INTRODUZIONE
Il processo di armonizzazione contabile internazionale, iniziato in Europa negli
anni 70, ha rinnovato considerevolmente la normativa in tema di redazione del
bilancio ed ha portato all'adozione, anche in Italia, dei principi contabili
internazionali per la redazione dei bilanci consolidati e di esercizio.
In particolare, la normativa ha previsto per le società quotate, le società
emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico, le banche e gli intermediari
finanziari vigilati, l'obbligo di applicare i principi IAS/IFRS per la redazione
del bilancio consolidato a partire dal 2005 e del bilancio di esercizio a partire
dall'anno 2006. Per le imprese assicurative è stato invece previsto l'obbligo di
applicare gli IAS/IFRS nei bilanci consolidati a partire dal 2005 e nei bilanci
d'esercizio a partire dal 2006, nel caso in cui esse siano quotate e non redigano
il bilancio consolidato.
Anche nell'ambito delle operazioni straordinarie d'impresa i principi contabili
internazionali hanno previsto specifiche disposizioni.
Vista l'importanza assunta nel contesto economico e sociale dalle operazioni di
gestione straordinaria e la necessità, per le imprese che si trovano a realizzare
questo tipo di operazioni, di dover redigere i bilanci secondo i principi
contabili internazionali, approfondiremo quanto previsto da normativa
nazionale e dai principi emanati dallo IASB in merito alle business
combinations.
Poiché la normativa nazionale prevede norme specifiche per ogni tipologia di
operazione, nel primo capitolo andremo ad analizzare nel dettaglio le cessioni
d'azienda, i conferimenti, le fusioni e le scissioni, ovvero quelle tipologie di
operazioni che, secondo i principi contabili internazionali, si configurano come
business combinations. Per ogni operazione evidenzieremo, in tre distinti
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paragrafi, aspetti normativi e procedurali, aspetti contabili ed aspetti fiscali.
Il secondo capitolo, invece, sarà dedicato all'analisi del principio IFRS 3. Dopo
un excursus sull'evoluzione storica del principio, esamineremo nel dettaglio le
fasi di rilevazione contabile previste dall'acquisition method. Successivamente
ci soffermeremo su quanto previsto dal principio per la rilevazione di
particolari tipologie di operazioni quali le aggregazioni realizzate in più fasi,
quelle che danno luogo ad entità contrattuali, le aggregazioni tra entità di tipo
mutualistico e le operazioni tra soggetti sotto comune controllo. Infine
analizzeremo i profili fiscali delle business combinations.
Nella parte conclusiva confronteremo le due normative evidenziando le
differenze di trattamento previste. Quanto emerge è che i principi contabili
internazionali prediligono la rilevazione delle operazioni sulla base della loro
sostanza economica, in quanto si ritiene di fornire una rappresentazione più
adeguata delle business combinations.
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CAPITOLO I: LE OPERAZIONI STRAORDINARIE D'IMPRESA
SECONDO LA NORMATIV A NAZIONALE
1.1 Premessa
Le imprese operano in un contesto economico e sociale che è in constante
evoluzione e quindi devono adeguarsi continuamente alle variazioni
dell'ambiente. A tal fine esse devono periodicamente riformulare le strategie e
gli equilibri economico-finanziari necessari per perseguire l'obiettivo di
massimizzazione del valore del capitale investito.
Con il termine “operazioni di gestione straordinaria” si intende quell'insieme di
operazioni di riorganizzazione poste in essere dalle imprese in funzione
dell'evoluzione ambientale. Si parla di operazioni straordinarie per evidenziare
il carattere di eccezionalità sia in termini di frequenza che di impatto
sull'economia delle imprese coinvolte.
Ogni tipologia di operazione straordinaria ha caratteristiche proprie che
portano ad effetti diversi sull'economia e quindi la scelta del tipo di operazione
da porre in essere è legata all'analisi di vari fattori, quali le motivazioni
sottostanti all'operazione, le previsioni normative, gli aspetti contabili e quelli
fiscali.
1.2 Cessione d'azienda
1.2.1 Aspetti normativi e procedurali
La cessione è un atto a titolo oneroso attraverso il quale l'imprenditore cedente
consegue un corrispettivo per il trasferimento della sua azienda al cessionario.
L'art. 2555 del Codice Civile definisce l'azienda come il complesso di beni
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organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Per aversi una
cessione d'azienda è quindi necessario che l'insieme dei beni ceduti siano
organizzati al fine di consentire l'esercizio di un'attività economica. Ciò però
non implica che debba essere ceduto l'intero complesso aziendale. E' possibile,
infatti, che l'attività imprenditoriale sia svolta in diverse sedi oppure riguardi
diverse fasi o settori di attività e che venga ceduta una sola parte dell'azienda
stessa, purché essa sia autonoma, organizzata e mantenga la sua identità anche
in seguito al trasferimento. In questi casi si parla di cessione di “ramo
d'azienda”.
L'istituto della cessione non richiede inoltre che siano ceduti tutti i beni facenti
parte dell'azienda o di un ramo della stessa: è quindi possibile escludere alcuni
beni dal trasferimento, sempre che la mancanza degli stessi non comprometta
la funzionalità del complesso aziendale.
Le finalità alla base dell'operazione di cessione sono speculari e opposte per
acquirente ed alienante. L'acquirente può decidere di acquistare un'azienda per
realizzare concentrazioni orizzontali o verticali, per acquisire tecnologie e
know-how o per impiegare risorse finanziarie eccedenti. Dall'altra parte
l'alienante può decidere di vendere la sua azienda per far fronte a situazioni di
crisi, per motivazioni di carattere soggettivo o per finalità strategiche.
Il contratto di cessione è disciplinato dall'art. 2556 c.c.: il primo comma
chiarisce che la forma scritta è necessaria solo ai fini della prova dell'avvenuta
transazione e non ai fini della validità della cessione stessa, mentre il secondo
comma prevede che il contratto, per essere opponibile ai terzi, deve essere
depositato nel registro delle imprese. Risulta quindi necessario che l'atto di
cessione sia redatto in forma scritta e più precisamente sotto forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata, ovvero le forme necessarie per poter
procedere all'iscrizione del contratto presso il registro delle imprese.
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In sede di contratto non è necessario individuare esattamente i beni oggetto di
cessione, mentre bisogna specificare gli eventuali beni che si intende escludere
dal trasferimento. Nella prassi appare invece opportuno identificare
esattamente i beni facenti parte del complesso aziendale attraverso la redazione
di inventari.
L'art. 2557 c.c. prevede il divieto di concorrenza per un periodo di 5 anni
dall'atto di cessione, al fine di consentire il trasferimento dell'avviamento
insieme al trasferimento del patrimonio aziendale. Il divieto di concorrenza può
avere limiti più ampi, purché non impedisca l'esercizio di qualsiasi tipo di
attività e non superi la durata massima di 5 anni.
Per quanto riguarda la successione nei contratti, l'art. 2558 c.c. stabilisce che,
se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra in tutti i
contratti stipulati che non abbiano carattere personale. Anche il subentro
automatico nei contratti che consentono di proseguire l'attività economica è
previsto in funzione del trasferimento dell'avviamento aziendale, in quanto
spesso la cessione dei beni costituenti il patrimonio aziendale non avrebbe
molta rilevanza se non fossero trasferiti, contestualmente, anche tutti i contratti
che consentono di utilizzare delle particolari condizioni produttive e
commerciali su cui si basa la redditività aziendale. La tutela dei terzi ceduti è
garantita dalla possibilità di esercitare il diritto di recesso per giusta causa entro
tre mesi dalla notizia del trasferimento.
Al fine di tutelare il dipendente in quanto soggetto contrattualmente più debole,
la successione nei contratti di lavoro in essere al momento della cessione è
disciplinata da una normativa ad hoc rispetto a quella prevista per la
successione delle altre tipologie contrattuali. Nel dettaglio, l'art. 2112 c.c.
prevede che il contratto di lavoro continui con l'acquirente, che il dipendente
conservi tutti i diritti che ne derivano e che il cedente e il cessionario siano
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responsabili solidalmente per tutti i crediti che il dipendente aveva al momento
della cessione.
La cessione ha effetti anche sui crediti e i debiti dell'azienda ceduta. Secondo
l'art. 2559 c.c., l'acquirente subentra nei crediti dal momento dell'iscrizione
della cessione nel registro delle imprese, anche in mancanza di notifica al
debitore o di sua accettazione. Contrariamente a quanto prevede la disciplina
generale in tema di cessione di crediti,
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in questo caso il trasferimento è un
effetto automatico della cessione, non essendo necessario nessun accordo
preventivo, mentre un'eventuale esclusione di crediti deve essere
specificatamente prevista. Il debitore ceduto è tuttavia liberato se paga in buona
fede all'alienante.
L'art. 2560 c.c. disciplina la successione nei debiti. Al fine di tutelare il terzo
creditore, il primo comma stabilisce che l'alienante non è liberato dai debiti
anteriori al trasferimento se il creditore ceduto non acconsente, mentre il
secondo comma prevede che l'acquirente sia tenuto al pagamento dei debiti
inerenti l'azienda se sono evidenziati nelle scritture contabili,
indipendentemente dalla previsione di accollo o meno nel contratto di cessione.
La cessione, come tutte le operazioni straordinarie, presenta delle
problematiche legate alla valutazione del capitale economico. La legge non
stabilisce criteri per la determinazione del valore di cessione, quindi il prezzo è
determinato esclusivamente dalla contrattazione fra le parti. Vista la
complessità dell'oggetto di vendita, è opportuno che la negoziazione sia
preceduta dalla redazione di una perizia stima, al fine di determinare un valore
di riferimento su cui basarsi nella successiva trattativa. Esistono diversi metodi
di valutazione del capitale economico:
− metodo reddituale, quando il valore dell'azienda è calcolato sulla base
1 Artt. 1260 e seguenti del Codice Civile.
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