È da segnalare come l’operazione che si è descritta si presenta come un prototipo
normativo, ben potendo assumere fisionomie diverse e peculiari nel loro genere. Senza
alcuna pretesa di completezza, possiamo distinguere con riguardo al profilo soggettivo
dell’operazione
3
: management LBO, nel caso in cui tra i soci della società acquirente vi
siano anche i managers della società bersaglio; Employee LBO, quando all’acquisto
partecipano anche i dipendenti della società oggetto di acquisizione; Family LBO,
operazioni per mezzo delle quali si procede alla ristrutturazione dell’assetto proprietario
di aziende familiari
4
; Fiscal BO, quando i soci della società bersaglio sono gli stessi
della società acquirente
5
.
Perché il quadro iniziale (per quanto sintetico) sia il più esauriente possibile, si
citeranno alcune della caratteristiche economiche che rendono possibile e giustificano
un’operazione di questa specie; in generale possiamo dire che il successo
dell’operazione è determinato in gran parte dalle condizioni economiche della società
Target; tra queste perché l’operazione possa essere proficuamente posta in essere vi
deve essere la buona profittabilità presente o in divenire, la buona propensione a
generare flussi di cassa, il basso indebitamento preesistente, le prospettive di crescita
stabile, ma non eccessive (per non incidere sul fabbisogno di capitale circolante), la
necessità di investimenti non rilevanti (per non incidere sul fabbisogno di capitale
fisso), il vertice aziendale costituito da dirigenti di elevata professionalità.
3
Quanto alla pluralità di forme con le quali, nella prassi societaria, si può configurare il MLBO,
indicativo risulta quanto affermato da Pardolesi in Leveraged buy out: una novità a tinte forti (o fosche?),
Giur. Comm, 1989 per il quale “il LBO è una bestia proteiforme. Si presenta nelle forme più disparate,
che mettono a dura prova le capacità classificatorie di giuristi anche navigati”.
4
In proposito si veda Colombo in Il leveraged Buy Out "sponsor" del passaggio generazionale,
Amministrazione e finanza, 2001.
5
Nel nostro ordinamento questa species non può essere accolta; essa, infatti, ha fini meramente elusivi e
pertanto cade nel disposto dell’art. 37-bis del Dpr. 600/1973 in tema di operazioni ritenute elusive dal
punto di vista fiscale. Si veda Giaconia in Gli aspetti fiscali della nuova disciplina del «Leveraged
buyout», Corriere Tributario, 2003.
Brevi cenni sull’evoluzione giuridica del MLBO
È da premettere come il presente capitolo non ha alcuna pretesa di completezza; il suo
fine è solo quello di indicare alcune delle più significative pronunce in materia di
MLBO allo scopo di far comprendere al lettore come la nuova disciplina dettata dal
legislatore della riforma sia stata una tappa finale del lungo e tortuoso percorso che il
MLBO ha affrontato nel nostro ordinamento per raggiungere la piena legittimità.
La prima decisione in materia di MLBO risale al 1992
6
Furlan c. Farmitalia Carlo Erba
s.r.l., Nuova Montedison e altri. L’operazione di MLBO sottoposta al giudizio del
Tribunale di Milano fu un’unica alchimia finanziaria di grande complessità attuata dal
gruppo Montedison; essa fu oggetto di due distinte e discordanti pronunce dei giudici
aditi in sede civile e in sede penale. In sede civile, il Tribunale affermò la piena
legittimità del MLBO, non ritenendo fondata l’eccezione del socio di minoranza della
Target; questi, impugnando la delibera di fusione affermava l’illegittimità
dell’operazione adducendo la tesi del negozio in frode alla legge; in particolare
affermava la violazione sostanziale degli artt. 2357
7
e 2358
8
c.c.. L’estraneità, affermata
dalla corte, si fondava, sulla base delle caratteristiche del caso concreto, sul fatto cioè
che l’operazione di MLBO non risultava né in contrasto con il divieto posto dall’art.
2357 c.c. dato che si escluse che vi fosse stato da parte della società acquisita acquisto
di azioni proprie, né con l’art. 2358 c.c. sia in via diretta, dato che la società acquisita
non aveva accordato alcun prestito o fornito garanzia per l’acquisto delle proprie azioni,
6
Tribunale di Milano 14 maggio 1992 in sede civile; Tribunale di Milano 30 giugno 1992 in sede penale.
7
Art. 2357 Acquisto delle proprie azioni. La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti
degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato
dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da
acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il
corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate
a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine
anche delle azioni possedute da società controllate. Le azioni acquistate in violazione dei commi
precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal
loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente
riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere
che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, 2° c. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona.
8
Art. 2358 Altre operazioni sulle proprie azioni. La società non può accordare prestiti, né fornire garanzie
per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie. La società non può, neppure per tramite di società
fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia. Le disposizioni dei due commi
precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di
dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme
impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente
accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
sia in via indiretta attraverso la delibera di fusione. Il medesimo Tribunale qualche
tempo dopo, esaminata la stessa operazione in sede penale, arrivò alla conclusione
opposta. La sentenza contiene nella motivazione proprio la violazione dell’art. 2358 c.c.
con conseguente condanna penale per gli amministratori ex art. 2630 c.c. (ora abrogato).
Un secondo caso fu quello dei fratelli Marzoli
9
, in tale fattispecie concreta il giudice
adito si espresse escludendo sia la violazione dell’art. 2357 c.c. che dell’art. 2358 c.c.
sostenendo che”la sussistenza di un corretto interesse aziendale e di un ragionevole
obiettivo strategico economico appaiono i requisiti che permettono di escludere la
sussistenza di operazioni in frode ai disposti degli artt. 2357 e 2358 c.c.”.
Un terzo caso fu quello della Manifattura di Courgnè S.p.a.
10
; in tale sentenza il
Tribunale di Ivrea ritenne l’operazione di MLBO illecita perché in violazione dell’art.
2358 c.c.
Nel 1997 si palesa in una nota sentenza di Milano (Il caso Trenno S.p.a.) l’orientamento
più maturo della giurisprudenza; il Tribunale affermò in tale circostanza che
l’operazione di MLBO non presenta di per sé profili di illegittimità ma che può
integrare un negozio in frode alla legge quando venga utilizzata per aggirare lo specifico
divieto posto dall’art’ 2358 c.c.; essa precisò che tale elusione non si manifesta quando
sussistano concrete ragioni imprenditoriali che giustifichino l’operazione.
Poco tempo dopo si pronunciò contro questa tesi sia il Tribunale di Milano nel caso SIB
servizi finanziari S.p.a
11
, sia la Cassazione nella fortemente criticata sentenza sul caso
D’Andria
12
(nella quale, pur trattando di un complesso caso di bancarotta fraudolenta,
aveva affermato incidentalmente la rilevanza penale del MLBO).
Appare evidente come le operazioni in questione, sottoposte al vaglio dei giudici, siano
state circondate da un’aurea di incertezza circa la legittimità “ontologica” della
fattispecie.
Questa pericolosità si rifletteva, in particolare modo, nella posizione della banca
finanziatrice (in generale del soggetto finanziatore). Quando, infatti, l’operazione veniva
dichiarata contraria al disposto degli artt. 2357 e 2358 c.c., il combinato disposto con
l’art. 1418 c.c.
13
portava alla dichiarazione di nullità dei contratti di finanziamento che
9
Tribunale penale di Brescia, 1 giugno 1493.
10
Tribunale di Ivrea, 12 agosto 1995.
11
Tribunale di Milano, 4 maggio 1999.
12
Cassazione penale, sez. V, 4 febbraio 2000, n. 5503.
13
Art. 1418 Cause di nullità del contratto: Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative,
salvo che la legge disponga diversamente. (omissis)
avevano retto l’operazione (cioè quando i contratti di finanziamento erano
strumentalmente collegati alla fusione).
Non molto dissimile era la posizione della dottrina: taluna parte ne escludeva
categoricamente il possibile esplicarsi (sempre in ragione degli artt. 2357 e 2358 c.c.),
altra parte si pronunciava in maniera opposta, parte infine (più avveduta) professava la
tesi sostenuta dal Tribunale di Milano nella citata sentenza sul caso Trenno S.p.a..
La necessità di risolvere questa problematica interpretativa e di dare legittimità ad uno
strumento che la prassi aveva dimostrato non necessariamente essere caratterizzato da
intenti elusivi, portò il legislatore della riforma a tipizzare il MLBO, eliminando i
possibili profili di illegittimità intrinseca dell’operazione.
La nuova disciplina
Come appena detto , con la riforma del diritto delle società
14
, il legislatore ha voluto una
volta per tutte dare piena legittimità alle operazioni di MLBO attraverso l’introduzione
di un’apposita disciplina. Tale disciplina trova il suo fondamento nel nuovo art. 2501-
bis c.c..
Rimandando ad altra sede i principali problemi di coordinamento del nuovo dettato
normativo, preme qui introdurre la novità legislativa:
2501-bis (Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento). - Nel caso di
fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo
dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a
costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina
del presente articolo.
Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse
finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante
dalla fusione.
La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che
giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione
della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono
raggiungere.
La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501- sexies, attesta la
ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del
precedente secondo comma.
Al progetto deve essere allegata relazione della società di revisione incaricata
della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente.
Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli
articoli 2505 e 2505-bis.
14
D.lgs. n. 6/2003 in attuazione della legge delega n.366/2001.
Appare abbastanza chiaro come il legislatore, riconoscendo piena cittadinanza
nell’ordinamento al MLBO, lo abbia, tuttavia, circondato di una serie di cautele.
Tali controlli sono fondamentalmente incentrati sulla trasparenza, limpidezza e
chiarezza di un operazione che può comunque assumere profili di illegittimità.
Proprio a tal fine si introducono obblighi informativi aggiuntivi a quelli normalmente
previsti dalla classica operazione di fusione.
Non essendo questa la sede per analizzare nel dettaglio i molti profili esegetici che la
nuova norma pone nella sua succinta formulazione, basti anticipare come la
problematica questione dell’applicazione dell’art. 2358 c.c. sia tuttaltro che risolta da
una limpida scelta legislativa.
15
15
Le ragioni dell’assenza dell’esplicita esclusione nel testo finale del più volte citato articolo saranno
illustrate nella parte relativa ai rischi.