3
INTRODUZIONE
Il mio percorso curriculare mi ha dato l'opportunità di sostenere tra gli
esami a scelta, quello di giustizia penale minorile. Come ex studentessa di
Giurisprudenza, appassionata di diritto nel settore minori, non potevo
esimermi da tale scelta. Grazie alla docente Elga Turco, ho avuto il
privilegio di assistere agli incontri/lezione, con i professionisti del settore: il
Presidente del Tribunale di Lecce e il Pubblico Ministero. Essi hanno
raccontato tutto ciò che riguarda le loro esperienze professionali, oltre che
delineare gli elementi essenziali e le funzioni della loro professione.
Entusiasta di questa esperienza, ho voluto terminare il mio percorso di studi
affrontando la tesi in giustizia penale minorile; relativamente alle misure
cautelari e al ruolo esercitato dai servizi sociali minorili, in questa fase del
procedimento penale a carico del minore. L'intervento penale nei confronti
dei minori è un percorso di azione sociale rilevante, all'interno di una
visuale più complessiva di tutela del ragazzo di minore età. Nel primo
capitolo, si esamina la cornice normativa, entro cui sono stati istituiti e
operano i diversi servizi minorili, senza perdere d'occhio la letteratura sul
tema, si descrive, pertanto, l'assetto operativo e organizzativo di questi
ultimi, secondo le linee d‟indirizzo (desunte da documenti e circolari
ministeriali) che ne ispirano l'attività. L'ultima parte del primo capitolo, è
riservata all'esame delle diverse figure professionali che animano i servizi;
descrivendo le metodologie d‟intervento più appropriate, che caratterizzano
il lavoro del servizio sociale. Il secondo capitolo è dedicato alla trattazione
specifica dei principi fondamentali sui quali si basa l'applicazione delle
misure cautelari minorili: il principio di facoltatività e quello di assoluta
residualità della custodia in carcere. La materia della libertà personale è
considerata, infatti, uno dei punti qualificanti della riforma del processo
penale minorile; essa acquista una maggiore complessità e delicatezza,
dovendo tener conto non solo delle esigenze di cautela processuale, ma
4
anche della fragilità caratteriale tipica del minore. A ciò si aggiunge la
necessità di non causare dannose interruzioni dei processi di evoluzione
della personalità. Per questo motivo, l'intera disciplina richiama
continuamente la finalità educativa alla quale deve orientarsi il
procedimento penale minorile, perciò il sistema de libertate minorile si
prefigura in tal senso, con misure cautelari esclusive previste
specificatamente per i minori. Esse sono rappresentate da: prescrizioni,
permanenza in casa, collocamento in comunità e custodia cautelare e non
possono essere affiancati o sostituite con altre. Nel terzo capitolo, si analizza
la centralità del ruolo dei servizi minorili durante la fase esecutiva del
provvedimento cautelare. Essi in collaborazione con l‟USSM (Ufficio di
Servizio Sociale per i minorenni) e agli enti locali, svolgono la delicata
quanto difficile funzione di sostegno e controllo sul minore. Il sostegno
prevede l'assistenza affettiva e psicologica del minore, assieme all'attenzione
dell'elaborazione del programma d‟intervento da poter eseguire. Il controllo
prevede la verifica costante dell'adeguatezza dei programmi, rispetto alla
reale attuazione degli stessi da parte del minore. Questa funzione non va
confusa con quella di polizia, effettuata dai servizi in via del tutto
eccezionale e dietro apposita disposizione del giudice. L'assistente sociale
assieme agli altri operatori del servizio sociale, dovendo operare nel settore
penale minorile, si trovano di fronte al difficile equilibrio di due attività in
contrasto tra loro, che possono alterare in senso negativo la “percezione
sociale” della funzione e del ruolo del servizio sociale. Il terzo capitolo,
oltre a trattare questo delicato aspetto del lavoro sociale in ambito penale
minorile, delinea i livelli essenziali di sostegno e controllo che la normativa
predispone riguardo a ciascuna misura.
5
CAPITOLO 1
ORGANIZZAZIONE E ASSETTO OPERATIVO DEI SERVIZI
SOCIALI MINORILI
SOMMARIO: 1.1: I Servizi Sociali Minorili: profili introduttivi – 1.2: Il Centro per la
Giustizia Minorile – 1.3: L‟Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni – 1.4: L‟istituto
Penale per i Minorenni – 1.5: I Centri di Prima Accoglienza, le Comunità e i servizi diurni–
1.6: Gli operatori interni e gli operatori esterni
1.1 I Servizi Sociali Minorili: profili introduttivi
Il D.P.R. 448/1988 ha dato vita al nuovo processo penale minorile e
i servizi sociali a seguito di tale riforma, rappresentano tutti quei soggetti
che esplicano una funzione indispensabile per realizzare le caratteristiche e
obiettivi contenuti in essa
1
. Prima della riforma, i servizi minorili non
avevano alcuna legittimazione processuale a tutela del minore, poiché
nell‟ottica di una politica prettamente amministrativa, erano dotati solo della
facoltà di segnalare al Tribunale per i Minorenni le situazioni di
disadattamento ai fini dell‟attivazione giudiziale. L‟art. 6 della riforma così
recita: “In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria si
avvale dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Si avvale
altresì, dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali”; da ciò si evince
che con l‟uso del verbo “si avvale”, la legge attribuisce l‟indispensabilità
all‟operato dei servizi minorili e una situazione di doverosità, non una mera
facoltà dell‟autorità giudiziaria.
2
La locuzione “altresì” non lascia ben
intendere se, il rapporto tra i servizi dell‟amministrazione della giustizia e i
servizi di assistenza istituiti dagli enti locali, sia di alternatività o di
1
U.CIASCHINI, Servizio sociale minorile e giustizia penale, cornice istituzionale e
dimensione territoriale, Roma, Carocci Editore, 2012, p. 124.
2
V. PATANÈ, sub art.6, in AA.VV. Il processo penale minorile, commento al D.P.R.
448/1988, a cura di G. GIOSTRA, Milano, Giuffrè Editore, 2016, p.76.
6
simultaneità. Forse è più facile pensare che, la titolarità sia attribuita ai
primi, in un regime di collaborazione con i secondi.
3
Oltre che nell‟art. 6, i servizi minorili sono citati nella riforma per ben
sedici volte, a dimostrazione di quanto loro assumano un ruolo di particolare
pregnanza in tutti gli snodi della vicenda processuale che vede come
protagonista l‟imputato minorenne. Il nuovo processo penale minorile al di
là dell‟accertamento del fatto e della punizione del colpevole, mira
all‟educazione del minore divenendo questa una dimensione che sostanzia
un diritto primario sancito dall‟art. 30 della Costituzione di cui il minore è
titolare in quanto tale, indipendentemente dall‟essere detenuto, imputato e
condannato. Con il nuovo sistema di giustizia penale minorile, il minore
quindi, passa dall‟essere oggetto di protezione e tutela a soggetto titolare di
diritti; oltre all‟esigenza educativa come criterio giuridicamente rilevante, si
parla anche d‟interesse del minore e di tutela del minore. Da qui ne
scaturisce la necessaria adeguatezza della pena che non deve interrompere i
processi educativi in atto, ne pregiudicarne le esigenze in tal senso, una pena
quindi individualizzata, costruita su misura sul minore.
In questo contesto, si esplica l‟attività complessa dei servizi minorili, che
sono deputati a portare a conoscenza l‟autorità giudiziaria della situazione
familiare e sociale del soggetto da giudicare, attraverso determinati
strumenti come operatori e mezzi materiali; che non appartengono e
possiamo dire anche, non possono appartenere all‟apparato della giustizia in
senso stretto e a quello della polizia.
4
Questo è il primo dei tre livelli
interconnessi, nei quali i servizi minorili operano;
5
vi è, infatti, l‟attività di
controllo, che assolve funzioni tipiche degli organi ausiliari dell‟autorità
giudiziaria, quindi una sorta di supporto degli interventi giudiziali. I servizi
minorili ad esempio, garantiscono l‟esecuzione dei provvedimenti e in
3
U.CIASCHINI, Servizio sociale minorile e giustizia penale, cit., p. 229.
4
V. PATANÈ, sub art.6, in AA.VV. Il processo penale minorile, cit.,p.77.
5
P. PAZÈ, Una Giustizia penale per i minori, in AA.VV. Giustizia penale minorile, a
cura di E.URSO, Trieste, Cendon libri Editore, 2013, p.16.
7
questo senso vigilano sull‟osservanza degli obblighi inerenti alla misura
adottata, in modo tale che il giudice venendone a conoscenza possa
monitorare e quindi apportare modifiche alla prescrizione imposta.
I servizi minorili compiono inoltre, indagini sulla personalità, controllano
(nel significato che il termine assume per l‟operatore sociale) il minore in
stato di custodia cautelare o di messa alla prova. In particolare con
quest‟ultima entrano nel vivo della redazione del progetto d‟intervento.
Altra attività interconnessa a quella di controllo e della messa a conoscenza
di elementi utili all‟autorità giudiziaria ai fini della misura da adottare, è
quella dell‟assistenza all‟imputato minorenne in ogni stato e grado del
procedimento, come recita l‟art. 12 del D.P.R. 448/1988 comma 1 e
l‟assistenza dei servizi minorili in ogni caso, come recita il comma 2.
L‟attività di assistenza è fondata sul presupposto della permanenza
dell‟età del minore, quindi ha come obiettivo quello di aiutarlo a
fronteggiare l‟impatto con il circuito penale che di per sé rappresenta
l‟inevitabile fonte di pregiudizio. Si fa riferimento perciò, al sostegno di tipo
affettivo e psicologico, oltre a quello dato dai genitori; anche questi ultimi
ricevono assistenza nel senso di accompagnamento da parte dei servizi nel
corso del procedimento.
Infine vi è l‟assistenza tecnica, che serve a dare dei contributi cognitivi
sia all‟imputato, al genitore e al difensore, quindi avere notizie,
informazioni e rassicurazioni attendibili che si rivelano utili per orientare i
comportamenti processuali e predisporre la difesa al calibramento delle
reazioni di fronte ai provvedimenti del giudice. A questo proposito, occorre
soffermarsi su quest‟ultimo aspetto, poiché l‟assistenza tecnica dei servizi
non deve confondersi e non si può sovrapporre alla difesa tecnica giuridica,
configurandosi erroneamente come difesa supplementare.
6
Il rapporto che può configurarsi tra l‟autorità giudiziaria e i servizi
minorili rappresenta un elemento al quale tuttora non si sono date risposte
6
V. PATANÈ, sub art.6, in AA.VV., Il processo penale minorile, cit., p.78.
8
esaustive. Nell‟art. 6 precedentemente citato, vi è il verbo si avvale, che
indica sì l‟indispensabilità dell‟operato dei servizi minorili, ma si pone la
questione su quale possa essere il vincolo che lega l‟autorità giudiziaria e i
servizi, un vincolo di sovraordinazione gerarchica o funzionale, oppure una
collaborazione paritaria. Quest‟aspetto peraltro, va a collegarsi a un altro
che si configura poi come problematica principale, cioè quale possa essere
l‟interesse del quale i servizi minorili sono portatori. Anche qui non siamo
in possesso di una risposta chiara ed esaustiva, perché i servizi sono
portatori di un interesse che si prefigura come complementare, ma anche
propedeutico a quello dell‟autorità giudiziaria, infine, i servizi attivano
l‟interesse (o una parte dell‟interesse), del minore.
A tal punto ci si chiede, come i servizi minorili si possano approcciare
all‟autorità giudiziaria, qualora essa presenti interessi in contrasto con quelli
del minore. La mancanza di risposte chiare di fronte a tali aspetti comporta
diversi problemi pratici che si configurano in sede processuale.
7
Venendo ora all‟assetto istituzionale-organizzativo, i servizi minorili
della giustizia, si collocano all‟interno del Ministero di Grazia e Giustizia.
La struttura gerarchica vede il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
comunità avente competenza nazionale, da ciò si costituisce una
decentralizzazione dei servizi come un vero e proprio reticolo formale che
circoscrive le varie parti dell‟organizzazione, si parte dal presupposto che i
servizi statali operino in un‟area connotata processualmente, mentre quelli
territoriali esplicano la loro attività nella sfera socio-assistenziale;
8
ogni
organizzazione ha quindi, un suo disegno esplicito che definisce la divisione
del lavoro, le diverse unità operative e le relazioni tra queste. La
decentralizzazione dei servizi minorili, risponde all‟esigenza di far fronte
agli alti livelli di complessità gestionale, l‟assetto organizzativo è suddiviso,
7
L. MIAZZI, I contesti dell’operatività dei servizi sociali nel processo penale minorile,
in Minorigiustizia, Milano ,Franco Angeli, 1994, fascicolo 3, p.110.
8
E.ZAPPALÀ, La Giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, Torino,
Giappichelli, 2009, p.86.