Le Onlus: dalla legge delega del ’96 alle ultime no vità
Introduzione
Triolone Marco
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Relazione di laurea specialistica
INTRODUZIONE
In questa trattazione andrò ad analizzare l’evoluzione storica delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale.
Questo tema ha acquisito nel corso degli anni crescente rilevanza, sotto il profilo
sia normativo che operativo. Ne è la prova il fatto che il legislatore,
nell’introdurre nuove regole per favorire la competitività del nostro sistema
produttivo (D.L. 14 marzo 2005 n. 35), ha previsto specifiche disposizioni
agevolative per i soggetti che erogano liberalità alle predette organizzazioni.
Si tratta, evidentemente, di un riconoscimento non solo della valenza sociale
delle Onlus, ma anche del ruolo che le stesse hanno assunto nel nostro sistema
economico. E’ il caso di ricordare, infatti, che l’ambito operativo di tali enti è
decisamente ampio e coinvolge anche settori nevralgici della nostra vita sociale,
quali, ad esempio, salute, istruzione e ricerca.
Nel primo capitolo presenterò la norma di riferimento di tali enti, ovvero il
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e la Legge delega 23 dicembre
1996, n. 662 che ha demandato al Governo di predisporre una disciplina apposita.
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Introduzione
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Relazione di laurea specialistica
L’analisi verterà sulle disposizioni di carattere civilistico, in particolare sui
requisiti fondamentali per poter ottenere la qualifica di Onlus e poter così
usufruire delle agevolazioni fiscali distintive di tali organismi. Inoltre
evidenzierò i cambiamenti normativi e i chiarimenti offerti dalla dottrina e dalla
prassi sui temi di piø difficile interpretazione che permetteranno di avere una
visione completa e dettagliata.
Il capitolo successivo verrà incentrato sulla parte fiscale, con l’analisi delle
norme previste dal DLgs. 460/97, dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, dal
decreto attuativo dell’IRAP e dagli altri testi in materia di imposte indirette,
regionali e comunali. Per una consultazione piø semplice suddividerò il capitolo
per tipi di imposte.
Dopo aver sottolineato le differenti agevolazioni illustrerò i vantaggi per tali
organizzazioni e farò una ricerca su come questi abbiano influenzato il ricorso
alla qualifica dall’entrata in vigore della legge ad oggi.
Le previsioni contabili saranno invece approfondite nel terzo capitolo, a partire
dalle regole del Codice Civile sugli enti non commerciali fino alla recente bozza
di principio contabile pubblicata per la consultazione sul sito dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e in fase di approvazione.
Sarà interessante esaminare come i privilegi per le Onlus siano connessi alla
corretta tenuta della contabilità e alla presentazione dei documenti di bilancio nei
termini e nelle modalità previsti.
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Introduzione
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Relazione di laurea specialistica
Per ultimo verrà trattato l’argomento delle erogazioni liberali. Le agevolazioni
disposte dal DLgs. 460/97 e dal successivo D.L. 35/2005 non incidono
direttamente sulle Onlus, le quali usufruiscono delle liberalità in oggetto come
fonte di finanziamento, ma i soggetti giuridici e non che le effettuano.
Come conclusione del capitolo confronterò le due disposizioni di legge
esaminando la convenienza di entrambe in base agli individui eroganti.
Infine una breve conclusione tirerà le somme del presente lavoro e darà dei cenni
sugli sviluppi futuri delle Onlus.
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Capitolo 1 – La normativa civilistica
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CAPITOLO 1
LA NORMATIVA CIVILISTICA
1.1 – LA LEGGE DELEGA DEL 1996
La prima previsione della figura delle Onlus da parte del legislatore italiano è
contenuta nella Legge n. 662 del 23/12/1996 dove, all’art. 3 co. 188, viene
concessa al Governo la delega “(…) ad emanare, entro nove mesi dall’entrata in
vigore della norma, uno o piø decreti legislativi al fine di disciplinare sotto il
profilo tributario le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, attraverso un
regime unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti.”
1
La norma sottolinea come le Onlus fossero state pensate per scopi di natura
fiscale; in effetti l’innovazione piø significativa era costituita dalla delineazione
di un vantaggio fiscale per i soggetti che svolgevano come attività caratteristica
funzioni di utilità sociale in senso solidaristico.
Di conseguenza le Onlus non sono da ritenersi una nuova figura di Ente, ma si
tratta della prosecuzione delle regole civilistiche previste per gli enti non
commerciali, con notevoli agevolazioni concesse dal legislatore italiano, così
come chiarito successivamente dall’Amministrazione Finanziaria nella Circolare
168/E del 26/06/1998 dove viene specificato che le Onlus “(…) costituiscono
1
Legge 23/12/1996 n. 662
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Capitolo 1 – La normativa civilistica
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un’autonoma e distinta categoria di enti rilevante solo ai fini fiscali, destinataria
di un regime tributario di favore (…)”
2
.
L’ambito dei soggetti inquadrabili in tale categoria è stato delineato nell’art. 3 co.
189 lett. a) all’interno del quale sono stati individuati esattamente gli Enti che
non possono divenire delle Onlus:
• gli enti pubblici;
• le società commerciali ( diverse dalle società cooperative );
• gli istituti di credito di diritto pubblico;
• i partiti e i movimenti politici;
• le associazioni di datori di lavoro e quelle di categoria;
• gli enti non residenti.
Al contrario è stato previsto il riconoscimento automatico come Onlus per:
• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti presso le
Regioni;
• le organizzazioni governative riconosciute ai sensi della legge n. 49 del
26/02/87;
• le cooperative sociali.
La legge delega, inoltre, precisa come solo gli enti con esclusiva finalità di
solidarietà sociale possano rientrare nell’ambito delle Onlus, e che le attività di
interesse collettivo possano essere svolte anche nei confronti dei propri soci.
2
Circolare Min. Fin. 26/06/1998 n. 168/E
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La terza prerogativa necessaria sottolineata nella norma è il divieto di
distribuzione degli utili, anche indiretta, caratteristica centrale delle
organizzazioni non lucrative.
Ulteriori previsioni di legge contenute nella 626/96 sono:
• espresse disposizioni statutarie necessarie per garantire i principi di
trasparenza e di democraticità, requisiti indispensabili per l’applicazione
del regime agevolato;
• misure dirette ad evitare abusi e fenomeni elusivi, con specifiche
sanzioni tributarie in caso di inosservanza;
• detraibilità e deducibilità delle erogazioni effettuate nei confronti delle
Onlus e degli enti a regime equiparato;
• regimi agevolati per i proventi derivanti dall’attività di produzione o
scambio di beni e servizi, purchØ svolti in conformità all’attività
istituzionale o in connessione con la stessa, relativamente alle imposte
sui redditi;
• eventuali agevolazioni per tributi diversi dalle imposte sui redditi.
1.2 - IL DECRETO LEGGE DEL 1997
L’Art. 10 del DLgs. n. 460 del 04/12/1997 contiene le disposizioni relative al
recepimento dei principi previsti nella legge delega. In esso sono stabiliti una
serie di elementi che rappresentano le condizioni identificative di una Onlus e
che devono essere contenuti nei relativi statuti o atti costitutivi.
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Capitolo 1 – La normativa civilistica
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1.2.1 – Requisiti soggettivi
I criteri soggettivi necessari ad un soggetto giuridico al fine di essere qualificato
come Onlus sono dettati dall’art. 10 del DLgs. 460/97.
Enti che possono diventare Onlus
La norma, al co. 1, individua le seguenti tipologie giuridiche ammesse:
• associazioni;
• comitati;
• fondazioni;
• società cooperative;
• altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.
Tra queste può annoverarsi anche un’organizzazione non residente così come
ribadito dall’Agenzia delle Entrate con una circolare del 2006, dove viene
precisato che la preclusione prevista dalla DLgs. 460/97 per gli enti non residenti
non è una “ (…) preclusione assoluta al riconoscimento della qualifica di Onlus
per gli enti di diritto straniero. Ricorrendo tutti i requisiti (…) nulla osta al
riconoscimento della qualifica di Onlus in favore di enti residenti all’estero e,
quindi, alla possibilità che gli stessi siano ammessi a beneficiare del relativo
regime agevolativo”
3
Sono compatibili con lo status di Onlus anche le società di mutuo soccorso, le
quali, riconosciute dalla L. 15/04/1886 n. 3818, assicurano ai soci un sussidio nei
3
C.M. 26/06/06 n.24
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casi di malattia, impotenza al lavoro o di vecchiaia e vengono in aiuto alle
famiglie dei soci defunti. Lo scopo principale è quello di assicurare un sussidio al
verificarsi di particolari eventi e in via accessoria quello di cooperare
all’educazione dei soci e delle loro famiglie ed occuparsi della previdenza
economica. Punto essenziale di tali società è l’agire in assenza di fini di lucro ed
erogare le prestazioni ai soci a condizioni piø favorevoli di quanto possono
ottenere singolarmente i soci stessi.
Possono potenzialmente considerarsi Onlus anche le filiali di un’organizzazione
nazionale complessa, sempre che esse abbiano una totale autonomia
organizzativa, gestionale e finanziaria rispetto alla sede principale. La
valutazione sotto questo punto di vista va condotta sui singoli casi concreti
dovendo verificare principalmente l’autonomia statutaria e gestionale. Su questo
argomento l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che qualora le sezioni provinciali
dell’ente appaiano essere mere articolazioni su cui insistono, comunque,
adempimenti di rendicontazione, di controllo gerarchico e di indirizzo della sede
centrale” ciò porta ad “escludere l’autonoma soggettività tributaria delle strutture
con la conseguente impossibilità per le medesime di produrre autonoma
comunicazione per l’iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus”
4
Per poter assumere tale configurazione gli statuti o gli atti costitutivi devono
prevedere espressamente clausole obbligatorie sia per quanto riguarda il campo
di attività, che per il funzionamento dell’attività dell’ente. Per tali enti il requisito
4
Ris. Ag. Entrate 18/09/01 n.130
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soggettivo è solo uno degli elementi necessari per la qualificazione di Onlus,
poichØ è necessaria anche la coesistenza di prerogative oggettive e formali
previste dalla norma.
Enti considerati Onlus di diritto
Nel co. 8 sono elencate le cosiddette Onlus di diritto, cioè gli enti che sono in
ogni caso considerati tali nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità.
Questo particolare trattamento deriva da un preesistente riconoscimento che ne
attesta la meritorietà dell’attività svolta; infatti gli enti appartenenti a queste
categorie, per effetto di una normativa speciale che ad essi viene applicata,
subiscono già un rigido controllo all’atto della loro iscrizione negli appositi
registri che, successivamente, permane nella verifica del mantenimento dei
requisiti posseduti.
Secondo la Relazione illustrativa del DLgs. 460/97 gli enti in questione possono
beneficiare delle norme agevolative ”senza necessità di dover previamente
modificare la loro struttura organizzativa e funzionale, nØ di dover rispettare i
requisiti richiesti nell’articolo 10 per la generalità delle Onlus”
5
.
Piø nel dettaglio, tali enti:
• non hanno dovuto adeguare i propri atti costitutivi o statuti alle
disposizioni di cui all’art. 10 co. 1 del DLgs. 460/97, compreso l’uso nella
5
C.M. 26/06/98 n.168
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Capitolo 1 – La normativa civilistica
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denominazione della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità
sociale” o dell’acronimo “ONLUS”
6
;
• non sono tenuti a presentare la comunicazione di cui all’art. 11 del DLgs.
460/97
7
;
• non hanno necessità di richiedere alla competente direzione regionale
delle entrate un provvedimento che attesti la loro posizione di
organizzazione non lucrativa di utilità sociale
8
.
Ai sensi del co. 8, sono fatte salve le norme di maggior favore che le leggi
speciali attribuiscono a questi soggetti rispetto alle norme sulle Onlus. Come
evidenziato dall’Amministrazione Finanziaria
9
, tali organismi possono scegliere
se applicare la normativa relativa alle Onlus o quella speciale, valutando in
relazione a ciascun periodo di imposta o tributo la convenienza tra le diverse
previsioni agevolative.
Gli enti considerati Onlus di diritto sono:
a) Organizzazioni di volontariato: con la legge 266/91 è stata introdotta in
Italia una normativa diretta a regolare l’attività di volontariato, con il
risultato di qualificare e distinguere gli enti dediti allo svolgimento di tale
attività e con la creazione di appositi registri delle organizzazioni di
volontariato, detenuti dalle regioni, a cui devono iscriversi. In questo
contesto si inserisce la verifica dell’esistenza dei requisiti che qualificano
6
C.M. 19/05/98 n.127
7
C.M. 22/01/99 n.22
8
C.M. 22/01/99 n.22
9
C.M. 26/06/98 n.168
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le organizzazioni di volontariato, ed è proprio dal momento dell’avvenuta
iscrizione nell’apposito registro che l’ente di volontariato acquisisce di
diritto la qualifica di Onlus. E’ importante sottolineare che solamente le
organizzazioni iscritte ai registri regionali e delle provincie autonome di
Trento e Bolzano possono essere considerate di diritto delle Onlus, in
mancanza di ciò viene preclusa la possibilità di fruire delle agevolazioni
previste sia dalla L. 266/91 che dal decreto 460/97.
A conferma di tale affermazione vi è un parere fornito
dall’Amministrazione Finanziaria nella Circolare n. 22 del 22/01/1999,
nella quale ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per
un’organizzazione di volontariato di continuare ad essere considerata
Onlus di diritto anche nell’ipotesi in cui venga cancellata dai registri delle
organizzazioni di volontariato a causa dell’estensione della propria attività
a livello nazionale. Secondo l’Autorità “(…) l’art. 10 co. 8 individua
tassativamente gli enti considerati in ogni caso Onlus (…)” e di
conseguenza le organizzazioni cancellate e quindi non iscritte nei registri
come da norma di legge specifica “(…) non possono piø annoverarsi fra
le cosiddette “ONLUS di diritto” e conseguentemente le stesse, per fruire
del regime agevolativo (…) sono tenute ad adeguare lo statuto e a
effettuare la comunicazione ai sensi del decreto legislativo n. 460 del
1997”
10
.
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