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Capitolo Primo
Cosa si intende per lobby
Democrazia: definizione e forme.
1.1 Lobby come principio di democrazia partecipativa
La nozione di lobby s’identifica in diverse materie: sociologia, politica,
diritto, economia, storia; essa è un’attività d’influenza che si esercita
attraverso la comunicazione, lo scambio politico, le decisioni legislative
e d’informazione.
Per meglio comprendere cos’è lobby è necessario individuare gli
strumenti atti a una corretta comprensione, il primo è insito nella
definizione di democrazia.
Con la parola democrazia s’intende letteralmente “governo del popolo”,
il termine deriva dal greco démos (δήμος), ovvero popolo, e cràtos
(κράτος), potere.
Il concetto di democrazia non è ritrovabile in un’unica versione ovvero
in un’unica tradizione, ma la sua espressione è frutto di processi storici,
che hanno avuto come unico comune denominatore la possibilità di dare
al popolo la capacità effettiva di autogovernarsi. Tuttavia la democrazia è
una forma di Stato che dagli arbori, all’interno delle polis greche,
nell'arco di più di due millenni si è sviluppata, divenendo oggi il sistema
maggiormente utilizzato.
All’interno dei sistemi democratici moderni è doverosa una distinzione
tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa.
Nel V secolo A.C. ad Atene abbiamo la nascita della prima forma di
democrazia diretta, che vedeva i cittadini direttamente coinvolti nella
“cosa pubblica”.
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Il governo della città era organizzato in una forma di Stato nella quale i
cittadini erano, giacché popolo sovrano, legislatori e amministratori degli
interessi che riguardavo la comunità.
L’unico Stato che in questo periodo presenta una forma di democrazia
diretta è la Svizzera, poiché lo strumento del referendum è
costituzionalmente obbligatorio su diverse materie, esso è presente nella
costituzione elvetica sin dal 1848 ed è garantito anche dall'attuale
costituzione del 1999 (artt. 138-142).
Qualsiasi cittadino può, raccogliendo in cento giorni 50.000 firme,
richiedere una consultazione popolare
1
nella quale, a maggioranza
semplice, il popolo è chiamato a esprimersi sul mantenimento o meno di
una legge. Inoltre 100.000 cittadini possono richiedere la revisione
totale
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o parziale
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della Costituzione. Alcune materie devono comunque
obbligatoriamente essere sottoposte al voto del popolo o dei cittadini dei
singoli cantoni
4
.
Il ricorso al referendum è, quindi, lo strumento principe dell’espressione
popolare di democrazia diretta, in quanto offre ai cittadini una scelta
diretta in questioni specifiche; invero, l’abuso di questo esercizio
comporterebbe una paralisi del sistema, data l’impossibilità di ritrovare
una sintesi comune in una molteplicità di proposte.
Nella maggior parte dei Paesi, invece, la democrazia rappresentativa, è
la forma di Stato maggiormente presente, in essa gli aventi diritto (di
norma vale il principio del suffragio universale), eleggono dei
rappresentanti ai quali delegano le funzioni di governo.
Le democrazie rappresentative si distinguono in democrazie
presidenziali (un esempio sono gli Stati Uniti d’America), in cui il
1
Cit. Costituzione federale della Confederazione Svizzera art 141
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Ivi, art. 138
3
Ivi, art. 139
4
Ivi, art. 140
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presidente della Repubblica o Capo dello Stato ha poteri talmente estesi
da essere in concorrenza con quelli del Parlamento, invece, sono
democrazie parlamentari (un esempio è la forma di Stato Italiano) quelle
in cui è presente un Parlamento con ampi poteri, iniziando dalla fiducia
obbligatoria all'esecutivo.
Anche le monarchie costituzionali (come quella del Regno Unito), sono
democrazie rappresentative, il Capo di Stato è il sovrano che regna, non
governa, ed ha poteri limitati e stabiliti da una Costituzione ed è soggetto
al controllo del Parlamento.
Un nuovo modello di democrazia si sta sviluppando negli ultimi anni, è
descrivibile come una via di mezzo tra una forma di democrazia diretta e
una forma di democrazia rappresentativa, questa nuova formula è
rappresentata dalla democrazia partecipativa. In essa si nota un maggior
coinvolgimento partecipato della società civile (sindacati, movimenti,
associazioni) nella cosa pubblica, gli interventi popolari hanno come
scopo quello di affiancare le istituzioni tradizionali e migliorare
l’efficienza delle politiche legittimando maggiormente il sistema
politico.
La democrazia partecipativa è ormai parte integrante del modello
europeo di società. Il Trattato di Lisbona sancisce la complementarità tra
democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa riprendendole
rispettivamente agli articoli 10 e 11. Inoltre, l’articolo 10, paragrafo 3,
del Trattato conferisce ai cittadini: il diritto di partecipare alla vita
democratica dell’Unione
5
, e, precisando che le decisioni sono prese nella
maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini, rinvia alla necessità
di applicare il principio di sussidiarietà.
5
Trattato di Lisbona, TUE, art. 10
6
La partecipazione diviene quindi un diritto dei cittadini e la sussidiarietà
un elemento portante della democrazia partecipativa.
All’interno del Trattato di Lisbona si riuniscono, in un unico
titolo
6
:Disposizioni relative ai principi democratici, le disposizioni
miranti a conferire una visibilità maggiore al principio democratico,
ormai ingranaggio del funzionamento dell’Unione.
Tale principio è affermato e specificato nelle sue diverse configurazioni:
la democrazia come rappresentanza e la democrazia come partecipazione
all’attività pubblica.
Si riafferma, così come previsto già nel Trattato che adotta una
Costituzione per l’Europa, (che non sarà mai ratificato), la previsione di
un diritto di iniziativa popolare che consente ad almeno un milione di
cittadini europei, appartenenti a un numero significativo di Stati membri,
di chiedere alla Commissione di presentare una proposta legislativa
7
.
L’iniziativa popolare è però limitata da procedure e condizioni, ai soli
settori per i quali i Trattati conferiscono alla Commissione Europea un
potere di iniziativa legislativa e deve inoltre riguardare materie in merito
alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai
fini dell'attuazione dei Trattati.
La democrazia partecipativa, quindi, dovrebbe riuscire non solo a
bilanciare i poteri all’interno dei sistemi democratici ma permetterebbe
anche di analizzare come il fenomeno dei gruppi di interesse contribuisca
al sistema decisionale; diviene necessario comprendere come il
fenomeno del lobbismo si compone e come quest’ultimo si sia evoluto.
La crisi delle tradizionali forme di sovranità e il mutamento di strutture e
funzioni all’interno della globalizzazione ci riconducono a una
riflessione più attenta sui gruppi di interesse come soggetti della sfera
6
Trattato di Lisbona, Titolo II del TUE, Disposizioni relative ai principi democratici
7
Ivi, art. 11.
7
pubblica. Grazie alla natura strutturalmente fluida e aperta a ulteriori
aggregazioni e alla loro capacità di incidere sulle decisioni del “decision
making”, le lobby sembrano non risultare direttamente coinvolti in tale
processo. In tal senso i gruppi sembrano rispondere in maniera più
concreta e adeguata alle sfide poste dal nuovo scenario globale rispetto ai
movimenti collettivi, coinvolti in una visione ideale e olistica, e anche
rispetto ai partiti politici, troppo limitati dalle tradizionali strutture a
dimensione nazionale
8
. In relazione a quelli che sono i sistemi
prettamente nazionali, rispetto a quelli di natura sovrannazionale, come
l’Unione Europea, risulta doveroso una distinzione tra la modalità di fare
lobbying all’interno delle teorie politiche.
8
M.C. Antonucci, Rappresentanza degli interessi oggi, Carocci Editori, Roma, 2011, p. 26
8
2. I principali approcci dell’attività dei gruppi nella scienza
politica: Pluralismo e Neo-corporativismo.
All’interno della scienza politica gli approcci dei gruppi di pressione
sono differenti e molto dipende dal luogo in cui essi vanno a operare.
Risulta quindi necessario una distinzione secondo cui all’interno di ogni
sistema politico si sviluppa una lettura politologica degli approcci dei
gruppi di pressione differente.
In quanto, all’interno della scienza politica europea viene assegnato un
ruolo alle istituzioni e ai partiti politici come strumento della politica
associata, differente, è la dimensione pubblica dei gruppi di interesse e
movimenti collettivi che, come attori del sistema politico, presentano
inizialmente una frequenza minore e minoritaria; al contrario, nella
scienza politica statunitense, la rilevanza accordata al ruolo dei gruppi,
alle forme di associazione, alle modalità di azione e interazione risulta
maggiormente influente rispetto agli altri soggetti, collettivi e
istituzionali, che compongono il sistema politico
9
.
Una premessa diviene necessaria: mentre nei Paesi europei la
regolamentazione del fenomeno lobbistico è relativamente recente, nel
sistema statunitense l’attività di lobbying è così radicata nel sistema
politico-costituzionale da godere di una espressa protezione
costituzionale.
Infatti, il Primo Emendamento alla Costituzione Americana tutela in
generale la libertà di espressione e vieta al Congresso di approvare leggi
che limitino il diritto che hanno i cittadini […] di inoltrare petizioni al
Governo per la riparazione di torti subiti.
10
9
Ivi, p.17
10
Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America: Congress shall make no law
respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the