11
2. I diritti dei passeggeri stabiliti dal Reg. (CE) 261/04: il diritto
alla compensazione pecuniaria
All’art. 7, viene stabilito il diritto per il passeggero di
ricevere una compensazione pecuniaria nei casi previsti dal
Regolamento. La ratio di tale previsione, che peraltro sgrava il
passeggero da qualsiasi fatica probatoria circa l’ammontare degli
effettivi danni subìti in caso di ritardo, cancellazione del volo o
negato imbarco, giacché viene erogata dal giudice senza che i
passeggeri siano tenuti a provare di aver subito danni
23
, sta nel
porsi come deterrente per qualunque comportamento scorretto
tenuto dai vettori aerei, e per dar luogo all’auspicato elevato livello
di protezione del passeggero, come enunciato nel primo
considerando del Regolamento.
Circa la natura giuridica di tale compensazione, si sono
susseguite diverse teorie
24
: è stata interpretata come clausola
penale
25
, come un indennizzo o un risarcimento
26
, ed infine,
23
M. BRIGNARDELLO, La tutela dei passeggeri in caso di negate imbarco,
cancellazione del volo e ritardo prolungato, cit., 60; si veda, inoltre, M. STUCCHI, Il
ritardo del volo per guasto tecnico dell’aeromobile, in Dir. trasporti 2009, 902 ss.
24
V. per tutti M. BIGNARDELLO, La tutela dei passeggeri in caso di negate
imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato, cit., 61 ss.
25
12
secondo la dottrina maggioritaria
27
, è stata interpretata come
risarcimento forfettario anticipato di danni presunti
28
, la quale
potrà poi essere detratta dal risarcimento di ulteriori danni provati
dal passeggero
29
.
L’art. 7 prosegue indicando gli importi di tale compensazione
e i criteri con i quali questi ultimi sono calcolati
30
, e stabilendo di
M. DEIANA, Responsabilità del vettore per negate imbarco e ritardo, in M.
DEIANA, Aeroporti e responsabilità, Cagliari 2005, p. 113. Tale teoria è stata in realtà
respinta in seguito alla considerazione che la penale è una clausola contrattuale di
natura pattizia, a differenza della compensazione pecuniaria che è prevista ex lege, la
quale fra l’altro va ad accumularsi con il diritto al riavviamento del passeggero su un
diverso volo, mentre la clausola penale soggiace, ex art. 1383, ad un divieto di cumulo
con la prestazione principale, salvo il caso in cui la penale sia stata stipulata per il
ritardo della prestazione. Sul punto, si veda M. BIGNARDELLO, La tutela dei
passeggeri in caso di negate imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato,
cit., 61.
26
M. A. MAZZOLA, I nuovi danni, Padova 2008, 126 ss.
27
V. CORONA, Il risarcimento per l’inadempimento degli obblighi di
assistenza del vettore aereo, cit., 204; C. DI PALMA, Responsabilità del vettore aereo
nel caso di cancellazione del volo: i problemi tecnici non sempre escludono il diritto
al risarcimento del passeggero, cit., 833 ss.
28
M. BRIGNARDELLO, La tutela dei passeggeri in caso di negate imbarco,
cancellazione del volo e ritardo prolungato, cit., 63.
29
M. BRIGNARDELLO, La tutela dei passeggeri in caso di negate imbarco,
cancellazione del volo e ritardo prolungato, cit., 60.
30
Art. 7 Reg. (CE) 261/04: 1. Quando è fatto riferimento al presente articolo,
i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR
per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri; b) 400 EUR per tutte le
tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte
comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri; c) 600 EUR per le tratte aeree che non
rientrano nelle lettere a) o b). Nel determinare la distanza si utilizza come base di
calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo
rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.
2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi
su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:
13
seguito la modalità di erogazione della compensazione, che deve
essere «pagata in contanti, mediante trasferimento bancario
elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo
firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi».
In caso di negato imbarco, la compensazione deve essere
corrisposta immediatamente, mentre negli altri casi non viene
indicato un termine
31
.
a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o b) di tre
ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre
tratte aeree comprese fra 1 500 e 3 500 km; o c) di quattro ore, per tutte le tratte
aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), l'orario di arrivo previsto
del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la
compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.
31
Sui problemi interpretativi sorti su tale lacuna, si veda M. BIGNARDELLO, La
tutela dei passeggeri in caso di negate imbarco, cancellazione del volo e ritardo
prolungato, cit., 70.
14
2.1. Il diritto all’offerta di alternative
Cumulativamente al diritto alla compensazione pecuniaria, il
Regolamento, all’art. 8, prevede ulteriori diritti del passeggero, al
fine di alleviare ulteriormente l’eventuale circostanza disagevole
nella quale si sia venuto a trovare in caso di negato imbarco o
cancellazione del volo.
Il citato art. 8, testualmente recita:
1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, al
passeggero è offerta la scelta tra:
a) - il rimborso entro sette giorni
32
, secondo quanto previsto
nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo
stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio
non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo
32
Sul momento dal quale inizia a decorrere tale termine, M. BIGNARDELLO, La
tutela dei passeggeri in caso di negate imbarco, cancellazione del volo e ritardo
prolungato, cit., 74, riporta le due teorie principali, secondo le quali il termine
comincia a decorrere, rispettivamente, dal momento in cui il volo è stato interrotto,
oppure dal momento in cui il passeggero ha fatto richiesta di rimborso.
15
in questione è divenuto inutile
33
rispetto al programma di viaggio
iniziale del passeggero
34
, nonché, se del caso:
- un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale
35
, non appena
possibile;
b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione
finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena
possibile
36
;
33
Sull’interpretazione della sopravvenuta inutilità del volo, M.
BRIGNARDELLO, La tutela dei passeggeri in caso di negate imbarco, cancellazione del
volo e ritardo prolungato, cit., 72, osserva come sia rimessa al giudice la valutazione
dell’utilità di un viaggio, poiché, essendo in re ipsa una questione soggettiva, dovrà
essere valutata caso per caso.
34
M. BRIGNARDELLO, La tutela dei passeggeri in caso di negate imbarco,
cancellazione del volo e ritardo prolungato, cit., 72, osserva come tale disposizione
trovi, nell’ordinamento italiano, la norma corrispettiva all’art. 1463 c.c., ai sensi del
quale «Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per
la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta(1) non può chiedere la
controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme
relative alla ripetizione dell'indebito».
35
Secondo M. BRIGNARDELLO, La tutela dei passeggeri in caso di negate
imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato, cit., 74, non è tuttavia preclusa
la possibilità per le parti di concordare una diversa destinazione più agevole per il
passeggero.
36
M. BRIGNARDELLO, La tutela dei passeggeri in caso di negate imbarco,
cancellazione del volo e ritardo prolungato, cit., 76, osserva come, se da un lato i
vettori aerei preferiscano l’interpretazione restrittiva di tale norma, secondo la quale il
volo alternativo deve essere offerto solo per un volo operato dallo stesso vettore,
l’interpretazione estensiva, più vicina alla ratio ed alla lettera del regolamento,
prevede che il vettore debba offrire un volo alternativo che sia anche, eventualmente,
un volo di un altro vettore. Per quanto riguarda la classe nella quale il passeggero
possa essere ricollocato, l’Autrice richiama l’art. 10 del Reg. (CE) 261/2004,
applicabile a suo avviso alla fattispecie di cui all’art. 8, e che recita: « 1. Se un vettore
aereo operativo sistema un passeggero in una classe superiore a quella
16
o
c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione
finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data
successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.
2. Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i
cui voli rientrano in un servizio «tutto compreso», ad esclusione del
diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della
direttiva 90/314/CEE.
Al passeggero dunque spettano la facoltà di scegliere fra il
rimborso del prezzo del biglietto e il riavviamento nel luogo di
destinazione.
Nell’ordinamento italiano, tale principio trova riscontro
all’art. 1453 c.c., ai sensi del quale:
corrispondente al biglietto aereo acquistato, non può esigere alcun pagamento
supplementare.
2. Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in una classe inferiore
a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, rimborsa entro sette giorni,
secondo le modalità di cui all'articolo 7, paragrafo 3. a) il 30 % del prezzo del
biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o 17.2.2004 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea L 46/5 b) il 50 % del prezzo del biglietto per tutte le
tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km, esclusi i collegamenti fra il
territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi d'oltre mare, e per tutte
le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km; o c) il 75 % del prezzo per tutte le
tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), compresi i
collegamenti fra il territorio europeo degli Stati membri e i dipartimenti francesi
d'oltremare.»
17
«nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti
non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere
l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il
risarcimento del danno»
37
.
A livello giurisprudenziale, un’ulteriore tutela è accordata al
passeggero, giacché la Corte di Giustizia ha stabilito che l’offerta di
alternative è prevista anche qualora il passeggero non ne abbia fatta
esplicita richiesta
38
.
Tale offerta deve inoltre avvenire sia nel caso in cui l’evento
causa di disagio sia imputabile alla condotta del vettore aereo, sia
nel caso in cui sia indipendente da essa
39
, oltreché in caso di
circostanze eccezionali che, se possono eventualmente esonerare il
vettore dal pagamento della compensazione pecuniaria, non di
37
Si veda M. BRIGNARDELLO, La tutela dei passeggeri in caso di negate
imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato, cit., 70.
38
Si, veda, in proposito, C. giust. 28 giugno 2011, nella causa C-83/10, il punto
45, che recita: «(…) poiché il giudice nazionale ha sollevato la questione se i diritti
dei passeggeri aerei sanciti dagli artt. 8 e 9 del regolamento n. 261/2004 siano
subordinati alla circostanza che dette disposizioni siano invocate da questi ultimi,
occorre precisare che, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle
sue conclusioni, nel regolamento n. 261/2004 non sussiste alcun elemento che
precluda l’attribuzione di un risarcimento in seguito all’inadempimento degli obblighi
di cui agli artt. 8 e 9 del citato regolamento se tali disposizioni non sono state indicate
dai passeggeri aerei».
39
Si veda E.G. ROSAFIO, Il negato imbarco, la cancellazione del volo e il
ritardo nel trasporto aereo di persone: il Regolamento n. 261/2004/CE, in Giust.civ.,
2004, 469.
18
meno non precludono il diritto del passeggero all’offerta di
alternative
40
.
40
M. STUCCHI, Cancellazione del volo e diritti dei passeggeri, in Riv. It. Dir.
Tur. 2008, 384.