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La diplomazia è un istituto che ha origini molto antiche, le cui
caratteristiche non hanno mai cessato di aggiornarsi nel tempo, fino
ai giorni nostri. Parallelamente all’evoluzione della diplomazia, sono
evolute anche le forme del suo esercizio, attraverso una
regolamentazione sempre più dettagliata specialmente con la
codificazione del diritto diplomatico, inteso quale ramo del diritto
internazionale pubblico che regola le relazioni diplomatiche tra i vari
Governi.
L’importanza del diritto diplomatico emerge in maniera evidente
considerando che esso si rivolge all'agente diplomatico, l’individuo-
organo che rappresenta il proprio Stato di appartenenza -o
accreditante- presso uno Stato estero -o accreditatario- o ancora presso
una organizzazione internazionale.
Dai tempi dei primi legati ai nostri giorni, anche l'agente
diplomatico ha visto sostanzialmente mutato il proprio ruolo ed estese
le proprie funzioni, pur sempre nel quadro dell’onere di rappresentare
il proprio Stato all'estero. Esso si trova ora ad operare in una società
internazionale che ha, da qualche decennio, moltiplicato il numero di
Stati e che ha conosciuto un processo di sviluppo accelerato dalla
globalizzazione, dal progresso scientifico, dalla democratizzazione
sempre più in espansione e dai mezzi di comunicazione sempre più
avanzati. Questo mutato panorama mondiale ha creato una
interdipendenza tra Stati, con la conseguenza di un’accresciuta rete di
relazioni bi e multilaterali.
Per poter svolgere al meglio la sua funzione, l'agente diplomatico
10
deve poter beneficiare di un regime giuridico particolare, attraverso
una serie di immunità dalla legislazione dello stato accreditatario, che
gli permetta di non essere soggetto ad interferenze da parte delle
autorità dello Stato accreditatario, che potrebbero danneggiarne o
condizionarne la missione.
Si sono cosi formate nel diritto internazionale norme specifiche,
consolidate tra gli Stati fino ad acquisire il rango di norme di diritto
consuetudinario che sono state poi codificate nella Convenzione di
Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961 (in seguito
Convenzione di Vienna del 1961), con lo scopo di disciplinare i
molteplici aspetti dell'immunità degli agenti diplomatici.
Il presente lavoro si prefigge di condurre un’analisi critica delle
diverse immunità e studiarne la loro evoluzione, focalizzando
l'attenzione sull’applicazione della Convenzione di Vienna del 1961
dalla sua elaborazione ad oggi.
In proposito, nel primo capitolo, verrà effettuato lo studio della
formazione della norma internazionale sull'immunità diplomatica dal
punto di vista storico e dal punto di vista giuridico e si farà
riferimento alla sua elaborazione da parte della Commissione di
Diritto Internazionale nonché alla sua codificazione nella
Convenzione di Vienna del 1961. Verrà focalizzata l’attenzione sulla
persona dell’agente diplomatico come individuo-organo per meglio
comprendere la natura e i requisiti delle immunità diplomatiche,
nonché si porrà un accento particolare sulla natura self-contained del
regime di queste immunità.
11
Il secondo capitolo è dedicato all’analisi delle immunità indirette di
cui gode l'agente diplomatico, ovvero quelle immunità non
direttamente a lui collegate, ma che sono funzionali all'esercizio della
sua missione. Per questo motivo verrà trattata l'inviolabilità dei locali
e della sede diplomatica, ponendo una particolare attenzione sul ruolo
attivo dello Stato accreditante e sul regime giuridico internazionale
dell’asilo diplomatico. l'inviolabilità delle comunicazioni, della
corrispondenza, degli archivi e dei documenti diplomatici.
Successivamente ci soffermeremo sullo studio del regime e della
portata delle norme relative alla valigia diplomatica e sull’evoluzione
della prassi internazionale in merito a tale istituto. Verrà quindi anche
analizzata la figura del corriere diplomatico.
Si procederà successivamente ad una disamina delle immunità
dirette, ovvero quelle immunità di cui gode direttamente l'agente
diplomatico in quanto individuo-organo. Per questo motivo lo studio
inizierà con l’analisi storica dell’inviolabilità personale dell'agente per
meglio esaminare l’evoluzione di questa immunità e per
comprenderne i limiti giuridici nati con la prassi degli Stati. Una parte
importante del capitolo verterà sulla disciplina giuridica della
posizione dei familiari dell'agente, in particolar modo sui figli degli
agenti diplomatici, e verrà anche affrontata la questione della
condizione dell’agente diplomatico di sesso femminile con le relative
problematiche legate al matrimonio. Verranno infine accennati i
privilegi degli agenti diplomatici, distinguendo quelli previsti dalla
Convenzione di Vienna da quelli invece stabiliti dagli Stati per mera
cortesia o in virtù del principio di reciprocità.
La parte più rilevante dello studio verterà sulle immunità
12
processuali dell'agente diplomatico. In questo senso, si procederà allo
studio delle immunità dalla giurisdizione penale, in particolare del suo
carattere totalitario, degli obblighi a carico dell’agente diplomatico di
rispettare le leggi dello Stato accreditatario, e si cercherà di meglio
comprendere quali sono i rimedi che può utilizzare lo Stato ospitante
per tutelare e prevenire gli eventuali abusi dell’immunità dalla
giurisdizione penale perpetrati dagli agenti diplomatici. Si analizzerà
inoltre l’immunità dalla giurisdizione civile, partendo dallo studio
della norma per capire i tre limiti posti dalla Convenzione di Vienna
del 1961 sulle relazioni diplomatiche: il limite riguardo le azioni reali
sugli immobili, quello sulle azioni successorie ed infine quello relativo
alle attività professionali e commerciali. Verrà focalizzata una
particolare attenzione sull’eccezione non codificata dalla Convenzione
di Vienna sui danni causati dagli incidenti e sui rimedi giuridici posti
in essere dagli Stati per tutelare i diritti delle vittime degli incidenti.
Verrà inoltre accennato il regime fiscale e tributario, ponendo
l’interrogativo se si tratta di una vera e propria immunità oppure di un
privilegio concesso dalla Convenzione di Vienna.
Infine si studieranno le modificazioni delle immunità diplomatiche,
che possono dipendere dal loro valore ratione temporis. Ma la
decadenza di tali immunità può essere dovuta anche per altri motivi, i
quali verranno esaminati singolarmente. In questo caso verrà
affrontato il tema dell'interruzione delle relazioni diplomatiche, ma in
particolar modo si porrà l’attenzione sulla nuova tendenza, non ancora
consolidata dalla prassi, della decadenza delle immunità diplomatiche
a seguito della commissione di gravi crimini internazionali. Altra
forma di decadenza dell’immunità si presenta con l’istituto della
13
rinuncia. Si affronterà anche il caso della dichiarazione di persona non
grata ed il caso del mancato riconoscimento del valore delle immunità
diplomatiche da parte dello Stato accreditatario.
14
CAPITOLO I
FORMAZIONE DELLA NORMA
INTERNAZIONALE
1. Cenni storici sull'immunità diplomatica
1.1. Nascita delle relazioni diplomatiche
Le relazioni diplomatiche sono da sempre state il fulcro della
comunicazione tra Stati. Il termine stesso diplomazia deriva dalla
parola greca diplomas: gli scritti che venivano dati ai rappresentanti
dello Stato quando si dovevano recare all'estero
1
. In questo senso, la
diplomazia costituisce lo strumento principale con il quale gli Stati
mantengono vive le loro relazioni e le loro politiche estere con i
Governi degli altri Stati
2
. Anticamente, i diplomas erano scritti in
pergamene e papiri e venivano affidati alle cariche più eminenti per la
loro autorevolezza nella società
3
.
Già in epoca degli antichi egizi, tra il XIV e il XIII sec. a.C.
4
, nelle
tavolette di Tell-el-Amarnah, si hanno tracce di relazioni intercorse tra
i Faraoni egizi e il re di Babilonia.
Durante l'epoca della Roma Imperiale si riconosceva il ruolo chiave
della diplomazia nelle relazioni fra gli Stati, al punto tale che
1 TUNKIN, Direito internacional, traduzione portoghese a cura di MILHAZES J. M, Mosca,
1986, p. 256.
2 TANZI, Relazioni diplomatiche, in Digesto, Discipline Publicistiche XIII, Torino, 1997,
IV ed., p. 123.
3 COSTANTINOU, On the Way to Diplomacy, Minneapolis, 1996, p. 77.
4 D'AMOJA, Diplomatici agenti (storia), in Enc. Dir, XII, Milano, 1964, p. 571.
15
esistevano delle scuole preposte al suo insegnamento
5
.
Le relazioni diplomatiche nascono dalla volontà degli Stati di
intrattenere dei rapporti politici, sociali o commerciali. Il mutuo
consenso è l'elemento fondamentale per la nascita di tali relazioni, in
quanto con la loro costituzione, gli Stati accettano l'ingresso di agenti
diplomatici per svolgere una missione all'interno del territorio.
La presenza di queste missioni diplomatiche comporta per lo Stato
accreditatario limiti considerevoli sull'esercizio della sovranità nel suo
territorio. Tale limitazione di sovranità deriva da accordi stipulati con
lo Stato accreditante la missione che, successivamente, entreranno a
far parte del diritto internazionale generale divenendo quindi norme
consuetudinarie
67
.
1.2. Evoluzione della diplomazia, aspetti storici
L’arte della diplomazia, dalla nascita dei nuovi Stati fino ad oggi,
ha subito nelle sue prassi e regole profonde modifiche sia sostanziali
che procedurali, adattando altresì i suoi obbiettivi.
Così, all'epoca del Sacro Romano Impero, la diplomazia era intesa
come espressione e parte integrante della potenza militare sovrana
dello Stato di appartenenza, mentre allo stato attuale la diplomazia
5 D'AMOJA, Op. Cit., p. 575.
6 TANZI, Relazioni cit, p.128.
7 Il passaggio da norme di diritto pattizio a norme di diritto consuetudinario avviene,
secondo la prevalente dottrina, tramite due elementi, la diuturnitas (o prassi) e la opinio
iuris sive necessitatis, la dottrina minoritaria invece sostiene che sia sufficiente la sola
prassi affinché una norma possa diventare consuetudinaria. Si veda CONFORTI, Diritto
internazionale, Napoli, 2006, VII ed., p. 34.
16
svolge un ruolo chiave nella risoluzione delle controversie
internazionali e l'uso della forza avviene solamente dopo esaurimento
delle risorse diplomatiche
8
.
Dai tempi dell'Antica Roma fino alla nascita del nuovo ordine
internazionale, sorto a seguito della pace di Westfalia nel 1648, si
assiste ad un graduale e costante mutamento nei rapporti fra i soggetti
statali, innovando radicalmente, nel corso dei secoli, i metodi per
intrattenere le relazioni tra gli Stati.
La grande novità di questo nuovo ordine, che imporrà alla nuova
comunità internazionale la necessità di strutturare le relazioni tra le
rispettive autorità, è costituita dal riconoscimento della sovranità degli
Stati. Il termine “diplomazia” e “diplomatico” iniziano ad essere usati
con il connotato attuale solo a partire dal 1796, con Edmund Burke
che li usò definendoli «l’insieme delle procedure politico-istituzionali
mediante le quali gli Stati intrattengono relazioni reciproche». Il ruolo
della diplomazia si afferma successivamente come una professione
vera e propria, distinguendosi da quella del politico, acquistando così
un suo valore giuridico a partire dal Congresso di Vienna del 1815
9
.
La diplomazia, moderna, pertanto, come afferma Satow, diviene
«the application of intelligence and tact to the conduct of the official
relations between the governments of independent states»
10
. Ne
consegue che, onde realizzare gli obbiettivi dell’attività diplomatica
8 FRAGOLA, Nozioni di diritto diplomatico e consolare, tecnica prassi ed esperienza,
Napoli, 2004, p. 19.
9 PATERNOSTER, Storia della diplomazia, in Storia in network, n. 108, Ottobre 2005,
reperibile on line <http://www.storiain.net>, 05/02/2011.
10 SAT O W, A Guide to Diplomatic Practice, Glasgow, 1957, IV ed., aggiornato da Bland
N., p.1.
17
come indicati nella citata definizione, si è reso necessario avviare una
riflessione al fine di codificare regole ed istituti volti ad assicurare una
particolare tutela dell’agente diplomatico attraverso forme di
inviolabilità.
1.3. La necessità di una tutela particolare per il diplomatico
Già dall'epoca dei romani, il legatus godeva di una particolare
tutela della sua persona per potere svolgere al meglio il compito
affidatogli. Tale particolare tutela veniva conferita direttamente dallo
ius gentium, che riconosceva come grave crimine qualunque ostilità
nei suoi confronti
11
.
L'evolversi di questa concezione di sacralità dell'inviato straniero
(sancti habentur legati) ha portato gli Stati ospitanti a considerare gli
agenti diplomatici sempre più come dei collegamenti diretti con lo
Stato inviante, creando, pertanto, una serie di immunità, intese come
esenzione dalla giurisdizione dello Stato accreditatario. Esse iniziano
ad affermarsi intorno al XVI sec. E, alla loro nascita, erano state create
con il fine di evitare che gli agenti diplomatici dell’epoca potessero
essere oggetto di pressioni da parte del Governo dove svolgevano la
missione
12
.
Nei secoli, sono quindi state individuate le regole per permettere
l’effettivo svolgimento della funzione diplomatica, in assenza di
11 Dig. 50.7.18 (POMPONIUS 37 ad q. muc.), De legationubus : “si quis legatum hostium
pulsasset, contra ius gentium id commissum esse existimatur, quia sancti habentur
legati”.
12 FOCARELLI, Lezioni di diritto internazionale, vol I, Padova, 2008, p. 299.
18
interferenze esterne, per l’operato di natura pubblicistica, riferito
all’esercizio delle funzioni diplomatiche, dell’agente diplomatico. Tale
impostazione è stata seguita fino al XIX secolo
13
.
Tali norme si sono via via consolidate e definite attraverso una rete
di trattati bilaterali stipulati dagli Stati
14
, fino ad acquistare il rango di
norme di diritto internazionale consuetudinario e fino alla loro
codificazione nella Convenzione di Vienna sulle relazioni
diplomatiche del 1961.
2. Fondamenti giuridici e ratio
2.1. Ratio dell'immunità diplomatica
2.1.1. Le immunità previste dal diritto internazionale
generale
Come si è già detto, in epoca romana il legatus godeva della
protezione fornitagli dallo ius gentium
15
. Con l’evolversi dello Stato
moderno, la tutela diplomatica ha acquistato sempre più vigore al
punto tale da entrare a far parte del diritto internazionale
consuetudinario, identificando due tipologie di immunità
diplomatiche, una funzionale e una personale
16
.
L'immunità funzionale viene riconosciuta all'individuo che agisce
in veste ufficiale come organo dello Stato di appartenenza. Tale forma
13 TANZI, Su immunità ed evoluzione della società internazionale, in TANZI, LANCIOTTI (a
cura di), Le immunità nel diritto internazionale – Temi scelti – Atti del convegno di
Perugia 23-24 maggio 2006, 2007, Torino, p. 5.
14 TANZI, Relazioni cit, p. 126.
15 Vedi infra cap. I par. 1.3.
16 Vedi ampliss infra cap. VI .