Secondo la dottrina e la giurisprudenza le intercettazioni cui si
riferisce l’art.266 c.p.p. richiedono tre condizioni: la prima è
strettamente correlata all’invasività del mezzo, dal momento che essa
attenta al diritto alla segretezza delle comunicazioni, queste, per essere
suscettibili di captazione, devono essere riservate; la seconda
condizione è l’utilizzazione di mezzi meccanici idonei a superare le
normali capacità sensoriali; in ultimo, la terzietà del soggetto che
effettua la captazione; infatti, qualora la conversazione fosse registrata
da uno dei partecipanti si avrebbe violazione della riservatezza e non
della segretezza
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.
L’art.266, II comma, c.p.p. consente l’intercettazione di
comunicazioni tra presenti, ma quando le conversazioni avvengono
nei luoghi di privata dimora tutelati dall’art.614 c.p., richiede possa
fondatamente ritenersi che in essi si stia svolgendo l’attività
criminosa, se non si proceda per un delitto di criminalità organizzata;
tuttavia non postula che detta attività risulti, poi, essere effettivamente
sussistente, essendo invece da considerare sufficiente, sulla base del
testuale dettato normativo che dell’attività in questione potesse, con
giudizio ex ante, ragionevolmente ritenersi la sussistenza all’atto
(1) App. Roma, 3 febbraio 1994, Pizzolante, in C.E.D. Cass., n. 90097.
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dell’emanazione del provvedimento di autorizzazione all’effettuazione
delle operazioni
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.
Secondo la dottrina prevalente, l’intercettazione di conversazioni che
si svolgono in luoghi di privata dimora può avvenire sia dall’esterno
che dall’interno del domicilio; e, quando richieda l’installazione
clandestina di microspie, pone il problema di quali siano i limiti
scriminanti dell’autorizzazione giudiziaria rispetto alle attività
criminose eventualmente necessarie per la violazione del domicilio
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.
Ulteriori distinzioni sono sorte dalla riflessione giurisprudenziale, la
quale non ha considerato intercettazione: la registrazione della
telefonata ad un figlio minore da parte del genitore, inscrivendosi
nell’esercizio della potestà parentale (artt.316, 320 c.c.); oppure la
registrazione delle conversazioni in entrata o in uscita dalla Questura
(non essendo comunicazioni riferibili alle persone addette al servizio,
ma all’Ufficio); ancora, l’ascolto delle conversazioni captate via etere
attraverso impianti radioelettrici di comunicazione (poiché soggetti a
concessione autorizzativa, in mancanza della quale è penalmente
(2) Cass. 12 dicembre 1994, Manzi, C.E.D. Cass., n. 200242.
(3) Ramajoli, Le intercettazioni “ambientali”: la legge delega, la segretezza delle
comunicazioni, l’inviolabilità del domicilio, in Giust. Pen. 1992, III, c.141.
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perseguibile chi la attivi e ne faccia uso)
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; ed infine, non è considerata
intercettazione, l’ascolto di conversazioni effettuate a mezzo di
apparecchi emittenti ad irradiazione circolare
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2. Interessi costituzionalmente tutelati
Le libertà costituzionalmente garantite sono: all’art.14 Cost. “La
libertà di domicilio”, dove, per domicilio deve intendersi non soltanto
il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi
affari ed interessi, ma anche qualunque luogo in cui la persona riesca
ad isolarsi dal mondo esterno ed a mettersi al riparo da ogni invasione
della sua sfera privata. Per domicilio ai sensi dell’art.14 Cost. deve
intendersi anche la sede delle persone giuridiche o degli enti di fatto.
La tutela del diritto alla riservatezza è stata prevista dall’art.615 bis
c.p., il quale punisce chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa
visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti
(4) Fadalti, Le intercettazioni telefoniche ed ambientali, disciplina normativa ed
orientamenti giurisprudenziali, in Arch. Nuova Proc. Pen. 05/2004.
(5) Cass., 10 maggio 1991, Franceschini, in Cas. Pen. 1992, 1293.
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alla vita privata svolgentesi nell’abitazione altrui o in altro luogo di
privata dimora.
L’art.15 cost. tutela “La libertà e la segretezza della corrispondenza”,
per corrispondenza deve intendersi quella epistolare, telegrafica e
telefonica. Dispone l’art.15 Cost. che deve essere assicurata sia la
libertà della corrispondenza sia la segretezza della stessa, nel senso
che i pubblici poteri non possono, se non con le garanzie previste
nello stesso art.15 Cost., impedire che persone distanti comunichino
fra loro o limitare la loro libertà di comunicare e non possono
prendere conoscenza dell’oggetto della comunicazione.
L’art.15 Cost. tutela anche la libertà e la segretezza “di ogni altra
forma di comunicazione”, le limitazioni a tali libertà possono avvenire
mediante il sequestro e l’intercettazione telefonica e sono disposti con
atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti
dalla legge.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art.266, II comma, c.p.p., con riferimento all’art.13 Cost., nella
parte in cui consente l’intercettazione dei colloqui fra persone presenti
anche quando essi si svolgono in luoghi di privata dimora indicati
dall’art.614 c.p., nel caso in cui esista un fondato sospetto che si stia
5
esercitando l’attività criminosa, in quanto una tale limitazione della
libertà personale trova, innanzitutto, giustificazione nelle superiori
esigenze di giustizia, salvaguardate dagli artt. 14 e 15 Cost. e, poi,
garanzia nella motivazione del provvedimento che autorizza e
convalida l’intercettazione, oltre che nella fissazione delle modalità
della durata delle operazioni
6
.
La Corte di Cassazione riconosce che l’intercettazione di
conversazioni tra persone presenti nei luoghi di cui all’art.614 c.p.,
implicando l’introduzione, necessariamente clandestina, in abitazioni
ed in altri luoghi di privata dimora per l’installazione di strumenti di
ascolto e registrazione, costituisce una deroga sia alla libertà di
comunicazione che alla libertà di domicilio, ma deroghe siffatte sono
espressamente previste dalla Costituzione, che ne subordina la
legittimità a due condizioni: la riserva assoluta di legge e la riserva di
giurisdizione. Entrambe le condizioni risultano presenti nell’ipotesi di
intercettazioni ambientali, posto che gli artt.266 s. c.p.p., fissano casi,
modalità e durata delle operazioni, prescrivendo la motivazione del
(6) Cass. Sez. VI, 20 febbraio 1991, Morabito, in Cass. Pen. Fasc.6, 1992.
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decreto che le autorizza e le convalida e circondano di diffuse
garanzie le fasi successive di utilizzazione del documento fonico
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Bisogna approfondire il rapporto tra intercettazione ambientale ed
art.15 Cost. Le intercettazioni ambientali sono difficilmente
assimilabili a quelle telefoniche. Queste ultime sono settoriali ed
unidirezionali, nel senso che violano la segretezza della vita di
relazione di un soggetto soltanto per un aspetto, cioè per quelle
comunicazioni svolgentesi attraverso il telefono e gli altri mezzi di
telecomunicazione. Le intercettazioni ambientali hanno invece un
carattere globale, totalmente pervasivo: l’intera vita comunicativa
dell’individuo, espressa nei luoghi domiciliari, vi è coinvolta, perché il
domicilio è l’epidermide protettiva dell’individuo visto nella sua
dimensione sociale.
Allora il problema si pone in questi termini: l’intercettazione
telefonica costituisce un limite al c.d. diritto all’intimità
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dell’individuo che rientra perfettamente nella previsione del II
comma, art.15 Cost.; l’intercettazione ambientale, per contro,
comporta una compressione totale di tale diritto o una sospensione
(7) Nappi, in Guida al nuovo codice di procedura penale, Milano Giuffrè, 1991.
(8) Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova Cedam 1976.
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completa dell’esercizio di tale diritto per tutta la durata
dell’intercettazione.
I legislatori del nuovo codice hanno certamente avvertito la
problematicità di questa materia ed una spia del loro disagio è
ravvisabile nella seconda parte del II comma, art.266 c.p.p. allorché
hanno subordinato la legittimità dell’intercettazione ambientale alla
sussistenza del fondato motivo che nei luoghi indicati dall’art.614 c.p.
“si stia svolgendo l’attività criminosa”. L’unica spiegazione plausibile
di quel requisito aggiuntivo è che i legislatori ne abbiano voluto
limitare l’ambito di operatività a quei soli casi e tempi in cui, essendo
in corso lo svolgimento dell’attività delittuosa, è ragionevole supporre
che le conversazioni fra persone presenti nel domicilio convergano
essenzialmente su quel tema
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Dubbi di costituzionalità scaturiscono altresì dal raffronto fra la
normativa sulle intercettazioni ambientali e l’art.14 Cost.
Secondo la Corte Costituzionale, le limitazioni alla libertà domiciliare
sono costituzionalmente previste e sono legittime purchè una legge le
preveda e un atto motivato dell’autorità giudiziaria le giustifichi.
La Costituzione, nel II comma dell’art.14 Cost., prevede come atti
limitativi della libertà domiciliare l’ispezione, la perquisizione ed il
(9) Cordero, Procedura Penale, Giuffrè, 1991.
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sequestro, che sono atti a sorpresa, ma palesi: l’interessato può
assistervi ed interloquire, ogni movimento della polizia giudiziaria è
documentato e controllabile. A questa tipologia di atti non è
assimilabile l’introduzione nel domicilio per installare microspie.
Tale atto non ha né le finalità dell’ispezione, né quella della
perquisizione, ma soprattutto presenta un carattere fondamentale
antitetico rispetto a queste ultime: la clandestinità, anziché la
pubblicità.
L’introduzione clandestina nel domicilio non è prevista espressamente
dalla legge, ma la si desume per implicito come atto strumentale,
normalmente necessario, ai fini dell’intercettazione ambientale. La
Costituzione però impone che la legge preveda i casi e i modi delle
introduzioni invito domino nel domicilio: sui casi la legge parla, sui
modi tace. Può dirsi allora veramente salvaguardata la riserva assoluta
di legge?
La logica delle norme impone che l’autorità giudiziaria motivi sui
modi dell’introduzione nel domicilio. Il provvedimento autorizzativo
scrimina l’introduzione clandestina nel domicilio, che altrimenti
costituirebbe reato ai sensi dell’art.615 bis c.p.; sarebbe davvero
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singolare che tale atto non fissasse le condizioni e i limiti dell’effetto
scriminante.
Per entrare clandestinamente nel domicilio a volte può rendersi
necessaria la commissione di altri reati, ad esempio: il furto della
chiave d’ingresso per farne un duplicato. Allora, poiché la legittimità
del fine non legittima qualsiasi mezzo, fin dove può giungere l’effetto
scriminante nei confronti dei reati strumentali alla violazione
domiciliare?
La giurisprudenza ha comunque affermato che l’intercettazione di
comunicazioni inter praesentes è realizzabile soltanto mercè
l’introduzione, necessariamente clandestina, in abitazioni e luoghi di
privata dimora per l’installazione degli strumenti di ascolto e di
registrazione. Ha poi aggiunto che la limitazione così arrecata alle
libertà di manifestazione, di segretezza e di domicilio trova, però,
giustificazione nelle superiori esigenze di giustizia.
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