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PREMESSA ↓
IMPORTANZA DEL SISTEMA DI CONTROLLO E REPRESSIONE ↓
Tutelare ed informare correttamente il cittadino
consumatore
Tutelare e garantire la salubrità e la qualità dei prodotti
agroalimentari
Reprimere la concorrenza sleale e la frode in commercio ↓
a) Tutela delle imprese oneste, delle loro quote di mercato, dei loro
investimenti, dei posti di lavoro;
b) Tutela delle risorse economiche investite nella ricerca da parte di
aziende private e soggetti pubblici (Università e laboratori di ricerca)
Colpire le imprese che attuano comportamenti illeciti
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ELABORAZIONE DATI GENERALI
FILIERA OLIVICOLO-OLEARIA
9.123.000 ettari di oliveto impiantati nel mondo
(anno 2009)
Elaborazione su dati INEA e FAO, tratti da: LO SCENARIO AGROALIMENTARE
INTERNAZIONALE, EUROPEO ED ITALIANO, ICQRF, Cagliari, 2010
Secondo dati riferibili all’anno 2010, su elaborazione di dati FAO, COI, MAPA, INEA, la
superficie coltivata ad olivo nel mondo è pari a 10.900.000 ettari, di cui 10.680.000 nel
bacino del mediterraneo.
Superficie impiantata ad oliveto (% ettari sul totale)
Unione Europea 52 %
Nord Africa 29 %
Asia Occidentale 17 %
America e Oceania 2 %
3
19.419.000 tonnellate di olive prodotte nel mondo
(anno 2009)
Elaborazione su dati INEA e FAO, tratti da: LO SCENARIO AGROALIMENTARE
INTERNAZIONALE, EUROPEO ED ITALIANO, ICQRF, Cagliari, 2010
Produzione mondiale di olive (% tonnellate di prodotto sul totale)
Unione Europea 70 %
Nord Africa 14 %
Asia Occidentale 14 %
America e Oceania 2 %
4
3.500.000 tonnellate d’olio d’oliva prodotto nel mondo
(anno 2011)
Elaborazione secondo dati ISMEA, tratti da: Tendenze Olio di oliva – Trimestrale Ismea di
analisi e previsioni per i settori agroalimentari, IV trimestre 2012, numero 1/13 del 1
febbraio 2013, pagina 2
Produzione mondiale d'olio d'oliva (% tonnellate di prodotto sul
totale)
Spagna 46 %
Italia 15 %
Grecia 8 %
Siria 6 %
Turchia 5 %
Tunisia 5 %
Marocco 3 %
Altri 12 %
5
2.900.000 tonnellate d’olio d’oliva consumato mediamente nel mondo
(anni d’osservazione dal 2004 al 2010)
Secondo L. Cavazzoli (LA DIFFUSIONE DELL’OLIVICOLTURA E DELL’INDUSTRIA OLEARIA NEL MONDO, Jesi
(Ancona), Gruppo Pieralisi – Divisione Olio, 2010, pagine 8, 11, 12, Fonte: COI, FAO),
il consumo d’olio d’oliva nel mondo nel periodo dal 1996 al 2010 è cresciuto mediamente
del 4% all’anno.
Il consumo medio pro capite in Spagna, Italia e Grecia è rispettivamente: 11,1 Kg/anno,
14,2 Kg/anno, 20,2 Kg/anno.
Consumo medio d'olio doliva nel mondo (% tonnellate di prodotto
consumato sul totale)
Spagna 20 %
Italia 28 %
Grecia 10 %
Altri 42 %
6
1.371.000 tonnellate d’olio d’oliva importato nel mondo (periodo gennaio
– settembre 2012)
Altri (49 %):
Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Brasile, Regno Unito, Giappone, Cina, Canada,
Australia, Russia ecc..
Elaborazione secondo dati ISMEA, tratti da: Tendenze Olio di oliva – Trimestrale Ismea di
analisi e previsioni per i settori agroalimentari, IV trimestre 2012, numero 1/13 del 1
febbraio 2013, pagina 3
Importazioni (% tonnellate di prodotto importato sul totale)
Italia 33 %
Stati Uniti 18 %
Altri 49 %
7
1.371.000 tonnellate d’olio d’oliva esportato nel mondo (periodo gennaio
– settembre 2012)
Altri (19 %):
Grecia, Portogallo, Turchia, Argentina, Stati Uniti, Marocco, Cile, Francia, Germania, Belgio
ecc..
Elaborazione secondo dati ISMEA, tratti da: Tendenze Olio di oliva – Trimestrale Ismea di
analisi e previsioni per i settori agroalimentari, IV trimestre 2012, numero 1/13 del 1
febbraio 2013, pagina 3
Il valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni a livello mondiale, nello
stesso periodo di riferimento, è di 3.150 milioni di Euro.
Esportazioni (% tonnellate di prodotto esportato sul totale)
Spagna 50 %
Italia 22 %
Tunisia 9 %
Altri 19 %
8
542.000 tonnellate d’olio d’oliva prodotto in Italia
(anno 2011)
Elaborazione su dati ISMEA (Tendenze Olio di oliva – Trimestrale Ismea di analisi e
previsioni per i settori agroalimentari, IV trimestre 2012, numero 1/13 del 1 febbraio
2013), pagina 7
Produzione italiana d'olio d'oliva (% tonnellate di prodotto sul
totale)
Puglia 34 %
Calabria 33 %
Sicilia 9 %
Campania 8 %
Lazio 4 %
Abruzzo 3 %
Toscana 3 %
Altri 6 %
9
6.100 frantoi in Italia
(anno 2013)
Elaborazione su dati COI, aggiornati al 27/02/2013
L’eccessiva frammentazione produttiva è un punto di debolezza per la capacità competitiva
dell’Italia, i frantoi attivi erano circa 6.000 nel nostro paese, circa 3.000 in Grecia, 1.800 in
Spagna.
In Italia il 23% circa delle imprese, pari a n° 1.400, lavora con sistema di estrazione a
pressione, mentre il 77% circa n° 4.700 opera con sistema di estrazione a ciclo continuo.
Frantoi in Italia (% di unità sul totale)
Puglia 20 %
Calabria 18 %
Sicilia 11 %
Campania 9 %
Abruzzo 9 %
Toscana 7 %
Lazio 5 %
Altri 21 %
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Gli attori della filiara olivicolo - olearia
1) Coltivatori – Aziende olivicole
2) Frantoi
3) Imbottigliatori
4) grossisti che trattano il prodotto finito, confezionato ed etichettato
I canali di vendita:
1) grandi punti vendita che fanno capo alla GD e GDO;
2) i piccoli punti vendita al dettaglio;
3) il settore della ristorazione e delle strutture recettive.
L’olio di oliva confezionato deve rispettare la normativa vigente in termini di
integrità ed idoneità delle confezioni e di etichettatura.
11
Fattori che incidono sulla qualità dell’olio d’oliva
INTERVENTI AGRONOMICI ADEGUATI → FRUTTI SANI
Fattore % incidenza
Grado di maturazione 30
Sistema di estrazione 30
Varietà 20
Metodi e tempi di
conservazione
10
Metodi di raccolta 5
Metodi di trasporto 5
QUALITA’ DEGLI OLI D’OLIVA → ANTIOSSIDANTI NATURALI
rappresentati dai carotenoidi, tocoferoli, tocotrienoli, sostanze fenoliche idrofile.
QUALITA’ DEGLI OLI D’OLIVA → COMPOSIZIONE STEROLICA
gli steroli (beta-sitosterolo, delta-5-avenasterolo, campesterolo, delta-7-
stigmasterolo.
La qualità di un olio d’oliva è strettamente correlata alla composizione sterolica,
rendendo possibile l’individuazione di miscele con oli di altra origine.
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NORMATIVA COMUNITARIA
OBIETTIVI ↓
1. REGOLAMENTARE ADEGUATAMENTE LA PRODUZIONE ED IL
COMMERCIO DEGLI OLI D’OLIVA NEI PAESI COMUNITARI
2. TUTELARE LA QUALITA’ DEGLI OLI (METODI E MEZZI TECNICI DI
CONTROLLO)
3. TUTELARE ED INFORMARE IL CONSUMATORE
4. RESPONSABILIZZARE GLI STATI MEMBRI
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I REGOLAMENTI COMUNITARI PIU’ IMPORTANTI ↓
Regolamento CEE 11 luglio 1991, n. 2568/91. Regolamento della Commissione relativo alle
caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;
Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare.
(l’art. 18 definisce la “Rintracciabilità”)
Regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli
(regolamento unico OCM), che in generale ha uno scopo di accorpamento e
semplificazione, al Titolo II, Capo I, Norme di commercializzazione e condizioni di
produzione, all’art. 118, dispone le norme di commercializzazione per gli oli di oliva e gli oli
di sansa di oliva.
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l’allegato XVI del regolamento ↓
1. oli di oliva vergini, classificazione e delle denominazioni seguenti ↓
a) olio extra vergine di oliva;
b) olio di oliva vergine;
c) olio di oliva lampante;
2. olio di oliva raffinato: olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell’olio di oliva vergine;
3. olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini: olio di oliva
ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall’olio lampante;
4. olio di sansa di oliva greggio: olio ottenuto dalla sansa d’oliva mediante trattamento
con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all’olio di oliva lampante,
escluso l’olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura;
5. olio di sansa di oliva raffinato: olio ottenuto dalla raffinazione dell’olio di sansa di
oliva greggio;
6. olio di sansa di oliva: olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di
oliva vergine diverso dall’olio di oliva lampante.
Alla vendita al consumatore finale troveremo esclusivamente:
Olio extra vergine di oliva;
Olio di oliva vergine;
Olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini;
Olio di sansa di oliva;
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Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori;
Regolamento (CE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle
norme di commercializzazione dell’olio d’oliva.
E’ uno dei più importanti per tutto l’impianto normativo.
All’art. 1, comma 1. → stabilisce le norme di commercializzazione specifiche per il
commercio al dettaglio degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui al punto 1,
lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell’allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007.
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I RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI PIU’ IMPORTANTI ↓
R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033. Repressione delle frodi nella preparazione e nel
commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.
Legge 13 novembre 1960, n. 1407. Norme per la classificazione e la vendita degli oli
di oliva.
Legge 24 luglio 1962 n. 1104. Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie
destinati ad uso commestibile.
Legge 27 gennaio 1968, n. 35. Norme per il controllo della pubblicità e del
commercio dell’olio di oliva e dell’olio di semi.
D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109. Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE
concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
L’Art. 3 → il contenuto dell’etichetta degli oli preconfezionati:
la denominazione di vendita, l ’elenco degli ingredienti, la quantità netta o nominale
del prodotto, il termine minimo di conservazione o data di scadenza, il nome o
ragione sociale o marchio depositato, la sede del fabbricante o del confezionatore o
di un venditore stabilito nell’Unione europea, la sede dello stabilimento di
17
produzione o di confezionamento, il lotto di appartenenza del prodotto, le modalità
di conservazione e/o utilizzazione, l’origine e la provenienza, nel caso in cui
l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del
prodotto.
Per quanto concerne la denominazione di vendita di cui all’art. 4 ↓
olio extra vergine di oliva;
olio di oliva vergine;
olio di oliva – composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini;
olio di sansa di oliva.
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DENOMINAZIONE DEI FENOMENI FRAUDOLENTI ↓
(secondo gli effetti esercitati sulla composizione e/o gli aspetti esteriori
dell’alimento)
L’Adulterazione:
Variazione volontaria della naturale composizione dell’alimento senza peraltro
effettuare aggiunta di altre sostanze (latte scremato e/o parzialmente scremato,
venduto come latte intero). Questa frode ha riflessi negativi sia commerciali che
nutrizionali.
L’Alterazione:
Fenomeno solitamente accidentale che modifica la composizione chimica ed
organolettica di un alimento (vino acescente, irrancidimento degli oli, ecc..).
Sofisticazione:
Modifica volontaria della composizione naturale o legale di un alimento mediante
l’aggiunta di una sostanza estranea (aggiunta di olio di semi agli oli di oliva; aggiunta
di saccarosio al vino).
Contraffazione:
Sostituzione di un alimento con un altro di minor pregio ma che presenta
caratteristiche macroscopiche assai affini (vino da tavola con vino ottenuto da uve
da mensa; margarina spacciata per burro).
Questa è una classificazione generale cui possiamo ricondurre varie tipologie di
fenomeni fraudolenti.
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PRINCIPALI FENOMENI FRAUDOLENTI NELLA FILIERA OLEARIA↓
Aggiunta di oli di semi all’olio d’oliva;
Aggiunta di olio di sansa all’olio d’oliva;
Aggiunta di olio esterificato all’olio di oliva o di sansa di oliva;
Aggiunta di olio di oliva rettificato all’olio d’oliva vergine.
Evocazioni di marchi o denominazioni, fenomeni di falsa o ingannevole
dichiarazione di origine del prodotto.
E’ una pratica commerciale sleale che consiste in:
illecita confusione con prodotti del concorrente
l’ingiusta attribuzione di pregi o segni distintivi (es. origine
geografica)
Ciò svia le scelte del consumatore e devia la clientela, a danno
dell’impresa concorrente, verso il prodotto contraffatto.
Il valore del falso “Made in Italy” è stimato in circa 6 MLD di Euro per quanto
riguarda la contraffazione e 54 MLD di Euro per quanto riguarda l’Italian sounding
(assonanza italiana).
20
FENOMENI FRAUDOLENTI NELLA FILIERA OLEARIA↓
Incidenza % delle irregolarità sull'indicazione
d'origine
Irregolarità sull'indicazione di
origine 10,9 %
Altre irregolarità 89,1 %
21
FENOMENI FRAUDOLENTI NELLA FILIERA OLEARIA↓
Principali illeciti accertati nel settore oleario nel 2011 (da R.MORO: Contrasto ai fenomeni
di concorrenza sleale e contraffazione nell’agroalimentare, Dipartimento dell’ICQRF –
Ufficio Periferico di Cagliari, 2013)
Incidenza % di differenti irregolarità
Irregolarità di etichettatura 40 %
Irregolarità amministrative 20 %
Recipienti non conformi 15 %
Irregolarità al sistema DOP 8 %
Qualità inferiore 8 %
Miscelazioni fraudolente 6 %
Falsità documentale dell'origine 3 %
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OPERATORI CONTROLLATI↓
Gli operatori controllati sono gli operatori della filiera olearia che producono,
raffinano, importano, confezionano e commercializzano gli oli di oliva e gli oli di
sansa di oliva: ↓
Frantoi oleari;
Imprese di condizionamento;
Importatori (la locuzione “importazione” si dovrebbe riferire ai soli acquisti
effettuati presso i Paesi extracomunitari, nel presente documento per
praticità di linguaggio si assimileranno a questa tipologia anche gli acquisti di
olio presso i Paesi comunitari);
Raffinerie.
Punti vendita: esercizi commerciali all’ingrosso, GDO, piccolo dettaglio e
ambulanti;
23
ORGANIZZAZIONE DELL’ICQRF ↓
L’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari è un organo di controllo del MiPAAF, istituito dalla Legge n. 462 del 7
agosto 1986 ed operante su tutto il territorio nazionale.
N° 12 uffici ispettivi, con 17 sedi distaccate, N° 6 laboratori di analisi che sono
specializzati nel settore merceologico.
L’Ispettorato Centrale, il cui acronimo è “ICQRF”, si occupa di:
svolgere una azione di prevenzione e repressione delle frodi nel settore
agroalimentare e nel settore dei mezzi tecnici;
vigilare sugli organismi di controllo che operano nell’ambito delle produzioni
di qualità regolamentata (es. produzioni biologiche);
irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in materia agricola ed
agroalimentare di competenza statale;
svolgimento di controlli straordinari a sostegno delle produzioni agricole
colpite da crisi di mercato;
attuazione di controlli nelle filiere agroalimentari ove si siano manifestati o
siano in atto andamenti anomali dei prezzi;
svolgimento di controlli diretti a contrastare l’irregolare
commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi
comunitari ed extracomunitari.
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METODI DI CONTROLLO E REPRESSIONE ↓
Le attività dell’ICQRF → linee guida del Ministro (direttive di I° livello o di indirizzo),
disposte ai Dipartimenti i quali con direttive di II° livello a carattere operativo,
dispongono nei confronti dell’ICQRF e dei suoi Uffici periferici.
Le attività dell’ICQRF → due diramazioni:
1) L’attività ordinaria di controllo o di iniziativa;
2) L’attività da normativa specifica (è una delega diretta con normativa, nei
confronti dell’ICQRF, da parte del Ministro).
Le attività previste nel Piano nazionale dell’olio sono ascrivibili a questa seconda
tipologia.
Queste sono attività specifiche di natura essenziale ai fini del raggiungimento degli
obiettivi annuali dell’operato dell’ICQRF.
I controlli delegati da normativa specifica vengono eseguiti anche congiuntamente
ad altri soggetti delegati, per le rispettive competenze, e sulla base dell’analisi del
rischio, seguendo i principi generali stabiliti dal Reg. CE 882/2004 e le Direttive
d’attuazione, in particolare da quanto specificato all’art. 6 comma 2 del Reg. CE
566/2008.
Il numero dei controlli e le attività sono disposti dal Ministero sulla base di diversi
fattori, come il potenziale ispettivo umano impiegabile, il numero di automezzi
disponibili, eventuali situazioni contingenti o di emergenza.
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Il “Piano nazionale dell’olio” dispone dei controlli ai sensi del D.M. 8077/2009,
attribuiti ai vari uffici in un numero prestabilito al fine di verificare il rispetto della
norma. I controlli vengono esperiti come ispezioni e campionamenti di prodotto
(questi ultimi vengono inviati ai laboratori di analisi).
Tramite il SIAN, l’ICQRF esegue una ricognizione di tipo informatico, in particolare
attraverso il “Dossier Ditta”, trae una serie di informazioni preliminari concernenti
l’azienda cui si riferisce il dossier.
Le informazioni ↓
l’ultimo controllo eseguito, i campionamenti eseguiti, l’eventuale recidività, la
dimensione dell’azienda e la sua posizione nella filiera. I controlli sono in generale
indirizzati, per questioni strategiche, sui soggetti collocati nella parte finale della
filiera.
CONTROLLI FISICI E DOCUMENTALI PRESSO I SOGGETTI DELLA FILIERA
Nell’anno 2012 l’ICQRF ha eseguito nel settore oleario e dei grassi n. 5.543 ispezioni
complessive su n. 3.908 operatori, rilevando una percentuale di irregolarità pari al
12,5% degli operatori controllati. Su n. 8.161 prodotti controllati la % di irregolarità
è stata del 7,3% e su n. 945 campioni analizzati quelli irregolari sono stati il 7,1%.
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L’attività di verbalizzazione è posta in essere quale metodo di repressione di tipo
sanzionatorio.
Espletata in conformità alle modalità e agli allegati alla “Procedura per
l’espletamento dell’attività ispettiva – parte generale e verbalizzazioni” dell’ICRFQ.
Importante è l’istituto della diffida (art. 7, D.Lgs. 225/05) o sanzioni specifiche per
piccoli e grandi quantitativi (art. 6, D.Lgs. 225/05) o, ancora nel caso dell’art. 8 della
L. 1407/60 per fatti di lieve entità o fatti commessi da produttori diretti che abbiano
venduto modeste quantità di propria produzione.
Consiste in un invito rivolto dall’accertatore al trasgressore, prima della
contestazione della violazione, a sanare la stessa, in un termine non superiore a
dieci giorni.
In caso contrario l’agente accertatore provvederà a redigere il verbale di
accertamento.
La diffida è applicabile nei casi di violazioni sanabili e di prima infrazione.
Le sanzioni pecuniarie sono commisurate all’entità dell’infrazione.
Le sanzioni amministrative stabilite con le disposizioni di cui al R.D.L. 2033/25, alla
L. 1407/60, alla L. 1104/62 e al D.Lgs. 225/05, prevedono la clausola della
salvaguardia penale: “salvo che il fatto costituisca reato…”, per cui, in sede di
accertamento della violazione viene valutata anche l’opportunità di inoltrare
l’eventuale notizia di reato all’Autorità giudiziaria competente.