6
INTRODUZIONE
Le intercettazioni telefoniche rappresentano un argomento di grande attualità e non
solo perchØ si sta discutendo dell’eventuale entrata in vigore della nuova normativa, ma
anche perchØ in molti hanno l’impressione che il progetto al vaglio dell’organo
legislativo sia stato ritagliato ad hoc in seguito a scandali che hanno coinvolto
personaggi del mondo politico e dello spettacolo.
Il fenomeno in questione, infatti, influenza moltissimo non solo la vita sociale, ma
anche quella politica.
Questa tesi si propone di offrire una panoramica generale sulla normativa vigente –
con uno sguardo al passato – nonchØ analizzare i cambiamenti che verrebbero apportati
qualora venisse approvato il progetto di legge.
Saranno poi approfondite le questioni relative alle operazioni di trascrizione, che
sovente vengono tralasciate, ma che sono di fondamentale importanza e verranno
riportati alcuni fac-simile di documenti, compilati dalla Polizia Giudiziaria e dalla
competente Autorità Giudiziaria, con esempi pratici di pura fantasia.
Nel corso dell’opera, infine, verranno riportate alcune interviste effettuate a persone
che per la particolarità della loro professione si trovano a stretto contatto con
l’argomento trattato.
7
CAPITOLO 1 – GENERALITA’
1.1 - DEFINIZIONE DI INTERCETTAZIONE
Le intercettazioni sono considerate un mezzo di ricerca della prova e, come tale,
vengono regolate in via principale dalle disposizioni contenute nel Codice di procedura
penale che, nel capo IV del titolo III del libro III in materia di prove, ne descrive la
disciplina.
Ma cos’è un’intercettazione?
¨ una domanda molto difficile, a cui non possiamo rispondere facendo riferimento
ad uno specifico articolo del predetto Codice.
Quest’ultimo, infatti, non contiene una definizione vera e propria, ma solamente
un’idea.
1
Il capo IV è intitolato “Intercettazioni di comunicazioni o conversazioni”, ma da
subito apprendiamo che il legislatore offre solo una descrizione del concetto, fornendo
una linea guida da cui possiamo capire che per intercettazione si intende un’attività di
ascolto e captazione di comunicazioni telefoniche o effettuate con altro mezzo idoneo a
tutelarne la riservatezza tra due o piø persone. Qualora i soggetti si trovino nel
medesimo ambiente, si parla di intercettazioni ambientali.
A tal proposito, si deve certo ricordare che nell’anno 2002 la Corte di Cassazione ha
affrontato il problema con una propria terminologia.
1
Camon, A., “ Le intercettazioni nel processo penale”, Milano, Giuffrè, 1996, pp. 14-16
8
Ҭ dunque evidente che il concetto di intercettazione, pur mai
esplicitamente definito dal legislatore, è relativo ad un'attività di
ascolto (o lettura) e captazione di comunicazioni tra due o piø persone.
Consiste, in un certo senso, nel sequestro di un bene immateriale: il
contenuto di una comunicazione.
Ad esso rimane estranea l'attività di indagine volta a seguire i
movimenti sul territorio di un soggetto, a localizzarlo e dunque a
controllare, a distanza, non il flusso delle comunicazioni che lo stesso
invia o riceve, ma la sua presenza in un determinato luogo in un certo
momento, nonchØ l'itinerario seguito, gli incontri avuti etc.
Si tratta insomma di una modalità, tecnologicamente caratterizzata,
di pedinamento.”
2
L’intercettazione consiste quindi, riprendendo le parole sopra riportate, nel sequestro
di un bene immateriale: il contenuto di una comunicazione.
Anche se non esiste allora una definizione ben precisa, si riesce a differenziare una
intercettazione da ciò che non lo è.
Questa differenziazione è molto importante perchØ, come vedremo nei paragrafi
successivi, tutto ciò che viene considerato intercettazione viene assoggettato ad un
regime ben preciso rispetto a tutto quello che non lo è.
2 Cass., sez. V, pen., sent. 2 maggio 2002, n. 16130
9
Vi sono infatti da considerare i limiti, i presupposti, l’esecuzione, l’utilizzabilità e
altri aspetti che vengono descritti negli articoli 266 e seguenti del Codice di procedura
penale.
1.2 - LIMITI DI AMMISSIBILITA’
Nell’articolo 266 del Codice di procedura penale il legislatore elenca i reati che
prevedono il ricorso all’utilizzo di questo mezzo.
Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di
telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma
dell’articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma
dell’articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di
informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle
persone col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall’art. 600ter, terzo comma, del codice penale, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600quater.1 del medesimo
codice.
10
Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti.
Qualora queste ultime avvengano nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice
penale,
3
l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che vi si
stia svolgendo l’attività criminosa.
Da sottolineare il fatto che non è consentita l’intercettazione delle comunicazioni dei
difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento,
dei consulenti tecnici e loro ausiliari, nØ a quelle tra i medesimi e le persone da loro
assistite.
4
Oltre alle intercettazioni di conversazioni, secondo quanto stabilito dal successivo
art. 266-bis, nei procedimenti relativi ai reati sopra elencati, nonchØ a quelli commessi
mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita
l’intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici
ovvero intercorrente tra piø sistemi.
1.3 – CASI DI NON INTERCETTAZIONE
Dobbiamo ora necessariamente prestare attenzione a determinati casi che non
vengono considerati intercettazione.
Essi presentano varie peculiarità, le quali verranno descritte di seguito o in paragrafi
loro dedicati.
Analizzeremo altresì le sentenze che hanno portato ad accoglierli in questa sezione.
3 L’articolo citato riguarda la violazione di domicilio. I luoghi a cui si fa riferimento sono quindi l’abitazione o altro
luogo di privata dimora, e le appartenenze di essi
4 Art.103, comma 5 C.p.p.
11
Non sono considerati ricadenti nella disciplina descritta nel paragrafo precedente e
quindi non sono considerati intercettazione:
• la localizzazione di una persona mediante l’utilizzo di un GPS (Global
Position System);
• l’acquisizione di qualsiasi tipo di corrispondenza che non si realizza
attraverso l’intercettazione, ma con le perquisizioni ed il conseguente sequestro,
così come disposto dagli articoli 254
5
e 353
6
C.p.p.;
• l’ascolto con il solo senso dell’udito, da parte di un terzo soggetto
debitamente occultato alla vista delle persone che conversano, della
conversazione stessa (origliamento);
• l’acquisizione dei cosiddetti dati esterni di una comunicazione
7
;
• la registrazione di una comunicazione effettuata, con apposito strumento
tecnico, da uno dei partecipanti all’insaputa dei rimanenti interlocutori oppure
5
SEQUESTRO DI CORRISPONDENZA. – 1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o
di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di
corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti
dall’imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere
relazione con il reato.
2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all’autorità giudiziaria gli
oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro
contenuto.
3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono
immediatamente restituiti all’avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.
6
ACQUISIZIONE DI PLICHI O DI CORRISPONDENZA. – 1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o
altrimenti chiusi, l’ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti al pubblico ministero per l’eventuale sequestro
[254].
2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all’assicurazione di fonti di
prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l’ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo piø
rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l’apertura immediata [356] e l’accertamento del contenuto.
3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma
elettronica o se inoltrati per via telematica, per i quali è consentito il sequestro a norma dell’articolo 254, gli ufficiali
di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale, telegrafico, telematico o di
telecomunicazione di sopendere l’inoltro. Se entro quarantotto ore dall’ordine della polizia giudiziaria il pubblico
ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati.
7
Basti pensare ai tabulati telefonici che ci permettono di conoscere l’identità degli interlocutori, della durata della
conversazione, delle celle utilizzate, ma non forniscono alcuna informazione sul contenuto della conversazione.
12
da un terzo estraneo alla conversazione, ma in accordo con almeno uno dei
partecipanti
8
;
• l’atto del funzionario di polizia giudiziaria che risponde al telefono cellulare
dell’arrestato, subito dopo l’esecuzione dell’operazione
9
;
• la registrazione ad opera della polizia giudiziaria dei colloqui con le persone
informate sui fatti
10
.
1.3.1 – INTERCETTAZIONI CASUALI DI CONVERSAZIONI
TRA SOGGETTI PRESENTI: RINVIO
Questo particolare caso verrà ampiamente trattato nel successivo Capitolo 2, paragrafo 4
a cui si rinvia per maggiore completezza.
8
La Corte di Cassazione – Sezione II penale con sentenza 8 marzo 2010, n. 9132 “ritiene utilizzabile, anche senza
che vi sia stato un provvedimento dell’autorità giudiziaria, il contenuto di colloqui privati registrati da uno degli
interlocutori, a nulla rilevando nØ che la registrazione sia stata da lui effettuata su richiesta della polizia giudiziaria,
nØ che egli stesso agisca utilizzando materiale da questa fornito ovvero addirittura appartenga alla polizia
giudiziaria, sempre che il partecipante si limiti solo a registrare, come ipotizzato nella fattispecie, la conversazione,
senza utilizzare apparecchi mediante i quali terzi estranei e, in particolare, la polizia possono captarne il contenuto
durante il suo svolgimento e procedere all’ascolto diretto, perchØ in tal caso sussisterebbe una vera e propria
intromissione nella sfera di segretezza e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata e si realizzerebbe
indirettamente una intercettazione ambientale senza la previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria” (Cass., sez. I,
sent. 23 gennaio 2002, n. 30082)
9
Le notizie così acquisite possono essere utilizzate come prova (Cass., sent. 7 novembre 2001, Bregasi)
10
La Corte di Cassazione – Sez. II penale con la già citata sentenza n. 9132/2010 spiega che ciò “non costituisce
attività d’intercettazione in senso tecnico, perchØ proviene da uno dei soggetti che ha partecipato alla conversazione,
ma integra una legittima modalità di documentazione fonica, che non lede alcun principio costituzionale pur quando
è realizzata in modo occulto, in quanto la Costituzione tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni, non la
loro riservatezza” (Cass., sez. II, sent. 15 febbraio 2005, n. 2829)
13
1.3.2 – CONVERSAZIONI A MEZZO DI IMPIANTI
RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI
Le comunicazioni effettuate con impianti radioelettrici ricetrasmittenti si basano
sull’utilizzo di onde elettriche.
La Corte di Cassazione, in passato, era intervenuta chiarendo che il regime di cui
all’art. 226-bis C.p.p. del 1930 riguardava solamente le comunicazioni effettuate “via
filo o con onde guidate”
11
.
Da ciò si evince che nell’ipotesi considerata non possono rientrarvi le
radiocomunicazioni.
Prendendo in considerazione gli odierni artt. 266 e seguenti C.p.p., la Suprema
Corte ha ribadito che tali regole non si applicano alle comunicazioni effettuate via etere
mediante ricetrasmittenti non consentite.
Le comunicazioni effettuate con tali mezzi, infatti, possono essere captate da
chiunque sia in possesso di un apparecchio ricevente e si trovi sulla prescritta lunghezza
d’onda e nel raggio della loro irradiazione.
Per tali motivi, essendo esse prive del requisito della riservatezza non sono
costituzionalmente garantite.
Qualora la polizia giudiziaria dovesse captare comunicazioni effettuate con tale
mezzo, la loro registrazione sarebbe quindi legittima ed i risultati pienamente
utilizzabili.
Discorso a parte è da farsi per lo specifico caso in cui terze persone intercettino ed
utilizzino le comunicazioni radio delle Forze dell’Ordine.
11
Secondo l’elettronica, per “onde guidate” si intendono le onde convogliate a mezzo di conduttori fisici (cavi
coassiali, linee bifilari, guide di onde costituite da tubi metallici cavi). Rientrano in questa categoria anche le onde
emesse da antenne ad alta e selezionata direttività, utilizzate nei ponti radio e le fibre ottiche trasmesse da raggi laser.
14
L’art. 18 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 1067 recita che:
“chiunque, senza l’espressa autorizzazione del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, intercetti e propali con qualsiasi mezzo il
contenuto di corrispondenza radiotelegrafica o radiotelefonica o di
esso si serva indebitamente per qualsiasi fine, è punito con la
reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa”
12
.
Intercettare le comunicazioni che avvengono sulle frequenze delle Forze di Polizia è
illegale e quindi vietato. Se “involontariamente” intercettate, vige l’obbligo del silenzio
sul contenuto delle stesse.
Il vigente Codice delle comunicazioni elettroniche ha indicato in modo esplicito le
modificazioni e le abrogazioni di leggi precedenti principalmente contenute nel vecchio
codice del 1973.
Tra le abrogazioni non compare l’articolo sopra riportato, che quindi si considera
ancora in vigore.
La Corte di Cassazione, con sentenza della sez. pen. V datata 28 ottobre 2008, n.
40249, ha stabilito che “ascoltare la comunicazione via radio degli organi di polizia
mediante l’installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche costituisce il reato previsto
dall’art. 617-bis del Codice penale”
13
.
Nello specifico, i trasgressori risultavano essere alcuni giornalisti
14
.
12
Testo in vigore dopo la modifica operata con R.D. 14 giugno 1923, n. 1488
13
Per ulteriori dettagli vedasi capitolo 5, paragrafo 2 di questa tesi
14
Altre sentenze di interesse sono Cass., sez. V, sent. 15 gennaio 2008, n. 5299, Rv 239115 e Cass. Pen. Sez. V, sent.
6 maggio 2004, n. 25488, Rv 228895
15
1.3.3 – REGISTRAZIONE DELLA CONVERSAZIONE PER
INIZIATIVA DI UNO DEGLI INTERLOCUTORI
Il concetto di intercettazione è strettamente correlato al fatto che per essere
considerata tale, la comunicazione debba essere captata da una terza persona.
Nel momento in cui ci si trovi di fronte alla registrazione (effettuata magari con
l’aiuto di piccoli dispositivi che vengono comunemente venduti in negozi di
elettrodomestici, come quello riportato nella foto sotto) di una conversazione ad opera
di uno degli interlocutori, la terzietà del soggetto captante viene a mancare.
Per questo motivo, il caso sopra esposto non viene considerato intercettazione.
Una persona infatti non è mai obbligata a fare le proprie confidenze ad un’altra e
quindi può anche sbagliare soggetto. La colpa sarà imputabile a chi ha deciso di parlare,
non certo a chi ha raccolto le confidenze, le quali potranno essere anche portate a
conoscenza di terzi oralmente o addirittura facendo loro ascoltare direttamente il nastro
contenente la comunicazione.
Questo concetto è ribadito anche dalla Suprema Corte la quale, seppure in altro
caso, ha stabilito che:
16
“Il presidio costituzionale del diritto alla segretezza delle
comunicazioni non si estende anche ad un autonomo diritto alla
riservatezza. Quest'ultima è tutelata costituzionalmente soltanto in via
mediata, quale componente della libertà personale, vista nel suo
aspetto di libertà morale, della libertà di domicilio, nel suo aspetto di
diritto dell'individuo ad avere una propria sfera privata spazialmente
delimitata, e della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni
forma di comunicazione. In sostanza, la riservatezza è
costituzionalmente garantita nei limiti in cui la stessa va ad incidere su
alcuni diritti di libertà.
Immaginare che il Costituente abbia voluto imporre il silenzio
indiscriminato su ogni comunicazione interpersonale è cosa contraria
alla logica oltre che alla natura stessa degli uomini e tale realtà non
poteva sfuggire al Costituente.
La riservatezza può essere una virtø, ma non è sicuramente un
obbligo assoluto, imposto addirittura da una norma costituzionale,
immediatamente precettiva”
15
.
Ma questi documenti come possono essere introdotti in giudizio? A quale regime
sottostanno?
Si può chiamare a deporre il registrante, a norma dell’art. 195 C.p.p.
16
oppure si può
acquisire la registrazione.
15
Cass., sez. u., sent. 24 settembre 2003, n. 36747, Torcasio
16
ART. 195. TESTIMONIANZA INDIRETTA. – 1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad
altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.
2. Il giudice può disporre anche di ufficio l’esame delle persone indicate nel comma 1 [190
2
].
17
Ma qui sorge un altro problema: prova orale costituenda o prova scritta
precostituita? ¨ indifferente il modo di acquisizione?
Ovviamente no.
In primis, occorre escutere come testimone colui il quale ha materialmente
effettuato la registrazione e poi provvedere all’acquisizione del nastro.
In ultimo, la Corte di Cassazione ha precisato che:
“Questa Corte, rifacendosi a un indirizzo giurisprudenziale condiviso,
ritiene utilizzabile, anche senza che vi sia stato un provvedimento
dell’autorità giudiziaria, il contenuto di colloqui privati registrati da
uno degli interlocutori, a nulla rilevando nØ che la registrazione sia
stata da lui effettuata su richiesta della polizia giudiziaria, nØ che egli
stesso agisca utilizzando materiale da questa fornito ovvero addirittura
appartenga alla polizia giudiziaria, sempre che il partecipante si limiti
solo a registrare, come ipotizzato nella fattispecie, la conversazione,
senza utilizzare apparecchi mediante i quali terzi estranei e, in
particolare, la polizia possano captarne il contenuto durante il suo
svolgimento e procedere all’ascolto diretto, perchØ in tal caso
sussisterebbe una vera e propria intromissione nella sfera di segretezza
e libertà delle comunicazioni costituzionalmente presidiata e si
3. L’inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili [191] le dichiarazioni relative a fatti di cui il
testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l’esame di queste risulti impossibile per morte,
infermità o irreperibilità.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57] non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite
da testimoni [62] con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto
in forma diversa da quella orale.
6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201
in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi
fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui
ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame [200
2
, 234
3
].
18
realizzerebbe indirettamente una intercettazione ambientale senza la
previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria (Cass., sez. I, sent.
23gennaio 2002, n. 30082 Ud. (dep. 27/08/2002) Rv. 222085)”
17
.
1.3.4 – REGISTRAZIONE DA PARTE DELL’AGENTE
SEGRETO “ATTREZZATO PER IL SUONO”
Qui ci troviamo in una delle figure piø controverse ed equivoche relative al tema
intercettazioni.
Partiamo dicendo che la scena riguarda la situazione di un qualsiasi soggetto, anche
estraneo alla polizia giudiziaria, che viene da questa fornita di strumenti atti a registrare
conversazioni allo scopo di sollecitare le confidenze della controparte.
Il soggetto da taluni verrebbe qualificato come la longa manus della polizia
giudiziaria, la quale è considerata come soggetto che agisce.
La legittimità di questa pratica è stata a lungo contestata, poichØ si tratterebbe di un
espediente che permetterebbe di aggirare le garanzie connesse alle dichiarazioni rese
alla polizia giudiziaria, come il diritto all’assistenza del difensore e il diritto al silenzio,
lo ius tacendi.
A tal proposito:
“La garanzia del diritto a non rispondere all’autorità inquirente è
una […] specificazione del diritto di difesa enunciato dalla
Costituzione che il legislatore […] ha introdotto nel nostro
ordinamento unicamente con riferimento all’interrogatorio […]; ad
una ipotesi cioè in cui l’inquisito viene posto a contatto diretto con
17
Cass., sez. II pen., sent. 8 marzo 2010, n. 9132; in tal senso anche Cass., sez. VI pen., sent. 22 aprile 2009, n. 16986
19
l’autorità procedente. Scopo dell’istituto è evidentemente quello di
rafforzare la libertà morale dell’imputato per sollevarlo dallo stato di
soggezione psicologica in cui possa venire a trovarsi a cospetto
dell’autorità e per porlo a riparo da eventuali pressioni che su di lui
possano essere esercitate”
18
.
Tuttavia:
“In questo caso il soggetto non è posto a confronto con l’autorità, non
è da questa sollecitato a rispondere, non può subire pressioni di sorta;
trovasi quindi in posizione nella quale la garanzia del diritto al
silenzio, nei termini in cui è stata realizzata nel nostro codice di rito,
non ha alcuna ragione e possibilità di operare”
19
.
Recentemente, è intervenuta la Corte Costituzionale, che si è pronunciata
su una questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Lecce.
La Corte si è espressa in tali termini:
“[…] il giudice a quo rileva come le sezioni unite della Corte di
cassazione, con la sentenza 28 maggio 2003-24 settembre 2003, n.
36747, abbiano affermato che, ai fini dell’applicabilità della disciplina
di cui agli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen., per “intercettazione”
deve intendersi unicamente l’apprensione occulta, in tempo reale, del
contenuto di una conversazione o di una comunicazione da parte di
soggetti estranei al colloquio. Non rientrerebbe, pertanto, in tale
nozione la registrazione di un colloquio, tanto telefonico che tra
presenti, effettuata da una delle persone che vi partecipano o ammesse
18
Corte Cost., sent. 6 aprile 1973, n. 34
19
Corte Cost, sent. 34/1973, cit.
20
ad assistervi: in tale ipotesi, mancherebbe infatti la lesione del diritto
alla segretezza della comunicazione, limitandosi l’interessato a
memorizzare fonicamente le notizie legittimamente apprese dall’altro
interlocutore. Detta registrazione potrebbe essere, quindi, acquisita al
processo ai sensi dell’art. 234, comma 1, cod. proc. pen., che qualifica
«documento» tutto ciò che rappresenta fatti o cose mediante la
fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo: il
nastro contenente la registrazione non costituirebbe, in effetti, altro
che la documentazione fonografica del colloquio.
[…] neppure quando la registrazione sia effettuata su richiesta della
polizia giudiziaria e con strumenti da essa forniti, ancorchØ questa, o
qualsiasi terzo, possano contemporaneamente ascoltare la
conversazione”
20
,
dichiarando così inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 234,
266 e seguenti C.p.p. sollevata, in riferimento agli artt. 2, 15, 24 e 117, primo comma
Cost.
In tema di utilizzabilità delle intercettazioni, la Corte di Cassazione, sez. VI, ha
stabilito, con sentenza n. 23742 del 21 giugno 2010, che non si possono utilizzare nel
processo le conversazioni che, attraverso gli strumenti forniti dalla P.G. vengono prese
dall’interlocutore, senza provvedimento della Procura.
Quest’ultimo può anche essere costituito da un decreto del pubblico ministero.
20
Corte Cost., sent. 4 dicembre 2009, n. 320