4
giuridico italiano è costretto a fare i conti con regole processuali che ne
limitano la discrezionalità.
Altre proposte sono più vicine alla forma di azione collettiva o azione
di gruppo e si inseriscono all’interno di un impianto normativo preesistente
quale il Codice del Consumo e attribuiscono alle associazioni dei
consumatori, riconosciute a livello nazionale, una legittimazione ad agire ex
lege.
Anche alcuni Stati dell’unione europea hanno introdotto nel loro
ordinamento questo istituto di tutela collettiva un esempio ne sono la
Francia
1
e la Germania
2
.
Il legislatore italiano ha al momento attuale dimostrato di avere una
forte volontà di applicare anche in Italia la class action che introdurrebbe
nel nostro sistema giudiziario uno strumento processuale più moderno
dando ai consumatori nuovi e più efficaci strumenti di tutela.
1
Cfr. C. PONGIBÒ, La controriforma delle class actions, in Danno e Responsabilità, n.
2/2006, 131, che illustra la situazione in Francia dove viene chiamata l’action en
représentation conjointe ed è prevista dall’art. 422-1, introdotto dalla Loi n. 88 del 14
gennaio 1988, del Code de la Consommation. La norma stabilisce che con il conferimento
di un mandato di almeno due consumatori, le associazioni dei consumatori che abbiano
una rappresentatività sul piano nazionale, possono agire in giudizio per l’ottenimento del
risarcimento dei danni di tutti i mandanti. L’art. 422-1 però non ha avuto il successo
sperato per gli ostacoli incontrati su diversi fronti come la difficoltà di gestire controversie
di massa dal punto di vista organizzativo o la scarsità di risorse finanziarie delle
associazioni.
2
Cfr. C. PONGIBÒ, op cit., 131 ss., che fa il punto della situazione in Germania dove il 16
agosto 2005 il Parlamento ha approvato una legge (Kapitalanleger-Musterverfahren
Gesetz) che ha introdotto una procedura per la tutela degli investitori che si ispira alla class
action americana. La normativa è stata introdotta a seguito delle numerose azioni proposte
in giudizio dopo l’introduzione nel mercato finanziario delle azioni Deutsche Telekom
AG. Tali azioni contestavano la presenza di dati falsi ed errati nei prospetti informativi
pubblicitari relativi alla terza offerta pubblica di azioni legata alla privatizzazione della
Deutsche Telekom AG. Cfr anche E. VISENTINI, La class action in Italia, Esame del
disegno di legge n. 1495 del 27 luglio 2006, LUISS - CERADI - Centro di ricerca per il
diritto di impresa, Febbraio 2007, 1 ss., che precisa che si tratta di una procedura
applicabile alle controversie riguardanti il risarcimento del danno causato da informazioni
false o ingannevoli nel mercato finanziario. La caratteristica principale consiste nella
necessità di 10 procedimenti pendenti contro il medesimo danneggiante e lo stesso fatto
illecito per poter avviare la procedura. In tal modo l’aver agito in un giudizio autonomo
diventa il requisito principale per poter essere membro della classe.
5
PARTE PRIMA
6
Capitolo I
ORIGINI E FINALITÀ
Sommario: 1. Le origini in Inghilterra. 2. Le origini negli Stati Uniti. 3. La
Moore Rule. 4. La Rule 23 – Federal Rule of Civil Procedure. 5. La
Riforma. 6. Le funzioni della class action. L’attuazione del diritto
sostanziale. 7. Segue. Economia processuale e opt-out. 8. La finalità
deterrente.
1. Le origini in Inghilterra.
Si ritiene che la class action nasca in Inghilterra come representative
suit.
Si tratta di un istituto precedente alla nascita delle corti di equity
1
, da
cui si pensa discenda piuttosto che dal sistema di common law
2
. Le
representative suits erano azioni rappresentative che avevano il loro
fondamento sulla responsabilità solidale fra contadini appartenenti alla
stessa comunità per il pagamento di tributi sulla produzione. Il creditore
poteva convenire in giudizio, presso le manorial courts, anche solo alcuni
appartenenti alla comunità, di solito quelli con più disponibilità
economiche, per l’intero credito.
I convenuti nominati potevano poi agire in rivalsa sugli altri membri
della comunità anche senza far uso di mezzi giurisdizionali.
Vi sono caratteri distintivi comuni, come la qualità del soggetto
collettivo e la presenza di un fattore comune al gruppo che pongono le
representative suits vicino alle class actions.
A seguito del cambiamento della situazione socio economica in
Inghilterra, con lo sviluppo tecnologico, cambiò anche lo scenario
giurisdizionale che portò la Cancelleria ad avere, oltre che funzioni
giurisdizionali, spesso anche funzioni amministrative e legislative, questo
1
Cfr. A. GIUSSANI, Studi sulle “class actions”, Padova, 1996, 4.
2
Cfr. P.F. GIUGGIOLI, Class action e azione di gruppo, Padova, 2006, 3.
7
anche perché non vi era, in quel periodo storico, una distinzione fra tali
funzioni.
Con la creazione della Court of Chancery, che fornì la monarchia di
un indirizzo politico, il Chancellor, nel XVIII secolo, con le sue pronunce
sulla efficacia del giudicato, diede origine a uno dei più famosi precedenti
in tema di class actions. Lo strumento che portò a questa creazione
giurisprudenziale fu dato dalle sintetiche motivazioni, che il Cancelliere
forniva, circa i dinieghi di modificare, con nuove pronunce, l’assetto di
interessi fissato con le composizioni precedenti, formando con questo
comportamento la prassi dello stare decisis.
Caratteristica tipica delle corti di equity, era quella di estendere
l’applicazione del litisconsorzio necessario, facendo partecipare al giudizio
chiunque avesse un interesse connesso all’oggetto della causa, in
contrapposizione alla giurisdizione di common law che considerava
inammissibile il litisconsorzio.
La pluralità di parti, quindi, rendeva inadeguata la tutela offerta dalle
corti di common law formando un presupposto per la tutela residuale di
equity.
Il principio secondo cui spettava al Cancelliere rendere una
<<giustizia completa
3
>> ci fa capire che il litisconsorzio dovesse essere
necessario (cd. necessary parties), si deve anche aggiungere che una regola
di territorialità della giurisdizione delle corti britanniche, impediva alle
parti di citare chi si trovasse al di fuori della loro circoscrizione.
In questo quadro era difficile integrare in modo completo il
contraddittorio e ciò portava a dichiarare improcedibili le domande.
La giurisdizione di equity e quindi la Court of Chancery poteva
respingere l’eccezione di incompletezza del contraddittorio con la
considerazione di irrilevanza dell’assenza di quelle parti che potevano
essere “virtualmente rappresentate”.
Si può ritenere che le class actions discendano da queste decisioni.
Secondo una ricostruzione storica vi sono tre principali settori ove si
sono sviluppate queste fattispecie.
Il primo settore dove si riscontra una derivazione delle premesse
esperienze si rinviene nelle pronunce relative al bill of peace che serviva, in
presenza di una pluralità di parti, ad instaurare una giurisdizione di equity
per ragioni di economia processuale.
Il bill of peace consentiva, in gruppi caratterizzati da una mancanza di
coesione sociale, che alcune parti potessero essere pretermesse con la
possibilità di agire solo nei confronti di alcuni componenti del gruppo,
dimostrando solo che la complete justice fosse superflua e <<facendo
dipendere la necessarietà del litisconsorzio e la relativa estensione del
3
Cfr. A. GIUSSANI, op. cit., 4.
8
giudicato al carattere “comune”, “generale” o “unitario” della situazione
soggettiva azionata
4
>>.
Un secondo settore di pronunce si ricollega alla nascita dell’economia
capitalista, in quanto le società commerciali prive di personalità giuridica
cd. Joint - stock companies, nelle liti riguardanti gli affari della società,
dovevano sottoporsi alla regola del litisconsorzio necessario di tutti i soci
per non incorrere nella dichiarazione di improcedibilità della domanda. Da
tali premesse viene da sé che divenne sempre più frequente il ricorso alle
regole delle representative suits.
5
Il terzo gruppo di decisioni, ha anch’esso come presupposto la
completezza del contraddittorio, come i creditor bills, i legatee bills e i
vessel’s cases. Queste azioni richiedevano la nomina di un renditore di
conti per la distribuzione di un patrimonio in favore di creditori o di
successori testamentari. Nelle motivazioni di queste pronunce emerse il
problema della adeguatezza della rappresentanza, fino ad allora non
ritenuto importante, stabilendo che i creditori non potessero agire
nell'interesse di coloro che non avessero gli stessi loro privilegi, e, anche in
mancanza di un rapporto associativo, si poteva agire nell'interesse degli
assenti purché titolari di situazioni soggettive omogenee.
L'abbandono dell'azione rappresentativa in Inghilterra fu determinato
dalla fusione delle giurisdizione di common law e di equity uniformando
così anche il regime del litisconsorzio necessario, escludendo perciò le
fattispecie ricondotte ai bill of peace e ai creditor bills
6
.
Uno strumento diverso rispetto a quello delle representative suits fu
quello della relato action con la quale una cittadino qualsiasi poteva agire
in qualità di legittimato straordinario su autorizzazione del pubblico
ministero (Attorney General) e cioè un'azione popolare per la tutela di
situazioni soggettive superindividuali soggette al controllo del pubblico
ministero.
Oggi in Inghilterra la fonte normativa delle representative suits è la
Rule of the Supreme Court Ord. 15, in base alla quale è possibile
rappresentare quanti abbiano lo stesso interesse. Il leading case in materia è
Mark & Co. Ltd. v. Knight Steamship Co. Ltd.
7
, con cui si è escluso che le
4
Cfr. A. GIUSSANI, op. cit, 14.
5
Cfr. A. GIUSSANI, op. cit., 16.
6
Cfr. A. GIUSSANI, op. cit., 20 s., il quale afferma che “una volta uniformato il regime del
litisconsorzio necessario, ridottosi esclusivamente a una serie molto limitata di situazioni
giuridiche “comuni” (joint) l’ambito di applicazione della representative suit fu adeguato
a tale serie, richiedendosi, così come ai fini della necessarietà del litisconsorzio, la
presenza di un common interest inteso in senso forte (vale a dire restrittivo), ossia come
contitolarità della situazione soggettiva e coincidenza dell’interesse a ottenere un
medesimo provvedimento, sicché ne risultavano eliminate le fattispecie legate ai bills of
peace e ai creditor bills”.
7
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damage actions potessero essere azionate in forma rappresentativa perché
prive del requisito della jointness della situazione sostanziale azionata.