sia personali sia di credito
2
. L’issuer potrà storicizzare le informazioni creando un 
database che rifletta direttamente la propria esperienza di credito. Tali 
informazioni potranno così essere un prerequisito necessario per sviluppare 
modelli di scoring personalizzati, completamente basati sui dati storici 
dell’emittente
3
. Ciò rende il sistema di scoring particolarmente efficace in quanto 
calibrato sulle caratteristiche peculiari dell’issuer ed aderente alla realtà operativa 
di riferimento. E’ da sottolineare la criticità nello sviluppo di un modello di stima 
della qualità creditizia dei titolari di carte revolving
4
. Mentre nelle forme 
tradizionali di credito al consumo, quale ad esempio l’erogazione di prestiti 
personali per l’acquisto di beni o servizi, ci si può riferire a durate prefissate e 
all’impegno dei pagamenti periodici delle rate contrattualmente stabilite, nel caso 
delle revolving i flussi finanziari che le caratterizzano hanno sì  carattere 
deterministico se precedono la data di valutazione, ma aleatorio se sono 
successivi. Ne consegue che nella prima ipotesi, per misurare l’affidabilità di un 
soggetto a qualunque scadenza prevista nel perdurare contrattuale è sufficiente ad 
esempio un rapporto tra due valori attuali – quello, al numeratore, relativo ai 
pagamenti effettuati delle rate e quello, al denominatore, relativo ai pagamenti 
contrattualmente previsti – mentre nel secondo occorrerà l’utilizzo di complessi 
                                                 
2
 Ottenuti dal richiedente tramite il modulo di adesione, o dal credit bureau o ancora da banche dati 
pubbliche 
 
3
 2002, Il credito al consumo in Italia, Bancaria Editrice, Roma; pp.145-146 
 
4
 2007, Un modello per la stima della qualità creditizia dei titolari di carte revolving, Convegno 
ABI Credit & Operational Risks; p.1 
metodi dinamici che fanno largo uso di distribuzioni di probabilità
5
. Ma al di là 
dei procedimenti che nello specifico l’issuer può utilizzare ai fini della valutazione 
del rischio, vogliamo sottolinearne l’importanza e la criticità alla luce dell’attuale 
fase di crisi economica, che inevitabilmente determina maggiori difficoltà da parte 
delle famiglie nella restituzione dei prestiti. Non a caso nel comparto del credito al 
consumo in Italia il tasso di default
6
 indica un peggioramento della qualità del 
credito attestandosi al 2,6 per cento a dicembre 2008
7
, mentre per quanto riguarda 
le revolving il confronto tra 2007 e 2008 evidenzia un incremento di un punto 
percentuale nel tasso di sofferenza
8
 che si attesta al 5,8 per cento a maggio 2008 e 
che fa registrare un ulteriore aumento dello 0,6 per cento a maggio 2009
9
. I dati 
relativi agli anni passati vanno integrati con quelli ben più allarmanti relativi alle 
prospettive future. Secondo un rapporto del Fondo Monetario Internazionale 
dell’agosto 2009
10
, andrà perso il 14 per cento del totale del debito dei 
consumatori americani ammontante a 1914 miliardi di dollari e il 7 per cento dei 
                                                 
5
 Esempi di tali metodi sono il processo stocastico del conto corrente, l’approccio dell’analisi di 
sopravvivenza o ancora l’approccio delle catene di Markov. Numerosi sono i testi che 
approfondiscono l’argomento, in particolare: Kordichev A. Powel J., Tripe D. (2005) Structural 
model revolving consumer credit risk, Atti del Convegno “Credit scoring & Credit Control IX”, 
CRC University of Edinburgh 
 
6
 Tasso che misura le nuove sofferenze e i ritardi di pagamento di sei o più rate 
 
7
 Contro il 2,3 per cento del primo semestre del 2008 e del 2,1 per cento di fine 2007 
 
8
 2008, Osservatorio sulle carte di credito, sesta edizione, a cura di Assofin – CRIF Decision 
Solutions – GFK Eurisko, CRIF.com 
 
9
 2009, Osservatorio sulle carte di credito, settima edizione, a cura di Assofin – CRIF Decision 
Solutions – GFK Eurisko, CRIF.com 
 
10
 2009, Carte di credito, secondo il FMI crescono i rischi in Europa, IlSole24ORE.com 
 
2467 miliardi di dollari del debito complessivo di quelli europei. Sul dato europeo 
pesa quello relativo al Regno Unito, dove l’ultimo indice di Moody’s evidenzia 
che la percentuale di rate non pagate sia salita dal 6,5 per cento del totale dei 
crediti di maggio 2008 al 9,37 per cento di maggio 2009. USA e Regno Unito 
sono i paesi dove più alto è l’indebitamento medio e maggiore l’uso di carte 
revolving; alla luce di tali considerazioni possiamo certamente affermare che la 
situazione nel nostro Paese, dove maggiore è l’uso del contante e minore il ricorso 
al credito, è meno preoccupante. Tuttavia il problema della valutazione del rischio 
non deve essere sottovalutato, come dimostrano i principi del “Nuovo Accordo di 
Basilea per la regolamentazione del capitale” (conosciuto anche come Basilea 2) 
sui requisiti patrimoniali delle banche. 
 
4.1 L’accantonamento del capitale in funzione del rischio di credito 
Il “Comitato di Basilea” è un’organizzazione internazionale che opera sotto il 
patrocinio della BRI, la Banca per i Regolamenti Internazionali (Bank for 
International Settlements, BIS), nata per promuovere la cooperazione fra le 
banche centrali e altre agenzie equivalenti allo scopo di perseguire la stabilità 
monetaria e finanziaria
11
. Tale Comitato è stato fondato alla fine del 1974 dai 
governatori delle banche centrali di dieci paesi e ad oggi è composto da membri 
provenienti da ben ventisette paesi diversi
12
. Il Comitato non possiede nessuna 
                                                 
11
 2009, Introduzione a: Basilea 2, Ciim.it 
 
12
 Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, 
Giappone, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regione amministrativa 
autorità di vigilanza sopranazionale e le sue conclusioni non hanno valore legale. 
Il suo compito è quello di formulare, con il sostegno dei governatori per le 
iniziative più importanti, standard e linee guida ad ampio spettro, da 
raccomandare ai governatori stessi delle banche centrali dei paesi aderenti. Il 
primo accordo risale al 1988 e con esso il Comitato decise di introdurre un 
sistema di misura del capitale comunemente noto come l’ “Accordo di Basilea sul 
Capitale”; in sostanza, consigliò alle banche di accantonare capitale nella misura 
dell’8 per cento di quello erogato, allo scopo di garantire solidità alla loro attività. 
L’accordo presentava però dei limiti di particolare rilevanza. L’8 per cento di 
accantonamento può essere infatti giudicato eccessivo con una controparte poco 
rischiosa e contenuto con una controparte molto rischiosa
13
. 
Il “Nuovo Accordo di Basilea” nasce nel gennaio del 2001 con la 
pubblicazione del documento “The new Basel capital accord”; si tratta di un 
dossier di consultazione diretto alle banche per ridefinire la regolamentazione sui 
requisiti patrimoniali. Dopo una lunga fase di affinamento dei contenuti 
dell’accordo che ha consentito di migliorare, anche grazie agli studi di impatto, la 
prima bozza del 2001, il Comitato ha rilasciato il documento definitivo nel giugno 
2004; l’accordo è stato poi recepito in legge nei singoli stati
14
. 
                                                                                                                                     
speciale di Hong Kong, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti d’America, Sud 
Africa, Svezia, Svizzera e Turchia, come indica: Basel Committee on Banking Supervision, 
BIS.org 
 
13
 2009, Basilea 2: cos’è e cosa cambia per le imprese, Basilea2.com 
14
 In Europa attraverso le direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e a loro volta accolte nel 
nostro ordinamento  dal D.L. 267 del 27 dicembre 2006 
 
Il contenuto del “Nuovo Accordo” si articola su tre pilastri
15
: 
1) Requisiti minimi patrimoniali.  
2) Il controllo delle Banche Centrali: tenendo conto delle strategie aziendali 
in materia di patrimonializzazione e di assunzione  di rischi, le Banche 
Centrali avranno una maggiore discrezionalità nel valutare l’adeguatezza 
patrimoniale delle banche, potendo imporre una copertura superiore ai 
requisiti minimi. 
3) Disciplina del mercato e trasparenza: sono previste regole di chiarezza per 
l’informazione al pubblico sui livelli patrimoniali, sui rischi e sulla loro 
gestione. 
Soffermiamo la nostra attenzione sul primo punto, che è quello che più ci 
interessa nel momento in cui l’issuer di una carta di credito revolving è una banca, 
osservando innanzitutto gli elementi che sono rimasti invariati. Fondamento 
dell’attuale “Accordo” è l’individuazione di un coefficiente patrimoniale, in cui il 
numeratore rappresenta l’ammontare di capitale a disposizione della banca e il 
denominatore la misura dei rischi cui questa è esposta. Il coefficiente patrimoniale 
che ne risulta non può essere inferiore all’8 per cento. In “Basilea 2” le regole che 
definiscono il numeratore del rapporto patrimoniale, in altri termini il patrimonio 
ai fini di vigilanza, restano invariate. Del pari, non viene modificato il coefficiente 
minimo richiesto dell’8 per cento. Di conseguenza, i cambiamenti intervengono in 
ciò che attiene alla definizione di attività ponderate per il rischio, ovvero nelle 
                                                 
15
 2003, Presentazione del Nuovo Accordo di Basilea, Banca per i Regolamenti Internazionali; p.2 
metodologie impiegate per misurare i rischi in cui incorrono le banche. I nuovi 
metodi per il calcolo delle attività ponderate sono volti a migliorare la valutazione 
della rischiosità da parte delle istituzioni bancarie e, pertanto, a rendere più 
significativi i coefficienti patrimoniali che da quella derivano. Nella definizione di 
attività ponderate il “Nuovo Accordo” copre in maniera esplicita due sole 
tipologie di rischio: il rischio di credito e il rischio operativo. Poniamo la nostra 
attenzione sul primo. La principale innovazione del “Nuovo Accordo” consiste 
nell’introduzione di tre distinte opzioni di calcolo per il rischio di credito 
(“Standard”, “IRB base”, “IRB avanzato”), in modo da consentire a banche e 
autorità di vigilanza di scegliere quella o quelle ritenute più appropriate allo stadio 
di sviluppo dell’operatività  bancaria e dell’infrastruttura di mercato.  
Il metodo standard
16
 non si discosta molto dal sistema attuale introdotto dal 
primo accordo di Basilea del 1988, che prevede un accantonamento dell’8 per 
cento a fronte di ogni impiego; viene tuttavia apportato un correttivo per legare 
maggiormente i requisiti patrimoniali al rischio derivante dagli impieghi: in 
pratica alle varie attività dovranno essere assegnati dei coefficienti di 
ponderazione commisurati al rischio. Il Comitato propone di basare queste 
ponderazioni su valutazioni esterne della qualità creditizia
17
.  
                                                 
16
 “Standard Approach” 
17
 Valutazioni quali rating esterni, ad esempio Moody’s e così via, come indica: Introduzione a: 
Basilea 2, Ciim.it 
 
Il metodo che più ci riguarda da vicino però è quello IRB
18
, che si distingue 
in “base” e “avanzato”. Infatti per i crediti verso persone fisiche, 
indipendentemente dalla forma tecnica e dall’importo, è previsto unicamente l’uso 
del metodo IRB avanzato. I suddetti crediti rientrano in una classe denominata 
“esposizioni creditizie al dettaglio”, a condizione che queste ultime facciano parte 
di un ampio pool di attività gestite dalla banca su base aggregata. Qualora tale 
condizione non si verifichi, i crediti in argomento vanno trattati come quelli verso 
le imprese
19
; nell’ambito di questa classe abbiamo le sottoclassi: “esposizioni 
garantite da immobili residenziali” in cui rientrano i crediti ipotecari, “altre 
esposizioni al dettaglio” che comprendono il credito al consumo e infine le 
“esposizioni retail rotative qualificate (ERRQ)” come le carte di credito revolving. 
In quest’ultimo caso si tratta di esposizioni rotative non garantite verso persone 
fisiche, la cui quota inutilizzata è revocabile in ogni momento a discrezione della 
banca e senza preavviso, purché l’importo massimo di ciascuna esposizione sia di 
100.000 euro. Il metodo IRB si discosta in misura sostanziale da quello 
“Standard” in quanto a fungere da input primari per il computo del patrimonio 
sono le valutazioni delle determinanti chiave del rischio effettuate dalle banche al 
loro interno. Proprio perché il metodo si fonda su valutazioni interne delle banche, 
sussiste un considerevole potenziale per ottenere requisiti patrimoniali più 
sensibili al rischio. Tuttavia il metodo IRB non consente alle istituzioni di 
                                                 
18
 IRB, Internal Rating Based 
 
19
 2007, Basilea 2: Cosa devono fare le Banche adesso, Convegno ABI Credit & Operational 
Risks 2007; pp.10-11 
determinare autonomamente la totalità degli elementi necessari a calcolare i propri 
coefficienti patrimoniali. Le ponderazioni di rischio e, di conseguenza, i requisiti 
di capitale vengono infatti ricavati dalla combinazione di input quantitativi forniti 
dalle banche e di formule indicate dal Comitato. Le formule, o funzioni di 
ponderazione del rischio, convertono l’input di una banca in uno specifico 
requisito patrimoniale. Esse sono basate su moderne tecniche di gestione del 
rischio che implicano una valutazione statistica, e per ciò stesso quantitativa, della 
rischiosità.  Il costante dialogo con gli operatori del settore ha confermato come 
l’uso di tali metodi rappresenti un importante progresso nell’elaborazione di 
significative stime del rischio presso le più grandi organizzazioni bancarie 
attualmente operanti sul mercato. Il sistema di calcolo IRB delle attività ponderate 
per il rischio si fonda su quattro input quantitativi
20
: 
1) La probabilità di inadempienza (Probability of Default, “PD”), che misura 
la probabilità di inadempienza del cliente nell’arco di un determinato 
orizzonte temporale (solitamente nei dodici mesi successivi). 
2) La perdita in caso di inadempienza (Loss Given Default, “LGD”), rileva la 
parte dell’esposizione che andrà perduta. 
3) L’esposizione in caso di inadempienza (Exposure at Default, “EAD”), che 
stima l’ammontare della linea creditizia accordata destinato ad essere 
utilizzato. 
                                                 
20
 2003, Presentazione del Nuovo Accordo di Basilea, Banca per i Regolamenti Internazionali; 
pp.3-4 
4) La durata (Maturity, “M”), che esprime la scadenza residua 
dell’esposizione. 
Stabilito un valore per ciascuno di questi quattro input, la funzione di 
ponderazione del rischio indicata dal Comitato genera uno specifico requisito 
patrimoniale per ogni esposizione. I metodi “IRB base” e “avanzato” differiscono 
soprattutto in termini di input forniti dalla banca in relazione alle proprie stime e 
di quelli specificati dall’autorità di vigilanza. Infatti, mentre nell’ “IRB base” il 
solo valore del “PD” è di stima interna e gli altri tre sono fissati dal Comitato, in 
quello “avanzato” tutti e quattro i valori di “PD”, “LGD”, “EAD” e “M” sono il 
frutto di stime interne alla banca. Nel caso delle esposizioni retail rotative 
qualificate (“ERRQ”) però sono solo i primi tre valori ad entrare in gioco nel 
calcolo dei requisiti patrimoniali della banca
21
 e l’inclinazione della curva di 
ponderazione del rischio è fissata dal Comitato a 0,04.  
 
4.2 La produzione fisica della tessera 
Risolte le questioni relative agli accantonamenti del capitale, si passa alla fase 
della produzione della tessera e della generazione del PIN, che avvengono tramite 
specifiche procedure atte a rispettare le norme internazionali in materia di 
sicurezza. Dato che si tratta di funzioni meno strategiche rispetto alle fasi di 
accettazione e gestione, esse sono generalmente effettuate in outsourcing. 
Terminata la valutazione delle richieste, verranno aperti i conti carte relativi, 
                                                 
21
 Quindi con l’esclusione del fattore di rischio “M” 
ovviamente, solo a quelle accettate. Un nuovo record cliente sarà aggiunto al 
database e gli sarà assegnato, oltre al numero di conto, un numero cliente, un 
limite di credito e una data di validità della carta. A questo punto le caratteristiche 
del prodotto carta, che sono gestite da un software collegato, inizieranno ad essere 
funzionali e il conto carta, gestito dalla divisione customer service, potrà essere 
accessibile tramite i principali sistemi on-line
22
. 
 
                                                 
22
 2002, Il credito al consumo in Italia, Bancaria Editrice, Roma; p.147