7
mercato comune e quindi per il raggiungimento
dell’integrazione economico-politica dell’Europa.
L’obiettivo stesso di creare un mercato unico europeo
non sarebbe davvero perseguibile se si ammettessero, ad
esempio, accordi anticompetitivi fra imprese oppure aiuti di
Stato ad effetto distorsivo
5
.
Una volta raggiunto l’obiettivo della instaurazione del
mercato unico, occorre garantirne la sua stabilità ed il suo
sviluppo tutelando la libertà di concorrenza. La concorrenza
infatti può essere considerata come il motore dello sviluppo
economico del mercato. Essa, infatti, stimola lo spirito
d’iniziativa, l’innovazione, il progresso tecnologico ed
economico a beneficio delle imprese e soprattutto dei
consumatori.
Il Trattato CE, al fine di garantire che la concorrenza
non sia falsata nel mercato interno,
6
prevede nella Parte
terza, sotto la Rubrica “Regole di Concorrenza”, specifiche
disposizioni antitrust che vanno dall’articolo 81 all’articolo
89. Tali norme sono suddivise in due sezioni: la prima, con il
titolo Regole applicabili alle imprese, contiene gli articoli 81
5
Mario Monti, Concorrenza e regolazione nell’Unione Europea, in Regolazione e
Concorrenza, a cura di Giuseppe Tesauro e Marco D’Alberti, il Mulino, 2002, pagg.
75-85.
6
Articolo 3 lett. g) del Trattato istitutivo della Comunità Europea, versione
consolidata contenuta in GUCE n. C 325/33 del 24/12/2002.
8
e 82 che rispettivamente vietano: l’uno, gli accordi e le
pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di
pregiudicare la concorrenza, l’altro, lo sfruttamento abusivo
di posizione dominante; la seconda, con il titolo Aiuti
concessi dagli Stati, contiene gli articoli 87 e 88.
7
Nell’ambito delle disposizioni comunitarie applicabili
alle imprese, occorre annoverare una specifica disciplina,
contenuta in un apposito regolamento, che si occupa del
controllo preventivo delle operazioni di concentrazione.
Il presente lavoro intende occuparsi proprio di
quest’ultimo aspetto del diritto comunitario antitrust,
partendo dalla constatazione che il completamento del
mercato interno e dell’Unione economica e monetaria,
7
L’articolo 87 dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui
incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati che, sotto
qualsiasi forma, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza.
L’articolo 88 stabilisce che è compito della Commissione vigilare affinchè gli Stati
membri non concedano aiuti incompatibili con il mercato comune. Richiamandosi al
suddetto articolo, il regolamento di procedura
7
relativo agli aiuti di Stato dispone che
prima di poter dare esecuzione ad un aiuto, questo deve essere notificato alla
Commissione al fine di ottenere la sua autorizzazione. L’obbligo di notifica
preventiva alla Commissione è mitigato dal regolamento relativo agli aiuti di stato
orizzontali
7
, in forza del quale la Commissione può stabilire, mediante regolamento,
l’esonero da tale obbligo per talune categorie di aiuti.
Nonostante i notevoli progressi compiuti in termini di riduzione del livello generale
degli aiuti di Stato ( il volume globale degli aiuti di Stato ha registrato una flessione
superiore al 28% tra il 1997 e il 2000 nell’Unione Europea)
7
, restano tuttora delle
differenze sostanziali sia tra gli Stati membri, sia tra i settori produttivi. Gli Stati
membri sono stati quindi invitati a indirizzare gli aiuti concessi verso altre finalità di
interesse comunitario e a trovare strumenti alternativi agli aiuti di Stato per rimediare
alle carenze del mercato. Dal canto suo la Commissione ha avviato un notevole
processo di riforma a lungo termine volto a semplificare le procedure amministrative
e a concentrare le sue risorse sulle distorsioni più gravi della concorrenza.
9
l’ampliamento dell’Unione Europea e la riduzione degli
ostacoli internazionali al commercio e agli investimenti,
porteranno ad una serie di profondi mutamenti nelle struttura
delle imprese, specie sotto forma di concentrazioni. Secondo
il considerando (4) del Regolamento 139/04 relativo al
controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese,
“…tali ristrutturazioni devono essere valutate
positivamente, nella misura in cui corrispondono alle
esigenze di una concorrenza dinamica e possono aumentare
la competitività dell’industria europea, migliorare le
condizioni della crescita ed elevare il tenore di vita nella
Comunità ”. Tuttavia è necessario garantire che tali
operazioni non comportino un pregiudizio durevole per la
concorrenza. Occorre pertanto uno strumento giuridico
specifico che consenta “ un controllo efficace di tutte le
concentrazioni in funzione della loro incidenza sulla
struttura della concorrenza nella Comunità e che sia il solo
applicabile a tali concentrazioni”
8
.
8
Considerando n. (6) del Regolamento (CE) n.139/04.
10
L’esperienza maturata nei tredici anni di applicazione
del primo Regolamento sul controllo delle concentrazioni di
imprese
9
ha dimostrato che, nonostante i buoni risultati
ottenuti, il sistema doveva essere migliorato.
La Commissione europea, a seguito di un laborioso
processo di revisione intrapreso dapprima con la
presentazione di un rapporto al Consiglio nel luglio del
2000
10
, quindi con la pubblicazione di un Libro Verde nel
dicembre 2001
11
, è giunta alla proposta definitiva del testo
del nuovo regolamento un anno più tardi.
12
Il nuovo
Regolamento
13
sulle concentrazioni di imprese, approvato
dal Consiglio il 20 gennaio 2004, ed entrato in vigore il 1
maggio dello stesso anno, si propone l’obiettivo di “ dotare
l’Unione Europea di una normativa moderna, più flessibile
ed efficiente…che tutelerà gli interessi di 450 milioni di
consumatori”
14
.
9
Si tratta del Regolamento 4064/89, in GUCE L 395 del 31/12/1989.
10
Rapporto della Commissione al Consiglio sul funzionamento del regolamento CEE
4064/89.L’art 1, par 4, del regolamento sul controllo delle concentrazioni prevede
infatti l’obbligo per la Commissione di presentare al Consiglio, entro il primo luglio
2000, una relazione sull’applicazione delle soglie di fatturato e dei criteri di cui ai
paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.
11
Libro Verde sulla revisione del regolamento del consiglio, doc. COM (2001) 745
def. dell’ 11 dicembre 2001, Bruxelles.
12
Doc. COM (2002) 711 def. dell’11 dicembre 2002.
13
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al
controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, in GUCE n. L 024 del
29/01/2004 pagg. 0001-0022.
14
Discorso tenuto dall’ex Commissario europeo Mario Monti al Comitato Economico
e Finanziario del Parlamento Europeo in data 8 luglio 2002.
11
Oltre alla modifica del precedente regolamento n.
4064/89, a sua volta in parte innovato dal regolamento n.
1310/1997
15
, il pacchetto di riforme in materia di merger
control varato dalla Commissione è costituito: dalle Linee
Guida sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali
16
,
nonché da varie misure di potenziamento della Merger Task
Force, come l’istituzione all’interno della Direzione
Generale Concorrenza di un Chief Competition Economist a
capo di un’apposita unità che ha il compito di valutare la
solidità dell’analisi economica svolta dagli uffici preposti
alla istruttoria dei casi.
L’obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare
l’evoluzione della disciplina comunitaria relativa al controllo
delle concentrazioni tra imprese partendo dall’individuazione
dei motivi dell’assenza originaria di un’espressa
regolamentazione della materia, e delle prime decisioni
giurisprudenziali che hanno condotto, dopo trent’anni di
vuoto normativo, all’adozione del regolamento 4064/89, fino
a pervenire al nuovo regolamento. Partendo dalla
considerazione delle nuove esigenze dettate dall’integrazione
15
Regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio del 30 giugno 1997, che modifica il
regolamento (CEE) 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione
tra imprese, GUCE L 180 del 9/07/1997.
16
contenute in GUCE C 3 del 6/01/2001.
12
del mercato interno, dall’intensificarsi delle operazioni
concentrative e dall’allargamento dell’Unione Europea
17
,
saranno analizzati gli aspetti innovativi (procedurali e
sostanziali) della riforma.
17
Il 16 aprile 2004 è stato firmato ad Atene il Trattato di adesione all’Unione
Europea da parte di 10 nuovi Stati membri ( Cipro, Malta, Lituania, Lettonia,
Estonia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria). Tale Trattato è
entrato in vigore il 1 maggio 2004.
13
Capitolo I
Le concentrazioni tra imprese nel diritto
comunitario della concorrenza: profili generali.
1. Il fenomeno delle concentrazioni tra imprese
1.1. Concentrazioni e regole di concorrenza
Il fenomeno delle concentrazioni tra imprese ha
assunto un’importanza sempre maggiore a seguito della
realizzazione del mercato comune.
18
La scomparsa progressiva di tutti gli ostacoli alla
libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei
capitali, ha comportato un’ intensificazione della
concorrenza in quanto “ ha esposto le imprese di ciascun
Stato membro alla concorrenza di quelle degli altri”.
19
L’incremento della concorrenza a livello comunitario
ha indotto le imprese ad accrescere le proprie dimensioni, ad
aumentare la produzione, e a ridurre i costi attraverso la
18
Vedi G. Tesauro, Diritto Comunitario, CEDAM, Padova, 2003, pag. 603.
19
A. Frignani, M.Waelbroeck, Disciplina della concorrenza nella CE, Torino,1996,
pag. 6
14
realizzazione di economie di scala per meglio fronteggiare le
imprese rivali.
Possiamo distinguere due diverse forme di crescita
dell’impresa: una interna ed una esterna.
La crescita interna si ha quando l’incremento delle
dimensioni e della struttura dell’impresa è il frutto
dell’investimento di risorse “interne”, ossia di capitali che
appartengono alla società.
A tale tipo di crescita si contrappone la crescita
esterna che consiste nella possibilità per l’impresa di
attingere alle economie di terzi
20
.
In questo caso, infatti, l’incremento delle dimensioni
dell’impresa, non deriva da una politica interna di
espansione, ma da un’operazione esterna, ossia dalla
concentrazione con un’altra impresa concorrente o meno.
In genere, mentre un investimento effettuato nel
proprio comparto aziendale richiede tempi medio-lunghi per
assicurare un congruo rientro economico
21
, l’acquisizione di
attività già operative, assicura una più rapida redditività in
20
G. Olivieri, Il controllo delle concentrazioni, in Diritto Industriale, Novembre
2001, pag. 443.
21
Si confrontino: Penrose, The teory of the growth of the Firm, Oxford, 1993;
Williamson, The economic Institutuions of Capitalism. Firms, Markets, Relational
Contracting, New York, 1996; Ricci, Colombini, La finanza delle piccole e medie
aziende, Milano, Giuffrè, 1997.
15
quanto la concentrazione è in grado di garantire, salvo casi
particolarmente negativi, un immediato accrescimento della
parte di mercato dell’impresa acquirente
22
.
Ciò grazie al fatto che, in genere, quest’ultima assorbe
la quasi totalità della quota che deteneva l’impresa acquisìta,
riducendo sostanzialmente il rischio che la domanda non
risponda ai propri investimenti.
Oltre alla possibilità di acquisire rapidamente nuove
quote di mercato, l’espansione esterna dell’impresa mediante
fusioni, acquisizioni e altri processi di concentrazione,
consente di ridurre i costi. Sono noti i vantaggi delle cd.
economie di scala
23
: una produzione più ampia ed una vasta
gamma di prodotti consentono di abbattere i costi e di
affrontare meglio l’andamento della domanda.
Acquistare un’azienda significa, tra l’altro, poter
disporre del suo marchio; se si tratta di un segno distintivo
noto al pubblico, l’investimento può rivelarsi proficuo
22
Cfr. sul punto, Moavero Milanesi, Antitrust e concentrazioni tra imprese nel diritto
comunitario, op. cit., pag. 44.
23
L’aumento dei volumi di vendita di un determinato prodotto, permette di ridurre i
costi per unità produttiva. Infatti, quanto più aumenta il numero delle unità prodotte,
tanto più i costi possono essere ripartiti sulla produzione complessiva, con la
conseguenza che il costo per ciascuna unità prodotta si riduce. Vedi sul punto:
Moavero Milanesi, op. cit.; Frignani Waelbroeck, op. cit.; Fattori Todino, La
disciplina della concorrenza, Il Mulino, 2004, pagg. 27 a 29.
16
perché non di rado, risulta essere meno gravoso che il lancio
di un marchio inedito.
Inoltre, attraverso una concentrazione, un’importante
impresa che necessiti di un dato brevetto o di un particolare
know-how, è in grado di unire le proprie forze a quelle di
un’altra che li possegga ma che non riesca a sfruttarli in
modo ottimale.
La scelta della strategia della crescita esterna, non è,
tuttavia, priva di incertezze legate a possibili inconvenienti:
da quello giuridico-fiscale a quello di tipo gestionale,
connessi con la necessità di amalgamare entità diverse.
Nelle grandi strutture, e soprattutto in quelle nate dalla
concentrazione di imprese che operano in campi differenti, vi
è il rischio di una duplicazione di funzioni e di una
circolazione più difficoltosa dell’informazione all’interno dei
vari comparti
24
. Il primo inconveniente fa salire i costi e può
causare contrapposizioni; il secondo accentua le difficoltà di
coordinamento. Ne discende una ridotta capacità reattiva
dell’impresa ed una maggiore rigidità di risposta ai mutevoli
andamenti del mercato.
24
Vedi sul punto, Schumacher, Small is beautiful, New York, Harper & Row, 1995,
pag. 372.
17
Ovviamente, la possibilità di incorrere in difficoltà del
genere, risulta accresciuta quando la concentrazione è posta
in essere da imprese di differenti paesi. Da una parte, questo
tipo di operazione agevola l’espansione internazionale
25
di
un’azienda e presenta il vantaggio di aprirle
automaticamente nuovi mercati, talvolta, di non semplice
penetrazione. Dall’altra, tuttavia, acuisce i problemi di
gestione e di coordinamento interno.
L’imprenditore, pertanto, prima di decidere il
compimento di una operazione di concentrazione deve
valutare attentamente i benefici che potrebbero derivarne
assieme ai rischi e ai possibili svantaggi.
Non sempre le concentrazioni tra imprese hanno effetti
anticompetitivi.
Ad esempio, può risultare che l’incorporazione di
un’azienda in un’altra sia un indice della sua minore
efficienza; ovvero al contrario, di un’efficienza tale da
indurre un imprenditore ad offrire per il suo acquisto un
prezzo talmente alto da convincere un altro a cederla
26
. Del
25
Cfr. Bellante F., Il processo di internazionalizzazione delle imprese, Giuffrè,
Milano, 1998.
26
Per un approfondimento di tali teorie economiche cfr. Luescher C., Efficiency
considerations in European Merger Control, in ECLR, vol. 25, n.2, 2004, pagg. 72-
86; Martin S., Economic efficiency and concentration: are mergers a fitting
response?, in ECLR, vol. 21, n.4, 2001, pagg. 156-169.
18
pari deve considerarsi positivamente l’unione di più imprese
di piccole dimensioni per meglio fronteggiare quelle di
maggiore dimensione; una simile iniziativa può costituire
una valida alternativa strutturale ad una loro più o meno
prossima soccombenza
27
o marginalizzazione.
Tuttavia, le concentrazioni tra imprese, spesso,
possono mettere a rischio l’assetto concorrenziale del
mercato.
In primo luogo si può constatare che una
moltiplicazione di operazioni di tipo concentrativo può
condurre a strutture di mercato oligopolistiche
28
, con
conseguente riduzione della concorrenza effettiva presente in
quel determinato settore economico. In secondo luogo, una
operazione concentrativa può determinare la creazione o il
consolidamento di una posizione dominante o addirittura la
nascita di una posizione di monopolio.
Stabilito che le concentrazioni possono produrre effetti
benefici per la concorrenza e per i consumatori, ma anche, in
diverse ipotesi, effetti anticompetitivi, è necessario
27
Sulla c.d. “failing firm defense”, vedi infra.
28
Secondo Moavero Milanesi E., le concentrazioni possono comportare, attraverso
una progressiva riduzione del numero degli operatori attivi in un dato settore
produttivo, la creazione di oligopoli o in casi più rari, la creazione di un monopolio.
Cfr. Antitrust e concentrazioni tra imprese nel diritto comunitario antitrust, op. cit.,
pag.45.
19
analizzare in che modo si sia evoluto nel tempo l’approccio
comunitario alle operazioni di concentrazione tra imprese.
A tal fine, appare necessario individuare gli obiettivi
perseguiti dalla politica comunitaria della concorrenza.
In origine, la politica comunitaria della concorrenza
perseguiva due obiettivi principali:
da un lato provocare lo smantellamento di intese e
pratiche concordate tendenti alla chiusura del mercato
comune lungo le frontiere nazionali, dall’altro facilitare
l’adattamento delle imprese alle nuove dimensioni del
mercato e accrescere la loro competitività su scala
mondiale, favorendo la cooperazione e la concentrazione fra
imprese di Stati membri diversi.
29
Negli anni 60-70 il quasi
inesistente grado di concentrazione delle imprese
comunitarie era visto, infatti, non come un bene ma come un
problema da risolvere per fronteggiare la concorrenza delle
grosse corporations americane e giapponesi e per garantire
una sostanziale integrazione dei mercati e delle economie
degli Stati membri.
29
A. Frignani, M. Waelbroeck, Disciplina della concorrenza nella CE, Torino, 1996,
pag. 11.