2
qualunque offerta. Per contro, le disposizioni in tema di offerte pubbliche
di acquisto obbligatorie si applicano limitatamente alle acquisizioni di
azioni ordinarie di società italiane quotate in mercati regolamentati italiani
2
.
Nella prima parte del mio lavoro esaminerò gli aspetti essenziali della
disciplina generale sulle offerte pubbliche di acquisizione introdotta dal
TUF.
Di seguito analizzerò in dettaglio la nuova disciplina delle offerte
pubbliche di acquisizione concorrenti.
Per quanto concerne le offerte di aumento e concorrenti l’art. 103
comma 4 lett. c) TUF demanda alla CONSOB il compito di dettare la
relativa disciplina, nel rispetto del principio della libertà dei rilanci
effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo. La richiamata
previsione, parificando le posizioni dell’offerente originario e del
concorrente, rappresenta un’innovazione di indubbio rilievo rispetto alla
previgente disciplina chiaramente orientata a favore dell’offerente
originario
3
.
Infine esaminerò gli obblighi imposti agli amministratori della società le
cui azioni sono oggetto di un’offerta pubblica di acquisizione.
2
Circolare Assonime cit., pag. 33; F. CHIAPPETTA, Op. cit., pag. 952 e ss.; F.
CARBONETTI, Op. cit., pag. 1353.
3
F. CHIAPPETTA, Op. cit., pag. 965 e ss..
3
CAPITOLO PRIMO
LINEAMENTI GENERALI DELLA DISCIPLINA
DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI
ACQUISIZIONE.
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI OFFERTE
PUBBLICHE DI ACQUISIZIONE
SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive.- 2. Obblighi degli offerenti.-
3. Comunicato della società target.- 4. Svolgimento dell’offerta.- 5. La
passivity rule.- 6. Misure interdittive e sanzionatorie.
1. Considerazioni introduttive.
Fino al 1° luglio 1998, data di entrata in vigore del Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
1
(così come stabilito
dall’art. 216 del medesimo Testo unico) le offerte pubbliche di acquisizione
sono state oggetto di una disciplina generale, quella della sollecitazione del
pubblico risparmio (artt. 18 e ss. della legge 7 giugno 1974 n. 216 e
successive modifiche
2
), e di una disciplina speciale (artt. 9 e ss. della legge
1
Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in G.U. 26 marzo 1998 n. 71 S.O. n. 52/L., d’ora in
avanti TUF.
2
Legge 7 giugno 1974 n. 216, “Conversione in legge del decreto legge 8 aprile 1974 n. 95,
recante disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari”, in
G.U. 8 giugno 1974 n. 149, d’ora in avanti L.216/74. Sulla disciplina della L.216/74, per tutti si
rinvia a G. NICCOLINI, voce Offerta pubblica di acquisto (O.P.A.) dell’Enciclopedia del
diritto, volume XXIX, Milano, 1979, pag. 766 e ss.; Id., Le offerte pubbliche di acquisto
(O.P.A.), in Rivista di diritto civile, 1974, II, pag. 607 e ss.; G. CASTELLANO, Le offerte
pubbliche di acquisto: i problemi non risolti dalla legge di riforma, in Giurisprudenza
commerciale, 1975, I, pag. 5 e ss.; A. ASTOLFI, Offerta al pubblico di acquisto (O.P.A.), nei
4
18 febbraio 1992 n. 149
3
), quando rivolte all’acquisizione di valori
mobiliari quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto attribuenti
direttamente o indirettamente diritti di voto
4
.
Dizionari di diritto Privato, 3, Diritto commerciale e industriale, a cura di U. CARNEVALI,
Milano, 1981, pag. 643 e ss.; R. NOBILI – F. VITALE, La riforma delle società per azioni:
commento alla Legge 7 giugno 1974, n. 216 e ai Decreti delegati, Milano, 1975; A.
JANNUZZI, Offerte al pubblico di acquisto o vendita di azioni, in La riforma delle società per
azioni e della borsa valori, Milano, 1976, pag. 115 e ss.; S. PESCATORE, voce Offerta
pubblica di azioni e obbligazioni del Novissimo digesto italiano, Appendice, volume V, Torino,
1984, pag. 377 e ss.; B. LIBONATI, Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento,
Commentario a cura di A. MAFFEI ALBERTI, in Le nuove leggi civili commentate, Padova,
1984, pag. 504 e ss.; M. CERA, La Consob, Milano, 1986, pag. 133 e ss.; FERRARA,
Disciplina e prassi operative nelle offerte pubbliche di acquisto; alcune esperienze estere a
confronto con il caso italiano, in AA.VV., L’intermediazione finanziaria in evoluzione, Milano,
1987, pag. 426 e ss.; R. WEIGMANN, voce Offerte pubbliche di acquisto dell’Enciclopedia
giuridica Treccani, volume XXI, Roma, 1990.
3
Legge 18 febbraio 1992, “Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto
e scambio di titoli”, in S.O. alla G.U. del 21 febbraio 1992 n. 43, d’ora in avanti L.149/92.
Particolarmente ricca l’indicazione bibliografica sulla disciplina della L.149/92, in questo senso
basti ricordare R. WEIGMANN, La nuova legge italiana sulle offerte pubbliche, in Banca,
borsa e titoli di credito, 1992, I, pag. 428 e ss.; Id., Le offerte pubbliche di acquisto, in Trattato
delle società per azioni diretto da G.E. COLOMBO e G.B. PORTALE, volume X, tomo 2,
Torino, 1993, pag. 317 e ss.; P. MONTALENTI, La legge italiana sulle offerte pubbliche:
prime riflessioni, in Giurisprudenza commerciale, 1992, I, pag. 831 e ss.; Id., Le offerte
pubbliche di acquisto. Le fattispecie obbligatorie, Milano, 1995; Id., Il problema del “rilancio”
del prezzo nell’OPA concorrente, in Banca, borsa e titoli di credito, 1995, I, pag. 247 e ss.; P.
MARCHETTI, Opa obbligatoria e circolazione del controllo all’interno del gruppo, in Rivista
delle società, 1992, pag. 1258 e ss.; Id., Frazionamento dell’acquisto diretto e opa successiva,
in Rivista delle società, 1994, pag. 1045 e ss.; G. MINERVINI, Tre pareri in tema di Opa, in
Contratto e impresa, 1995, pag. 545 e ss.; R. COSTI, Operazioni intragruppo e OPA
obbligatoria, in Giurisprudenza commerciale, 1993, I, pag. 65 e ss.; Id, Sull’oggetto dell’OPA
successiva, in Giurisprudenza commerciale, 1993, I, pag. 70 e ss.; Id., I sindacati di blocco e di
voto nella legge sulle OPA, in Banca, borsa e titoli di credito, 1992, I, pag. 472 e ss.; G.B.
PORTALE – A.A. DOLMETTA, Per un “cavaliere bianco” non dimezzato: due questioni
cruciali per l’OPA concorrente, in Banca Impresa Società, 1995, pag. 345 e ss.; P. BENAZZO,
I presupposti dell’opa preventiva, in Giurisprudenza commerciale, 1994, I, pag. 116 e ss.; F.
PALISI – R. RICCI, L’obbligo di offerta pubblica di acquisto in borsa (OPA). Profili teorici ed
esegesi della disciplina italiana alla luce delle principali regolamentazioni vigenti, Roma,
1993; C. DE GENNARO – R. RICCI, Studio dei casi più significativi di applicazione della
legge sulle offerte pubbliche di acquisto (L.149/92) dalla sua entrata in vigore ad oggi, Roma,
1996; A. DE BLASIO, La legge italiana sull’opa e le normative europee ed Usa, Milano, 1994;
F. VELLA, La passivity rule nella legge italiana sulle offerte pubbliche di acquisto e gli effetti
sul mercato del controllo societario, in Banca Impresa Società, 1993, II, pag. 217 e ss.; B.
LIBONATI, Poteri della CONSOB in materia di OPA, in Rivista di diritto commerciale, 1995,
I, pag. 497 e ss.; G. CARRIERO – V. GIGLIO, Il problema delle offerte pubbliche di acquisto,
in Rivista delle società, 1994, pag. 457 e ss.; A. GAMBINO, L’opa e la circolazione
endogruppo delle partecipazioni di controllo, in Rivista delle società, 1992, pag. 1249 e ss.; F.
GRANDE STEVENS, Questioni attuali in tema di offerte pubbliche di acquisto (l. n.149 del
’92), in Contratto e impresa, 1995, pag. 559 e ss.; C. SALOMAO FILHO – M. STELLA
RICHTER, Note in tema di offerte pubbliche di acquisto, ruolo degli amministratori ed
interesse sociale, in Rivista di diritto commerciale, 1993, I, pag. 113 e ss.; R. LENER – A.
GALANTE, Elusioni (lecite?) dell’opa obbligatoria, in Le società, 1995, pag. 463 e ss.; S.
5
Quanto alla L.216/74 la funzione essenziale dell’intervento legislativo
era quella di garantire una informazione piena e corretta degli azionisti
destinatari dell’offerta. Mentre con la L.149/92 il legislatore aveva preso in
considerazione e cercato di soddisfare un numero più ampio di esigenze: la
tutela degli oblati e in generale del mercato si realizzava mediante una serie
di regole riguardanti, oltre all’informazione (artt. 15 e 27 commi 1 e 3), le
caratteristiche essenziali e inderogabili dell’offerta (artt. 17,18,20 commi
1,2 e 3) e dell’accettazione (art. 28), il procedimento anche con riferimento
alle offerte concorrenti e all’aumento di quella originaria (artt.
20,22,23,24,25 e 26), la parità di trattamento (artt. 19 comma 2 e 20 comma
4), le regole di comportamento da osservare dall’offerente, dalla società
emittente e dalle società appartenenti ai gruppi dell’uno e dell’altra nonché
dai rispettivi amministratori, direttori generali e sindaci (artt. 16,21 e 27
commi 2 e 4)
5
.
Il TUF rivoluziona le regole relative alle offerte pubbliche di
acquisizione. Esse troveranno la loro fonte legale principalmente negli artt.
102-112 del TUF stesso, i quali tuttavia si limitano a fissare i principi
fondamentali, demandandone lo sviluppo ed il completamento al potere
regolamentare della Commissione nazionale per le società e la borsa
6
(artt.
103 commi 4 e 5, 106 commi 3 e 5, 107 comma 2, 112 TUF) o del ministro
di Grazia e Giustizia sentita la CONSOB (art. 104 comma 2 TUF). La
scelta di ampliare la potestà normativa della CONSOB in una materia
SEMINARA, Le fattispecie sanzionatorie nella l. 18 febbraio 1992, n. 149, sulle offerte
pubbliche, in Giurisprudenza commerciale, 1994, I, pag. 35 e ss.; AA.VV., Disciplina delle
offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli, Commentario a cura di
R. COSTI, in Le nuove leggi civili commentate, volume I, Padova, 1997, pag. 205 e ss.; D.
REGOLI, Offerta pubblica di acquisto e comunicato agli azionisti, Torino, 1996; C. SILVETTI,
Note a margine di un recente caso di opa ostile, in Banca, borsa e titoli di credito, 1997, I, pag.
74 e ss..
4
F. CARBONETTI, La nuova disciplina delle offerte pubbliche di acquisto, in Rivista delle
società, 1998, pag. 1352; M. CALLEGARI, La legge Draghi e le società quotate in borsa,
diretto da G. COTTINO, in Il diritto attuale, Torino, 1999, pag. 2; Circolare Assonime n.
13/1999, in Rivista delle società, 1999, pag. 33, d’ora in avanti Circolare Assonime cit..
5
F. CARBONETTI, Op. cit., pag. 1352 e ss..
6
D’ora in avanti CONSOB o Commissione.
6
soggetta a rapida evoluzione si pone in linea con quanto già avviene nei
paesi finanziariamente più evoluti: essa è stata salutata dal consenso
preponderante degli operatori, perché consente un più sollecito
aggiornamento delle regole. Non mancano tuttavia le preoccupazioni per il
continuo rafforzarsi dei poteri delle autorità indipendenti, a cui si
demandano ormai scelte non meramente tecniche, ma impegnative nei
risultati di politica economica (come l’individuazione dei casi di esonero
dall’offerta pubblica di acquisizione obbligatoria o lo svolgimento delle
offerte concorrenti)
7
.
In base all’art. 214 TUF, il Capo intitolato “Offerte pubbliche di
acquisto o di scambio”, contenuto nel Titolo II della Parte IV del TUF,
diviene la fonte di disciplina unica in materia di offerte pubbliche di
acquisizione per tutte le società che fanno appello al pubblico risparmio
8
.
Più precisamente, le norme contenute nella sezione I (ad esclusione
dell’art. 104 TUF) si applicano a tutte le offerte pubbliche di acquisto e/o di
scambio aventi come oggetto prodotti finanziari quotati o diffusi tra il
pubblico ex art. 116 TUF, mentre le norme contenute nella sezione II e
l’art. 104 TUF
9
sono applicabili esclusivamente alle offerte lanciate su
7
R. WEIGMANN, La nuova disciplina delle OPA, in La riforma delle società quotate,
Quaderni di giurisprudenza commerciale n. 187, Milano, 1998, pag. 197; P. MONTALENTI,
OPA: la nuova disciplina, in Banca, borsa e titoli di credito, 1999, pag. 151. Criticano tale
opzione, paventando una “amministrativizzazione” del diritto societario, in particolare G.
ROSSI e A. MIGNOLI, intervistati da R. ZAGORDI, Troppi poteri affidati alla Consob, in Il
Sole 24 Ore, del 16 gennaio 1998.
8
Infatti l’art. 214 TUF dispone l’abrogazione della L.149/92 e degli artt. 18,18-bis,18-ter,18-
quater,18-quinques,18-sexies,18-septies della L.216/74. Peraltro, ex art. 214 commi 2 e 5 TUF,
fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti CONSOB attuativi delle norme di rango
primario hanno continuato ad essere applicati gli artt. 18 ad eccezione del comma 6, 18-bis,18-
quater,18-quinques ad eccezione del comma 5,18-sexies,18-septies ad eccezione del secondo
periodo, della L.216/74 (e le relative violazioni sanzionate ai sensi dell’art. 191 TUF) e gli artt.
10,14,15,16 comma 1,20 commi 1 e 4,22,23,24,25,27 e 28 della L.149/92 e le disposizioni
attuative delle norme suindicate (e le relative violazioni sanzionate ai sensi dell’art. 192 TUF).
9
La sfera di applicabilità di quest’ultima disposizione è allargata alle offerte pubbliche aventi ad
oggetto azioni (ordinarie o non) di società italiane quotate in mercati regolamentati italiani o di
altri Paesi dell’Unione Europea.
7
azioni ordinarie di società italiane quotate in mercati regolamentati italiani
(art. 105 comma 1 TUF)
10
.
L’operazione di riunificazione normativa è testimoniata dall’art. 1
comma 1 lett. v) TUF
11
, il quale contiene una definizione di offerta
pubblica di acquisizione radicalmente diversa rispetto all’art. 9 della
L.149/92
12
. Quattro le novità introdotte: a) scompare il riferimento alle
sole società quotate; b) non si parla più di titoli ma di prodotti finanziari
che è categoria più ampia
13
; c) si dice chiaramente che il negozio giuridico
con cui l’operazione si realizzerà (invito ad offrire, messaggio
promozionale, offerta al pubblico) non è rilevante ai fini dell’applicazione
delle norme proposte; d) si prevede un requisito quantitativo affinché
l’offerta possa considerarsi pubblica dovendo essere rivolta a più di 200
soggetti ed avere un ammontare complessivo superiore a 40.000 Euro (art.
33 Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58
concernente la disciplina degli emittenti
14
)
15
.
10
Circolare Assonime cit., pag. 33 e ss.; M. CALLEGARI, Op. cit., pag. 4; M. LISANTI,
L’abrogazione della L.149/92 fra il Testo unico della finanza e la prossima direttiva UE sulle
OPA, in Il corriere giuridico, pag. 460.
11
Art. 1 TUF: 1) Nel presente decreto legislativo si intendono per: v) ” offerta pubblica di
acquisto o di scambio”: ogni offerta, invito ad offrire, messaggio promozionale, in qualsiasi
forma effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti ad un
numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall’art. 100 nonché di
ammontare superiore a quello indicato nel medesimo regolamento.
12
Art. 9 L.149/92: 1) Costituiscono offerte al pubblico….., tutte quelle aventi per oggetto
l’acquisto e lo scambio di valori mobiliari quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto
(quali azioni, obbligazioni convertibili o altri titoli o diritti) che comunque consento di
acquisire diritti di voto di seguito denominati titoli. Sulla precedente definizione di offerta
pubblica di acquisizione cfr. R. WEIGMANN, Le offerte pubbliche di acquisto, in Trattato delle
società per azioni diretto da G.E. COLOMBO e G.B. PORTALE, volume X, tomo 2, Torino,
1993, pag. 402 e ss.; E RIGHINI, Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione,
acquisto e scambio di titoli, Commentario a cura di R. COSTI, in Le nuove leggi civili
commentate, volume I, Padova, 1997, pag. 206 e ss..
13
Art. 1 TUF: 1) Nel presente decreto legislativo si intendono per: u) “ prodotti finanziari”: gli
strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria.
14
Regolamento approvato con Deliberazione CONSOB n. 11971 del 14 maggio
1999,”Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la
disciplina degli emittenti”, in S.O. alla G.U. n. 123 del 28 maggio 1999, d’ora in avanti
Reg/Emittenti, che ai sensi dell’art. 156 comma 1 lett. p) ha abrogato il precedente regolamento
approvato con Deliberazione CONSOB n. 11520 del 1° luglio 1998, in G.U. n. 165 del 17 luglio
1998 S.O. n. 125.
8
La scelta di disegnare un corpus normativo sulle offerte pubbliche di
acquisizione indipendentemente dalla natura dei titoli oggetto dell’offerta
realizza un cambiamento che da più parti era stato auspicato
16
. Era infatti
chiara l’inadeguatezza degli artt. 18 e ss. della L.216/74 a regolare le
offerte pubbliche di acquisizione non sottoposte al regime della L.149/92.
L’esigenza di trasparenza e di tutela del pubblico risparmio è sentita in
maniera equivalente anche ove oggetto dell’offerta non sono titoli di
società quotate che conferiscono, o possono conferire, il diritto di voto in
assemblea. La previsione di un “doppio binario” per quanto riguarda le
norme in materia di offerta pubblica di acquisizione obbligatoria sembra
anch’essa ragionevole. Infatti l’applicazione di tali disposizioni alle società
non quotate avrebbe comportato, in ragione della diversa realtà economica
che esse rappresentano, un forte appesantimento della disciplina, senza
determinare nel contempo, una crescita delle garanzie per gli azionisti di
minoranza. Allo stesso modo, gli acquisti di titoli che non hanno l’effetto di
alterare i rapporti di potere in assemblea ordinaria non sembrano realizzare
i presupposti su cui l’offerta obbligatoria poggia, e vanno pertanto esentati
dall’obbligo di offerta pubblica successiva o residuale
17
.
15
M. LISANTI, Op. cit., pag. 461; P. MONTALENTI, ult. Op. cit., pag. 152; M. CALLEGARI,
Op. cit., pag. 5 e ss.; Circolare Assonime cit., pag. 33 e ss..
16
Crf. per tutti, E. BERLANDA, La disciplina delle offerte pubbliche di acquisto, in Rivista
delle società, 1995, pag. 883.
17
M. LISANTI, Op. cit., pag. 461; M. CALLEGARI, Op. cit., pag. 4. La “generalizzazione”
delle disposizioni in materia di offerte pubbliche di acquisizione suscita peraltro anche dubbi e
perplessità; in tal senso cfr. F. CHIAPPETTA, Commentario al Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, a cura di G. ALPA e F. CAPRIGLIONE, Padova, 1998,
pag. 953 e ss., il quale ritiene che se risulta giustificata l’applicazione a tutte le offerte pubbliche
di alcune regole di trasparenza, di correttezza e procedurali, in quanto finalizzate a tutelare
l’interesse all’ordinato svolgimento dell’offerta, valutazioni differenti devono essere svolte per
quelle che tutelano interessi coinvolti nelle sole offerte pubbliche aventi ad oggetto titoli quotati.
Così, ad esempio, per il precetto secondo cui l’offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i
titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto (art. 103 comma 1 TUF). L’Autore
sostiene che tale precetto trova la propria ratio giustificatrice esclusivamente nell’ambito di
un’operazione di “sollecitazione al disinvestimento” rivolta a titolari di strumenti finanziari
quotati, rispetto ai quali soli deve essere salvaguardato il principio di parità di trattamento sul
mercato, in modo da rafforzare la fiducia dei medesimi nel mercato e, di conseguenza, renderlo
più efficiente. Vedi anche F. CARBONETTI, Op. cit., pag. 1353 che esprime dubbi sia
sull’opportunità di estendere ad ogni offerta pubblica di acquisto e/o scambio regole nate
nell’ambito della disciplina dei mercati regolamentati, sia sulla legittimità della
9
2. Obblighi degli offerenti.
L’art. 102 comma 1 TUF prevede innanzitutto l’obbligo per chi intende
lanciare una offerta pubblica di acquisizione di darne preventiva
comunicazione alla CONSOB. L’art. 37 comma 1 Reg./Emittenti aggiunge
che l’offerente deve comunicare “senza indugio” (ossia non appena
perfezionata la decisione di lanciare l’offerta
18
) e fuori dall’orario di
negoziazione, al mercato
19
, all’emittente e alla CONSOB gli elementi
essenziali (per tali intendendosi l’identità dell’offerente, la società oggetto
dell’offerta, il quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta, il
corrispettivo offerto e il periodo previsto per lo svolgimento dell’offerta), le
finalità dell’operazione e i nomi degli eventuali consulenti
20
: scompare
quindi la distinzione tra fase preparatoria riservata, che iniziava con la
trasmissione alla Commissione della comunicazione preventiva, e quella
pubblica seguente alla diffusione della proposta contrattuale
21
.
Per quanto riguarda l’informativa al mercato il precedente regime aveva
creato notevoli problemi applicativi sotto differenti punti di vista.
Innanzitutto per l’offerente quotato un conflitto di norme; infatti le
generalizzazione delle disposizioni in materia di offerte pubbliche di acquisizione, non solo non
essendo riconducibile tale generalizzazione ad un preciso criterio direttivo posto dalla legge di
delega (Legge 6 febbraio 1996, n. 52), ma risultando addirittura estranea all’ambito della delega
stessa.
18
In tal senso P. MONTALENTI, ult. Op. cit., pag. 163; Circolare Assonime cit., pag. 36.
Ritiene invece che l’offerente, ai sensi dell’art. 37 comma 1 Reg./Emittenti, sia tenuto a
comunicare anche la semplice intenzione di promuovere l’offerta sebbene non ancora maturata
la volontà di effettuarla V. SALAFIA, Il procedimento per il lancio di una opa, in Le società,
1999, pag. 396.
19
Ai sensi dell’art. 35 comma 2 Reg./Emittenti si intendono comunicate o rese note al mercato
le informazioni trasmesse almeno a due agenzie di stampa e, in caso di società emittente
quotata, alla società di gestione del mercato di quotazione, che ne cura la diffusione.
20
L’art. 14 L.149/92 prevedeva invece che il soggetto intenzionato o obbligato a promuovere
un’offerta pubblica di acquisizione dovesse preventivamente comunicare alla CONSOB tutti i
dettagli dell’operazione, così come l’art. 18 L.216/74 disponeva che il soggetto intenzionato a
promuovere un’offerta pubblica di acquisizione dovesse darne preventiva comunicazione alla
CONSOB. Cfr. per tutti E. PEDERZINI, Disciplina delle offerte pubbliche di vendita,
sottoscrizione, acquisto e scambio titoli, Commentario a cura di R. COSTI, in Le nuove leggi
civili commentate, volume I, Padova, 1997, pag. 304 e ss..
21
G. ROMAGNOLI, Le norme su opa e ops nel regolamento CONSOB sugli emittenti, in Le
società, 1998, pag. 1254; Circolare Assonime cit., pag. 35 e ss.; M. CALLEGARI, Op. cit., pag.
8 e ss.; P. MONTALENTI, ult. Op. cit., pag. 163; F. CHIAPPETTA, Op. cit., pag. 955.
10
disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione della legge 17
maggio 1991 n.
157
22
23
, imponevano agli emittenti valori mobiliari quotati
l’obbligo, sanzionato ai sensi dell’art 7 della medesima legge
24
, di
informare senza indugio il mercato circa le delibere assunte, ogni qualvolta
tali delibere fossero state in grado di influenzare sensibilmente il corso dei
titoli quotati: la delibera concernente l’acquisizione di partecipazioni
rilevanti era espressamente indicata nelle disposizioni regolamentari (art. 5
commi 1 e 2 Reg./Insider trading). Peraltro, in materia di offerta pubblica
di acquisizione, la previsione dell’art. 27 comma 1 L.149/92 disponeva che
prima della pubblicazione dell’offerta la divulgazione di notizie relative
all’offerta stessa fosse consentita nei casi e alle condizioni stabiliti della
CONSOB
25
.
Secondariamente, differente trattamento dell’offerente quotato rispetto
all’offerente non quotato: mentre il primo aveva l’obbligo di comunicare al
mercato (ex art. 5 Reg./Insider trading) l’intenzione di procedere all’offerta
non appena il Consiglio di amministrazione avesse deliberato, tale obbligo
non sussisteva per il secondo
26
.
A tali problemi applicativi sembra voler apprestare una soluzione la
CONSOB che con l’art. 37 comma 1 Reg./Emittenti detta un regime
unitario di immediata informativa al mercato, equiparante i casi in cui
22
Legge 17 maggio 1991 n. 157, ”Norme relative all’uso di informazioni riservate nelle
operazioni in valori mobiliari e alla CONSOB”, in G.U. n. 116 del 20 maggio 1991, d’ora in
avanti L.157/91.
23
Regolamento approvato con Delibera CONSOB n. 5553 del 14 novembre 1991, “Adozione
del regolamento di attuazione degli artt. 6 e 7 della Legge 17 maggio 1991 n. 157”, in G.U. 10
dicembre 1991 n. 289, d’ora in avanti Reg./Insider trading.
24
Art. 7 L.157/91: 1) I soggetti che violano le disposizioni del regolamento di cui all’art. 6 sono
soggetti alle seguenti sanzioni, tenuto conto della gravità della violazione e dell’eventuale
recidiva: a) richiamo della CONSOB; b) sanzione pecuniaria da 10 a 250 milioni di lire
comminata con decreto del Ministero del tesoro su proposta della CONSOB. 2) Delle sanzioni
viene data pubblicità a spese del soggetto nei cui confronti sono state applicate, con le modalità
stabilite dalla CONSOB.
25
C. DE GENNARO - R. RICCI, Op. cit., pag. 5; F. CHIAPPETTA, Op. cit., pag. 956.
26
F. CHIAPPETTA, Op. cit., pag. 956.
11
l’offerente sia quotato ai casi in cui l’offerente non lo sia o sia persona
fisica
27
.
Ai sensi dell’art. 102 comma 2 TUF dal momento in cui la
comunicazione, corredata dal documento di offerta
28
, le è pervenuta, la
CONSOB ha 15 giorni per indicare all’offerente eventuali integrazioni da
inserire nel documento di offerta, le forme in cui quest’ultimo deve essere
pubblicato, oltre a poter richiedere di prestare ulteriori garanzie. Il termine
è di 30 giorni se l’offerta ha ad oggetto, ovvero prevede come corrispettivo,
prodotti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico ai sensi dell’art. 116
TUF [per prodotti finanziari diffusi tra il pubblico si devono intendere ex
art. 2 lett. e) Reg./Emittenti, i prodotti finanziari emessi da emittenti italiani
dotati di un patrimonio netto non inferiore a 10 miliardi di lire e con un
numero di azionisti od obbligazionisti superiore a 200]
29
. Il comma 2
dell’art. 37 Reg./Emittenti precisa, peraltro, che la comunicazione si
perfeziona, ai fini del decorso del termine entro il quale l’istruttoria della
CONSOB deve concludersi, dalla ricezione da parte di quest’ultima del
27
F. CHIAPPETTA, Op. cit., pag. 956; Circolare Assonime cit., pag. 35. Crf. anche CONSOB,
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, questioni societarie I
parte, documento di consultazione, note tecniche in materia di disciplina delle offerte
pubbliche di acquisto e di scambio, Roma, 4 maggio 1998, d’ora in avanti Note tecniche, punto
2.A, Informativa al mercato, pag. D e ss..
28
Si ricorda che mentre l’art. 14 L.149/92 non prevedeva che la comunicazione preventiva alla
CONSOB fosse accompagnata dal documento di offerta ma disponeva analiticamente il
contenuto che la suddetta comunicazione doveva contenere, la L.216/74 invece già stabiliva
l’obbligo di trasmissione contestuale alla Commissione della comunicazione e della bozza di
prospetto informativo. Cfr. per tutti E. RIGHINI, Op. cit., pag. 231.
29
Anche per l’art. 15 L.149/92 entro 15 giorni (al decorso del quale era espressamente
ricollegato dalla legge, in assenza di una pronuncia della CONSOB, l’effetto autorizzativo) dalla
ricezione della comunicazione preventiva la Commissione doveva far conoscere all’offerente,
ad eventuale integrazione o modificazione delle prescrizioni date in via generale, le particolari
informazioni da fornire, le particolari modalità di pubblicazione e le particolari garanzie da
prestare. Mentre per l’art. 18 comma 3 L.216/74 entro 40 giorni dalla ricezione della
comunicazione preventiva la Commissione poteva stabilire particolari modalità di pubblicazione
nonché ulteriori informazioni che il prospetto informativo doveva contenere rispetto a quelle
determinate in via generale. Mancando nell’art. 18 comma 3 L.216/74 la previsione espressa del
silenzio – assenso, e non potendosi desumere tale previsione nemmeno dai principi generali, il
silenzio della CONSOB impediva l’effettuazione della sollecitazione. Cfr. per tutti A. FREDDI,
Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio titoli,
Commentario a cura di R. COSTI, in Le nuove leggi civili commentate, volume I, Padova, 1997,
pag. 331 e ss..
12
documento di offerta, della scheda di adesione, nonché della
documentazione concernente le garanzie e l’avvenuto rilascio delle
necessarie autorizzazioni, del cui inoltro deve essere data notizia al mercato
e alla società obbiettivo. Decorso tale termine il documento di offerta può
essere pubblicato (art. 102 comma 2 TUF)
30
.
Il documento di offerta, che ai sensi dell’art. 37 comma 2 Reg./Emittenti
deve essere redatto secondo gli schemi in allegato al Regolamento stesso,
deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire ai destinatari
di pervenire ad un fondato giudizio sull’offerta (art. 102 comma 1 TUF)
31
32
.
Il documento di offerta deve poi essere diffuso tramite pubblicazione
integrale su organi di stampa di adeguata diffusione (modalità questa che
ricalca quella prevista nel previgente regime normativo, art. 10
Reg./L.149/92), o tramite consegna presso intermediari e contestuale
pubblicazione su organi di stampa di adeguata diffusione dell’avviso
dell’avvenuta consegna, o infine secondo modalità concordate con la
CONSOB che in ogni caso assicurino la conoscibilità degli elementi
essenziali dell’offerta e del documento da parte di tutti gli interessati (art.
38 Reg./Emittenti)
33
.
30
M. LISANTI, Op. cit., pag. 462; R. D’AMBROSIO, Il testo unico della intermediazione
finanziaria. Commentario al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, a cura di C. RABITTI BEDOGNI,
Milano, 1998, pag. 596; F. CHIAPPETTA, Op. cit., pag. 955 e ss.; Circolare Assonime cit.,
pagg. 35 e 39; M. CALLEGARI, Op. cit., pag. 10 e ss.; P. MONTALENTI, ult. Op. cit., pag.
163; V. SALAFIA, Op. cit., pag. 396 e ss..
31
Anche l’art. 8 del Regolamento di attuazione della L.149/92, approvato con Deliberazione
CONSOB n. 6243 del 3 giugno 1992, “Provvedimento recante prescrizioni relative alle offerte
pubbliche di acquisto, di scambio e di acquisto e scambio”, in S.O. alla G.U. n. 161 del 10
luglio 1992, d’ora in avanti Reg./L.149/92, prescriveva che il documento di offerta dovesse
contenere tutte le informazioni necessarie per una fondata valutazione dell’offerta; così come
l’art. 18 comma 3 L.216/74 disponeva che il prospetto informativo dovesse contenere tutte le
informazioni necessarie per consentire l’esatta e completa informazione del pubblico. Vedi per
tutti A. FREDDI, Op. cit., pag. 328.
32
Circolare Assonime cit., pag. 37 e ss.; M. CALLEGARI, Op. cit., pag. 8; R. D’AMBROSIO,
Op. cit., pag. 596; M. LISANTI, Op. cit., pag. 462; F. CHIAPPETTA, Op. cit., pag. 955.
33
P. MONTALENTI, ult. Op. cit., pag. 163 e ss.; M. CALLEGARI, Op. cit., pag. 10 e ss.; F.
CHIAPPETTA, Op. cit., pag. 964; Circolare Assonime cit., pag. 40.
13
3. Comunicato della società target.
Il comma 3 dell’art. 103 TUF introduce una novità importante rispetto
alla vecchia legge trasformando quella che era una facoltà in un obbligo,
con ciò ristabilendo una parità tra offerente ed emittente sotto il profilo
degli obblighi di informazione gravanti su questi ultimi nei confronti degli
azionisti destinatari dell’offerta. Mentre infatti l’art. 27 comma 3 L.149/92
si limitava a prevedere la possibilità per la società bersaglio di diffondere
un comunicato contenente ogni dato utile per l’apprezzamento dell’offerta
e la propria valutazione al riguardo, tale adempimento con l’entrata in
vigore delle nuove norme diviene un passaggio obbligato per il Consiglio
di amministrazione della società obbiettivo
34
. Del resto anche l’art. 8 lett. b)
dell’ultima proposta modificata di XIII direttiva CE
35
, richiede agli Stati
membri di adottare norme intese ad assicurare che l’organo di
amministrazione o di direzione della società bersaglio rediga e renda
pubblico un documento contenente il suo parere motivato sull’offerta
36
.
4. Svolgimento dell’offerta.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento dell’offerta, nel TUF
vengono fissati solo alcuni principi generali essendo attribuito alla
CONSOB il compito di dettare con regolamento disposizioni di attuazione
nelle norme generali (art. 103 comma 4 TUF).
Più specificamente l’art. 103 comma 1 TUF sancisce il principio della
irrevocabilità dell’offerta e la conseguente nullità di qualsiasi clausola
contraria
37
. Lo stesso art. 103 comma 1 TUF enuncia un altro, non meno
importante principio generale, quello della parità di trattamento degli
34
Sulla nuova regolamentazione del comunicato della società obbiettivo vedi infra Capitolo III,
paragrafo n. 4.
35
“Proposta modificata di tredicesima direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in
materia di diritto delle società concernente le offerte pubbliche di acquisizione”, Bruxelles, 10
novembre 1997, in G.U.C.E. n. C/378 del 13 dicembre 1997.
36
M. LISANTI, Op. cit., pag. 463; R. D’AMBROSIO, Op. cit., pag. 597 ss.; F. CHIAPPETTA,
Op. cit., pag. 960 e ss.; P. MONTALENTI, ult. Op. cit., pag. 164 e ss.; Circolare Assonime cit.,
pag. 40 e ss.; M. CALLEGARI, Op. cit., pag. 16 e ss..
14
oblati
38
. Da tale ultimo principio, affermato anche nell’ultima proposta
modificata di XIII direttiva CE [art. 5 comma 1 lett. a)], possono essere
ricavate alcune regole basilari già contenute nella L.149/92, quali la pro
rata rule (art. 20 comma 4) e la best price rule (art. 16 comma 1)
39
40
.
Innanzitutto la Commissione ha stabilito che la durata dell’offerta, che
deve essere concordata con la società di gestione del mercato di quotazione
o, nel caso di strumenti finanziari non quotati, con la CONSOB, non potrà
essere inferiore a 15 giorni e superiore a 35 giorni di borsa aperta, salvo,
ricorrendo esigenze di corretto svolgimento dell’offerta e di tutela degli
investitori, poter essere prorogata dalla CONSOB stessa, con
provvedimento motivato, sentiti l’offerente e la società di gestione del
mercato, fino ad un massimo di 45 giorni (art. 40 comma 2
Reg./Emittenti)
41
. Così come nel caso di convocazione di un’assemblea ai
sensi dell’art. 104 TUF, da tenersi negli ultimi 10 giorni di durata
dell’offerta, la durata stessa è automaticamente prorogata di 10 giorni. Per
“durata dell’offerta” si intende ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. b)
Reg./Emittenti, il periodo in cui è possibile aderire all’offerta. Distinta da
quella di durata è la nozione di “periodo di offerta” che è definito dall’art.
35 comma 1 lett. c) Reg./Emittenti, come “il periodo intercorrente tra la
data della prima comunicazione al mercato e la data prevista per il
37
Si ricorda che anche l’art. 17 della L.149/92 stabiliva la irrevocabilità dell’offerta e la nullità
di ogni clausola contraria.
38
Art. 103 TUF: 1)..L’offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari di prodotti
finanziari che ne formano oggetto. La disposizione è di contenuto analogo a quello dettata
dall’art. 19 comma 2 L.149/92, ai sensi del quale l’offerta doveva essere rivolta a parità di
condizioni a tutti gli azionisti di una stessa categoria. Per una critica alla applicazione indistinta
a tutte le offerte pubbliche del principio della parità di trattamento vedi F. CHIAPPETTA, Op.
cit., pag. 953 e ss..
39
Il principio della best price rule è peraltro sancito esplicitamente dall’art. 42 comma 2
Reg./Emittenti ai sensi del quale “L’offerente, qualora durante il periodo di offerta acquisti gli
strumenti finanziari quotati oggetto di offerta ovvero il diritto di acquistarli anche a data
successiva a prezzi superiori a quelli di offerta, adegua quest’ultimo al prezzo più alto pagato”.
40
M. LISANTI, Op. cit., pag. 462; R. D’AMBROSIO, Op. cit., pag. 597; M. CALLEGARI, Op.
cit., pag. 13 e ss.; Circolare Assonime cit., pag. 42 e ss.; F. CHIAPPETTA, Op. cit., pag. 958 e
ss..
41
Si ricorda che l’art. 20 L.149/92 disponeva che la durata dell’offerta dovesse essere
concordata con la CONSOB tra un minimo di 15 giorni e un massimo di 45 giorni non festivi.
15
pagamento del corrispettivo”. Infine è da rilevare che ai sensi dell’art. 40
comma 2 Reg./Emittenti l’offerta non può avere inizio prima che siano
trascorsi 5 giorni dalla diffusione del documento di offerta. Lo scopo di tale
dilazione è quello di consentire la redazione e la pubblicazione del
comunicato dell’emittente, visto che il suddetto art. 40 comma 2 consente
l’inizio immediato dell’offerta ove il comunicato dell’emittente sia stato
inserito nel documento di offerta
42
.
L’art. 40 comma 1 Reg./Emittenti ha poi espressamente previsto che
l’efficacia dell’offerta può essere sottoposta a condizione, con l’unico
limite che il verificarsi della condizione stessa non può farsi dipendere
dalla mera volontà dell’offerente
43
. La disposizione regolamentare, in
apparenza pleonastica visto quanto dispone in via generale l’art. 1355 c.c.
sulla condizione meramente potestativa, sembra mirata ad evitare revoche
surrettizie dell’offerta
44
.
Ai sensi dell’art. 40 comma 4 Reg./Emittenti l’adesione all’offerta ha
luogo tramite sottoscrizione “presso l’offerente stesso, ovvero gli
intermediari incaricati e i depositari abilitati alla prestazione di servizi di
investimento” della scheda di adesione. A differenza del regime
previgente
45
né il TUF né il Reg./Emittenti prevedono la consegna
immediata degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta o il loro deposito
presso un intermediario
46
.
42
Circolare Assonime cit., pag. 43 e ss.; F. CHIAPPETTA, Op. cit., pag. 964; M.
CALLEGARI, Op. cit., pag. 18; P. MONTALENTI, ult. Op. cit., pag. 166.
43
Invece l’art. 17 comma 3 L.149/92 riconosceva esplicitamente solo la possibilità di
condizionare l’offerta al raggiungimento di un quantitativo minimo. Il che aveva fatto avanzare
dei dubbi circa la possibilità di apporre alle offerte pubbliche di acquisizione condizioni diverse
da quelle ancorate “al raggiungimento di un quantitativo minimo”.
44
F. CHIAPPETTA, Op. cit., pag. 958 e ss.; Circolare Assonime cit., pag. 42 e ss.; M.
CALLEGARI, Op. cit., pag. 14; P. MONTALENTI, ult. Op. cit., pag. 166.
45
Si ricorda che l’art. 28 comma 3 L.149/92 disponeva infatti che le adesioni all’offerta fossero
efficaci soltanto se accompagnate dal deposito dei titoli.
46
Circolare Assonime cit., pag. 44; M. CALLEGARI, Op. cit., pag. 18.