VII
Eppure Ł qui, in una piccola stanza di questa piccola procura, che oggi Ł in funzione
l’Orecchio Elettronico piø avanzato d’Italia (e d’Europa): un cervellone che in pochi metri
quadrati di spazio spazza via mezzo secolo di storia delle intercettazioni.
Il cervellone si chiama Enigma, lo ha prodotto Telecom vincendo la gara d’appalto indetta
dalla procura.
Enigma intercetta tutto, dalle voci alle telefonate agli sms agli mms alle mail ai siti Internet,
tutto digitalizzato, tutto caricato su un disco fisso con copia di backup a tutela dalle
manipolazioni, tutto immediatamente riversabile a poliziotti e magistrati nei loro uffici a
poche decine di metri o a centinaia di chilometri di distanza, flussi di dati criptati che
viaggiano su linee dedicate con password d’accesso ai due lati. Tutto in grado di essere
frugato con i motori di ricerca e messo in comune da un’inchiesta all’altra, scoprendo se il
telefonino utilizzato da un sospettato di terrorismo islamico ricompare in una inchiesta per
droga, riconoscendo un numero, un computer, una parola. La rivoluzione di Campobasso
Ł il punto piø avanzato dell’onda che in tutte le procure d’Italia sta cambiando alla radice il
modo in cui lo Stato italiano ascolta i suoi cittadini, in un’epoca in cui la tecnologia sposta
su frontiere sempre piø nuove la caccia tra guardie e ladri e la possibilit di intercettazioni
sempre piø sofisticate insegue la possibilit di co municazioni sempre piø sicure. Una
partita in corso da sempre, ma che mai si Ł giocata su ritmi accelerati come in questi mesi.
E lo Stato esercita questo diritto con larghezza, i dati infatti sono impressionanti.
Per quanto riguarda l’importo, ogni anno vengono spesi oltre 300 milioni di euro, e
soprattutto per il numero di intercettazioni, che non Ł ufficialmente noto ma che si pu
desumere con buona approssimazione incrociando i bilanci dello Stato con quello degli
operatori telefonici.3 Da questa analisi, si desume che la sola Telecom - che gestisce circa
il 70 per cento dei telefoni fissi - intercetta ogni anno almeno centomila utenze: Ł come se
una citt di media grandezza venisse spiata per int ero. Ancora piø notevoli i dati sulle
intercettazioni dei telefonini.
3
www.corriere.it.
VIII
La sola Tim (che controlla circa il 36 per cento della telefonia mobile) intercetta ogni anno
almeno 140 mila linee, fornisce alla magistratura almeno 120 mila tabulati (cioŁ l’elenco
completo delle chiamate fatte o ricevute da un telefonino) e addirittura due milioni di
"anagrafici", cioŁ di certificati che rivelano a chi Ł intestata una data utenza. Tenendo
presente che Tim ha circa 23 milioni di utenti, significa che quasi il 10 per cento dei suoi
abbonati ha ricevuto le attenzioni della magistratura.
A questi dati vanno aggiunte le percentuali (che si ritiene siano simili a quelle di Tim) da
calcolare sui 21 milioni di utenti Vodafone, i 9 milioni di utenti Wind e i 3 milioni di utenti 3.
Una stima intorno alle 400 mila utenze tenute sotto controllo ogni anno Ł dunque
realistica. Sono numeri imponenti, che fanno dell’Italia il paese piø intercettato d’Europa. E
la tendenza Ł a crescere: nel nuovo tariffario preparato dal governo Ł previsto l’obbligo per
i gestori telefonici di attrezzarsi per intercettare in contemporanea fino allo 0,1 per cento
delle utenze, cioŁ 56 mila telefonini.4
Le intercettazioni fin ora pubblicate spaziano dall economia (caso Fazio, Banca d Italia e i
furbetti del quartierino ), al calcio, alle conversazioni hard di Padre Fedele, allo spettacolo
(caso Gregoraci) fino ad arrivare al piø recente scandalo che ha coinvolto i Savoia.
Questo scenario pu lasciare perplessi i lettori e i telespettatori, che forse inizialmente
curiosi, oggi si chiedono: Ascoltano anche me? .
Molte persone, infatti, alla sola parola intercettazione percepiscono un insidia, una
limitazione alla loro libert , in altre parole viol azione della privacy.
Tuttavia questa visione da reality perde consistenza quando si prende coscienza del
fatto che tutti noi siamo assistiti da sistemi di garanzie, che hanno la loro fonte sia a livello
costituzionale, sia a livello di legge ordinaria.
Proprio per questo motivo, sia la Costituzione, sia la legge delega del codice di procedura
penale del 1988, sia la disciplina codicistica hanno circondato l uso di questo strumento di
una serie di garanzie, potenziate ed estese anche dall intervento della Corte
Costituzionale5.
4
www.ilsole24ore.it, sezione attualit , giugno 2006.
5 Cfr. M. MADDALENA, Diritti costituzionali ed intercettazioni telefoniche, in Corr. Giuridico, pag. 245.
IX
Sotto quest ultimo profilo Ł molto importante sottolineare che la Corte, con sentenza
dell 11 marzo 1993 n. 81, ha affermato che: l ampiezza delle garanzie apprestate dall art.
15 della Costituzione alle comunicazioni che si svolgono tra soggetti predeterminati entro
una sfera giuridica protetta da riservatezza Ł tale da ricomprendere non soltanto la
segretezza del contenuto della comunicazione, ma anche quella relativa all idoneit dei
soggetti e ai riferimenti di tempo e di luogo della comunicazione stessa.
Le garanzie di carattere costituzionale, originariamente racchiuse esclusivamente nell art.
15, sono state poi potenziate, per i membri del Parlamento, dall art. 1 della legge
costituzionale del 29 ottobre 1993 n. 3 che ha introdotto la necessit dell autorizzazione
della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni,
in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e sequestro di corrispondenza6.
L intercettazione telefonica resta in ogni caso il mezzo di indagine piø fastidioso ed
invasivo della sfera individuale; attraverso le intercettazioni sono spesso portate alla luce
situazioni che nulla hanno a che vedere con i fatti oggetto delle indagini che dovrebbero
restare chiusi nell intimo della persona7.
Ciononostante queste rimangono indispensabili per eliminare, o meglio contrastare il
terrorismo, la criminalit organizzata o la corruzi one in qualsiasi ambiente sociale.
L obiettivo di tutti i provvedimenti presi in materia Ł dunque quello di conciliare le esigenze
di informazione relative a vicende giudiziarie di pubblico interesse e il diritto dei cittadini
alla tutela della propria riservatezza.
5
6
Cfr. S. RAMAJOLI, La prova nel processo penale, Padova 1995, pag. 279.
7 Cfr. G. CONSO, Intercettazioni telefoniche: troppe e troppo facilmente divulgabili, in Dir. Pen. e processo,
1996, pag. 136
X
********
Per trattare quest argomento inizier definendo che cosa Ł un intercettazione e
l evoluzione di questa negli anni a partire dall invenzione del telefono.
La tesi si compone di tre capitoli, il primo capitolo Ł dedicato al cambiamento e ai vincoli di
garanzia delle intercettazioni, con particolare riferimento all art. 15 della Costituzione.
L’articolo 15 recita:
La libert e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione
sono inviolabili.
La loro limitazione pu avvenire soltanto per atto motivato dell’autorit giudiziaria con le
garanzie stabilite dalla legge .
Nei paragrafi sono ricostruiti i precedenti costituzionali sino ad arrivare alla disciplina
attuale.
Il secondo capitolo tratta l utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, con particolare
riferimento ai soggetti coinvolti e alle novit leg islative;
Ci soffermeremo sul disegno legge recante "Disposizioni in materia di intercettazioni
telefoniche ed ambientali e di pubblicit degli att i di indagine", approvato in Consiglio dei
Ministri nello scorso agosto.
Obiettivo del provvedimento Ł quello di contemperare le necessit investigative, le
esigenze di informazione relative a vicende giudiziarie di pubblico interesse e il diritto
dei cittadini alla tutela della propria riservatezza, soprattutto quando estranei al
procedimento. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la libert di ricevere o
comunicare informazioni costituiscono infatti valori tutelati, oltre che dalla Costituzione
(articoli 13 e 15), anche dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libert fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950. Sotto il profilo delle necessit inv estigative, lo strumento della
captazione di conversazioni e comunicazioni, anche telematiche, costituisce un cardine
importante.
XI
La maggior parte delle intercettazioni (telefoniche, ambientali e di altro genere) viene
disposta nell ambito di indagini di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia;
tale strumento Ł infatti indispensabile ai fini di accertare e reprimere i reati di maggior
gravit , quali quelli concernenti le organizzazioni mafiose o il terrorismo. Peraltro, il
ricorso a tale mezzo di ricerca della prova risulta piø limitato negli altri Paesi a
democrazia avanzata, ma questi non conoscono i fenomeni di diffusa pervasivit e
gravissima pericolosit delle organizzazioni di sta mpo mafioso che affliggono invece
vaste zone dell’Italia.
In tema di pubblicit degli atti di indagine, e del le intercettazioni telefoniche in
particolare, si Ł operato in modo da garantire il diritto dei cittadini ad essere informati
e della libera stampa a informare, senza che ci si traduca in un pregiudizio per le
indagini, ovvero in una indebita propalazione di notizie riservate, soprattutto se
relative a terzi estranei al procedimento penale. In tali sensi, sono disciplinate
autonome fattispecie criminose per l illecita divulgazione di notizie relative ad atti del
procedimento penale coperti da segreto e l’accesso illecito ai medesimi atti; viene,
infine, prevista una specifica sanzione amministrativa per la pubblicazione di dati in
violazione del codice della privacy e di quelli deontologici, la cui applicazione Ł
rimessa al Garante per la protezione dei dati personali.
Infine nel terzo capitolo si ha un ulteriore conferma che il diritto al rispetto della vita
privata e familiare e la libert di comunicare Ł tu telato anche a livello europeo, in
particolare dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell uomo.
XII
L Articolo 8 riguarda il Diritto al rispetto della vita privata e familiare e cita:
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non pu esservi ingerenza di una autorit pubbli ca nell’esercizio di tale diritto a
meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che,
in una societ democratica, Ł necessaria per la sic urezza nazionale, per la
pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa
dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della
morale, o per la protezione dei diritti e delle libert altrui.
L articolo 10 invece riguarda la Libert di espress ione:
1. Ogni persona ha diritto alla libert d’espressio ne. Tale diritto include la libert
d’opinione e la libert di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che
vi possa essere ingerenza da parte delle autorit p ubbliche e senza
considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di
sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema
o di televisione.
2. L’esercizio di queste libert , poichØ comporta doveri e responsabilit , pu
essere sottoposto alle formalit , condizioni, restr izioni o sanzioni che sono
previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una societ
democratica, per la sicurezza nazionale, per l’integrit territoriale o per la
pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la
protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei
diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire
l’autorit e l’imparzialit del potere giudiziario.