normativa inerente gli O.I.C.R.
La seconda tipologia è invece particolarmente diffusa negli ordinamenti di common law
ed è quella a cui si farà riferimento nel seguito della trattazione.
In questo caso l’originator cede i propri attivi ad una società appositamente costituita,
lo SPV, la quale si procura le somme necessarie per l’acquisto del portafoglio crediti
attraverso l’emissione di titoli destinati ad essere ad essere soddisfatti unicamente con i
flussi di cassa provenienti dai debitori ceduti.
Per realizzare il processo di segregazione è necessario che lo SPV non sia influenzato
dalle vicende del cedente, in particolare dal rischio di fallimento. È quindi basilare che:
- lo SPV sia completamente indipendente, dal punto di vista giuridico, economico e
finanziario, dall’originator;
- lo SPV sia costituito con durata limitata e con attività esclusiva di acquisto degli
asset;
- l’azionista dello SPV sia un soggetto a bassissimo rischio;
- la cessione avvenga nella forma pro soluto.
Queste circostanze fanno si che lo SPV si configuri come bankruptcy remote finance
company, ovvero come società a bassissimo rischio di fallimento. Ciò consente alla
pluralità degli investitori di essere garantiti circa la destinazione delle somme incassate
dai debitori, le quali non potranno essere rivolte alla soddisfazione di altri creditori, né
coinvolte in alcuna procedura fallimentare.
Lo SPV viene perciò costituito al solo scopo di realizzare la segregazione del
portafoglio crediti, che viene quindi destinato in via esclusiva alla soddisfazione dei
diritti dei sottoscrittori dei titoli emessi.
La segregazione opera però in modo biunivoco: da un lato impedisce di agire
esecutivamente sui beni sottoposti al vincolo di destinazione in favore dei sottoscrittori
dei titoli, dall’altro implica che gli investitori possano agire esclusivamente sul
portafoglio crediti.
13
1.2.3 I titoli ABS
La fase finale di ogni operazione di cartolarizzazione consiste nell’emissione e
collocamento dei titoli asset-backed securities (ABS
4
).
Tali titoli dovranno rispondere alle esigenze degli investitori, perciò i flussi di cassa
generati dagli asset dovranno essere aggiustati e riconfezionati in modo che le ABS
possano offrire al mercato il mix ottimale in termini di rischio e rendimento. Questa fase
di repackaging è fondamentale per il buon esito dell’operazione.
Normalmente, le ABS collocate sul mercato hanno un rating molto alto. L’emissione di
titoli con elevato standing creditizio, superiore a quello degli attivi di riferimento,
consente un agevole classamento degli stessi sul mercato a condizioni competitive. Tale
obiettivo non dipende solo dalla bontà dei crediti sottostanti o dalle eventuali garanzie
prestate, ma è connaturato all’architettura dell’operazione stessa.
Innanzitutto, la cessione definitiva dei crediti e l’indipendenza dello SPV rispetto
all’originator consentono di isolare lo SPV da possibili rischi derivanti da un eventuale
fallimento dell’originator o da crisi di liquidità che potrebbero interrompere i flussi di
pagamento agli investitori finali. Inoltre, lo SPV deve limitare la sua attività all’acquisto
del portafoglio di asset, senza effettuare ulteriori investimenti tali da generare rischi per
i sottoscrittori diversi da quello di performance del pool di asset oggetto
dell’operazione.
I titoli ABS dovranno comunque essere emessi con la clausola “limited recourse”
(ovvero a esigibilità limitata, poiché non tutelati dal patrimonio dell’emittente) in base
alla quale il pagamento degli interessi ed il rimborso del finanziamento ai sottoscrittori
verranno effettuati solo a condizione che abbia avuto luogo l’incasso degli asset
acquistati con la liquidità derivante dall’emissione di tali titoli. Pertanto, l’emittente
risponde nei confronti dei sottoscrittori solo nei limiti del portafoglio separato degli
asset ceduti.
4
Mentre nella letteratura tradizionale ed europea l’acronimo ABS identifica tutti i generici titoli emessi a
fronte delle operazioni di cartolarizzazione, nella letteratura statunitense l’acronimo con il quale vengono
indicati i titoli emessi identifica la natura dei crediti ceduti. In particolare, i titoli sono denominati ABS se
il sottostante ha natura finanziaria (crediti al consumo, crediti per leasing, finanziamenti di automobili,
ecc.), oppure MBS se il sottostante ha natura immobiliare (mutui ipotecari residenziali o commerciali).
14
Per quanto riguarda il caso italiano, Borsa Italiana ha imposto una serie di
requisiti minimi che le ABS devono possedere per essere ammesse a quotazione
5
:
- il rating è obbligatorio ed è richiesto il rango minimo di investment grade
6
;
- il valore nominale residuo deve essere almeno pari a 50 milioni di euro;
- deve esserci l’impegno di uno specialist ad assicurare liquidità allo strumento;
- l’emittente deve impegnarsi a diffondere un’adeguata informativa, sia in sede di
quotazione, sia su base periodica.
Dal 17 gennaio 2000 i titoli ABS di diritto sia italiano sia estero possono essere quotati
e negoziati sul segmento EuroMOT di Borsa Italiana.
Essendo la cartolarizzazione una tecnica poco standardizzata, è possibile
individuare differenti strutture operative riconducibili a diverse tipologie di titoli
emessi, tra cui quelle maggiormente utilizzate sono le seguenti:
a) struttura pass-through
b) asset-backed bonds structure
c) struttura pay-through
a) Struttura pass-through
La struttura pass-through prevede che il portafoglio crediti venga costituito in
trust presso la società veicolo, che assume il ruolo di grantor trust a beneficio dei
sottoscrittori. Il trust è una società a gestione passiva, tipica dell’ordinamento inglese e
statunitense, che non ha capitale proprio, perciò non acquisisce la titolarità degli attivi
ma agisce in nome e per conto degli investitori.
I titoli emessi dallo SPV non incorporano un diritto di credito nei confronti della
società, ma rappresentano un diritto di proprietà sugli attivi cartolarizzati: gli
investitori/detentori sono considerati proprietari dello stesso trust, in base alle loro
quote di possesso. Le pass-through securities non possono quindi essere considerate
titoli di debito, ma si configurano come veri e propri certificati di partecipazione.
5
Cfr. Borsa Italiana S.p.a.
6
Se si considera la classificazione di Standard & Poor’s il rango di investment grade è assegnato a titoli
con rating compreso tra AAA e BBB-.
15